Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti, VIA VAS AIA Numero: 5299 | Data di udienza: 4 Maggio 2012

VIA, VAS E AIA – VIA e AIA – Autonomia funzionale – Rispettive finalità – Eventuale intangibilità dell’AIA – Effetto sanante sui vizi della VIA – Inconfigurabilità – RIFIUTI – Gestione dei rifiuti solidi urbani – Controversie – Competenza inderogabile del TAR Lazio – Limiti – Impianto di incenerimento e di coincenerimento – Differenza – Art. 2, lett. d) ed e) d.lgs. n. 133/2005.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Ottobre 2012
Numero: 5299
Data di udienza: 4 Maggio 2012
Presidente: Trovato
Estensore: Saltelli


Premassima

VIA, VAS E AIA – VIA e AIA – Autonomia funzionale – Rispettive finalità – Eventuale intangibilità dell’AIA – Effetto sanante sui vizi della VIA – Inconfigurabilità – RIFIUTI – Gestione dei rifiuti solidi urbani – Controversie – Competenza inderogabile del TAR Lazio – Limiti – Impianto di incenerimento e di coincenerimento – Differenza – Art. 2, lett. d) ed e) d.lgs. n. 133/2005.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 17 ottobre 2012, n. 5299


VIA, VAS E AIA – VIA e AIA – Autonomia – Rispettive finalità.

La VIA  e l’AIA (e i relativi procedimenti) sono funzionalmente autonomi tra di loro, ontologicamente diverse essendo le rispettive peculiari finalità Mentre la valutazione di impatto ambientale si sostanzia infatti in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio – economica, tenuto conto anche delle alternativi possibili e dei riflessi sulla c.d. opzione zero (C.d.S., sez. V, 18 aprile 2012, n. 2234; 30 settembre 2009, n. 5893; sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246), investendo propriamente gli aspetti localizzativi e strutturali di un impianto (e più in generale dell’opera da realizzare), l’autorizzazione integrata ambientale, introdotta nel nostro ordinamento in attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, è atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante (assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all’azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco) e incide quindi sugli aspetti gestionali dell’impianto.

(Conferma T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, Sez. II, n. 1765 del 18 novembre 2011) – S. s.r.l. (avv.ti Dell’Anno e Le Pera) c. WWF ITALIA e altri (avv. Zuccaro)

VIA, VAS E AIA – VIA e AIA – Autonomia funzionale – Eventuale intangibilità dell’AIA – Effetto sanante sui vizi della VIA – Inconfigurabilità.

All’autonomia funzionale della VIA rispetto all’AIA consegue che l’eventuale intangibilità dell’autorizzazione integrata ambientale non potrebbe spiegare alcun effetto sanante dei vizi di cui è affetta la valutazione di impatto ambientale, non potendosi neppure logicamente (ancor prima che sul piano strettamente giuridico) ammettere che le problematiche attinenti la localizzazione e gli aspetti strutturali di un impianto siano assorbite o inglobate dal provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’impianto stesso. In tale prospettiva è significativo ricordare che, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell’art. 18 della legge regionale della Toscana 3 novembre 1998, n. 79 (“Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale”), la pronuncia di compatibilità ambientale “…costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione di lavori e deve necessariamente precedere tale provvedimento, e comunque intervenire prima dell’inizio dei lavori”.

(Conferma T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, Sez. II, n. 1765 del 18 novembre 2011) – S. s.r.l. (avv.ti Dell’Anno e Le Pera) c. WWF ITALIA e altri (avv. Zuccaro)

RIFIUTI – Gestione dei rifiuti solidi urbani – Controversie – Competenza inderogabile del TAR Lazio – Limiti.

Nella materia della gestione dei rifiuti solidi urbani, il  legislatore, modificando per effetto dei correttivi apportati al codice del processo amministrativo con il decreto legislativo n. 195 del 2011, ha stabilito che le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lett. e), c.p.a., che ai sensi del successivo art. 135, comma 1, lett. e), appartengono alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sono soltanto quelle “…aventi ad oggetto le ordinanze ed i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenze dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225”, in tal modo opportunamente delimitando la competenza funzionale ed inderogabile di quel tribunale ai soli provvedimenti che, traendo giustificazione nella richiamata fonte normativa, sono stati ritenuti espressione del perseguimento e della tutela di un interesse pubblico che non può essere considerato territorialmente limitato, ma investe la comunità statale nel suo complesso. ciò del resto in omaggio ad una lettura costituzionalmente orientata della disposizione, conforme al rispetto del principio fondamentale del giudice naturale precostituito per legge, essendo la competenza funzionale inderogabile del tribunale laziale una norma eccezionale di deroga ai principi generale del riparto della competenza tra i vari tribunali amministrativi regionali, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva e/o analogica.


(Conferma T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, Sez. II, n. 1765 del 18 novembre 2011) – S. s.r.l. (avv.ti Dell’Anno e Le Pera) c. WWF ITALIA e altri (avv. Zuccaro)

RIFIUTI – Incenerimento – Impianto di incenerimento e di coincenerimento – Differenza – Art. 2, lett. d) ed e) d.lgs. n. 133/2005.

