* DIRITTO DELL’ENERGIA – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Conclusione del procedimento – Termine – Natura perentoria – Mancata adozione del provvedimento finale – Convocazione della conferenza di servizi – Irrilevanza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Dicembre 2013
Numero: 6279
Data di udienza: 5 Novembre 2013
Presidente: Volpe
Estensore: Bianchi
Premassima
* DIRITTO DELL’ENERGIA – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Conclusione del procedimento – Termine – Natura perentoria – Mancata adozione del provvedimento finale – Convocazione della conferenza di servizi – Irrilevanza.
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 27 dicembre 2013, n. 6279
DIRITTO DELL’ENERGIA – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Conclusione del procedimento – Termine – Natura perentoria – Mancata adozione del provvedimento finale – Convocazione della conferenza di servizi – Irrilevanza.
Il termine stabilito dall’articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica è di natura perentoria, in quanto costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia elettrica, che risulta ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, garantendo in modo uniforme sull’intero territorio nazionale la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo. Pertanto, la mancata adozione del provvedimento finale entro detto termine massimo legittima l’istante a proporre ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione procedente secondo il rito dell’articolo 117 del d.lgs. n. 104/2010, con obbligo di concludere il procedimento entro 180 giorni, cui la Regione deve inderogabilmente uniformarsi (cfr., tra le tante, Cds, V, 14.10.2013 n. 5000; 23.10.2012 n. 5413; 7.11.2011 n. 5878). Di conseguenza, solo l’adozione del provvedimento finale rimuove definitivamente l’inerzia dell’Amministrazione, con la conseguenza che il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del rimedio avverso il silenzio può essere collegato solo alla determinazione finale, senza che assuma rilievo il mero compimento di atti soprassessori e infraprocedimentali al pari dell’eventuale celebrazione della conferenza di servizi, che non definiscano il procedimento amministrativo con una statuizione che dia risposta all’istanza del privato (cfr. decisione di questa Sezione 7.11.2011 n. 5878).
(Riforma T.A.R. PUGLIA, BARI, SEZIONE I, n. 01535/2012) – Pres.Volpe, Est. Bianchi – D. s.r.l. (avv. Notarnicola) c. Regione Puglia (avv.ti Torrente e Fornelli)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 27 dicembre 2013, n. 6279SENTENZA
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 27 dicembre 2013, n. 6279
N. 06279/2013REG.PROV.COLL.
N. 07840/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7840 del 2012, proposto da:
Dag Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Maddalena Torrente e Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso Delegazione Regione Puglia in Roma, via Barberini n. 36;
nei confronti di
Comune di San Giovanni Rotondo, Provincia di Foggia;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA, BARI, SEZIONE I, n. 01535/2012, resa tra le parti, concernente silenzio in merito all’autorizzazione per la costruzione di un impianto fotovoltaico.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati G. Notarnicola e M. Torrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 26 agosto 2010 la Dag Energy s.r.l. presentava domanda di autorizzazione unica all’ufficio competente della Regione Puglia, per la realizzazione e la gestione di un impianto fotovoltaico nel Comune di San Giovanni Rotondo.
L’istanza veniva poi ripresentata mediante procedura informatica in data 30 aprile 2011.
Con nota in data 10 giugno 2011, il Dirigente dell’Ufficio regionale competente invitava l’istante a completare la documentazione prodotta.
In data 8 luglio 2011, la deducente trasmetteva la richiesta documentazione all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio regionale.
Ancora alla data del 22 febbraio 2012, tuttavia, non solo non risultava concluso il procedimento in parola, ma non era stata nemmeno indetta la conferenza di servizi per l’acquisizione di tutti i pareri necessari alla costruzione dell’impianto.
Adempimento, quest’ultimo, che avrebbe dovuto essere effettuato dalla Regione entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003, tanto più che era ampiamente spirato il termine di 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la conclusione del procedimento, ai sensi del medesimo d.lgs. n. 387/2003 .
Per quanto sopra la Dag Energy adiva il Tar Puglia, per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione, nonché la declaratoria dell’obbligo di concludere il procedimento.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione regionale, eccependo la sopravvenuta carenza di interesse al gravame sul presupposto dell’avvenuta indizione della conferenza di servizi, poi tenutasi in data 18 aprile 2012, per l’acquisizione dei pareri delle autorità coinvolte.
