* VIA, VAS E AIA – Complessi turistico-ricettivi – L.r. Puglia n. 11/2001, punto B2ax dell’All. B – Cubatura superiore a 25.000 metri cubi – Presenza di più interventi realizzati in tempi successivi – Valutazione complessiva – Verifica di assoggettabilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Gennaio 2013
Numero: 464
Data di udienza: 8 Maggio 2012
Presidente: Trotta
Estensore: Migliozzi
Premassima
* VIA, VAS E AIA – Complessi turistico-ricettivi – L.r. Puglia n. 11/2001, punto B2ax dell’All. B – Cubatura superiore a 25.000 metri cubi – Presenza di più interventi realizzati in tempi successivi – Valutazione complessiva – Verifica di assoggettabilità.
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 24 gennaio 2013, n. 464
VIA, VAS E AIA – Complessi turistico-ricettivi – L.r. Puglia n. 11/2001, punto B2ax dell’All. B – Cubatura superiore a 25.000 metri cubi – Presenza di più interventi realizzati in tempi successivi – Valutazione complessiva – Verifica di assoggettabilità.
Ai sensi della legge Regione Puglia 12 aprile 2001 n.11 ( punto B.2ax dell’allegato B), devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA i progetti relativi a complessi turistico-ricettivi la cui cubatura sia superiore a 25.000 metri cubi. La verifica di assoggettabilità è richiesta anche in presenza di più interventi edilizi che intervengono e si vanno ad attuare in tempi successivi e che, visti nel loro complesso, incidono significativamente su un’ampia porzione del territorio avente una specifica valenza paesaggistico- ambientale, come tale meritevole di tutela proprio attraverso la verifica di compatibilità ambientale.
(Conferma T.A.R. PUGLIA, Lecce, n. 2141/2011) ) – Pres. Trotta, Est. Migliozzi – I. s.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. P. s.r.l. (avv.ti Bia e Pappalepore)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ - 24 gennaio 2013, n. 464SENTENZA
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 24 gennaio 2013, n. 464
N. 00464/2013REG.PROV.COLL.
N. 00607/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2012, proposto da:
Iniziative San Domenico S.r.l., rappresenta e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Bocca di Leone 78 (St.Bdl);
contro
Pettolecchia Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Bia, Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso la sig.ra A. De Angelis, in Roma, via Portuense, 104
nei confronti di
Comune di Fasano, Regione Puglia;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 02141/2011, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE COMPLESSO TURISTICO-ALBERGHIERO – VARIANTE URBANISTICA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Pettolecchia Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Vito Aurelio Pappalepore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 12 febbraio 2002 la srl Iniziative San Domenico inoltrava all’Ufficio SUAP del Comune di Fasano istanza di approvazione di un progetto riguardante la realizzazione di un complesso turistico- alberghiero in località Savelletri, per una complessiva volumetria di 22.926,41 mq.
Per tale istanza si seguiva la procedura della variante semplificata ai sensi dell’art.5 del DPR n.447/98, contrastando il progettato intervento con il vigente strumento urbanistico e veniva perciò convocata dal Responsabile del SUAP l’apposita conferenza dei servizi .
Dopo la definizione di detta conferenza dei servizi interveniva la deliberazione n.112 del 12 settembre 2006 del Consiglio comunale di Fasano recante l’approvazione in via definitiva del progettato intervento edilizio con conseguente variazione dello strumento urbanistico., in base alla quale l’area de qua passava dalla destinazione agricola E1 ed E3 a “zona turistico- ricettiva di nuovo impianto”
Tale delibera unitamente agli altri atti presupposti veniva impugnato innanzi al Tar della Puglia sezione di Lecce dalla Società Pettolecchia , promotrice di analoga iniziativa imprenditoriale sulla stessa porzione di territorio che con ricorso originario e successivi motivi aggiunti denunciava la illegittimità dei provvedimenti favorevolmente emessi nei confronti della Società Iniziative San Domenico.
