Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale amministrativo, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 5080 | Data di udienza: 29 Maggio 2012

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Pagamento di contributi afferenti concessioni e permessi edilizi – Ricorso – Termine – Localizzazione dell’edificio – Traslazione –  Art. 32 d.l.P.R. n. 380/2001 – Variante essenziale


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Settembre 2012
Numero: 5080
Data di udienza: 29 Maggio 2012
Presidente: De Felice
Estensore: Romano


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Pagamento di contributi afferenti concessioni e permessi edilizi – Ricorso – Termine – Localizzazione dell’edificio – Traslazione –  Art. 32 d.l.P.R. n. 380/2001 – Variante essenziale



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, sez. 4^ – 24 settembre 2012, n. 5080


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Pagamento di contributi afferenti concessioni e permessi edilizi – Ricorso – Termine.

Nelle controversie aventi a oggetto gli obblighi di pagamento dei contributi afferenti alle concessioni ed ai permessi edilizi, il giudizio non ha carattere impugnatorio, ancorché esso sia proposto, formalmente, come contestazione di una determinazione amministrativa, in quanto mira ad accertare la sussistenza o la misura del credito vantato dal Comune. Ne deriva che il ricorso può essere correttamente proposto nel termine di prescrizione del diritto e, dunque, anche dopo che siano trascorsi più di sessanta giorni dalla conoscenza, da parte dell’interessato, dell’atto con cui l’amministrazione ha quantificato i contestati contributi, richiedendone il pagamento (cfr. C.d.S., sez. IV^, 4 novembre 2011, n. 585, e 2 marzo 2011, n. 1365; C.d.S., sez. V^, 6 novembre 2007, n. 623;, 21 aprile 2006, n. 2258; 10 luglio 2003, n. 4102).


(Riforma T.A.R. Lombardia, Milano, n. 83/2007) – Pres. f.f. De Felice, Est. Romano – I. s.r.l. (avv.ti Villata e Degli Esposti) c. Comune di Brunate (n.c.)

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Localizzazione dell’edificio – Traslazione –  Art. 32 d.l.P.R. n. 380/2001 – Variante essenziale.

Ai sensi dell’art. 32, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, costituisce variante essenziale, rispetto al progetto approvato, la modifica della localizzazione dell’edificio tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un’area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, trattandosi di modifica che comporta una nuova valutazione del progetto da parte dell’amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell’area. E’, invece, ininfluente, rispetto all’obbligo di acquisizione da parte dell’interessato di un nuovo permesso di costruire, la circostanza che le altre caratteristiche dell’intervento (sagoma, volumi, altezze etc.) siano rimaste invariate rispetto all’originario permesso di costruire, e l’assenza di ogni incidenza della variante sul regime dei distacchi e delle distanze (Cd.S., sez. IV^, 15 settembre 2010, n. 6878, C.d.S., sez. IV^, 20 novembre 2008 , n. 5743, nonché C.d.S., sez. IV^, n. 6878 del 15 settembre 2010 e n. 5743 del 20 novembre 2008, con la precisazione che la localizzazione dell’edificio può assurgere a livello di variazione essenziale soltanto quando si sia in presenza di una traslazione non parziale, ma tale da comportare lo spostamento del fabbricato su di un’area totalmente diversa da quella originariamente prevista).


 (Riforma T.A.R. Lombardia, Milano, n. 83/2007) – Pres. f.f. De Felice, Est. Romano – I. s.r.l. (avv.ti Villata e Degli Esposti) c. Comune di Brunate (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, sez. 4^ - 24 settembre 2012, n. 5080

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, sez. 4^ – 24 settembre 2012, n. 5080

N. 05080/2012REG.PROV.COLL.
N. 08265/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8265 del 2007, proposto dalla:
Iniziative Immobiliari S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. prof. Riccardo Villata ed Andreina Degli Esposti con domicilio eletto presso il primo di detti difensori, in Roma, via L. Bissolati n. 76;

contro

il Comune di Brunate, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lombardia – sede di Milano – Sezione II^ – n. 83 del 18 gennaio 2007, resa tra le parti, concernente restituzione di somme versate a titolo di integrazione del pagamento del contributo di concessione edilizia;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2012 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti l’avv. Monica Nardulli, in sostituzione del prof. Riccardo Villata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso al TAR della Lombardia la Iniziative Immobiliari s.r.l. (di seguito, per brevità : la Società), premesso di essere proprietaria di un fabbricato sito nel Comune di Brunate (mappale n. 1021) e di avere ottenuto per tale immobile, costituito da edificio sperimentale bio-climatico, sia permesso di costruire, sia concessione edilizia in sanatoria, ha chiesto l’accertamento del suo diritto alla restituzione dell’importo di lire 29.086.602 versato al predetto Ente a titolo di “…integrazione pagamento contributo di concessione…” contestando, sostanzialmente la riconducibilità delle opere realizzate (locali per impianti tecnici) alla nozione di ristrutturazione, anziché a quella di opere di mero completamento funzionale.

