Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento del suolo Numero: 2532 | Data di udienza: 14 Febbraio 2012

* INQUINAMENTO DEL SUOLO – Individuazione della responsabilità – Condotte attive e omissive – Prova in via diretta e indiretta – Art. 2727 c.c.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Maggio 2012
Numero: 2532
Data di udienza: 14 Febbraio 2012
Presidente: Trovato
Estensore: Lotti


Premassima

* INQUINAMENTO DEL SUOLO – Individuazione della responsabilità – Condotte attive e omissive – Prova in via diretta e indiretta – Art. 2727 c.c.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 3 maggio 2012, n. 2532


INQUINAMENTO DEL SUOLO – Individuazione della responsabilità – Condotte attive e omissive – Prova in via diretta e indiretta – Art. 2727 c.c.

In materia di individuazione di responsabilità ambientale, per le esigenze di effettività della protezione dell’ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l’imputabilità dell’inquinamento può avvenire per condotte attive, ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest’ultimo caso, l’Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all’art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo l’id quod plerumque accidit, che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16 giungo 2009, n. 3885).

Conferma T.A.R. TOSCANA, Firenze, Sez. 2^, n. 6538/2010 – Pres. Trovato, Est. Lotti – F. s.r.l. (avv. Frati) c. Provincia di Massa Carrara (avv. Lenzetti) e altri (n.c.)
 


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 3 maggio 2012, n. 2532

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 3 maggio 2012, n. 2532


N. 02532/2012REG.PROV.COLL.
N. 04312/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4312 del 2011, proposto da:
Fipa Italiana Yachts Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Frati, con domicilio eletto presso lo Associati Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Provincia di Massa Carrara, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Lenzetti, con domicilio presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro 13;
Regione Toscana;
Comune di Massa;
ARPAT – Dip. Prov. Massa Carrara;

nei confronti di

Fintecna Immobiliare Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Giampietro e Alberta Milone, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Franco Sacchetti, 114;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE II n. 06538/2010, resa tra le parti, concernente BONIFICA SITO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Massa Carrara e di Fintecna Immobiliare Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2012 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti e uditi per le parti gli avvocati Pieraccini, per delega dell’Avvocato Frati, Pasqualone, per delega dell’Avvocato Lenzetti, Giampietro e Milone;

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II, con la sentenza n. 6538 del 27 ottobre 2010, ha accolto, previa riunione, il ricorso di primo grado n. 1730/09 e, per l’effetto, annullato la determinazione dirigenziale impugnata, nella parte in cui dispone nei confronti della società ricorrente e ha, invece, rigettato il ricorso n. 2156/09.

Nel dettaglio, l’odierna parte appellata, Fintecna Immobiliare S.r.l., con il ricorso di primo grado n. n. 1730 del 2009, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 8611-09 del 2 luglio 2009, avente ad oggetto: “Bonifica lotto 3 area ex Dalmine (Massa). Provvedimento conclusivo del procedimento di diffida avviato da Fintecna Immobiliare S.r.l. nei confronti della Provincia di Massa Carrara”, in parte qua (prescrizioni n. 2, 3 e 4, primo periodo, se ed in quanto finalizzata alla verifica di obblighi imposti alla ricorrente e la prescrizione contenuta nel punto 4, secondo periodo, ultimo trattino, in quanto omette di specificare alcuni utilizzi della superficie della VMS, da parte di Fipa, da ritenere incompatibili con la sua destinazione: utilizzo dell’area come eliporto, e dell’intera area per il deposito dei materiali e per il transito dei veicoli), comunicata con nota provinciale prot. n. 2285 del 25 luglio 2009, ricevuta in data successiva.

Sempre con il ricorso di primo grado n. n. 1730 del 2009, l’odierna parte appellata, Fintecna Immobiliare S.r.l., ha impugnato il verbale di accertamento della Provincia di Massa Carrara, Settore Ambiente e Trasporti, in relazione al sopralluogo del 27 maggio 2009, presso il lotto 3 dell’area ex Dalmine (Massa).

Con il ricorso n. 2156 del 2009 l’attuale appellante Fipa ha impugnato: la determina n. 8611-09 in data 2.07.2009, a firma del Dirigente del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Massa Carrara, notificata il 20.07.2009, nella parte in cui, con riferimento alla bonifica del “lotto 3 area ex Dalmine (Massa)” e a conclusione del procedimento avviato a seguito della diffida notificata da Fintecna Immobiliare s.r.l. alla medesima Provincia, vengono imposti alla Società ricorrente vari obblighi, tra i quali, segnatamente, quello di “ripristinare la copertura della VMS in modo da evitare l’infiltrazione di acque piovane”; il decreto del Presidente della Provincia di Massa Carrara n. 49/P in data 17.09.2009, ricevuto il successivo 23.09.2009, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dalla Società Fipa Italiana Yachts s.r.l. avverso la determina dirigenziale 8611/09 sopra indicata;

Il TAR fondava la sua decisione, con riferimento all’appellata Fintecna, rilevando, sinteticamente, la carenza di motivazione e la contraddittorietà del provvedimento impugnato, respingendo le preliminari eccezioni di rito formulate dal Comune di Massa in primo grado.

Per il TAR, fino al 2006, Fintecna era obbligata solo all’allontanamento del percolato allora presente in vasca, secondo gli obblighi di cui alla certificazione del 2003, non sussistendo alcuna falda contaminata, come confermato dalla Provincia nel nulla osta all’attivazione dell’impianto del 29 agosto 2006 in cui si richiamavano indagini ARPAT, ove era emerso che campioni prelevati allo scarico dello stesso non avevano evidenziato superamento di limiti tabellari.

