Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 1591 | Data di udienza: 7 Aprile 2016

* RIFIUTI – Regione Umbria – Indennità di disagio – Art. 41, c. 1 l.r. Umbria n. 11/2009 – Nozione  – Fattispecie: comuni che hanno titolo a conferire in una discarica e che si vedono, per un diverso uso di quella discarica, ridotta la capacità di fruirne – Indennità di disagio – Componente del calcolo della tariffa di conferimento – Rifiuti speciali e rifiuti urbani – Conferimento – Diverso trattamento tariffario.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Aprile 2016
Numero: 1591
Data di udienza: 7 Aprile 2016
Presidente: Severini
Estensore: Prosperi


Premassima

* RIFIUTI – Regione Umbria – Indennità di disagio – Art. 41, c. 1 l.r. Umbria n. 11/2009 – Nozione  – Fattispecie: comuni che hanno titolo a conferire in una discarica e che si vedono, per un diverso uso di quella discarica, ridotta la capacità di fruirne – Indennità di disagio – Componente del calcolo della tariffa di conferimento – Rifiuti speciali e rifiuti urbani – Conferimento – Diverso trattamento tariffario.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 21 aprile 2016, n. 1591


RIFIUTI – Regione Umbria – Indennità di disagio – Art. 41, c. 1 l.r. Umbria n. 11/2009 – Nozione  – Fattispecie: comuni che hanno titolo a conferire in una discarica e che si vedono, per un diverso uso di quella discarica, ridotta la capacità di fruirne.

L’art. 41 (Indennità di disagio ambientale), comma 1, l.r. Umbria 13 maggio 2009 n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate) dispone:  «La tariffa di conferimento agli impianti di rifiuti di cui all’articolo 40 comprende l’indennità di disagio ambientale destinata ai comuni sede di impianto o a quelli che comunque risentono delle ricadute ambientali conseguenti all’attività dell’impianto. L’indennità è determinata in relazione alla quantità di rifiuti conferita a ciascun impianto, nel rispetto degli importi unitari minimi e massimi stabiliti dal Piano regionale. La Giunta regionale può aggiornare tali importi unitari ogni tre anni». Una tale situazione di fatto (il «disagio ambientale»), secondo il significato proprio delle parole che fanno riferimento ai «comuni sede di impianto o a quelli che comunque risentono delle ricadute ambientali conseguenti all’attività dell’impianto», va intesa in senso non limitato alla condizione del comune sul cui territorio insiste una discarica, che per ciò solo deve da quella presenza subire esternalità negative, sia economiche che di qualità della vita, ma anche ad altre condizioni: come, ad esempio, alla condizione dei comuni che hanno un giusto titolo a conferire in una discarica e che si vedono, per un diverso uso di quella discarica, ridotta la capacità di fruirne.

(Conferma T.A.R. Umbria n. 528/2014) – Pres. Severini, Est. Prosperi – E. s.r.l. (avv.ti Rampini, Baldoni e Corbyons) c.  Ambito Territoriale Integrato n.2 (avv. Calvieri)

RIFIUTI – Regione Umbria – Art. 41 l.r. Umbria n. 11/2009 – Indennità di disagio – Componente del calcolo della tariffa di conferimento.

La circostanza che il comma 1 dell’art. 41 della l.r. Umbria 13 maggio 2009 n. 11 stabilisca che «la tariffa di conferimento […] di cui all’articolo 40 comprende l’indennità di disagio ambientale destinata ai comuni […]» ha solo la funzione di prevedere che l’entità della «tariffa di conferimento» deve, anche quantitativamente, includere la somma che poi sarà corrisposta ai comuni a titolo di «indennità» e che poi dovrà essere dai comuni destinata, mediante il vincolo di scopo del comma 3, all’attuazione di misure compensative del disagio ambientale. Il che fa sistema con l’art. 40 (Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti), comma 2, lett. c), che indica nell’indennità di disagio una componente del calcolo della tariffa di conferimento e così, seppur indirettamente, vuole che la tariffa sia commisurata all’effettivo disagio ambientale.


(Conferma T.A.R. Umbria n. 528/2014) – Pres. Severini, Est. Prosperi – E. s.r.l. (avv.ti Rampini, Baldoni e Corbyons) c.  Ambito Territoriale Integrato n.2 (avv. Calvieri)

RIFIUTI – Rifiuti speciali e rifiuti urbani – Conferimento – Diverso trattamento tariffario.

