Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 1540 | Data di udienza: 18 Novembre 2011

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Opere o lavori incidenti su beni culturali – Conferenza si servizi – Art. 25 d.lgs. n. 42/2004 – Pronuncia espressa – Necessità – Mero provvedimento interlocutorio – Insufficienza – Sospensione dei lavori – Legittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Marzo 2012
Numero: 1540
Data di udienza: 18 Novembre 2011
Presidente: Maruotti
Estensore: La Guardia


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Opere o lavori incidenti su beni culturali – Conferenza si servizi – Art. 25 d.lgs. n. 42/2004 – Pronuncia espressa – Necessità – Mero provvedimento interlocutorio – Insufficienza – Sospensione dei lavori – Legittimità.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 19 marzo 2012, n. 1540


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Opere o lavori incidenti su beni culturali – Conferenza si servizi – Art. 25 d.lgs. n. 42/2004 – Pronuncia espressa – Necessità – Mero provvedimento interlocutorio – Insufficienza – Sospensione dei lavori – Legittimità.

L’art. 25 del D.Lgs. n. 42 del 2004, nel caso di procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali per i quali si ricorra alla conferenza di servizi, richiede una pronuncia espressa, prevedendo l’assenso manifestato in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza, che sostituisce l’autorizzazione ai sensi di cui all’art. 21 precedente. E’ conseguentemente legittimo il provvedimento di sospensione dei lavori di restauro incidenti su beni culturali, nel caso in cui i lavori siano stati avviati sulla base di una semplice nota interlocutoria della Soprintendenza.

(Conferma T.A.R. del LAZIO, Roma, n. 1904/2011) Pres. Maruotti, Est. La Guardia – Comune di Monte Compatri (avv.ti Picardi e Chinappi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio per le Province di Roma Frosinone Latina Rieti e Viterbo (Avv. Stato) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 19 marzo 2012, n. 1540

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 19 marzo 2012, n. 1540

N. 01540/2012REG.PROV.COLL.
N. 02913/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2913 del 2011, proposto dal Comune di Monte Compatri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Picardi e Carola Chinappi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Carola Chinappi in Roma, via Numidia, 1;

contro

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio per le Province di Roma Frosinone Latina Rieti e Viterbo, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Regione Lazio, non costituitasi nel secondo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. del LAZIO – Sede di ROMA- SEZIONE II QUATER n. 1904/2011, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO ALTEMPS – RISARCIMENTO DANNI.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali -Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio per le Province di Roma Frosinone Latina Rieti e Viterbo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2011 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti l’avvocato Picardi e l’avvocato dello Stato Tidore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento di data 21 giugno 2010, la Soprintendenza per i Beni Architettonici per le Province del Lazio ha intimato la sospensione di lavori di restauro del Palazzo Altemps sito in Comune di Monte Compatri, per assenza della previa autorizzazione prescritta dall’art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Il ricorso avverso tale provvedimento proposto dal predetto Comune, proprietario del palazzo, è stato respinto dal T.A.R. del Lazio, con la sentenza in epigrafe, sulla base del rilevato carattere soprassessorio della nota n. 915 del 9 giugno 2008 della Soprintendenza, intesa e valorizzata nel giudizio dal Comune come parere favorevole nell’ambito della Conferenza di Servizi, indetta dal medesimo ai sensi della legge n. 241 del 1990, avente per oggetto il progetto definitivo di ristrutturazione del Palazzo Altemps.

2. Appella il Comune, lamentando l’erroneità della sentenza del TAR ed il mancato esame di parte delle censure, che ripropone.

Più specificamente, l’Amministrazione comunale contesta l’interpretazione che i primi giudici hanno dato del predetto atto della Soprintendenza e lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 25 del D.Lgs. n. 42/2004 e 14 ter della legge n. 241/90, eccesso di potere per mancata o erronea valutazione dei presupposti di fatto, contraddittorietà con atti della stessa Soprintendenza, sviamento di potere ed aggravio del procedimento; chiede, conseguentemente, la riforma della sentenza e l’annullamento del provvedimento impugnato in primo grado, nonché la condanna della Soprintendenza al risarcimento dei danni.

Resiste l’Amministrazione intimata.

Con l’ordinanza 11 febbraio 2011, n. 2050, è stata accolta l’istanza cautelare.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del 18 novembre 2011.

3. Rilievo centrale, per la definizione della controversia, assume la nota di data 9 ottobre 2008, prot. 915, della Soprintendenza inviata al Comune in riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi del 10 giugno 2008.

