Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 5643 | Data di udienza: 14 Giugno 2011

* RIFIUTI – Progetti di di impianti di recupero e di smaltimento – L.r. Veneto n. 3/2000 – Provvedimento di approvazione –  Dichiarazione di decadenza ex art. 24 – Applicabilità della disciplina – Mancata espressa previsione di disciplina transitoria – Applicazione dei principi generali – Sottrazione dei rapporti già esauriti – Decorso del termine triennale – Gravi omissioni di durata superire ai dodici mesi.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Ottobre 2011
Numero: 5643
Data di udienza: 14 Giugno 2011
Presidente: Trovato
Estensore: Quadri


Premassima

* RIFIUTI – Progetti di di impianti di recupero e di smaltimento – L.r. Veneto n. 3/2000 – Provvedimento di approvazione –  Dichiarazione di decadenza ex art. 24 – Applicabilità della disciplina – Mancata espressa previsione di disciplina transitoria – Applicazione dei principi generali – Sottrazione dei rapporti già esauriti – Decorso del termine triennale – Gravi omissioni di durata superire ai dodici mesi.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 21 ottobre 2011, n. 5643


RIFIUTI – Progetti di di impianti di recupero e di smaltimento – L.r. Veneto n. 3/2000 – Provvedimento di approvazione –  Decadenza – Applicabilità della disciplina – Mancata espressa previsione di disciplina transitoria – Applicazione dei principi generali – Sottrazione dei rapporti già esauriti.

La l.r. Veneto n. 3 del 2000, che reca , nell’ambito della disciplina sulla gestione dei rifiuti, le procedure per l’approvazione dei progetti di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, prevede all’art. 24, comma 4, che il provvedimento di approvazione del progetto decada automaticamente qualora, salvo diversi termini fissati nel provvedimento o salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, i lavori non siano iniziati entro dodici mesi o l’impianto non sia messo in esercizio entro trentasei mesi. In carenza di una disposizione che regoli l’applicazione in via transitoria della disposizione in materia di decadenza alla realizzazione degli impianti in corso all’entrata in vigore della disciplina regionale, occorre necessariamente rifarsi ai generali principi per ciascun fatto deve essere assoggettato alla normativa del tempo in cui esso si verifica (tempus regit actum). All’applicazione della disciplina sopravvenuta si sottraggono, pertanto, solo i rapporti già esauriti.


Pres. Trovato, Est. Quadri – S. s.r.l. (avv.ti Benvenuti e Sartori) c. Regione Veneto (avv.ti Manzi e Zanon) – (Conferma T.A.R. VENETO, sez. III n. 446/2008)

RIFIUTI – Dichiarazione di decadenza ex art. 24 l.r. veneto n. 3/2000 – Decorso del termine triennale – Gravi omissioni di durata superire ai dodici mesi.

La dichiarazione di decadenza ai sensi dell’art. 24 , comma 4, lett b) della L.R. Veneto n. 3/2000 appare riferita non soltanto alla fattispecie del decorso del termine triennale per la messa in esercizio dell’impianto, ma anche al presupposto di gravi omissioni di durata superiore ai dodici mesi nell’adempiere alle prescrizioni degli atti approvativi dei progetti.

Pres. Trovato, Est. Quadri – S. s.r.l. (avv.ti Benvenuti e Sartori) c. Regione Veneto (avv.ti Manzi e Zanon) – (Conferma T.A.R. VENETO, sez. III n. 446/2008)
 


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 21 ottobre 2011, n. 5643

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 21 ottobre 2011, n. 5643

 

N. 05643/2011REG.PROV.COLL.
N. 03482/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3482 del 2009, proposto da:
Sun Oil Italiana Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. L. Marco Benvenuti e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Manzi ed Ezio Zanon, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri N. 5;

nei confronti di

Provincia di Verona, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Simone Cadeddu e Franco Zumerle, con domicilio eletto presso Simone Cadeddu in Roma, via San Sebastianello N.9;
Comune di Sona, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Bezzi ed Alessandro Stefana, con domicilio eletto presso Paolo Rolfo in Roma, via Appia Nuova 96;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO – SEZIONE III n. 00446/2008, resa tra le parti, concernente REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO CHIMICO FISICO E BIOLOGICO RIFIUTI SPECIALI

