* AREE PROTETTE – Deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del 2/12/1996 –Adozione – Mancato rispetto dell’iter previsto dall’art. 3, c. 4, lett. c) L. n. 394/1991 – Effetto – Assimilazione di SIC e ZPS alle aree naturali protette – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Maggio 2012
Numero: 2885
Data di udienza: 24 Gennaio 2012
Presidente: Coraggio
Estensore: Contessa
Premassima
* AREE PROTETTE – Deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del 2/12/1996 –Adozione – Mancato rispetto dell’iter previsto dall’art. 3, c. 4, lett. c) L. n. 394/1991 – Effetto – Assimilazione di SIC e ZPS alle aree naturali protette – Esclusione.
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 18 maggio 2012, n. 2885
AREE PROTETTE – Deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del 2/12/1996 –Adozione – Mancato rispetto dell’iter previsto dall’art. 3, c. 4, lett. c) L. n. 394/1991 – Effetto – Assimilazione di SIC e ZPS alle aree naturali protette – Esclusione.
La deliberazione del Comitato per le aree naturali protette, di cui all’articolo 3 della legge n. 394 del 1991, adottata in data 2 dicembre 1996 non ha potuto sortire l’effetto di assimilare i SIC e le ZPS alle aree naturali protette, per non essere stata adottata nelle forme di legge. L’articolo 3, comma 4, lettera c) della legge n. 394/1991. demanda infatti al Comitato (inter alia) il compito di approvare l’elenco ufficiale delle aree naturali protette previo esperimento di un iter procedurale il quale vede il coinvolgimento della Commissione per la tutela delle aree protette (in seguito: della Conferenza permanente per i rapporti i fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano). In particolare, l’iter in questione contempla: a) l’espletamento di una fase istruttoria preliminare, svolta da un’apposita segreteria tecnica; b) la presentazione di una proposta di aggiornamento dell’elenco delle aree naturali protette da parte del competente Ministero dell’Ambiente (in seguito: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare); c) l’approvazione della proposta ad opera del comitato; d) l’effettivo aggiornamento dell’elenco delle aree naturali protette. Non essendo stato osservato l’iter descritto,non può ritenersi che l’atto in questione possa tenere il luogo di una modifica dell’elenco delle aree naturali protette.
Riforma T.A.R. Campania, Napoli, n. 5941/2007 – Pres. Coraggio, Est. Contessa – Regione Campania (avv. Colosimo) c. W.W.F. (avv. Petretti), Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. Stato) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ - 18 maggio 2012, n. 2885SENTENZA
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 18 maggio 2012, n. 2885
N. 02885/2012REG.PROV.COLL.
N. 00616/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 616 del 2008, proposto dalla Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Colosimo, domiciliata per legge in Roma, via Poli, 29;
contro
WWF – Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessio Petretti, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni 268;
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero per i beni e le attività culturali;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Comitato di gestione dell’ambito territoriale di caccia Salerno 1; Comitato di gestione nell’ambito territoriale di caccia nelle aree contigue del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, rappresentati e difesi dall’avvocato Gennaro Marino, con domicilio eletto presso Giuseppe Torre in Roma, via Crescenzio 19;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, 23maggio 2007, n. 5941
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Panariello per delega dell’avvocato Colosimo, l’avvocato Minieri per delega dell’avvocato Petretti, l’avvocato Colagrande per delega dell’avvocato Marino e l’avvocato dello Stato Gerardis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per la Campania e recante il n. 1755/2007, l’associazione WWF Italia impugnava la delibera di Giunta regionale della Campania 19 gennaio 2007, n. 23 con cui, nel disporre le misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), era stata esclusa l’assimilazione delle zone e dei siti in questione alle aree naturali protette, elaborata dal Comitato di cui all’articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adìto accoglieva il ricorso e annullava la deliberazione impugnata.
Al riguardo, il T.A.R. della Campania osservava che, se per un verso è innegabile la sussistenza in capo alle regioni del potere di adottare le misure di conservazione di cui è menzione agli articoli 4 e 6 del d.P.R. 357 del 1997 (in tal senso, il comma 1227 dell’articolo 1 della l. 296 del 2006), per altro verso non può ammettersi che l’esercizio in concreto di tale potere possa sortire l’effetto di derogare in pejus le misure di conservazione previste per le aree naturali protette dal comma 3 dell’articolo 4 del d.P.R. n. 357 del 1997.
Ora, dal momento che con deliberazione del 2 dicembre 1996 il Comitato per le aree naturali protette aveva affermato tale assimilazione, la delibera impugnata risulterebbe illegittima per avere determinato una deteriore situazione in termini di tutela per tali aree, mercé la cessazione degli effetti conseguenti alla generale assimilazione affermata dal Comitato con la richiamata deliberazione del 2006.
La sentenza in questione veniva impugnata dalla Regione Campania, la quale ne chiedeva la riforma articolando i seguenti motivi:
1) Violazione della l. 394/1991 – Violazione degli articoli 4 e 6 del d.P.R. 357/1997 – Error in procedendo – Carenza di istruttoria – Travisamento dei fatti – Sviamento – Arbitrarietà.
I primi Giudici avrebbero erroneamente ritenuto che la deliberazione del Comitato di cui all’articolo 3 della legge n. 394 del 1991 del dicembre 1996 avesse comportato la sostanziale assimilazione dei SIC e delle ZPS alle aree naturali protette di cui alla legge n. 394 del 1991.
In tal modo statuendo, infatti, essi avrebbero omesso di considerare che tale assimilazione, in realtà, non era mai stata affermata, in quanto non sancita nelle forme di cui all’articolo 3 della richiamata legge n. 394.