2. – Con sentenza n.83 del 18 gennaio 2007 il Giudice adito ha rigettato il ricorso sulla base di motivazione che può essere così riassunta:

– in disparte l’intempestività del ricorso, nella parte in cui qualifica l’attività edilizia svolta e dalla quale discende il richiesto pagamento come “…ristrutturazione edilizia…”, perché proposto oltre il termine decadenziale di legge, in ogni caso detta attività è stata correttamente considerata di ristrutturazione “…atteso che l’edificio è stato traslato di qualche metro ed i relativi volumi sono stati in parte variati, come da documentazione in atti…”;

– alla luce della norma dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, “…non vi è, quindi, dubbio che non si tratti di opere di mero completamento, come pure asserito da parte ricorrente…”, per cui “…ne consegue che la somma domandata dall’Amministrazione è legittima, in quanto conseguente alla qualificazione dell’opera in termini di ristrutturazione…”.

3. – Con l’appello in epigrafe la Società ha chiesto la riforma di detta sentenza per i seguenti motivi:

i) – sarebbe giurisprudenza pacifica che in materia di determinazione e liquidazione del contributo di concessione edilizia sussista la giurisdizione esclusiva del G.A. e che l’impugnazione dell’atto che determina il contributo di concessione a carico del richiedente possa essere proposta nel termine di prescrizione, essendo soggetti, invece, ad impugnazione nel termine di decadenza soltanto gli atti regolamentari che determinano i criteri generali per la determinazione di detto contributo; inoltre, la sentenza citata dal TAR nella propria motivazione, a conforto della decisione di tardività emessa, sarebbe del tutto inconferente, sia perché concernerebbe materia diversa (cessione di aree per standards funzionali ed, in alternativa, loro monetizzazione), sia perché, in quella vicenda, le contestazioni si appuntavano avverso atti autoritativi generali non impugnati nel termine di decadenza;

ii)- il TAR avrebbe errato a qualificare l’intervento come “ristrutturazione edilizia” perché la concessione in sanatoria rilasciata avrebbe assentito unicamente lavori di completamento funzionale quali l’ultimazione di impianti già in parte realizzati, serramenti e vetri, pavimento e rivestimenti, opere di finitura ed un tratto di recinzione lato est; né la limitata traslazione di volumi effettuata giustificherebbe l’integrazione richiesta con il provvedimento impugnato perché, per giurisprudenza pacifica, detta traslazione andrebbe considerata “…variante minore…” che non abbisogna di essere autorizzata con un nuovo permesso di costruire, come peraltro deducibile anche dalla legge regionale vigente al tempo (n. 19 del 1992) in quanto “…non disciplina in alcun modo la traslazione dell’edificio, qualificandola in tal modo come variante minore”;

iii)- lo stesso Giudicante di prime cure avrebbe anche errato laddove non ha tenuto conto che si tratterebbe di incremento di volumetria tecnica, “…riguardando esclusivamente i locali tecnologici e precisamente i volumi tecnici collocati tra i due corpi del fabbricato e completamente interrati, nonché le vasche di stoccaggio acque e di accumulo energetico anch’esse interrate…”;

iv)- l’intervento sanato, quindi, non avrebbe incrementato il carico urbanistico per cui difetterebbe il presupposto fondante la richiesta comunale di integrazione del contributo di concessione, come dedotto con apposita censura che, però, il TAR non avrebbe neppure esaminato, essendosi limitato a qualificare detto intervento come “…ristrutturazione…”;

v)- il TAR, infine, avrebbe omesso di considerare che, anche a voler qualificare “…ristrutturazione…” l’intervento edilizio costituente presupposto della richiesta integrazione del contributo di concessione, pur tuttavia quest’ultima non sarebbe dovuta essendo escluso ogni onere, ex art. 9 della legge n. 10 del 1977, per tutte le opere necessarie “…per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito delle installazioni di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni…”.

4. – L’Amministrazione comunale, come in prime cure, non si è costituita in giudizio.

5. – Con memoria depositata il 27 aprile 2012 l’appellante Società ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.

6. – All’udienza pubblica del 29 maggio 2012 l’appello è stato assegnato in decisione.

7. – L’appello è fondato.

7.1 – Costituisce indirizzo consolidato, dal quale la Sezione non ravvisa ragione per discostarsi, che, nelle controversie aventi a oggetto gli obblighi di pagamento dei contributi afferenti alle concessioni ed ai permessi edilizi, il giudizio non ha carattere impugnatorio, ancorché esso sia proposto, formalmente, come contestazione di una determinazione amministrativa, in quanto mira ad accertare la sussistenza o la misura del credito vantato dal Comune.

Ne deriva che il ricorso può essere correttamente proposto nel termine di prescrizione del diritto e, dunque, anche dopo che siano trascorsi più di sessanta giorni dalla conoscenza, da parte dell’interessato, dell’atto con cui l’amministrazione ha quantificato i contestati contributi, richiedendone il pagamento (cfr. C.d.S., sez. IV^, 4 novembre 2011, n. 585, e 2 marzo 2011, n. 1365; C.d.S., sez. V^, 6 novembre 2007, n. 623;, 21 aprile 2006, n. 2258; 10 luglio 2003, n. 4102).

Consegue l’accoglimento dell’esaminato primo motivo di impugnazione.