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, della Provincia di Verona e del Comune di Sona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2011 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Lorenzoni, su delega dell’ avv. Benvenuti, Manzi e Cadeddu;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La Sun Oil Italiana ha impugnato la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 2238 del 9 agosto 2005 con cui venivano rilevati gravi, molteplici e concomitanti inadempimenti rispetto alle prescrizioni dettate con delibere di giunta 3173/1999 e 2109/2002 e veniva dichiarata la decadenza , ai sensi dell’art. 24, comma 4, lett. b) L.R. Veneto n. 3/2000, dell’approvazione del progetto in sanatoria dell’impianto di trattamento di rifiuti speciali, rilasciata con DRG n. 3183/1999, per il decorso di 36 mesi dall’approvazione del progetto senza che la linea uno dell’impianto fosse stata legittimamente messa in esercizio e per il riscontro di gravi omissioni di durata superiore ai 12 mesi nell’adempimento alle prescrizioni delle deliberazioni 3173/99 e 2109/2002.

Il provvedimento interveniva dopo un lungo confronto con l’amministrazione in merito ai limiti di accettabilità ed alle modalità di scarico delle acque secondo le prescrizioni della Commissione tecnica regionale, in pendenza del quale , malgrado il mancato completamento dell’impianto, la Sun Oil avrebbe continuato a ricevere rifiuti nonostante varie diffide delle autorità locali.

Con il ricorso la ricorrente lamentava l’inapplicabilità della decadenza di cui all’art. 24 L.R. n. 3/2000 per la mancata messa in esercizio dell’impianto nel termine di legge, essendo stata l’autorizzazione rilasciata ai sensi della precedente L.R. n. 33/1985 che non prevedeva tale fattispecie decadenziale. Inoltre, l’amministrazione avrebbe illegittimamente fatto decorrere lo spazio temporale da considerare ai fini della decadenza da una data non indicata nel provvedimento di autorizzazione e comunque prorogata in virtù di successivi provvedimenti. Non sussisterebbero, infine, gli inadempimenti indicati nel provvedimento impugnato.

Il T.a.r. ha respinto il ricorso sul rilievo che l’art. 24, comma 4 lett. b) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, applicabile a tutte le autorizzazioni in corso, decorrendo in questo caso il termine dalla sua entrata in vigore (10 febbraio 2000), conterrebbe un’ipotesi di decadenza ex lege dell’approvazione del progetto che si realizza automaticamente al decorso del termine di dodici mesi per l’inizio dei lavori e di trentasei mesi per la messa in esercizio, superabile solo in virtù di una proroga, nella specie non intervenuta. Né potrebbe riconoscersi un effetto novativo alla d.g.r. n. 2109/2002 , non fissando questo provvedimento, recante nuove modalità di effettuazione degli scarichi, un nuovo termine , ed essendo comunque anteriore di tre anni rispetto al provvedimento di decadenza impugnato.