I rifiuti speciali sono per loro natura ben distinti dai rifiuti urbani, anche a norma della classificazione tipologica dell’art. 184 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). La diversità di consistenza e di effetti sull’ambiente richiede, alla luce dei fondamentali principi eurounitari codificati dall’art. 3-ter e, in tema di rifiuti, dall’art. 178 dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, che i rifiuti speciali vadano ab origine – cioè da quando sono effettivamente conferiti – soggetti a un diverso trattamento tariffario, anche in ragione della riduzione del volume utile che lasciano disponibile nella discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani e del disagio ambientale: sia del comune dove ha sede dell’impianto, sia dei singoli comuni che si avvalgono della discarica e che patiscono così una riduzione delle loro capacità materiali di smaltimento di rifiuti urbani.


 (Conferma T.A.R. Umbria n. 528/2014) – Pres. Severini, Est. Prosperi – E. s.r.l. (avv.ti Rampini, Baldoni e Corbyons) c.  Ambito Territoriale Integrato n.2 (avv. Calvieri)

 


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 21 aprile 2016, n. 1591

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 21 aprile 2016, n. 1591

N. 01591/2016REG.PROV.COLL.
N. 03924/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
 

sul ricorso numero di registro generale 3924 del 2015, proposto da
Eurorecuperi s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Rampini, Roberto Baldoni e Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso l’avvocato Corbyons in Roma, Via Cicerone, 44;

contro

Ambito Territoriale Integrato n.2, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Calvieri, con domicilio eletto presso l’avvocato Marcello Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Umbria n. 528/2014, resa tra le parti, concernente l’introduzione di un’ulteriore voce alla tariffa di conferimento rifiuti speciali non pericolosi;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ambito Territoriale Integrato N.2;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Mario Rampini, Giovanni Corbyons e Carlo Calvieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la deliberazione n. 4 in data 1 febbraio 2013 l’Assemblea dei rappresentanti dell’Ambito Territoriale Integrato. n. 2, espressione di ventiquattro comuni dell’Umbria, aveva introdotto una voce ulteriore alla tariffa di conferimento nella discarica di Borgogiglione dei rifiuti speciali non pericolosi, con la fissazione di un supplemento di costo pari ad € 10 per tonnellata di materiale conferito.

La deliberazione prendeva atto di quanto stabilito dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e dall’autorizzazione integrata ambientale per l’ampliamento della discarica di Borgogiglione rilasciate dalla Provincia di Perugia, che consentiva di smaltire rifiuti speciali non pericolosi nelle discariche dell’ATI n. 2; consentiva un tale per un quantitativo di siffatti rifiuti, di prevalente provenienza regionale, pari a19.000 t/anno; fissava le modalità con le quali il gestore doveva determinare il prezzo di conferimento delle diverse tipologie di rifiuti speciali, al netto dell’indennità di disagio ambientale e del contributo ARPA e stabiliva che i prezzi di conferimento per ogni tonnellata di rifiuto speciale ammesso fossero la risultante delle voci: a) costi di conferimento + b) utile di impresa + c) ulteriore quoziente a favore dei Comuni dell’ATI n. 2 (con calcolo di voci con le stesse modalità proposte dal gestore in sede di offerta di gara per la gestione dei rifiuti urbani), quantificava in euro 10,00 a tonnellata di rifiuto speciale non pericoloso conferito l’ulteriore quoziente a favore dei Comuni dell’ATI n. 2 di cui alla lett. c); stabiliva, inoltre, che il gestore avrebbe dovuto riscuotere i corrispettivi dagli utilizzatori della discarica con rifiuti speciali sulla base del prezzo finale da così quantificare rendicontando all’ATI n. 2, per trimestre, la quantità di ciascuna tipologia di rifiuto speciale ammessa, prezzo applicato e importi percepiti come corrispettivo; – previa verifica dell’ATI n. 2, disponeva alcune compensazioni a riduzione della misura della tariffa di conferimento applicata ai stessi comuni pe il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; disponeva che il gestore avrebbe dovuto, entro il 30 aprile 2013, documentare all’ATI n. 2 le somme percepite come corrispettivo per conferimento di rifiuti speciali, per il decorso periodo tra il 1 gennaio 2010 e il 28 febbraio 2013.

La deliberazione veniva impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo dell’Umbria dalla Eurorecuperi s.r.l., da anni utilizzatrice in via continuativa della discarica dello smaltimento di rifiuti provenienti dalla sua attività e dunque destinataria del provvedimento gravato comportante un oneroso incremento dei costi aziendali, per di più a suo dire retroattivo dal 1° gennaio 2010 al 28 febbraio 2013.