L’adito Tribunale territoriale con sentenza n.2141/2011 accoglieva il ricorso, ritenendo fondate le censure di cui ai primi due motivi di gravame.
La Società Iniziative San Domenico ha impugnato con l’appello all’esame il suindicato decisum, ritenuto errato ed ingiusto.
In primo luogo parte appellante ha riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, non sussistendo, a suo dire , in capo a Pettolecchia “alcuna legittimazione” e “alcuno interesse ad impugnare gli atti autorizzativi oggetto di contenzioso”.
Nel merito, parte appellante, in relazione al primo motivo del ricorso originario ritiene errata, perché basata su erronei presupposti la statuizione resa dal primo giudice secondo cui vi sarebbe una sostanziale unitarietà tra il progettato intervento e il preesistente, contiguo insediamento turistico di Masseria San Domenico per cui verrebbe superato il limite di 25.000 metri previsto dalla legge regionale n.11/2001 per la sottoposizione del progetto al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
La Società appellante critica altresì , in relazione al secondo mezzo d’impugnazione di primo grado, il capo della sentenza che ha ritenuto non utilizzabile il procedimento previsto dall’art.5 del DPR n.447/98 per la impossibilità di applicare la procedura semplificata e derogatoria in aree caratterizzate da vincolo paesaggistico.
Secondo Iniziative San Domenico tale affermazione è errata in quanto frutto di una non esatta interpretazione della normativa disciplinante il caso all’esame che ove correttamente intesa escluderebbe il divieto di realizzazione di un impianto turistico-ricettivo in area vincolata.
Si è costituita in giudizio per resistere all’appello la controinteressata s.r.l Pettolecchia.
Le parti hanno poi prodotto ad ulteriore illustrazione delle loro tesi apposite memorie difensive.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
L’impugnata sentenza per quanto qui interessa ai fini del giudizio, ha accolto il ricorso della Società Pettolecchia avverso gli atti autorizzativi del complesso turistico – ricettivo proposto da Iniziative San Domenico in area sita in località Savelletri per due fondamentali ragioni :
a) perché è necessario sottoporre il relativo progetto alla procedura della V.I.A ;
b) perché l’area interessata ad ospitare l’insediamento in questione è vincolata e tale circostanza impedisce l’applicabilità del procedimento di approvazione mediante variante semplificata di cui all’art.5 del DPR n.447/98.
Prima di entrare nel merito delle questioni giuridiche di carattere sostanziale sopraindicate, occorre che il Collegio si occupi della eccezione preliminare di inammissibilità del gravame di primo grado sollevata in limine litis dall’appellante e sulle quali le parti si sono diffusamente occupate.
L’eccezione è priva di fondamento.
Secondo parte appellante mancherebbe nella specie la legittimazione a ricorrere della Società Pettolecchia giacchè non sarebbe stata data prova della proprietà di aree confinanti o prossime a quelle interessate dall’intervento per cui è causa , così come non sarebbe dimostrato il concreto pregiudizio ( e quindi la sussistenza di un interesse ad agendum ) derivante per Pettolecchia dall’adozione degli atti approvativi qui in contestazione, non giovando al riguardo la circostanza che quest’ultima Società ha presentato precedentemente all’istanza dell’appellante richiesta di approvazione di analoga iniziativa imprenditoriale denegata dal Comune e contestata giudizialmente dall’interessata Società innanzi al Tar di Lecce prima e al Consiglio di Stato dopo.
Dette argomentazioni non convincono.