La sentenza è stata gravata dalla Sun Oil per non avere il T.a.r. considerato l’inapplicabilità della normativa sopravvenuta all’autorizzazione in corso, peraltro in carenza di qualsiasi comunicazione all’interessata circa l’obbligo di osservanza del suddetto termine; non avrebbe inoltre il primo giudice considerato l’ intervenuta rimessione in termini per effetto della deliberazione regionale n.2109 del 2 agosto 2002, che aveva riconosciuto l’impossibilità di esercizio dell’impianto per le difficoltà insorte con il Consorzio di Sona in merito alle modalità di scarico delle acque provenienti dalla lavorazione, comunicata all’impresa il 22 agosto 2002, rispetto alla quale la decadenza, pronunciata il 9 agosto 2005, non avrebbe nemmeno rispettato il termine di trentasei mesi; il T.a.r. avrebbe poi omesso una corretta valutazione del motivo con cui si lamentava l’eccesso di potere per essere fondato il provvedimento di decadenza non già sul mero rilievo della scadenza del termine per la messa in esercizio dell’impianto, ma su di una serie di inadempimenti , la cui diffusa descrizione tradiva l’intento di celare dietro una la dichiarazione di decadenza una finalità sanzionatoria; infine, non sarebbe stato dato giusto rilievo al provvedimento del 2002 che, approvando, da ultimo, a modifica delle originarie prescrizioni , la proposta dell’impresa circa lo smaltimento delle acque di scarico, dava atto dell’impossibilità di funzionamento l’impianto e, pertanto, di rispetto dei termini previsti dall’art. 24 L.R. n. 3/2000 per fatti non dipendenti dalla volontà dell’impresa , ma dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Si costituivano per resistere al ricorso la Regione Veneto, la Provincia di Verona ed il Comune di Sona.

All’udienza del 14 giugno 2011, in vista della quale le parti provvedevano al deposito di memorie, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo, l’appellante sostiene l’inapplicabilità alla fattispecie, concernente il progetto di realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti speciali approvato dalla Regione Veneto con deliberazione n. 531 del 1° marzo 1991 e la successiva variante approvata, in sanatoria, con deliberazione n. 3173 del 14 settembre 1999, della decadenza prevista dall’art. 24, comma 4 lett. b) della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 per mancato inizio dei lavori entro dodici mesi e mancata messa in esercizio dell’impianto entro trentasei mesi, dichiarata con l’impugnato provvedimento.

Il motivo è infondato.

La legge regionale n. 3 del 2000, che reca , nell’ambito della disciplina sulla gestione dei rifiuti, le procedure per l’approvazione dei progetti di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, prevede all’art. 24, comma 4, che il provvedimento di approvazione del progetto decada automaticamente qualora, salvo diversi termini fissati nel provvedimento o salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, i lavori non siano iniziati entro dodici mesi o l’impianto non sia messo in esercizio entro trentasei mesi.

In carenza di una disposizione che regoli l’applicazione in via transitoria della disposizione in materia di decadenza alla realizzazione degli impianti in corso all’entrata in vigore della disciplina regionale, occorre necessariamente rifarsi ai generali principi per ciascun fatto deve essere assoggettato alla normativa del tempo in cui esso si verifica (tempus regit actum).

All’applicazione della disciplina sopravvenuta si sottraggono, pertanto, solo i rapporti già esauriti, tra i quali non può considerarsi rientrare quello instaurato tra privato ed amministrazione per la realizzazione di un progetto non ancora ultimato al momento dell’entrata in vigore della normativa regionale. Inoltre, il presupposto considerato ai fini della pronuncia di decadenza, ed in particolare l’inadempimento dell’obbligo di messa in esercizio dell’impianto nel termine di tre anni dall’approvazione del progetto, salva la proroga o il diverso termine stabilito dall’amministrazione, si è interamente realizzato sotto la vigenza della nuova legge, così impedendo di ipotizzare una applicazione retroattiva della disposizione regionale. Il T.a.r., infatti, non ha fatto decorrere il termine di decadenza dalla approvazione della variante, bensì dalla entrata in vigore della L.R. n. 3/2000, così facendo corretta applicazione del principio tempus regit actum ( Cons. St. Sez. V, 17.9.2010, n. 69).

D’altra parte, la ratio della legge, che è quella di garantire la realizzazione in tempi certi dei progetti approvati, ben si concilia, ad avviso del Collegio, con la decorrenza del termine , per l’avvenire, dal momento della sua entrata in vigore, specie ove si consideri la possibilità, pure ammessa, di fissare un termine diverso o una proroga di quello triennale, nella specie non intervenuta.