Tutte le censure proposte dal Comune, infatti, sono riferite o comunque vanno valutate in relazione a tale atto.

L’Amministrazione appellante lo interpreta e lo valorizza come un parere favorevole, con talune prescrizioni, non condizionato all’esame di altra documentazione; sostiene, pertanto, che i lavori siano stati legittimamente avviati, considerato il disposto dell’art. 25 D.lgs. n. 42/04, sulla base della determinazione n. 375 del 30 luglio 2009, con la quale è stato adottato il provvedimento finale della Conferenza dei Servizi, peraltro non impugnato, per quanto segnalatole con nota comunale dell’11 maggio 2010 e trasmessole con nota del 16 giugno 2010, dalla Soprintendenza, che il 21 giugno 2010 disponeva la sospensione dei lavori.

4. Ritiene la Sezione che la tesi del Comune non possa essere condivisa, facendo difetto, nella specie, un parere favorevole della Soprintendenza al progetto di lavori in questione e non rilevando la circostanza, pure segnalata dal Comune, che la predetta, dopo l’invio da parte del Comune in data 23 giugno 2009 di elaborati dai quali desumere i dettagli architettonici e realizzativi delle opere non abbia dato riscontro, chiedendo solo a distanza di tempo altra documentazione.

L’art. 25 del D.Lgs. n. 42 del 2004, norma specifica esclusivamente rilevante, richiede, infatti, una pronuncia espressa, prevedendo che, nel caso di procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali per i quali si ricorra alla conferenza di servizi, l’assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza, sostituisce l’autorizzazione ai sensi di cui all’art. 21 precedente.

Non giova, quindi, all’appellante il richiamo alla norma generale di cui all’art. 14 legge n. 241/90 ed in particolare al suo comma 7.

Orbene, nella predetta nota del 9 giugno 2008 la Soprintendenza si dichiara, dopo l’esame della documentazione trasmessa e l’effettuazione di sopralluogo, bensì “favorevole”, non già al progetto specifico (denominato “Ristrutturazione Palazzo Altemps”), ma, più genericamente, “al recupero dell’antico edificio sottoposto a tutela”, subito però soggiungendo che “Comunque per un corretto intervento di restauro si rende necessario acquisire agli atti la seguente documentazione”, indicando una serie di richieste documentali su aspetti tutt’altro che marginali (sezione trasversale dell’edificio che interessi gli ambienti più antichi dell’immobile, elaborati in scala adeguata relativi a solai, volte, camere a canne, stato attuale e futuro delle scale, dislocazione ascensore, ed, ancora, rappresentazione, relazione e documentazione relativa agli intonaci presenti all’interno e all’esterno); per di più, la Soprintendenza formula, inoltre, una serie di disposizioni cui attenersi “nella predisposizione degli elaborati richiesti” (tra cui l’esecuzione preventiva di indagini stratigrafiche sulle superfici interne ed esterne dell’edificio ad opera di restauratore specializzato, la revisione della pendenza del tetto).

Si tratta, dunque, di un atto interlocutorio, il cui contenuto complessivo è stato frainteso dal Comune a causa della espressione favorevole di esordio, nettamente ridimensionata dal restante contenuto dell’atto; in altre parole, deve considerarsi un parere favorevole di massima al proposito di recuperare l’antico edificio, con indicazione che al fine di un corretto intervento di restauro occorreva acquisire e valutare ulteriore documentazione, redatta previe indagini e con alcuni accorgimenti.

Ne deriva l’infondatezza delle censure di violazione di legge, di carenza del presupposto di fatto sulla base del quale è stata disposta la sospensione dei lavori e di contraddittorietà tra atti della Soprintendenza; la sospensione dei lavori avviati in carenza di autorizzazione si presentava, nella specie, quale atto dovuto, né l’esercizio di tale potere restava inibito dalla determinazione n. 375 del 2009.

Indimostrata resta la censura di sviamento dalla funzione tipica di tutela del monumento, con inutile o pretestuoso aggravio procedimentale. Conseguentemente priva di fondamento risulta la domanda risarcitoria.

Rimane inconferente, in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato, ogni rilievo circa la responsabilità nella formazione del disguido e resta fermo l’obbligo della Soprintendenza di pronunciarsi espressamente sul progetto in questione.

5. L’appello va, quindi, respinto.

Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate, considerata l’attività difensionale svolta, in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 2913 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Comune di Monte Compatri a rifondere al Ministero per i Beni e le Attività Culturali le spese del giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille) oltre i.v.a. e c.p.a., se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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