Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 6283 | Data di udienza: 26 Novembre 2013

* DIRITTO URBANISTICO – Piano attuativo – Prescrizioni – Vincolatività.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Dicembre 2013
Numero: 6283
Data di udienza: 26 Novembre 2013
Presidente: Poli
Estensore: Durante


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Piano attuativo – Prescrizioni – Vincolatività.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 27 dicembre 2013, n. 6283


DIRITTO URBANISTICO – Piano attuativo – Prescrizioni – Vincolatività.

Le prescrizioni di un piano urbanistico attuativo (tale è il piano di lottizzazione) finalizzato alla disciplina in maniera dettagliata di una porzione del territorio sono vincolanti e devono essere rispettate da tutti i lottizzanti e loro aventi causa, rilevando a tempo indeterminato, fino all’intervento di un nuovo piano urbanistico (in tal senso da ultimo Cons. Stato, Adunanza plenaria 20 luglio 2012, n. 28; conforme Cons. Stato, V, 20 marzo 2008, n. 1216; IV 27 ottobre 2009, n. 6572).

(Riforma T.r.g.a. del Trentino – Alto Adige – sede di Trento – n. 296 del 18 ottobre 2005.) – Pres. f.f. Poli, Est. Durante – Comune di Trento (avv. Stella Richter) c. M.G. e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 27 dicembre 2013, n. 6283

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 27 dicembre 2013, n. 6283

N. 06283/2013REG.PROV.COLL.
N. 09858/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9858 del 2006, proposto dal Comune di Trento, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Stella Richter, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini, n.11;

contro

Maffioletti Gabriella, Merler Tullio, Monfredini Ornella, Pasolli Bruna, Miori Paolo, Merler Katia, Schweigkofler Andrea, Pasqua Anna, Giambattista Francesco e Condominio Azalea, non costituiti;

nei confronti di

ditta Antonella Eccel, nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, e Chini Costruzioni s.p.a., non costituite;

per la riforma

della sentenza del T.r.g.a. del Trentino – Alto Adige – sede di Trento – n. 296 del 18 ottobre 2005.

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva della parte appellante;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il Consigliere Doris Durante;

Udito per il Comune appellante l’avvocato Paolo Stella Richter;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, con sentenza n. 296 del 18 ottobre 2005 accoglieva, previa riunione, il ricorso contrassegnato con il numero 94 del 2005, proposto da alcuni condomini del “Condominio Azalea” e il ricorso contrassegnato con il numero 96 del 2005, proposto dal “Condominio Azalea” entrambi contro il Comune di Trento e nei confronti della ditta individuale “Eccel Antonella”.

1.1. Precisamente:

a) con il ricorso n. 94 del 2005, veniva impugnata l’ordinanza sindacale del 20 gennaio 2005, con la quale il Comune di Trento aveva disposto l’istituzione di apposita segnaletica di regolamentazione oraria del parcheggio pubblico per autovetture sull’area prospiciente il Condominio Azalea tra i civici 140 e 140/c, gravata, secondo il Comune, di servitù di uso pubblico in forza della convenzione di lottizzazione del 26 ottobre 1993 stipulata con la ditta lottizzante Chini Costruzioni s.p.a.; veniva chiesta, inoltre, la disapplicazione dell’art. 10 della convenzione di lottizzazione rimasta parzialmente inadempiuta, l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva della estinzione della convenzione di lottizzazione del 26 ottobre 1993 nonché della sua mancata esecuzione, l’accertamento della pienezza del diritto soggettivo acquisito sulle aree a parcheggio in forza di contratti intavolati sui libri fondiari, e, infine, la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento del danno subito e subendo;

b) con il ricorso n. 96 del 2005, veniva impugnata la concessione di occupazione di suolo pubblico della superficie di metri quadrati 12, in prossimità del civico 140, rilasciata dal Comune di Trento a favore del Caffè Antonella per l’installazione di tavolini; si chiedeva, altresì, l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva del diritto di proprietà del Condominio su tutte le aree pertinenziali del condominio destinate a porticato, viabilità e sosta, ad esclusione di quelle già intavolate a favore dei condomini proprietari acquirenti o a favore del Comune di Trento (metri quadrati 95 di marciapiede), l’accertamento di inefficacia per intervenuta prescrizione dell’art. 10 della convenzione di lottizzazione “servitù di uso pubblico”, con condanna al risarcimento del danno ingiusto subito per lesione del diritto soggettivo assoluto di proprietà.