7.2 – Quanto ai restanti motivi di appello, essi sono condivisibili alla stregua delle seguenti considerazioni.

Ai sensi dell’art. 32, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, costituisce variante essenziale, rispetto al progetto approvato, la modifica della localizzazione dell’edificio tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un’area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, trattandosi di modifica che comporta una nuova valutazione del progetto da parte dell’amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell’area.

E’, invece, ininfluente, rispetto all’obbligo di acquisizione da parte dell’interessato di un nuovo permesso di costruire, la circostanza che le altre caratteristiche dell’intervento (sagoma, volumi, altezze etc.) siano rimaste invariate rispetto all’originario permesso di costruire, e l’assenza di ogni incidenza della variante sul regime dei distacchi e delle distanze (Cd.S., sez. IV^, 15 settembre 2010, n. 6878)

Al riguardo, il Collegio ritiene di condividere l’interpretazione della disposizione di cui all’art. 32, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, secondo cui costituiscono “…variazioni essenziali…” rispetto al progetto approvato le “…modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato, ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza…”.

Tale disposizione é comunemente intesa nel senso che la modifica della “…localizzazione…” dell’edificio assurge al livello di “…variazione essenziale…” allorché si sia in presenza di una traslazione non parziale, ma tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un’area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista. In particolare, ciò viene giustificato con la considerazione che tale modifica comporta una nuova valutazione del progetto da parte dell’Amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con la considerazione dell’area (C.d.S., sez. IV^, 20 novembre 2008 , n. 5743).

Nel caso in esame, tali orientamenti possono ritenersi ancor più calzanti tenuto conto che, riguardando le opere per le quali è stata richiesta la contestata integrazione di contributo un fabbricato sperimentale bioclimatico ad energia alternativa, già precedentemente autorizzato e realizzato, esse maggiormente si evidenziano come opere di completamento (che peraltro non sarebbero state realizzate contemporaneamente all’edificazione dei manufatti principali soltanto per la temporanea sottoposizione delle opere a sequestro penale, poi revocato), tenuto conto che hanno riguardato o opere qualificate di completamento dalle stesse norme, come serramenti, vetri, pavimenti, rivestimenti ed altre opere di finitura, ovvero i locali tecnologici, e precisamente i volumi tecnici collocati tra i due corpi del fabbricato (già autorizzato) e completamente interrati, nonché le vasche di stoccaggio acque e di accumulo energetico, anch’esse interrate, cioè tutte opere necessarie per la corretta realizzazione di detto fabbricato sperimentale.

Dunque, a ben vedere, tutti interventi non riconducibili alla nozione di “…ristrutturazione edilizia…”, difettando quel quid novi rispetto all’opera precedentemente assentita, bensì qualificabili come “…opere di mero completamento funzionale…” di un intervento realizzato in virtù di legittimi titoli edilizi, quali la concessione edilizia n. 1973 del 24 aprile 1991 e la successiva avariante n. 197 3791 del 7 ottobre 1992, che non hanno comportato alcun aggravio del carico urbanistico.

Conferma del convincimento espresso è rinvenibile, in particolare:

– per un verso, dalle disposizioni di legge, sia nazionali, quali l’art. 9, lettera e), della legge n. 10 del 1977 che concerne proprio i volumi indispensabili per impianti tecnologici necessari alle abitazioni, sia regionali, quali le norme della legge regionale Lombardia n. 19 del 9 maggio 1992 che disciplinano le c.d. varianti minime e gli oneri di urbanizzazione;

– per altro verso, dagli atti anche cartografici esibiti in giudizio che mostrano come le opere in questione non sono state di valenza e consistenza tale da provocare una concreta modifica del’edificio originariamente autorizzato per cui opinare, come ha fatto il primo Giudice, che si sia trattato di una vera e propria ristrutturazione edilizia non può non ritenersi contrastante con tali atti.

Né, infine, può avere alcuna incidenza nell’economia del presente giudizio la lieve traslazione di volumi verificatasi nella realizzazione delle (interrate) vasche di stoccaggio delle acque e di accumulo energetico, essendo giurisprudenza di questa Sezione, che il Collegio condivide, che la localizzazione dell’edificio può assurgere a livello di variazione essenziale soltanto quando si sia in presenza di una traslazione non parziale, ma tale da comportare lo spostamento del fabbricato su di un’area totalmente diversa da quella originariamente prevista (cfr. C.d.S., sez. IV^, n. 6878 del 15 settembre 2010 e n. 5743 del 20 novembre 2008).

7.3 – In conclusione, l’appello deve essere accolto e, conseguentemente, in totale riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado, con accertamento del diritto della Società alla restituzione dell’importo, al valore corrente e con tutti gli accessori di legge, versato al Comune di Brunate a titolo di integrazione del pagamento del contributo di concessione edilizia.

8. – Circa le spese del doppio grado di giudizio ritiene il Collegio che le stesse possano essere integralmente compensate, sussistendo giusti motivi per disporre in tal modo, anche tenuto conto della mancata costituzione dell’Amministrazione in entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 8265 del 2007, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente FF
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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