Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 928 | Data di udienza: 3 Maggio 2011

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Giurisdizione del TSAP – Incidenza diretta dei provvedimenti impugnati sul regime delle acque – Atti provenienti da organi non preposti alla cura del settore delle acque pubbliche –  Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Febbraio 2012
Numero: 928
Data di udienza: 3 Maggio 2011
Presidente: Piscitello
Estensore: Metro


Premassima

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Giurisdizione del TSAP – Incidenza diretta dei provvedimenti impugnati sul regime delle acque – Atti provenienti da organi non preposti alla cura del settore delle acque pubbliche –  Fattispecie.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 21 febbraio 2012, n. 928


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Giurisdizione del TSAP – Incidenza diretta dei provvedimenti impugnati sul regime delle acque.

 La giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche con riferimento ai “ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche”, sussiste quando i provvedimenti amministrativi impugnati incidano direttamente sul regime delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione e l’esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 27528/08 e 10848/09).

(Conferma T.A.R. MOLISE, n. 496/2007) – Pres. Piscitello, Est. Metro – Comune di Castelverrino (Avv.ti Giannattasio e Antonelli) c. Regione Molise (avv. Fiorentino) e D. s.r.l. (avv. Ruta)

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Giurisdizione del TSAP – Atti provenienti da organinon preposti alla cura del settore delle acque pubbliche.

L’incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche, che radica la giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, è configurabile non solo quando l’atto provenga da organo amministrativo preposto alla cura di pubblici interessi in tale materia e costituisca manifestazione dei poteri attributi a tale organo per vigilare o disporre in ordine agli usi delle acque, ma anche quando l’atto, ancorché proveniente da organi dell’amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore, finisca, tuttavia, con l’incidere immediatamente sull’uso delle acque pubbliche, in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi. (Cassazione civile , sez. un., 26 luglio 2002 , n. 11126).

(Conferma T.A.R. MOLISE, n. 496/2007) – Pres. Piscitello, Est. Metro – Comune di Castelverrino (Avv.ti Giannattasio e Antonelli) c. Regione Molise (avv. Fiorentino) e D. s.r.l. (avv. Ruta)

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Giurisdizione del TSAP –  Fattispecie.

Ha incidenza diretta sul regime delle acque il provvedimento con il quale l’organismo competente si pronuncia con proprio decreto sull’assoggettamento di un progetto di opera idrica (nella specie un progetto per il quale si chiede una concessione di derivazione) alla relativa procedura, in quanto tale provvedimento postula l’esame nel merito dell’opera o dell’intervento, chiaramente incidente sulla consistenza dell’opera e sulle modalità di gestione della stessa, e ne può condizionare la effettiva realizzazione o le modalità di gestione. Pertanto, ove l’oggetto del progetto esaminato nella procedura di screening sia un’opera idraulica, l’impugnazione del decreto emesso dal Responsabile della struttura competente, per la sua ricaduta immediata sul regime delle acque pubbliche, va ricondotta alla giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche( cfr. C.S. V n. 3678/09).

(Conferma T.A.R. MOLISE, n. 496/2007) – Pres. Piscitello, Est. Metro – Comune di Castelverrino (Avv.ti Giannattasio e Antonelli) c. Regione Molise (avv. Fiorentino) e D. s.r.l. (avv. Ruta)
 


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 21 febbraio 2012, n. 928

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 21 febbraio 2012, n. 928

N. 00928/2012REG.PROV.COLL.
N. 08615/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8615 del 2007, proposto da:
Comune di Castelverrino, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Giannattasio, Renato Antonelli, con domicilio eletto presso Colesanti, in Roma, via Carlo Fea, 4;

contro

Regione Molise, rappresentata e difesa dall’avv.Sergio Fiorentino, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Siper Srl; Diccar Energia Molisana Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Ruta, con domicilio eletto presso Giuseppe Ruta, in Roma, piazza della Libertà, 20;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MOLISE – CAMPOBASSO n. 00496/2007, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE DI PICCOLA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise e di Diccar Energia Molisana Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2011 il Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti gli avvocati Colesanti, per delega dell’Avv. Giannattasio, e l’Avvocato dello Stato Saulino;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO

Il comune di Castelverrino faceva domanda di concessione alla regione Molise di una piccola derivazione dal fiume Verrino, per uso idroelettrico.

Con provvedimento prot. n. 512/SII in data 16/2/05 la regione Molise respingeva la domanda in quanto incompatibile, essendo stata presentata altra istanza dalla soc. Sifer, pubblicata sul BURM n. 21 del 16/4/04.

Il comune proponeva ricorso al Tar Molise che dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Avverso tale decisione ha proposto appello il comune, sostenendo che le censure proposte in primo grado attenevano alla violazione della procedura di pubblicazione dell’avviso di domanda per la nuova concessione e che la giurisdizione di legittimità attribuita al T.S.A.P. atterrebbe, invece, ai provvedimenti che hanno incidenza diretta in materia di acque pubbliche e non alle procedure strumentalmente finalizzate ad incidere su tale regime, come la procedura di pubblicazione delle domande e di comunicazione dei loro esiti agli interessati.

Le controparti intimate, costituitesi in giudizio, hanno sostenuto il difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché l’inammissibilità, la tardività e l’infondatezza dei motivi di ricorso.

DIRITTO

Con l’appello in esame si sostiene che gli atti impugnati non potrebbero sottrarsi alla giurisdizione di legittimità del G.A. perchè le doglianze proposte atterrebbero ad una fase procedurale che non avrebbe rilevanza diretta sulla materia delle “Acque pubbliche”.

Il motivo è infondato in quanto gli atti che regolano la materia delle “Acque pubbliche” non vanno considerati in astratto, ma con riferimento alla possibilità di influire, comunque, sulla loro regolamentazione (C.S. V n. 6942/10).

Le Sezioni Unite, del resto, hanno riaffermato che la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche con riferimento ai “ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche”, sussiste quando i provvedimenti amministrativi impugnati incidano direttamente sul regime delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione e l’esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 27528/08 e 10848/09).

Ed inoltre, hanno osservato che “l’incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche, che radica la giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, è configurabile non solo quando l’atto provenga da organo amministrativo preposto alla cura di pubblici interessi in tale materia e costituisca manifestazione dei poteri attributi a tale organo per vigilare o disporre in ordine agli usi delle acque, ma anche quando l’atto, ancorché proveniente da organi dell’amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore, finisca, tuttavia, con l’incidere immediatamente sull’uso delle acque pubbliche, in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi”. (Cassazione civile , sez. un., 26 luglio 2002 , n. 11126).

Da quanto sopra consegue che ha incidenza diretta sul regime delle acque il provvedimento con il quale l’organismo competente si pronuncia con proprio decreto sull’assoggettamento di un progetto di opera idrica (nella specie un progetto per il quale si chiede una concessione di derivazione) alla relativa procedura, in quanto tale provvedimento postula l’esame nel merito dell’opera o dell’intervento, chiaramente incidente sulla consistenza dell’opera e sulle modalità di gestione della stessa, e ne può condizionare la effettiva realizzazione o le modalità di gestione. Pertanto, ove l’oggetto del progetto esaminato nella procedura di screening sia un’opera idraulica, l’impugnazione del decreto emesso dal Responsabile della struttura competente, per la sua ricaduta immediata sul regime delle acque pubbliche, va ricondotta alla giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche”( cfr. C.S. V n. 3678/09).

In relazione a quanto esposto, l’appello deve ritenersi infondato e va, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Pone le spese del giudizio, per complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), a carico della parte soccombente ed in favore delle controparti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011, con l’intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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