1.2. Il Comune di Trento, che si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto dei ricorsi, in sede di precisazione delle conclusioni, aveva chiesto anche una pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod. civ., dei diritti reali ad esso Comune rivenienti dall’art. 10 della convenzione di lottizzazione.

2.- Il T.R.G.A., sul presupposto che nessuna servitù di uso pubblico era stata costituita sui posti auto e sul porticato, non essendo intervenuta l’intavolazione (che nel sistema tavolare vigente nella provincia autonoma del Trentino Alto Adige – sistema mantenuto con l’art. 2 del Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499 – ha valenza costitutiva del diritto di proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili), annullava le ordinanze n. 42 del 2005 e n. 254 del 2005, nonché la concessione di occupazione di suolo pubblico n. 1900 del 2005 rilasciata a favore del Caffè Antonella sull’area per cui è causa.

Quanto alla domanda di risarcimento danni, la respingeva, ritenendo l’annullamento sufficiente a soddisfare gli interessi degli istanti e, comunque, per mancanza di adeguata prova sulla sussistenza del danno.

Infine, compensava le spese di giudizio.

3.- Il Comune di Trento, con l’atto di appello in esame, notificato a tutte le parti contro interessate, ha impugnato la suddetta sentenza, chiedendone l’annullamento o la riforma per error in iudicando per violazione di legge e degli accordi negoziali di cui alla convenzione di lottizzazione del 26 ottobre 1993 intervenuta con la Chini Costruzioni S.p.A. ed ha chiesto anche la emissione di sentenza ex art. 2932 cod. civ. costitutiva dei diritti reali rivenienti dalla convenzione di lottizzazione.

3.1. Nessuna delle parti intimate si è costituita in giudizio.

3.2. Il Comune ha depositato documenti e memoria difensiva e, alla pubblica udienza del 26 novembre 2013, il giudizio è stato assunto in decisione.

DIRITTO

4.- L’appello è fondato e va accolto nei limiti di cui di seguito.

5..- Deve premettersi che il Condominio Azalea è stato realizzato in p. ed. 1556, p.t. 2790, C.C. Gardolo di Trento, in forza di piano di lottizzazione con allegata convenzione intercorsa tra il Comune di Trento e Chini Costruzioni S.p.A. il 26 ottobre 1993.

La convenzione, all’art. 10 – servitù pubbliche – prescrive che “la ditta lottizzante si impegna a costituire servitù di pubblico transito e sosta sulle aree destinate a viabilità, marciapiedi e porticati indicati in retino grigio scuro sulla planimetria n.3 allegata alla presente convenzione”. L’allegato 3) contempla un’area che circonda parzialmente il condominio, costituita da porticati e da aree viabili, nonché da parcheggi e posti macchina, alcuni dei quali risultano successivamente (a decorrere dal 1996) acquistati da singoli condomini con contratti di vendita intavolati nei libri fondiari.

6.- Il Comune di Trento con ordinanza del 20 gennaio 2005, a seguito di richiesta della titolare del prospiciente “Caffè Antonella”, installava sui posti macchina apposita segnaletica di regolamentazione oraria del parcheggio pubblico, ritenendo gli stessi gravati da servitù di uso pubblico in forza della citata convenzione di lottizzazione e concedeva alla stessa ditta “Caffè Antonella” l’occupazione di suolo pubblico di porzione del porticato per l’installazione di tavolini e sedie.