Pertanto, la decisione del T.A.R. risultava in radice erronea per aver presupposto l’esistenza di un’assimilazione mai formalmente statuita;
2) Violazione della l. 394/1991 – Violazione dell’art. 6 del d.P.R. 357/1997 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 della l. 1034/1971 – Eccesso di potere – Error in judicando – Error in procedendo – Difetto di motivazione – Carenza di istruttoria – Travisamento dei fatti – Sviamento – Arbitrarietà.
Anche con tale motivo di appello viene ribadita la tesi che nega l’assimilazione dei SIC e delle ZPS alle aree naturali protette di cui alla legge n. 394 del 1991, in quanto si tratterebbe di istituti disciplinati da fonti normative del tutto diverse.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 della l. 1034/1971 – Error in judicando – Error in procedendo – Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Carenza di istruttoria – Travisamento dei fatti – Sviamento – Arbitrarietà
4) Error in procedendo – Violazione del giusto procedimento – Carenza di istruttoria – Travisamento – Sviamento – Arbitrarietà – Difetto di motivazione
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per rendere una sentenza in forma semplificata, non emergendo le ragioni per cui è stata ritenuto manifestamente fondato il ricorso proposto dall’associazione WWF Italia;
Il Tribunale avrebbe, altresì, omesso di dare conto delle argomentazioni offerte in contrario dalla difesa regionale.
Si costituivano in giudizio il Comitato di gestione dell’ambito territoriale di caccia di Salerno 1 e il Comitato di gestione dell’ambito territoriale di caccia delle aree contigue del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, i quali concludevano nel senso dell’accoglimento dell’appello.
Si costituiva, altresì, in giudizio l’associazione WWF Italia, la quale concludeva nel senso della reiezione dell’appello.
All’udienza pubblica del 24 gennaio 2012 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla Regione Campania avverso la sentenza del T.A.R. della Campania con cui è stato accolto il ricorso n. 1755/2007 proposto dall’associazione WWF Italia e, per l’effetto, è stata annullata la delibera di giunta regionale n. 23/2007. Con la deliberazione in parola la Giunta regionale, nel disporre le misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), aveva escluso l’assimilazione delle zone e dei siti in questione alle aree naturali protette, elaborata dal Comitato di cui all’articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. L’appello è fondato.
3. Come si è evidenziato in narrativa, la Regione appellante ha incentrato le proprie tesi sulla non assimilabilità dei SIC e delle ZPS alle aree naturali protette di cui alla l. 394/1991.
In particolare, la Regione ha negato che una siffatta assimilazione sia stata introdotta dalla deliberazione del Comitato di cui all’articolo 3 della legge n. 394 del 1991 adottata in data 2 dicembre 1996.
Ebbene, ad avviso del Collegio l’appello in epigrafe è meritevole di accoglimento laddove osserva che la deliberazione da ultimo richiamata non ha potuto sortire il richiamato effetto di assimilazione per non essere stata adottata nelle forme di legge.
Ed infatti, l’articolo 3, comma 4, lettera c) della legge n. 394, cit. demanda al Comitato (inter alia) il compito di approvare l’elenco ufficiale delle aree naturali protette previo esperimento di un iter procedurale il quale vede il coinvolgimento della Commissione per la tutela delle aree protette (in seguito: della Conferenza permanente per i rapporti i fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano).
In particolare, l’iter in questione contempla: a) l’espletamento di una fase istruttoria preliminare, svolta da un’apposita segreteria tecnica; b) la presentazione di una proposta di aggiornamento dell’elenco delle aree naturali protette da parte del competente Ministero dell’Ambiente (in seguito: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare); c) l’approvazione della proposta ad opera del comitato; d) l’effettivo aggiornamento dell’elenco delle aree naturali protette.
Ebbene, risulta in atti che nel caso in esame l’iter dinanzi sinteticamente descritto non sia stato osservato e che, conseguentemente, non possa ritenersi che l’atto del Comitato in data 2 dicembre 1996 possa tenere il luogo di una modifica dell’elenco delle aree naturali protette (del resto, il Comitato in parola non ha mai provveduto ad aggiornare l’elenco conformemente a quanto deliberato con l’atto in questione).
Ne consegue che venga meno lo stesso presupposto logico posto a fondamento della pronuncia in epigrafe (ossia, la circostanza per cui la delibera regionale impugnata in primo grado avrebbe comportato misure di conservazione delle ZPS nella Regione Campania di carattere peggiorativo rispetto a quanto stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del d.P.R. n. 357 del 1997).
E infatti, l’argomento fatto proprio dai primi Giudici (il quale si fonda sulla disposizione secondo cui, laddove una ZPS ricada all’interno di un’area naturale protetta, si applicano le misure di tutela previste per le stesse ZPS) potrebbe essere condiviso solo laddove fosse valida la sua premessa maggiore (ossia, il fatto che la delibera del Comitato del dicembre 1996 abbia determinato l’effettiva assimilazione fra le ZPS e le aree protette di cui alla l.n. 394 del 1991).
Tuttavia, una volta caduta – per le ragioni dinanzi richiamate – la predetta assimilazione, vengono conseguentemente a cadere anche le ulteriori ragioni in base alle quali il T.A.R. ha rilevato l’illegittimità della più volte richiamata delibera regionale.
4. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso in epigrafe deve essere accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza gravata, deve essere disposta la reiezione del primo ricorso.
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, anche in considerazione della novità della questione coinvolta dalla presente decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza oggetto di gravame, dispone la reiezione del primo ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)