Con sentenza n. 1535/ 2012 il Tar adito dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, alla luce dell’intervenuta indizione della conferenza di servizi.
Ritenendo errata detta sentenza, la Dag Energy ha quindi interposto l’odierno appello chiedendone l’integrale riforma.
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia intimata eccependo l’improcedibilità del ricorso, avendo la medesima nelle more del giudizio in appello concluso il procedimento mediante l’adozione, in data 9.11.2012, di uno specifico provvedimento di diniego della richiesta autorizzazione unica.
Con memoria del 24 ottobre 2013 l’appellante, nel prendere atto della sopravvenuta conclusione del procedimento con conseguente cessazione della materia del contendere, ha comunque insistito per l’accertamento della fondatezza del gravame ai fini della condanna alle spese dei due gradi di giudizio.
Alla camera di consiglio del 5 novembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, data l’erronea dichiarazione dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse da parte del primo giudice.
Innanzitutto, come esposto nella narrativa in fatto, nelle more del giudizio di appello la Regione Puglia ha concluso il procedimento per cui è causa adottando, in data 9 novembre 2012, uno specifico provvedimento di diniego della richiesta autorizzazione unica.
Ne consegue che, allo stato, è cessata la materia del contendere, essendo la pretesa azionata nel presente giudizio volta ad ottenere, giust’appunto, il superamento della situazione di inerzia procedimentale, mediante l’emanazione da parte dell’Amministrazione regionale di un provvedimento conclusivo del procedimento attivato.
2. Con l’unico mezzo di censura l’appellante deduce l’erroneità della gravata sentenza, per aver dichiarato improcedibile il ricorso proposto in primo grado sul presupposto che “la sopravvenuta convocazione della conferenza di servizi, poi tenutasi il 18 aprile 2012…” avrebbe determinato “la cessazione del suesposto stato di inerzia”.
Assume, al riguardo, che solo l’adozione del provvedimento finale rimuove definitivamente l’inerzia dell’Amministrazione, determinando l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Ed il provvedimento finale, nella specie, è intervenuto solo successivamente alla sentenza impugnata, ciò che, pertanto, conferma l’erroneità della sentenza stessa.
3. La doglianza merita accoglimento.
Ed invero, come più volte precisato dalla giurisprudenza della Sezione, il termine stabilito dall’articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica è di natura perentoria, in quanto costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia elettrica, che risulta ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, garantendo in modo uniforme sull’intero territorio nazionale la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.
Pertanto, la mancata adozione del provvedimento finale entro detto termine massimo legittima l’istante a proporre ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione procedente secondo il rito dell’articolo 117 del d.lgs. n. 104/2010, con obbligo di concludere il procedimento entro 180 giorni, cui la Regione deve inderogabilmente uniformarsi, senza che assuma rilievo il mero compimento di atti soprassessori e infraprocedimentali (cfr., tra le tante, Cds, V, 14.10.2013 n. 5000; 23.10.2012 n. 5413; 7.11.2011 n. 5878).
Di qui l’erroneità della sentenza impugnata, per aver dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto in primo grado dall’odierna appellante, sul presupposto che la sopravvenuta convocazione della conferenza di servizi avrebbe determinato la cessazione dello stato di inerzia mantenuto dall’Amministrazione regionale.
Sempre come precisato dalla Sezione, infatti, solo l’adozione del provvedimento finale rimuove definitivamente l’inerzia dell’Amministrazione, con la conseguenza che il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del rimedio avverso il silenzio può essere collegato solo alla determinazione finale, senza che assuma rilievo il mero compimento di atti soprassessori e infraprocedimentali al pari dell’eventuale celebrazione della conferenza di servizi, che non definiscano il procedimento amministrativo con una statuizione che dia risposta all’istanza del privato (cfr. decisione di questa Sezione 7.11.2011 n. 5878).
4. Per quanto sopra la gravata sentenza si appalesa erronea, avendo dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto dalla Dag Energy in primo grado, anziché accogliere lo stesso attesa l’accertata inerzia mantenuta dall’Amministrazione regionale.
5. Conclusivamente l’odierno ricorso in appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione regionale e liquidate come in dispositivo, con rimborso del contributo unificato versato per entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la Regione Puglia al pagamento in favore della società appellante delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila), oltre il rimborso del contributo unificato versato per entrambi i gradi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore
Raffaele Prosperi, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)