La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 40 (Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti) e 41 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) della legge regionale dell’Umbria 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), l’eccesso di potere per carenza ed erroneità dei presupposti, il travisamento della fattispecie, lo straripamento di potere, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione: in sintesi la carenza di potere dell’A.T.I. in materia di introduzione di voci ulteriori di costo nell’ambito della tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti destinati al loro trattamento o smaltimento, tra l’altro inspiegabilmente retroattive, in quanto voci non tassative e coincidenti con il costo industriale, gli oneri fiscali nella misura stabilita dalla legge, le indennità di disagio, il contributo in favore dell’Azienda regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.).

L’aumento, inoltre, non era accompagnato da un “piano economico e finanziario” che, ai sensi dell’art. 40, comma 2, è presupposto essenziale per ogni determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti nel complesso; né sussisteva motivazione che giustificasse la ingente misura dell’incremento.

Si costituiva in giudizio l’A.T.I. n. 2, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e difetto di legittimazione attiva della società e comunque la sua infondatezza nel merito.

Con sentenza 9 luglio 2014, n. 528, il Tribunale amministrativo, disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso, lo respingeva ritenendo valide le ragioni dell’A.T.I., connesse alla doverosa regolamentazione del conferimento nella discarica dei rifiuti speciali non pericolosi accanto ai rifiuti urbani, trattati dal gestore con modalità asseritamente arbitrarie nel precedente arco temporale 2010/2012 e dunque in collegamento con un dovuto riequilibrio dei costi. Invero, secondo il piano regionale, i rifiuti speciali debbononon superare il 10 per cento di tutti i rifiuti conferibili, e se la tariffa di conferimento per i rifiuti urbani era di euro 99,64 a tonnellata, il 10 per cento dei rifiuti speciali ammontava ad euro 9,64. Questo importo era stato portato, in via di approssimazione, a 10 euro: quindi l’”ulteriore quoziente a favore dell’A.t.i. n. 2” diveniva una componente della tariffa di conferimento, come disciplinata dagli artt. 49 e 41 della l.r. n. 11 del 2009.

Il conferimento in discarica di rifiuti speciali, per definizione diversi dai rifiuti urbani (cfr. la classificazione di cui all’art. 184 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale) e pertanto necessitanti di un diverso trattamento, improntato pur sempre al principio di matrice europea “chi inquina paga”, riduce il volume residuo ancora disponibile per i rifiuti urbani. Perciò la qui contestata quota tariffaria non poteva essere considerata come un onere supplementare, in ragione della compensazione della perdita di potenzialità della discarica in favore dei comuni dell’Ambito.

In tale prospettiva va superata anche la censura di retroattività, posto che la deliberazione ravvisava l’esistenza effettiva dei presupposti per l’emanazione dell’atto alla data cui si fanno risalire gli effetti dell’atto; e non si poteva far questione di difetto di motivazione perché, vista l’intrinseca razionalità e coerenza del provvedimento, l’asserita retroattività non configurava un’integrazione postuma della motivazione.

Con appello in Consiglio di Stato notificato il 22 aprile 2015 la Eurorecuperi s.r.l. impugnava la sentenza e sosteneva che quell’interpretazione non trovava ragione su elementi realmente contenuti nella deliberazione, ma su una (inammissibile) integrazione postuma della motivazione dell’atto amministrativo discrezionale: l’atto era infatti in realtà privo delle ragioni attribuitegli, indebitamente, dal giudice di primo grado.

In secondo luogo l’ipotizzata ragione, compensativa dell’aumento tariffario, in realtà non traspariva dalla delibera, avendo il piano di stoccaggio da sempre previsto i rifiuti speciali non pericolosi e per una quantità di 19.000 tonnellate ad anno; la gestione asseritamente arbitraria del conferimento di tali rifiuti sarebbe poi senza dimostrazione.

In terzo luogo, come si desume dall’art. 40 l.r. n. 11 del 2009, secondo l’appellante l’A.T.I. può approvare nuove tariffe soltanto all’esito di un calcolo, da effettuare sulla base di un piano economico finanziario che deve essere composto da più voci e predisposto dal solo gestore dell’impianto, nel caso la Gest s.r.l.: ma la relativa richiesta mai era stata formulata; e difetta comunque una previsione legislativa che legittimi una funzione “compensativa” dell’incremento, così come resta non giustificata la retroattività della decisione.

L’appellante concludeva per l’accoglimento del ricorso.

Si è costituito in giudizio l’Ambito territoriale integrato. n. 2 dell’Umbria contestando le tesi di Eurorecuperi s.r.l.

All’odierna udienza del 7 aprile 2016 la causa è passata in decisione.


DIRITTO

L’appello è infondato.