E’ ben noto a questa Sezione l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il criterio della vicinitas non può ex se radicare la legittimazione al ricorso , dovendo sempre fornire il ricorrente in tali casi la prova concreta del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica in ragione della vicinanza o prossimità delle proprietà allorchè si va ad impugnare, come in sostanza qui viene in rilievo, una nuova destinazione urbanistica interessante un’area non appartenente al ricorrente e che in linea di massima non va ad incidere su interessi propri o specifici di quest’ultimo ( cfr Cons. Stato Sez. IV 9 novembre 2010 n. 8364; idem 10 giugno 2004 n.3755; 5 settembre 2003 n.4980 ; Cons. Stato Sez. V 14 giugno 2007 n.3191; idem 16 aprile 2003 n. 1948).
Nella specie, per il vero, Pettolecchia è proprietaria di terreni siti nella frazione Savelletri, la stessa porzione del territorio del Comune di Fasano su cui insiste la proprietà di Iniziative San Domenico anche se non è provato che gli immobili della prima delle anzidette Società sono posizionati vicino alle aree interessate dall’insediamento progettato dalla Iniziativa San Domenico, sicchè il criterio dello stabile collegamento territoriale o della vicinanza in senso topografico può nel caso all’esame ritenersi non avere un carattere stringente
Nondimeno in questa sede la vicinitas ha una valenza del tutto relativa, non potendo negarsi la sussistenza in capo a Pettolecchia di un interesse ad agire ex art.100 c.p.c., nel senso che l’interesse legittimo vantato da tale Società coincide con una posizione giuridica differenziata a protezione di un bene della vita meritevole di essere tutelata.
Ed invero, è incontroverso che Pettolecchia ha presentato per la sessa zona ( Savelletri ) una analoga iniziativa imprenditoriale di realizzazione di un insediamento turistico – ricettivo che non ha ottenuto il via libera dall’Amministrazione competente ma che vede la contestazione in sede giudiziale degli atti di diniego ed è indubbio che una siffatta circostanza vale a far rinvenire in capo alla Società qui appellata un interesse attuale e concreto a contrastare gli atti autorizzativi emessi in favore dell’appellante .
Le ragioni di interesse ad agire sono quindi anche di carattere sostanziale nella misura in cui non si può escludere un rapporto di concorrenza tra le due strutture turistico-ricettive progettate dalla parti in causa, di guisa che , avuto riguardo all’oggetto della controversia (id est, i provvedimenti che autorizzano l’edificazione di un struttura ricettiva) il concetto di vicinitas inteso come elemento qualificante l’interesse a ricorrere contro tali atti, si identifica unitariamente con lo stesso bacino di utenza del ricorrente e dell’appellante circa la fruizione di un impianto turistico nella stessa zona ( cfr Cons. Stato Sez. IV 4 maggio 2012 n.2578 già citata)
Sul punto valga, al di là delle considerazioni testè illustrare di per sé dirimenti della questione processuale , un’ultima annotazione: l’autorizzabilità dell’intervento progettato da Iniziative San Domenico comporta in ragione della prevista , consistente edificazione un notevole carico urbanistico per l’intera zona ( l’intervento comporta la realizzazione di un numero di posti letto pari a 200 unità ) con aumento del traffico veicolare e non e ciò non può non riverberarsi inevitabilmente sulle condizioni di vivibilità dei soggetti che sono titolari di diritti reali insistenti sulla relativa porzione di territorio cui va riconosciuto una posizione sostanziale di interesse al mantenimento dello status quo a fronte di atti autorizzativi che vanno ad operare una trasformazione urbanistico- edilizia dei luoghi stessi. In una tale situazione di un previsione recante ove approvata una concreta lesione delle proprie posizioni giuridiche soggettive appare non necessario ai fini della legittimazione ad agendum dimostrare l’adiacenza o la prossimità tra gli immobili dei ricorrenti e quelli dei soggetti controinteressati ( in tal senso, Con stato Sez. VI 15 giugno 2010 n.3744).
Conclusivamente il ricorso di primo grado della Società Pettolecchia deve ritenersi ammissibile.
Passando al merito delle questioni di diritto sostanziale, le censure dedotte dall’appellante nei confronti della statuizione che ha accolto il ricorso di prime cure per le ragioni indicate sub a) non colgono nel segno .