La materia dell’incenerimento dei rifiuti è oggetto di una speciale normativa (D. Lgs. 11 maggio 2005, n. 133 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE), dalla quale si evince che costituisce impianto di incenerimento (art. 2, lett. d), “qualsiasi unità o attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico dei rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione” e che costituisce impianto di coincenerimento (art. 2, lett. e) “qualsiasi impianto fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia e di materiali che utilizzano rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento. L’ultimo periodo della citata lett. e) dell’articolo 2 precisa che “Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell’impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico dei rifiuti, l’impianto è considerato un impianto di incenerimento ai sensi della lettera d)”.


 (Conferma T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, Sez. II, n. 1765 del 18 novembre 2011) – S. s.r.l. (avv.ti Dell’Anno e Le Pera) c. WWF ITALIA e altri (avv. Zuccaro)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 17 ottobre 2012, n. 5299

SENTENZA

N. 05299/2012REG.PROV.COLL.

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 17 ottobre 2012, n. 5299


 

N. 09691/2011 REG.RIC.
N. 10189/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9691 del 2011, proposto da:
SCARLINO ENERGIA S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Dell’Anno e Giuseppe Le Pera, con domicilio eletto presso Paolo Dell’Anno in Roma, via Umberto Saba, n. 54, Sc. C;

contro

WWF ITALIA – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILD FUND FOR NATURE ONLUS; ASSOCIAZIONE FORUM AMBIENTALISTA MOVIMENTO ROSSO-VERDE; FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, COLDIRETTI GROSSETO, in persona dei rispetti legali rappresentanti in carica e MARIO MONCIATTI, rappresentati e difesi dall’avv. Franco Zuccaro, con domicilio eletto presso Luca Fiormonte in Roma, via Bafile, n. 5;

nei confronti di

PROVINCIA DI GROSSETO, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, non costituita in giudizio;

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 10189 del 2011, proposto da:
PROVINCIA DI GROSSETO, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

WWF ITALIA – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD FUND FOR NATURE ONLUS; ASSOCIAZIONE FORUM AMBIENTALISTA MOVIMENTO ROSSO-VERDE; FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI – COLDIRETTI GROSSETO; COMITATO PER IL NO ALL’INCENERITORE DI SCARLINO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, nonché RENZO FEDI, ALDUVINCA MEOZZI, FIORENZO FERRI, NORIS GUIDONI, CLAUDIO DEL DOTTORE, ENIO MAESTRINI, ALBERTO RUSTICI, LUCIANO CASSIGOLI, ERMINIO MAURO ONTANI, MARIO MONCIATTI, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Franco Zuccaro, con domicilio eletto presso Luca Fiormonte in Roma, via Bafile, n. 5;