Rileva il Collegio che l’aumento dell’entità tariffaria per il conferimento dei rifiuti speciali nella discarica di Borgogiglione muove dalla trasmissione della rendicontazione da parte di Gest s.r.l., gestore della discarica.

È da quella rendicontazione che emerge nella realtà delle cose una situazione di «disagio ambientale» di cui all’art. 41 l.r. Umbria n. 11 del 2009.

L’art. 41 (Indennità di disagio ambientale), comma 1, l.r. Umbria 13 maggio 2009 n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate) dispone:

«La tariffa di conferimento agli impianti di rifiuti di cui all’articolo 40 comprende l’indennità di disagio ambientale destinata ai comuni sede di impianto o a quelli che comunque risentono delle ricadute ambientali conseguenti all’attività dell’impianto. L’indennità è determinata in relazione alla quantità di rifiuti conferita a ciascun impianto, nel rispetto degli importi unitari minimi e massimi stabiliti dal Piano regionale. La Giunta regionale può aggiornare tali importi unitari ogni tre anni».

Una tale situazione di fatto (il «disagio ambientale»), secondo il significato proprio delle parole che fanno riferimento ai «comuni sede di impianto o a quelli che comunque risentono delle ricadute ambientali conseguenti all’attività dell’impianto», va intesa in senso non limitato alla condizione del comune sul cui territorio insiste una discarica, che per ciò solo deve da quella presenza subire esternalità negative, sia economiche che di qualità della vita, ma anche ad altre condizioni: come, ad esempio, alla condizione dei comuni che hanno un giusto titolo a conferire in una discarica e che si vedono, per un diverso uso di quella discarica, ridotta la capacità di fruirne. Non v’è chi non veda, del resto, come una restrizione della capacità recettiva per i rifiuti urbani di una discarica generi, all’indietro, riflessi negativi (appunto, di «disagio») sul piano ambientale, cioè a proposito delle possibilità di trattamento dei medesimi rifiuti urbani di quei comuni.

Ed è questo ciò che si andava a verificare nel caso in esame.

Questa situazione, nel caso di specie, di suo costituiva buon titolo – riguardo al complesso dei rifiuti speciali conferiti – per l’applicazione, sin dall’effettivo conferimento, dell’inerente voce di costo come componente della complessiva «tariffa di conferimento agli impianti di rifiuti» in cui andava compresa.

Quanto alla decorrenza, vale a dire alla ricorrenza della situazione corrispondente, ladettagliata rendicontazione investe un vasto arco temporale, che comprende un lato periodo che precede la data del provvedimento impugnato e che decorre dall’inizio dell’anno 2010. Poiché il «disagio ambientale» è una situazione di fatto, e questa situazione di fatto era così presunta sussistere da allora, appare conseguente che l’applicazione, qui praticata, della corrispondente voce di tariffa a decorrere da quando quel «disagio» era considerabile come integrato: il che riflette una corretta funzione ricognitiva e non costitutiva dei presupposti dell’applicazione in questione. Diversamente, per il tratto di tempo intermedio si provocherebbe nei fatti, a indebito e non trasparente vantaggio economico del conferente dei rifiuti speciali, una condizione privilegiaria di esternalizzazione di diseconomie con inerenti costi sociali diffusi, che contrasterebbe con il responsabilizzante principio «chi inquina paga»: salvo portarle a carico del gestore, ove rimanesse inerte, anziché delle collettività locali.

Queste considerazioni confermano come legittimamente abbia disposto l’Ambito Territoriale Integrato n. 2 nello stabilire quello che risulta non un nuovo onere, bensì un corretto aumento– o meglio, adeguamento – dellatariffa, che in questa ricognizione ha la sua giustificazione.

È il caso di rilevare che è qui questione di corretta e reale misura, in termini di componenti, della «tariffa di conferimento» e non già della «indennità» di disagio ambientale, che è fattispecie diversa. Si è qui infatti in un caso distinto dall’ipotesi procedimentale costitutiva del comma 2 dell’art. 41, che appunto concerne non la «tariffa» di conferimento alla discarica e la sua commisurazione, bensì la ripartizione tra i comuni dell’«indennità» di disagio ambientale, vale a dire di una somma che sintetizzi l’incidenza, per quei comuni, del disagio medesimo («Il Piano d’ambito definisce l’entità dell’indennità dovuta al comune sede di impianto per la gestione dei rifiuti e la quota da ripartire fra i comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti, tenendo conto della tipologia degli impianti, delle caratteristiche sociali, economiche, ambientali dei territori interessati, della quantità e natura dei rifiuti gestiti»).