7.- Questi provvedimenti del Comune venivano contestati dal “Condominio Azalea” e da singoli condomini, che rivendicavano la proprietà piena sulle aree oggetto dei provvedimenti autoritativi del Comune.

8.- Il giudizio di primo grado, in relazione ad entrambi i ricorsi, si è focalizzato sull’accertamento dell’esistenza o meno dei diritti reali di servitù a favore del Comune di Trento sulle aree utilizzate dal Comune per parcheggio e sosta e sull’area del porticato concessa alla ditta “Caffè Antonella”, sicché il giudice ha affrontato la sola questione della valenza costitutiva dell’intavolazione nei libri fondiari quale modo di acquisto dei diritti reali nel sistema tavolare vigente nella Provincia autonoma del Trentino Alto Adige, così pervenendo all’accoglimento di entrambi i ricorsi, non essendo mai intervenuta l’intavolazione.

9. – Il percorso motivazionale del giudice di primo grado non può essere condiviso.

A ben vedere, la questione dell’intavolazione e della titolarità da parte del Comune di Trento di servitù pubbliche sulle aree di cui trattasi non è rilevante nella fattispecie che occupa, in cui prima ancora e, indipendentemente dalla annotazione sui libri fondiari dei diritti reali a favore del Comune o delle limitazioni alla proprietà di dette aree, rileva la destinazione attribuita alle aree di cui trattasi dal piano di lottizzazione e l’effetto conformativo che deriva da tale piano di lottizzazione.

9.1- E’ fin troppo noto il principio secondo cui le prescrizioni di un piano urbanistico attuativo (tale è il piano di lottizzazione) finalizzato alla disciplina in maniera dettagliata di una porzione del territorio sono vincolanti e devono essere rispettate da tutti i lottizzanti e loro aventi causa, rilevando a tempo indeterminato, fino all’intervento di un nuovo piano urbanistico (in tal senso da ultimo Cons. Stato, Adunanza plenaria 20 luglio 2012, n. 28; conforme Cons. Stato, V, 20 marzo 2008, n. 1216; IV 27 ottobre 2009, n. 6572).

Ne consegue, per il caso che occupa, che le destinazioni ad uso pubblico delle aree individuate dal piano di lottizzazione trovano ragione nella destinazione impressa dal piano di lottizzazione approvato con delibera consiliare n. 157 del 16 giugno 1993.

Tale piano, nel cui ambito è stato realizzato anche il “Condominio Azalea”, ha interessato un’area classificata in zona C4 del piano regolatore generale che prevedeva la volumetria massima di 12.000 metri cubi con obbligo di destinare a servizi la superficie minima di 700 metri quadrati.

Il piano di lottizzazione nel disciplinare quella porzione del territorio, localizzava ogni prevista destinazione e, in particolare, le aree da assegnare a servitù di uso pubblico, comprendenti, oltre a quelle per la viabilità, 12 parcheggi extra standard, marciapiedi, porticati e aree verdi.

La convenzione di lottizzazione poneva poi a carico della lottizzante (impresa Chini Costruzioni S.p.A., di seguito fallita) e suoi aventi causa a qualsiasi titolo, la costituzione delle servitù di pubblico transito e di sosta, oltre che attuare la destinazione a verde pubblico sulle aree contrassegnate nelle planimetrie allegate alla convenzione che veniva annotata al Tavolare sub G.N. 6557/93 nel foglio C in Partita tavolare 2790.

Evidente, quindi, che la destinazione ad uso pubblico delle aree destinate alla viabilità, al parcheggio e a porticato, consegue all’effetto conformativo proprio del piano di lottizzazione, laddove, l’intavolazione sui libri fondiari dei predetti diritti in favore del Comune, ha la diversa finalità di regolamentare sotto l’aspetto privatistico il regime della proprietà.