nei confronti di

SCARLINO ENERGIA S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

entrambi per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, Sez. II, n. 1765 del 18 novembre 2011, resa tra le parti, concernente GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE SU PROGETTO DI AMMODERNAMENTO CENTRALE ELETTRICA DI SCARLINO;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Wwf Italia – Associazione Italiana Per il World Wild Fund For Nature Onlus; Associazione Forum Ambientalista Movimento Rosso-Verde; Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Coldiretti Grosseto e Mario Monciatti (nel ricorso NRG. 9691/2011) e di Wwf Italia – Associazione Italiana Per il World Fund For Nature Onlus; Associazione Forum Ambientalista Movimento Rosso-Verde; Federazione Provinciale Coltivatori Diretti – Coldiretti Grosseto; Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino e di Renzo Fedi, Alduvinca Meozzi, Fiorenzo Ferri, Noris Guidoni, Claudio Del Dottore, Enio Maestrini, Alberto Rustici, Luciano Cassigoli, Erminio Mauro Ontani e Mario Monciatti, nel ricorso NRG. 10189/2011;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 maggio 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Paolo Dell’Anno e Franco Zuccaro Angelo Clarizia e Franco Zuccaro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. II, con la sentenza n. 1765 del 18 novembre 2011, definitivamente pronunciando, nella resistenza della Provincia di Grosseto e della Scarlino Energia s.r.l. sui ricorsi, integrati da motivi aggiunti, iscritti rispettivamente al NRG. 527 dell’anno 2009 e 1956 dell’anno 2010, proposti: 1) quanto al primo (NRG. 527/2009) da WWF Italia – Associazione Italiana per il World Wild Fund For Nature Onlus; Associazione Forum Ambientalista Movimento Rosso – Verde; Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Coldiretti di Grosseto; Comitato per il No all’Incenerimento di Scarlino nonché dai signori Renzo Fedi, Alduvinca Meozzi, Fiorenzo Ferri, Noris Guidoni, Claudio Del Dottore, Enio Maestrini, Alberto Rustici, Luciano Cassigoli, Erminio Mauro Ontani e Mario Monciatti, per l’annullamento: a) col ricorso principale, della determinazione n. 118 del 19 gennaio 2009 del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale – Unità Operativa Valutazione di Impatto Ambientale – della Provincia di Grosseto, recante la presa d’atto del Rapporto Istruttorio Interdisciplinare e il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale della Toscana n. 72 del 1998, sul progetto di “Ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDRQ), proposto dalla società Scarlino Energia s.r.l.; b) con i motivi aggiunti depositati il 21 luglio 2009, della successiva determinazione dirigenziale n. 2211 del 5 giugno 2009, anch’essa del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale – Unità Operativa Valutazione di Impatto Ambientale – della Provincia di Grosseto, avente ad oggetto “Atto ricognitorio della Determina Dirigenziale n. 118/2009 inerente “Ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDRQ)” Autorità Proponente: Scarlino Energia s.r.l.”, oltre che di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; c) con i motivi aggiunti depositati il 20 maggio 2010, della delibera della Giunta provinciale di Grosseto 11 marzo 2010, n. 36, e della determinazione dirigenziale n. 678 dell’11 marzo 2010 del Dipartimento Territorio, Ambiente e Sostenibilità, Settore Ambiente, della Provincia di Grosseto (avente ad oggetto “Approvazione Supplemento al rapporto istruttorio interdisciplinare del 16 gennaio 2009. Provvedimento conclusivo a seguito di riesame della Valutazione d’Impatto Ambientale relativa al “Progetto di ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino”, proposto da Scarlino Energia s.r.l., ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte dell’Autorità Competente”); 2) quanto al secondo (NRG. 1956/2010) da WWF Italia – Associazione Italiana per il World Wild Fund For Nature Onlus; Associazione Forum Ambientalista Movimento Rosso – Verde; Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Coldiretti Grosseto; Comitato per il No all’Inceneritore di Scarlino nonché dai signori Renzo Fedi, Alduvinca Meozzi, Fiorenzo Ferri, Noris Guidoni, Claudio Del Dottore, Enio Maestrini, Alberto Rustici, Luciano Cassigoli e Erminio Mauro Ontani per l’annullamento: a) col ricorso principale, della determinazione dirigenziale n. 2378 del 27 luglio 2010, avente ad oggetto “D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Ditta Soc. Scarlino Energia s.r.l. – Impianto di incenerimento alimentato a biomasse e CDR e CDR-Q sito in loc. Casone nel Comune di Scarlino – Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale”; b) con i motivi aggiunti, depositati il 18 gennaio 2011, della determinazione dirigenziale n. 3892 del 14 dicembre 2010 del Dipartimento Sviluppo Sostenibile – Area Ambiente e Conservazione della natura – Servizio Ambiente della Provincia di Grosseto, avente ad oggetto “Ditta: Soc. Scarlino Energia S.r.l. – Impianto di incenerimento alimentato a biomasse e CDR e CDR-Q sito in loc. Casone nel Comune di Scarlino – Autorizzazione Integrata ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2378 del 27/07/2010 – Nulla osta”, in uno con gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti; ha così provveduto:

– ha riunito i ricorsi per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva;

– accogliendo l’eccezione sollevata dalla Provincia di Grosseto ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva sia del Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino (in quanto costituito solo per il contrasto alla singola opera), sia dei signori Renzo Fedi, Alduvinca Meozzi, Fiorenzo Ferri, Noris Guidoni, Claudio Del Dottore, Enio Maestrini, Alberto Rustici, Luciano Cassigoli e Erminio Mauro Ontani (non essendo sufficiente in tal senso la mera vicinitas);

– ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’impugnazione dei provvedimenti di cui al ricorso principale (NRG. 527/2009) ed ai primi motivi aggiunti (determinazioni dirigenziali n. 118 del 19 gennaio 2009 e n. 2211 del 5 giugno 2009, il relativo contenuto essendo stato traslato nella determinazione dirigenziale n. 678 dell’11 marzo 2010 e nella delibera della Giunta provinciale di Grosseto n. 36 dell’11 marzo 2010);

– in relazione agli atti impugnati con i motivi aggiunti depositati il 20 maggio 2010 (delibera della Giunta provinciale n. 36 dell’11 marzo 2010 e determinazione dirigenziale n. 678 dell’11 marzo 2010), ha: a) respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla intimata società Scarlino Energia s.r.l. per l’asserita violazione della competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a., sia perché la controversia de qua non rientrava tra quelle relative alla gestione del ciclo dei rifiuti, irrilevante essendo la circostanza che parte preponderante del materiale impiegato per l’alimentazione dell’impianto di energia elettrica fosse costituita da CDR e CDR-Q, sia perché l’impianto in questione non aveva una potenza termica superiore a 400 MW; b) ritenuto fondati il primo ed il sesto motivo (concernenti sostanzialmente il difetto di istruttoria circa l’appropriata individuazione e valutazione degli effetti diretti e indiretti del progetto sui fattori ambientali), il secondo motivo (riguardante il difetto di istruttoria e di motivazione degli atti impugnati), il quarto (relativo alla erronea qualificazione attribuita dalla società Scarlino Energia s.r.l. all’impianto in questione, trattandosi di un inceneritore o coinceneritore e non già di una centrale elettrica funzionante a biomasse, con violazione della normativa regolante il procedimento di V.I.A.) ed il nono motivo (relativo all’abnorme numero di prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale), con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati (delibera della Giunta provinciale di Grosseto n. 36 dell’11 marzo 2010 e determinazione dirigenziale 678 dell’11 marzo 2010;

– quanto al ricorso NRG. 1956/2010, respinta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Provincia di Grosseto, per la asserita omessa impugnazione del Piano provinciale per la gestione dei rifiuti e dell’eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla società Scarlino Energia, s.r.l., ha ritenuto che la riscontrata invalidità della V.I.A. comportava la caducazione anche dell’A.I.A. e del successivo nulla – osta, con annullamento delle determinazioni dirigenziali n. 2378 del 27 luglio 2010 e n. 3892 del 14 dicembre 2010;

– ha infine revocato l’ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente WWF Italia, difettandone i presupposti.