Né può configurarsi un obbligo di comunicazione da parte dell’amministrazione circa l’osservanza del termine decadenziale – che è invece da ricollegare direttamente all’efficacia della legge regionale – diverso da quello di comunicazione dell’avvio del procedimento di decadenza, assolto dalla Regione mediante l’invio della comunicazione in data 29 marzo 2004.

Quanto al provvedimento del 2 agosto 2002, n. 2109, esso non può considerarsi idoneo a comportare una integrale riapertura del termine per la messa in esercizio.

Invero, esso si limita ad accogliere l’istanza presentata dalla Sun Oil relativa alla modifica delle prescrizioni contenute nel parere della CTRA n. 2812 in data 15.4.1999, in ordine alle modalità di scarico delle acque in uscita dall’impianto, mentre conferma tutte le altre condizioni contenute nell’approvazione della variante del 1999, in particolare quanto agli adempimenti necessari per consentire l’avvio dell’impianto.

Con detta deliberazione si è provveduto, pertanto, in adesione all’istanza dell’impresa, a rimuovere un ostacolo all’integrale adempimento degli obblighi su di essa gravanti per consentire la messa in esercizio dell’impianto alla quale l’interessata avrebbe dovuto provvedere nei termini di legge, in mancanza di una espressa proroga.

Quanto ai rilievi sollevati dalla Provincia, a dire dell’appellante impeditivi dell’adempimento dei propri obblighi, si condivide l’assunto del T.a.r. laddove ha considerato gli stessi ininfluenti ai fini di un superamento del termine triennale per la messa in esercizio, in carenza di una motivata istanza di proroga. A riguardo, invero, la disposizione di cui all’art. 24 cit. ammette le sole deroghe fondate su una diversa previsione in sede di approvazione del progetto ovvero a seguito di una proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, nella specie mancanti.

Sia il secondo che l’ultimo motivo ad esso collegato devono, pertanto, essere respinti.

Non costituisce, poi , secondo il Collegio, indizio di sviamento di potere la minuziosa descrizione dei numerosi inadempimenti addebitabili all’impresa contenuta nel provvedimento.

In merito, occorre considerare che la dichiarazione di decadenza ai sensi dell’art. 24 , comma 4, lett b) della L.R. n. 3/2000 appare riferita non soltanto alla fattispecie del decorso del termine triennale per la messa in esercizio dell’impianto, ma anche al presupposto di gravi omissioni di durata superiore ai dodici mesi nell’adempiere alle prescrizioni degli atti approvativi dei progetti, considerati dall’amministrazione regionale alla stregua di un mancato inizio dei lavori nel termine di un anno, come peraltro ampiamente sottolineato dalla difesa regionale.

Il Collegio, in disparte il giudizio sulla fondatezza delle articolate censure dell’appellante volte a contestare le gravi omissioni in base ai piani principi per cui, allorquando un provvedimento amministrativo sia fondato su una pluralità di autonomi motivi, la legittimità di uno solo di essi è sufficiente a sorreggerlo, apparendo superflua ogni indagine circa l’illegittimità degli altri (Cons. St. Sez. IV, 6.6.2011, n. 3382), ritiene non sintomatica di sviamento di potere la descrizione degli inadempimenti, che giudica, invece, funzionale alla ricostruzione operata dall’amministrazione della fattispecie di mancato inizio dei lavori. Essa non riguarda, quindi, la dichiarazione di decadenza per mancata messa in esercizio, che non perde il proprio carattere meramente dichiarativo di un effetto automaticamente ricollegato al decorso del termine in assenza dell’avvio dell’impianto per assumere una finalità sanzionatoria ad esso estranea.

Anche il terzo motivo di appello è, pertanto, infondato.

Conclusivamente, l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l’appellante a rifondere in favore della Regione Veneto, della Provincia di Verona e del Comune di Sona le spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila) per ciascuno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
   
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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