La circostanza che il comma 1 stabilisca che «la tariffa di conferimento […] di cui all’articolo 40 comprende l’indennità di disagio ambientale destinata ai comuni […]»ha solo la funzione di prevedere che l’entità della «tariffa di conferimento» deve, anche quantitativamente, includere la somma che poi sarà corrisposta ai comuni a titolo di «indennità» e che poi dovrà essere dai comuni destinata, mediante il vincolo di scopo del comma 3, all’attuazione di misure compensative del disagio ambientale. Il che fa sistema con l’art. 40 (Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti), comma 2, lett. c), che indica nell’indennità di disagio una componente del calcolo della tariffa di conferimento e così, seppur indirettamente, vuole che la tariffa sia commisurata all’effettivo disagio ambientale: ciò che già sottolinea la ragione che è a base dell’atto impugnato, cioè una differenziazione di importi tariffari in ragione della diversa, effettiva da quando la situazione è generata, incidenza dei vari tipi di rifiuto.

È per la diversa fattispecie di determinazione della «indennità», di cui qui non è questione, che va percorso il procedimento costitutivo di cui a quel comma 2.

E’ del resto pacifico che i rifiuti speciali siano per loro natura – e qui per effetti di disagio – ben distinti dai rifiuti urbani, anche a norma della classificazione tipologica dell’art. 184 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

La diversità di consistenza e di effetti sull’ambiente richiede alla luce dei fondamentali principi eurounitari codificati dall’art. 3-ter e, in tema di rifiuti, dall’art. 178 dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, che i rifiuti speciali vadano ab origine – cioè da quando sono effettivamente conferiti – soggetti a un diverso trattamento tariffario, anche in ragione della riduzione del volume utile che lasciano disponibile nella discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani e del disagio ambientale: sia di del comune dove ha sede dell’impianto, sia dei singoli comuni che si avvalgono della discarica e che patiscono così una riduzione delle loro capacità materiali di smaltimento di rifiuti urbani.

Non si intravedono dunque ragioni per discostarsi da quanto bene concluso dal giudice di primo grado.

Vale considerare che la normativa regionale in materia va ragguagliata al rispetto dei principi fondamentali di matrice comunitaria: in particolare, qui, ai principi «chi inquina paga» e di prevenzione, proporzionalità e responsabilizzazione (cfr. artt. 3-ter e 178). Tutto ciò esclude la denunciata illegittimità della messa a punto tariffaria (“ulteriore quoziente a favore dei Comuni dell’A.t.i. n. 2”, pari a euro 10 a tonnellata) in correlazione con i suddetti principi applicati al conferimento in questione dei rifiuti speciali.

Perciò, se il Piano regionale di gestione dei rifiuti aveva già individuato la discarica come funzionale allo smaltimento di rifiuti urbani e solo in via subordinata aveva indicato come mera possibilità il conferimento anche di rifiuti speciali ma comunque in misura non superiore al 10% della capacità residua della discarica stessa, non si vede come possa la fattispecie in esame non rientrare nelle ragioni a base delle naturali conseguenze del disagio ambientale, in presenza di un superamento della proporzione testé indicata e stabilita; e indipendentemente dalla legittimità di un tale superamento, del che in questa sede non viene fatta questione.

Nemmeno conclude in senso inverso l’assunto che l’aumento sia stato deciso senza specifica richiesta del gestore. Indipendentemente dalle ragioni di una tale mancata richiesta e delle sue conseguenze, prevalgono i rammentati immanenti principi legislativi di matrice eurounitaria, la cui violazione sarebbe foriera di conseguenze generali inaccettabili. E vale comunque considerare che, anche a prescindere dalla rendicontazione, il Piano regionale di gestione dei rifiuti richiamava il caso specifico di Borgogiglione imponendo il limite del 10% dei rifiuti speciali già dal 2009. E la successiva autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel 2010 al momento dell’assunzione da parte di Gest s.r.l. aveva imitato una tale possibilità al 5%, e subordinandola alla costruzione di un’apposita cella separata dallo spazio dove conferire i rifiuti urbani.

Consegue che l’aumento tariffario di cui si verte discende da un complesso oggettivo di determinazioni parziali succedutesi in un pur breve termine: e non appare una determinazione a portata costitutiva, di ordine discrezionale, che domanda un’ulteriore motivazione.

.

E la asserita retroattività del provvedimento altro non è che l’effetto del ritardo con cui l’aumento in parola è stato assunto in riferimento invece al momento del conferimento dei rifiuti speciali individuato già nel 2010.

Per le suesposte considerazioni l’appello deve essere respinto con la conferma della sentenza impugnata.

Spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidandole in complessivi €. 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
      
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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