2. La società Scarlino Energia s.r.l. ha lamentato l’erroneità e l’ingiustizia di tale sentenza, chiedendone la riforma alla stregua dei motivi di gravame qui di seguito sinteticamente indicati:

1) “Inammissibilità del ric. N. 1956/2010 e per l’effetto sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale n. 527/2009 e dei motivi aggiunti”: posto che la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A) costituiscono atti funzionalmente autonomi, l’intangibilità della seconda, in quanto malamente impugnata innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Toscana invece che innanzi a quello del Lazio, inderogabilmente competente per funzione, la controversia de qua essendo attinente alla gestione del ciclo rifiuti, avrebbe reso inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell’A.I.A. ed improcedibile per carenza di interesse quello avverso l’A.I.A;

2) “Error in iudicando; violazione del giusto processo (art. 111 Cost.); difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; difetto di motivazione”: non sussisterebbe il vizio di carenza istruttoria che, aveva indotto i primi giudici ad accogliere il primo ed il sesto motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, atteso che dalla semplice lettura della documentazione in atti (ed in particolare degli apporti istruttori e delle indagini tecnico – scientifiche) si evinceva la completezza e la puntualità delle indagini svolte, ciò senza contare che le conclusioni dei primi giudici sarebbero state palesemente inammissibili, configurandosi come valutazioni di merito rimesse all’esclusiva competenza dell’amministrazione;

3) “Error in iudicando; violazione del giusto processo (art. 111 Cost.); difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; difetto di motivazione”: la asserita erronea qualificazione dell’impianto di Scarlino costituirebbe questione del tutto irrilevante ai fini della valutazione di impatto ambientale, mentre ai fini del rilascio dell’A.I.A. sarebbero state imposte le opportune prescrizioni idonee a rendere sicuro il suo funzionamento; ciò senza contare che il progetto proposto, mai modificato, non avrebbe riguardato l’aggiornamento e la riqualificazione di una mera centrale elettrica, bensì un vero e proprio impianto di inceneritore/coinceneritore;

4) “Error in iudicando; violazione del giusto processo (art. 111 Cost.); difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; difetto di motivazione”: i monitoraggi prescritti dall’amministrazione con gli atti impugnati, piuttosto che essere indici sintomatici delle carenze istruttorie del procedimento V.I.A., costituirebbero invece legittime ed adeguate forme di cautele volte all’indispensabile costante controllo sull’effettivo funzionamento dell’impianto.

Il ricorso è stato iscritto al NR. 9691 dell’anno 2011.

Hanno resistito al gravame il WWF Italia, l’Associazione Forum Ambientalista Rosso – Verde, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti – Coldiretti di Grosseto ed il signor Mario Monciatti, chiedendone il rigetto e riproponendo, ex art. 101, comma 2, c.p.a., espressamente i motivi sollevati in primo grado, non esaminati per assorbimento.

Con ordinanza n. 68 dell’11 gennaio 2012 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, fissando contestualmente per la discussione del merito l’udienza pubblica del 4 maggio 2012.

3. Anche la Provincia di Grosseto ha chiesto la riforma della ricordata sentenza, articolando a tal fine quattro motivi di censura sostanzialmente coincidenti con quelli sollevati dalla società Scarlino Energia s.r.l., eccetto il primo: tale ricorso è stato iscritto al NRG. 10189 dell’anno 2011.

In tale giudizio si sono costituiti il WWF Italia, l’Associazione Forum Ambientalista Rosso – Verde, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti – Coldiretti di Grosseto, nonché i signori Renzo Fedi, Alduvinca Meozzi, Fiorenzo Ferri, Noris Guidoni, Claudio Del Dottore, Enio Maestrini, Alberto Rustici, Luciano Cassignoli, Erminio Mauro Ontani e Mario Monciatti, che hanno chiesto il rigetto del gravame, riproponendo espressamente, ex art. 101, comma 2, c.p.a., specificamente spiegati in primo cure, non esaminati in quanto assorbiti.

Con ordinanza n. 80 dell’11 gennaio 2012 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, fissando contestualmente per la discussione del merito l’udienza pubblica del 4 maggio 2012.

4 In entrambi i giudizi le parti hanno illustrato con apposite memorie le rispettive tesi difensive ed hanno replicato puntualmente a quelle avversarie, prendendo specifica posizione su ogni singola argomentazione.

All’udienza pubblica del 4 maggio 2012, dopo la rituale discussione, le cause sono state separatamente trattenute in decisione.

DIRITTO

5. Deve innanzitutto disporsi la riunione degli appelli principali in questione, in quanto proposti nei confronti della stessa sentenza, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.c.