Il Tar ha correttamente e giustamente sottolineato il fatto che nella specie il progettato intervento della Iniziative San Domenico deve essere preventivamente vagliato ai fini dell’assoggettabilità a V.I.A. dal momento che questa iniziativa urbanistico- edilizia si lega indissolubilmente agli altri due interventi presenti sull’area de qua costituiti dalla “ Masseria San Domenico” e dal campo di golf Masciola, tutti riconducibili alla stessa proprietà, lì dove i tre complessi urbanistico- edilizi unitariamente considerati superano la cubatura di 25.000 metri cubi, limite oltre il quale la legge Regione Puglia 12 aprile 2001 n.11 impone ( punto B.2ax dell’allegato B ) la sottoposizione al procedimento di verifica dell’assoggettabilità a V.I.A.
Parte appellante ribadisce trattarsi di intervento autonomo che vede la realizzanda struttura insistere su area distante quasi 500 metri dall’area su cui è posizionata la Masseria San Domenico , in un rapporto tra dette strutture del tutto autonomo sia dal punto di vita funzionale che gestionale e con accessi separati.
Ebbene, gli elementi forniti dall’appellante non valgono a vincere la circostanza che in realtà il progetto qui in contestazione va a completare le preesisteze urbanistiche esistenti in loco e la contiguità tra dette strutture si evince da svariati elementi documentali rappresentati dagli elaborati progettuali e dalle note a firma di responsabili di uffici comunali, a partire da quella del Responsabile SUAP del 14 ottobre 2004 in cui si afferma espressamente che “trattasi di completamento di un struttura già esistente e realizzata” per proseguire con la nota a firma del dirigente del settore urbanistico regionale datata 3 agosto 2005 prot. n. 6071/2 secondo cui “ deve innescarsi una procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in quanto trattasi di completamento di una struttura già assentita e realizzata e che quindi ha prodotto cubatura”.
L’incongruenza è stata quindi già rilevata dagli stessi Uffici comunali nella preliminare, ma certamente significativa fase istruttoria della pratica, evidenziandosi così nettamente la connessione geomorfologia ed urbanistica della iniziativa qui in discussione con le altre strutture imputabili alla stessa proprietà, con l’ulteriore dato “fisiologico” ai fini del limite all’assoggettabilità a VIA sopra citato, che il progetto per cui è causa, esso solo, comporta una cubatura di 20.774,97 mc .
In definitiva, nella fattispecie siamo in presenza di più interventi edilizi che intervengono e si vanno ad attuare in tempi successivi e che visti nel loro complesso incidono significativamente su un’ampia porzione del territorio avente una specifica valenza paesaggistico- ambientale, come tale meritevole di tutela proprio attraverso la verifica di compatibilità ambientale cui devono essere sottoposti i progettati insediamenti turistico- ricettivi del genere di quello qui in discussione ( ma parimenti anche come quello oggetto dell’ analoga iniziativa imprenditoriale presentata da Pettolecchia “ bocciata” dalla Regione proprio per ragioni di non compatibilità). ambientale) .
Conclusivamente , la mancata previa assoggettabilità del complesso turistico- ricettivo presentato da Iniziative San Domenico comporta la invalidità e il conseguente annullamento degli atti impugnati da Pettolecchia che hanno autorizzato l’intervento stesso e tale manchevolezza assume un carattere logicamente prioritario, senza che sia necessario pronunciarsi anche sugli altri aspetti di illegittimità degli atti de quibus pure ritenuti fondati dal Tar che rimangono assorbiti.
In forza delle suillustrate notazioni l’appello, in quanto infondato, va respinto.
Le spese e competenze del presente grado del giudizio, tenuto conto della peculiarità della vicenda all’esame, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.
Compensa tra le parti le spese competenze del presente grado del giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Umberto Realfonzo, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)