10. – Da quanto detto consegue che:

a) è del tutto irrilevante che sia decorso il termine decennale previsto dall’art. 28 della legge Urbanistica n. 1150 del 1942, atteso che detto termine riguarda gli interventi edilizi autorizzati dal piano di lottizzazione ma non riguarda la disciplina del territorio e la destinazione delle aree, che rimane inalterata fino all’intervento di un nuovo atto di pianificazione. Si è detto che le prescrizioni previste dal piano attuativo scaduto devono continuare ad essere osservate in applicazione dell’art. 17, comma 1, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (in tal senso cfr. Cons. Stato, IV, 353 del 2013; 2045 del 2012; VI, n. 305 del 2012; IV, 27 ottobre 2009, n. 6572 che precisa come l’efficacia decennale attiene ai poteri espropriativi, mentre restano inalterati a tempo indeterminato gli allineamenti, le prescrizioni, le destinazioni di piano e quant’altro attenga all’armonico assetto del territorio);

b) la circostanza che non sia intervenuta l’intavolazione delle servitù di uso pubblico di viabilità, parcheggio e sosta non pregiudica la disponibilità e la utilizzazione da parte del Comune delle aree a ciò destinate, atteso che l’uso pubblico non implica necessariamente la coeva titolarità del diritto reale;

c) l’inadempimento della società Chini Costruzioni s.p.a. e dei suoi aventi causa alle obbligazioni assunte con la convenzione e, quindi, la omessa intavolazione nei libri fondiari delle servitù di uso pubblico che nel sistema tavolare vigente nella Provincia di Trento è costitutiva del diritto reale, non ne compromette l’uso pubblico da parte del Comune.

11..- Il fatto, poi, che alcune delle aree gravate da uso pubblico di viabilità e sosta siano state cedute a titolo oneroso a singoli condomini che hanno provveduto alla tempestiva intavolazione e, quindi, la questione della opponibilità ai medesimi del diritto di uso pubblico gravante sulle aree acquistate, non può che essere risolta secondo le regole generali in materia di trascrizioni dei diritti reali e, quindi, in base alla priorità dell’annotazione sui libri fondiari dei titoli contrapposti, fermo restando che l’avvenuta “prenotazione” della convenzione di lottizzazione effettuata sui libri fondiari già nel 1993, rendeva conoscibile ai terzi i vincoli esistenti sulle singole aree.

Ne consegue che gli acquirenti delle aree a parcheggio erano a conoscenza della destinazione ad uso pubblico gravante sulle suddette aree, essendovi stata annotazione della convenzione di lottizzazione alla stregua di “prenotazione”, mancando il titolo formale che ne consentisse l’intavolazione.

12.- Da ultimo deve ritenersi assolutamente ininfluente ai fini qui in considerazione, ovvero al legittimo esercizio da parte del Comune del diritto di uso pubblico sulle aree a ciò destinate dal piano di lottizzazione, l’accertamento della sussistenza o meno dell’inadempimento delle obbligazioni di cessione o di costituzioni di diritti reali di servitù in favore del Comune sulle aree a ciò destinate da parte della Chini Costruzioni s.p.a. o dai suoi aventi causa, atteso che la destinazione ad uso pubblico riviene direttamente dallo strumento urbanistico.

13.- Quanto alla richiesta del Comune di una sentenza costitutiva, che ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. attribuisca al Comune i diritti di servitù rivenienti dall’art. 10 della convenzione di lottizzazione, si evidenzia che la domanda, peraltro priva di dettagliata indicazione degli elementi identificativi dei beni, è inammissibile perché proposta per la prima volta con l’atto di appello, mentre in primo grado era stata proposta in modo informale, in sede di precisazione delle conclusioni e non con atto notificato ai soggetti interessati da siffatta domanda.

14. – Per quanto sin qui esposto, l’appello va accolto nei limiti di cui in motivazione.

15. – Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi giudizio, attesa la peculiarità della fattispecie e l’imputazione a terzi dell’inadempimento alle obbligazioni assunte con il piano di lottizzazione.


P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge i ricorsi di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF
Carlo Saltelli, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Doris Durante, Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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