6. Con il primo motivo del suo appello principale la società Scarlino Energia s.r.l. ha lamentato “Inammissibilità del ric. N. 1956/2010 e per l’effetto sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale n. 527/2009 e dei motivi aggiunti”, sostenendo che la V.I.A. e l’A.I.A. costituiscono atti che, ancorché collegati, sono funzionalmente autonomi, così che l’intangibilità della seconda, determinata dalla sua erronea impugnazione innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Toscana invece che del Lazio, inderogabilmente competente per funzione, trattandosi di controversia questione attinente alla gestione del ciclo rifiuti, avrebbe reso inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell’A.I.A. ed improcedibile per carenza di interesse quello avverso l’A.I.A.

Il motivo è infondato.

6.1. In ordine ai rapporti tra valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale deve rilevarsi che mentre la prima si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio – economica, tenuto conto anche delle alternativi possibili e dei riflessi sulla c.d. opzione zero (C.d.S., sez. V, 18 aprile 2012, n. 2234; 30 settembre 2009, n. 5893; sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246), investendo propriamente gli aspetti localizzativi e strutturali di un impianto (e più in generale dell’opera da realizzare), la seconda, introdotta nel nostro ordinamento in attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, è atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante (assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all’azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco) e incide quindi sugli aspetti gestionali dell’impianto.

Pur potendo ammettersi che i predetti atti (e procedimenti) sono funzionalmente autonomi tra di loro, ontologicamente diverse essendo le rispettive peculiari finalità (localizzazione e strutturale quanto alla prima, gestionale quanto alla seconda), non possono tuttavia condividersi le suggestive conclusioni dell’appellante secondo cui innanzitutto l’erronea impugnazione della seconda (perchè proposta innanzi all’asserito incompetente Tribunale amministrativo regionale per la Toscana invece che innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio), la renderebbe intangibile, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto avverso la V.I.A.

Infatti, anche a voler prescindere dalla considerazione che l’eventuale fondatezza del motivo di gravame concernente la dedotta incompetenza imporrebbe al giudice di appello di riformare la sentenza impugnata sul punto, rimettendo la causa al primo giudice competente, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., senza che ciò comporti invece la pretesa intangibilità del provvedimento impugnato, alla delineata autonomia funzionale degli atti in questione consegue che l’eventuale intangibilità dell’autorizzazione integrata ambientale (nel caso di specie) non potrebbe spiegare alcun effetto sanante dei vizi di cui è affetta la valutazione di impatto ambientale, non potendosi neppure logicamente (ancor prima che sul piano strettamente giuridico) ammettere che le problematiche attinenti la localizzazione e gli aspetti strutturali di un impianto siano assorbite o inglobate dal provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’impianto stesso.

In tale prospettiva è significativo ricordare che, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell’art. 18 della legge regionale della Toscana 3 novembre 1998, n. 79 (“Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale”), la pronuncia di compatibilità ambientale “…costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione di lavori e deve necessariamente precedere tale provvedimento, e comunque intervenire prima dell’inizio dei lavori”.

6.2. Sotto altro concorrente profilo, ricordato che la stessa parte appellante concorda sulla circostanza che l’impianto di cui si discute non ha una potenza superiore a 400 MW, così che la competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio non può fondarsi sulla lett. f), comma 1, dell’art. 135 c.p.a., deve osservarsi che la controversia in esame non appartiene alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio neppure ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a., nel testo originario (precedente cioè alla modificazione introdotto dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195), non potendo essere ricondotta fra quelle attinenti al ciclo dei rifiuti.

La giurisprudenza ha sottolineato che nella materia della gestione dei rifiuti solidi urbani la competenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio si radica solo in presenza delle ordinanze emergenziali e dei provvedimenti commissariali strettamente consequenziali e non già con riferimento ai provvedimenti amministrativi che, ancorché esplicatisi in una situazione emergenziale, costituiscono esercizio di un’ordinaria attività gestionale (C.d.S., sez. V, 30 giugno 2011, n. 3921): ciò del resto in omaggio ad una lettura costituzionalmente orientata della disposizione, conforme al rispetto del principio fondamentale del giudice naturale precostituito per legge, essendo la competenza funzionale inderogabile del tribunale laziale una norma eccezionale di deroga ai principi generale del riparto della competenza tra i vari tribunali amministrativi regionali, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva e/o analogica.

Lo stesso legislatore d’altra parte, modificando per effetto dei correttivi apportati al codice del processo amministrativo con il ricordato decreto legislativo n. 195 del 2011, ha stabilito che le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lett. e), c.p.a., che ai sensi del successivo art. 135, comma 1, lett. e), appartengono alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sono soltanto quelle “…aventi ad oggetto le ordinanze ed i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenze dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225”, in tal modo opportunamente delimitando la competenza funzionale ed inderogabile di quel tribunale ai soli provvedimenti che, traendo giustificazione nella richiamata fonte normativa, sono stati ritenuti espressione del perseguimento e della tutela di un interesse pubblico che non può essere considerato territorialmente limitato, ma investe la comunità statale nel suo complesso.

