Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale amministrativo Numero: 6255 | Data di udienza: 13 Dicembre 2013

* PROCESSO AMMINISTRATIVO – Art. 37 c.p.a. – Errore scusabile – Presupposti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Dicembre 2013
Numero: 6255
Data di udienza: 13 Dicembre 2013
Presidente: Torsello
Estensore: Poli


Premassima

* PROCESSO AMMINISTRATIVO – Art. 37 c.p.a. – Errore scusabile – Presupposti.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 27 dicembre 2013, n. 6255


PROCESSO AMMINISTRATIVO – Art. 37 c.p.a. – Errore scusabile – Presupposti.

La norma sancita dall’art. 37 c.p.a. è rigorosamente interpretata nel senso che i presupposti per la concessione dell’errore scusabile sono individuabili esclusivamente nella oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell’amministrazione, nell’ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore.


(Conferma T.A.R. CAMPANIA, Napoli, n. 2216/2011) – Pres. Torsello, Est. Poli – Impresa D.I. (avv. Romano) c. Comune di Santa Maria Capua Vetere (n.c.)

 


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 27 dicembre 2013, n. 6255

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 27 dicembre 2013, n. 6255


N. 06255/2013REG.PROV.COLL.
N. 07838/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7838 del 2011, proposto dall’Impresa Dott. Ing. H.C. Pasquale Mastrominico, in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. costituita con la ditta Ing. Giovanni Francione, rappresentate e difese dall’avv. Giuseppe Romano, con domicilio eletto presso Angelo Caliendo in Roma, via Liegi n. 41;

contro

Comune di Santa Maria Capua Vetere, non costituito;

nei confronti di

Consorzio Stabile Aedars s.c.a.r.l. e Cogeco – Consorzio Generale di Costruzioni s.c.a.r.l., non costituiti;

per la riforma

della sentenza resa in forma semplificata dal T.a.r. della Campania – Napoli – Sezione VIII, n. 2216 del 20 aprile 2011.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2013 il consigliere Vito Poli e udito per la parte ricorrente l’avvocato Mozzillo su delega dell’avvocato Romano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dall’esclusione dell’Impresa Dott. Ing. H.C. Pasquale Mastrominico dalla gara per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione della via Appia indetta dal Comune di Santa Maria Capua Vetere.

2. L’impugnata sentenza – T.a.r. della Campania – Napoli – Sezione VIII, n. 2216 del 20 aprile 2011- ha respinto il ricorso proposto dalla ditta esclusa.

3. La ditta Impresa Dott. Ing. H.C. Pasquale Mastrominico ha interposto appello consegnato per la notifica il 7 ottobre 2011 e depositato in pari data.

4. Non si sono costituiti il comune di Santa Maria Capua Vetere e le ditte controinteressate.

5. Con ordinanza cautelare di questa Sezione – n. 4882 del 7 novembre 2011 – è stata respinta l’istanza di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 13 dicembre 2013, nel corso della quale il collegio ha invitato le parti, a mente dell’art. 73, co. 3, c.p.a. a discutere circa l’applicabilità del rito speciale abbreviato di cui all’art. 119, co. 2, c.p.a. in relazione ai termini di proposizione del gravame.

6. L’appello è irricevibile.

7. E’ pacifico che la controversia in esame rientra fra quelle sottoposte al c.d. rito abbreviato comune (art. 119, co. 1, lett. a) e 120, co. 1 e 3, cod. proc. amm.), in relazione alle quali tutti i termini del processo sono dimezzati (art. 119, co. 2, cit.).

Nella specie, come dianzi evidenziato, è assodato che:

a) la sentenza di primo grado è stata depositata in data 20 aprile 2011;

b) l’appello è stato notificato in data 7 ottobre 2011;

c) l’appello è stato depositato il 7 ottobre 2011.

Risulta pertanto violato il termine lungo dimidiato previsto per la proposizione dell’appello (tre mesi ex art. 92, co. 3, c.p.a.).

7.1. Neppure è concedibile il beneficio della rimessione in termini.

Osserva il collegio sul punto, in adesione alle norme ed ai principi forgiati dalla giurisprudenza di questo Consiglio da cui non intende decampare ed ai quali rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. (cfr., ex plurimis, Cons. St., ad. plen. 9 agosto 2012, n. 32; ad. plen. 3 giugno 2011, n. 10; ad. plen. 2 dicembre 2010, n. 3; sez. V, 31 ottobre 2013, n. 5246) – che la norma sancita dall’art. 37 c.p.a. è rigorosamente interpretata nel senso che i presupposti per la concessione dell’errore scusabile sono individuabili esclusivamente nella oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell’amministrazione, nell’ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore. Nessuna di tali circostanze è ravvisabile nella presente fattispecie.

8. In conclusione l’appello deve essere dichiarato irricevibile.

9. Nulla sulle spese del presente grado di giudizio non essendosi costituite le parti intimate.

P.Q.M.

I Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile e per l’effetto conferma l’impugnata sentenza.

Nulla sulle spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente
Vito Poli, Consigliere, Estensore
Sabato Malinconico, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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