In definitiva, anche a voler ammettere che i provvedimenti impugnati fossero attinenti alla gestione del ciclo dei rifiuti (circostanza che non è giammai emersa nel corso del procedimento di V.I.A.) e che ciò potesse ricavarsi implicitamente dal fatto che il combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica era costituito (anche) da rifiuti, detti provvedimenti esauriscono comunque i loro effetti nell’ambito territoriale in cui esercita il potere l’autorità emanante, così che non vi è ragione per sottrarre la loro cognizione al giudice territoriale naturale.

7. Possono essere esaminati congiuntamente, essendo sostanzialmente identici, il secondo ed il quarto motivo dell’appello principale della società Scarlino Energia s.r.l ed il primo ed il terzo motivo di quello principale della Provincia di Grosseto, con i quali gli appellanti hanno dedotto per un verso che non sussisteva affatto il riscontrato vizio di difetto di istruttoria in ordine alle indagini svolte sugli effetti diretti ed indiretti dell’impianto da realizzare sugli elementi ambientali e per altro verso che nessun rilievo in tal senso poteva correttamente attribuirsi alle prescrizioni apposte dall’amministrazione.

Le censure formulate non meritano favorevole considerazione.

7.1. In punto di fatto deve rilevarsi che, successivamente all’emanazione delle determinazioni dirigenziali n. 118 del 19 gennaio 2009 e n. 2211 del 5 giugno 2009, la Giunta provinciale di Grosseto con la delibera n. 38 del 17 settembre 2009, in ragione dei ricorsi proposti avverso quei provvedimenti, ha ritenuto opportuno avviare un procedimento teso al loro riesame (con il dichiarato fine di: evitare che dall’attività processuale potesse derivare un danno grave ed irreparabile all’amministrazione procedente; evitare ritardi procedimentale nel rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione degli interventi richiesti dalla società proponente, tenendo conto della natura endoprocedimentale della V.I.A.; provvedere alla comparazione degli interessi pubblici e privati, ritenuto prevalente l’interesse alla garanzia della legittimità degli atti adottati anche in considerazione del principio di economicità e dato atto che il riesame ha per oggetto provvedimenti endoprocedimentali, non produttivi di effetti giuridici immediati in posizioni giuridiche private e consolidate; proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita ai sensi dell’art 4 del D. Lgs n. 4 del 2008) ed ha a tal fine indetto un’inchiesta pubblica, ai sensi della citata legge regionale n. 79 del 1998.

Nella relazione finale di tale inchiesta risulta affermata l’esistenza di “… carenze e alcune contraddizioni tra quanto indicato nello S.I.A. e le analisi procedimentale della V.I.A.”, così che é stato espresso “…parere sfavorevole”, concludendosi nel senso che “…la Valutazione di impatto ambientale sull’ammodernamento tecnologico ed interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDR-Q), approvata con Determine Dirigenziali della Provincia di Grosseto 118/09 e 2211/09, non è da confermare, ma da ritirare”.

Con la determinazione dirigenziale n. 75 del 13 gennaio 2010 (avente ad oggetto “Conclusione del procedimento di riesame degli atti oggetto di ricorso giurisdizionale e amministrativo relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sul progetto di Ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDR-Q)””), dandosi atto delle lacune emerse nel corso dell’inchiesta pubblica (ed evidenziato in particolare che non avevano trovato compiuta composizione, analisi e trattazione all’interno del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale originario: la qualificazione precisa dell’oggetto della V.I.A.; la caratterizzazione meteo – climatica e modellistica diffusionale; la caratterizzazione dello stato attuale della qualità dell’aria; la caratterizzazione dello stato attuale dei terreni; la caratterizzazione dello stato attuale di quantità delle acque; la valutazione dell’impatto sulla salute; la valutazione dell’impatto sugli ecosistemi e sulle aree protette; la valutazione dell’impatto sulle attività economiche presenti sul territorio; la valutazione dell’impatto sulle produzioni agricole), è stata ritirata in via di autotutela la determinazione dirigenziale n. 2211 del 5 giugno 2009, disponendosi peraltro il prosieguo del procedimento per l’acquisizione di tutti gli elementi istruttori necessari ad integrare l’istruttoria interdisciplinare di V.I.A. ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale (dandone avviso alla società proponente per la presentazione delle proprie ulteriori osservazioni), sul presupposto che le carenze e le incompletezze rilevate nel corso dell’inchiesta pubblica e le osservazioni della società proponente potevano essere tutte valutate e composte all’interno del procedimento della V.I.A.

7.2. Gli elementi di perplessità in ordine alla completezza, esaustività ed attendibilità delle indagini svolte, ritenuti dai primi giudici sintomatici della carenza istruttoria, emergono infatti direttamente dalla attenta lettura del Supplemento al Rapporto Istruttorio Interdisciplinare e non costituiscono invece l’effetto di deduzioni e di autonome valutazioni del tribunale.

E’ invero lo stesso Rapporto che, a proposito della “Caratterizzazione meteo – climatica e modellistica diffusionale”, dopo aver ricordato le valutazioni dell’inchiesta pubblica e avere dato atto della documentazione in atti (Comparazione modellistica calpuff-aermod effettuato dal Dipartimento di Energetica “S. Stecco”), nel prendere in considerazione le osservazioni svolte sulle relative indagini da parte dell’Università di Firenze e dell’A.R.P.A.T. evidenzia come, per un verso, l’Università degli Studi di Firenze abbia rilevato che il tipo di analisi effettuata di comparazione, non già di validazione, non consente di definire in modo quantitativo l’attendibilità dei risultati ottenuti con AREMOD (pur essendo un buon strumento di supporto all’analisi statistica in quanto permette di interpretare gli andamenti risultanti dall’indagine statistica e consente di determinare in modo qualitativo i comportamenti del modello rispetto a CALPUFF), mentre, per altro verso, l’A.R.P.A.T. abbia sottolineato l’esistenza di lacune ed imprecisioni (nelle “Risposte alle osservazioni pervenute sulla procedura di VIA riguardanti lo “Ammodernamento tecnologico della centrale elettrica”).

Anche quanto alla “Caratterizzazione dello stato attuale di qualità dell’area e dei terreni”, la Relazione osserva, dopo aver ricordato le valutazioni dell’inchiesta pubblica e gli studi forniti dalla stessa società proponente il progetto (in data 18 gennaio 2010 ad integrazione della domanda di A.I.A. del 27 aprile 2009), che “la complessità della problematica richiederebbe però…l’utilizzo di strumenti predittivi più avanzati in grado di valutare lo stato di salute dell’area interessata, da affidare ad un organismo terzo”, aggiungendo significativamente che “l’opportunità dell’utilizzo di strumenti predittivi più avanzati in grado di valutare lo stato di salute dell’area interessata, non dipende esclusivamente dalla criticità dell’area ma anche dalla opportunità di fornire risposte più sicure per la popolazione”: sul punto poi la Relazione (pag. 26 – 27) indica anche quale potrebbe essere lo strumento diagnostico adeguato (procedura del tipo “approccio ecotossicologico integrato”), indicando anche gli obiettivi da perseguire.

In relazione alla “Caratterizzazione dello stato attuale di qualità delle acque” e alla “Valutazione dell’impatto sulla salute” la Relazione si limita invero ad evidenziare la straordinaria importanza di tali ambiti, indicando le modalità con cui controllare e garantire tali beni; in modo analoga la Relazione affronta le problematiche concernenti la “Valutazione dell’impatto sugli ecosistemi e sulle aree protette”, affermando tra l’altro espressamente (pag. 40): “Si ritiene necessario, per una valutazione dell’attuale qualità ambientale dei sistemi acquatici presenti (punto 0), acquisire i risultati dal monitoraggio prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto; considerato gli esiti, sarà definita la frequenza dei monitoraggi successivi”.

In definitiva è la stessa serena lettura del Rapporto in questione e dello stesso parere dell’Università di Siena ad evidenziare lacune, dubbi e perplessità che danno ragionevolmente conto della carenza istruttoria correttamente rilevata dai primi giudici, tanto più che proprio tali dubbi e lacune, lungi dal sollecitare, come pure sarebbe stato auspicabile ai fini della corretta attuazione delle prescrizioni dell’art. 24 del D. Lgs. n. 152 del 2006, l’ulteriore indispensabile attività istruttoria, hanno invece dato luogo alla previsione di appositi serrati monitoraggi (che da soli provano inconfutabilmente la carenza di istruttoria rispetto ad un atto di fondamentale importanza qual è la V.I.A.

Né evidentemente a fugare i dubbi e le perplessità è sufficiente la lettura congiunta del Rapporto originario e del Supplemento Istruttorio, così come proposta dalle parti appellanti, giacché quest’ultimo si era reso già necessario in ragione delle carenze e perplessità istruttorie evidenziate dalla relazione finale dell’inchiesta pubblica e macroscopicamente non superate, mancando la puntuale, precisa indicazione della situazione (punto zero) su cui avrebbero dovuto incidere il progetto proposto.

7.3. In tale contesto non può ragionevolmente negarsi che, quantunque i monitoraggi normalmente costituiscono un adeguato strumento di cautela per il costante controllo degli effetti del funzionamento di un impianto sull’ambiente circostante, l’elevato numero di prescrizioni imposte negli atti impugnati, affidati ad un serrato monitoraggio, rappresenti un elemento sintomatico proprio della carenza riscontrata carenza e lacunosa istruttoria, cui si è inteso inammissibilmente porre rimedio in sede di esercizio dell’impianto, con ciò così frustrando la finalità e la ratio delle disposizioni che impongono l’adeguata attività valutativa dell’ambiente in sede di V.I.A.

7.4. E’ appena il caso di aggiungere poi che i primi giudici, nell’apprezzare il dedotto difetto di istruttoria, non hanno affatto sostituito le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione, essendosi invece limitati, nel corretto esercizio del proprio potere giurisdizionale e del sindacato di legittimità, a rilevare il solo cattivo uso del potere amministrativo esercitato, in quanto non adeguatamente supportato dalla giusta attività istruttoria prevista dalla legge.

8. La società Scarlino Energia s.r.l., con il terzo motivo di appello, e la Provincia di Grosseto, con il secondo mezzo di gravame, hanno sostenuto che i primi giudici avrebbero malamente apprezzato la documentazione in atti in ordine alla qualificazione dell’impianto di Scarlino, cui si riferiva il progetto proposto, erroneamente ritenendo che esso fosse inizialmente relativo ad una centrale di produzione elettrica e che successivamente nel corso del procedimento di V.I.A. sarebbe stato considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti, laddove invece nessuna modifica sostanziale sarebbe intervenuta al progetto proposto, così che erroneamente sarebbe stata ritenuta necessaria una nuova V.I.A. per l’impianto di incenerimento risultante dall’istruttoria svolta.

Anche tali censure sono infondate.

8.1. Come si evince dal già menzionato Supplemento al Rapporto Istruttorio, la Società Scarlino Energia s.r.l. ha presentato in data 25 gennaio 2008, quale autorità proponente, la domanda di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di “Ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDR-Q)”.

E’ solo rispetto a tale progetto che è stato avviato il relativo procedimento (con relativa pubblicità) ed è rispetto ad esso che, come risulta sempre dal predetto Rapporto, il Comitato d’inchiesta pubblica ha evidenziato (punto 1 e punto 10) che il combustibile da utilizzare previsto nel progetto rendeva l’impianto diverso da quello già esistente, trasformandolo da centrale di energia elettrica in inceneritore: sul punto lo stesso soggetto proponente, già in sede di osservazioni alle valutazioni del Comitato di inchiesta pubblica, ha sostanzialmente ammesso tale situazione, affermando, come riportato testualmente nel Rapporto, che “…la qualifica giuridica dell’impianto (inceneritore/coinceneritore) è irrilevante ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto presentato e non si traduce automaticamente in una omessa valutazione preventiva del progetto derivante dall’impiego dei rifiuti come combustibili. La qualificazione dell’impianto come inceneritore oppure come un coinceneritore rileva esclusivamente in fase di esercizio e, dunque, è una valutazione tipica dell’autorizzazione integrata ambientale, tanto che il D. Lgs. N. 133/2005 impone prescrizioni di esercizio diverse in relazione alle due tipologie di impianti”.

Giova aggiungere che il Rapporto in questione sul punto in esame conclude nel senso che “…considerato che dagli elementi resi disponibili non si evidenzia una prevalenza certa della “funzione principale” dell’impianto nella produzione di energia, si ritiene che detto impianto debba essere qualificato come impianto di incenerimento. La qualificazione è coerente con la documentazione progettuale presentata in sede di VIA che descrive un impianto per il trattamento termico dei rifiuti (CDR). Tale qualificazione fornisce, inoltre, maggiori garanzie di tutela per l’ambiente e per la salute”.

8.2. Sennonché proprio tali conclusioni confermano la correttezza della sentenza impugnata.

Infatti, anche ammesso che nel corso del procedimento il progetto originariamente presentato dalla società Scarlino Energia s.r.l. non sia stato minimamente modificato, non può nondimeno negarsi che esso concerneva (solo) l’ammodernamento tecnologico ed interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica esistente e non già la realizzazione di (o la sua trasformazione in) un inceneritore.

Né è decisiva, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, la circostanza che la centrale elettrica fosse alimentata con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR o CDR-Q) e che in particolare, essendo il CDR ed il CDR – Q un rifiuto, si fosse evidentemente in presenza di un inceneritore.

E’ sufficiente al riguardo rilevare che la materia dell’incenerimento dei rifiuti è oggetto di una speciale normativa (D. Lgs. 11 maggio 2005, n. 133 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti, di cui peraltro non vi è traccia di sicura e puntuale osservanza nella fattispecie in esame, non essendo sufficiente a tal fine meri generici riferimenti), dalla quale si evince che costituisce impianto di incenerimento (art. 2, lett. d), “qualsiasi unità o attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico dei rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione” e che costituisce impianto di coincenerimento (art. 2, lett. e) “qualsiasi impianto fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia e di materiali che utilizzano rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento. L’ultimo periodo della citata lett. e) dell’articolo 2 precisa che “Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell’impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico dei rifiuti, l’impianto è considerato un impianto di incenerimento ai sensi della lettera d)”.

Pertanto, l’amministrazione, appurata tale divergenza (che non è meramente formale e non rileva soltanto dal punto di vista terminologico), piuttosto che concludere il procedimento di V.I.A., imponendo prescrizioni ai fini del successivo rilascio dell’A.I.A., avrebbe dovuto invitare la società proponente il progetto a precisare e specificare effettivamente il progetto presentato, chiarendo se esso consisteva effettivamente in un ammodernamento di quello procedente oppure in una trasformazione di quello già esistente in inceneritore, ciò non solo ai fini della correttezza della fase di pubblicità, ma anche al fine di valutare la adeguatezza e la completezza del procedimento di V.I.A. (proprio in ragione della diversità dell’impianto).

9. L’infondatezza dei motivi di gravame fin qui esaminati rende altresì infondato il quarto motivo dell’appello principale della Provincia di Grosseto, con cui è stata meramente contestata l’illegittimità derivata dell’A.I.A. e del nulla osta.

10. Gli appelli devono essere in definitiva respinti, il che esime la Sezione dall’esaminare i motivi di censura sollevati in primo grado, riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a.

Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dalla società Scarlino Energia s.r.l. e dalla Provincia di Grosseto avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. II, n. 1765 del 18 novembre 2011, così provvede:

a) riunisce gli appelli e li respinge;

b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
 
L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
            

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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