In questo contesto, osserva il TAR, si inseriva la successiva problematica che si riscontrava nel sopralluogo del 15 ottobre 2007, ove si rilevava che il trattamento delle acque era concluso, ma che risultavano distacchi e fessurazioni ed, evidentemente, un uso della superficie e una manutenzione della copertura non conforme.

Successivamente, osserva sempre il TAR, in particolare con il sopralluogo del 27 maggio 2009 e la relativa relazione del 30 maggio 2009, venivano formulati dei rilievi sulla base dei quali veniva adottato il provvedimento impugnato, non risultando però adeguatamente motivate ed illustrate le ragioni per le quali era stato imposto un’altra volta a Fintecna di installare l’impianto di emungimento, ritenendosi invece di porre a carico dell’utilizzatrice dell’area le operazioni di ripristino della copertura, che già seguivano l’ordine di ripristinare la sigillatura dell’ottobre 2007, e dando per assodato che sia stato un cattivo stato di manutenzione ed un uso non propriamente conforme della superficie a causare l’ammaloramento riscontrato.

In conclusione, per il TAR, il provvedimento impugnato, facendo riferimento per relationem alle conclusioni di cui al sopralluogo in questione, sarebbe privo del necessario presupposto motivazionale in ordine alla responsabilità di Fintecna per le riscontrate infiltrazioni di acqua piovana, tenuto conto che il ripristino della sigillatura a suo tempo era stato imposto a Fipa.

Secondo il TAR, infatti, mentre la ricostruzione della Provincia in relazione alla prescrizione a Fintecna, di cui al ricorso n. 1730/09, appariva lacunosa e contraddittoria, nel caso di Fipa non si riscontrava altrettanta contraddittorietà e illogicità, alla luce delle specifiche contestazioni risalenti già all’ottobre 2007, e mai formalmente impugnate in sede giudiziaria dall’interessata, che rilevavano proprio un uso non conforme, una cattiva manutenzione e imponevano il ripristino della sigillatura.

L’appellante contestava la sentenza del TAR chiedendo l’accoglimento dell’appello.

Si costituivano l’appellato Fintecna, ricorrente in primo grado, e la Provincia di Massa, chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica del 14 febbraio 2012 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che la preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata dall’appellata Fintecna, sia infondata.

Infatti, come emerso in parte narrativa, con la sentenza impugnata il TAR ha annullato in parte qua la determinazione provinciale n. DD/8611/2009, con la conseguenza che l’appellante FIPA è tenuta non solo ad ottemperare alle prescrizioni del provvedimento provinciale n. DD/8611/2009 in ordine alla realizzazione degli interventi di ripristino della superficie della VMS e ai limiti nell’utilizzo della stessa da parte della società, ma anche a provvedere all’emungimento delle acque presenti all’interno della stessa vasca, sulla base della considerazione che essa sarebbe responsabile delle infiltrazioni per uso non conforme della superficie della VSM (ex vasca di raccolta delle acque).

Coerentemente, con la nota n. 319/2011 del dirigente del Settore Ambiente, Qualità dell’Aria, Ciclo RSU, Bonifiche, Energia, FER, Autorizzazioni Ambientali, VIA e AIA, della Provincia di Massa, in data 5 febbraio 2011 (allegato 1 alla memoria dell’appellata Fintecna), inviata alla Fipa e alla Fintecna Immobiliare, l’Amministrazione ha preso atto della sentenza del TAR Toscana impugnata, confermando a carico di Fipa quanto già stabilito dalla DD/8611/2009 e chiedendo a Fipa di rispondere entro 7 giorni in merito agli interventi eseguiti.

Si tratta, in questo caso di provvedimento meramente confermativo del precedente, pertanto non autonomamente lesivo della posizione soggettiva dell’appellante e non oggetto di indispensabile impugnazione, come invece ritiene l’appellata Fintecna.

L’inammissibilità dell’appello di Fipa non può neppure venire in evidenza in relazione al capo della sentenza (relativo al ricorso proposto dalla Fintecna Immobiliare, n. 1730-09), con il quale il TAR Toscana ha annullato la determinazione provinciale DD/8611/2009, nella parte in cui la Provincia medesima ha imposto alla Fintecna Immobiliare nuovi obblighi di emungimento delle acque presenti all’interno della VMS.

Infatti, da un lato, con il ricorso in appello Fipa ha impugnato soltanto il capo della sentenza con il quale il TAR Toscana ha respinto il ricorso n. 2156/09, proposto dalla stessa società, così come è evidente sia dall’epigrafe dell’atto di appello, sia del tenore dell’atto di appello stesso.

Ne consegue che il capo della sentenza con il quale il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla Fintecna Immobiliare risulta ormai incontestabile, in quanto passata in giudicato; quest’ultima, ai sensi della sentenza che ha annullato in parte qua il provvedimento che le imponeva specifiche prescrizioni di bonifica (determinazione dirigenziale n. 8611-09 del 2 luglio 2009 annullata, come detto, in parte qua con riferimento alla posizione di Fintecna) non può più essere tenuta, in base a quel provvedimento, ad occuparsi dell’emungimento delle acque presenti all’interno della VMS; fermo restando che la Provincia, in base al contenuto motivazionale della sentenza del TAR, che ha accertato l’esistenza di lacune in punto istruttoria e motivazione, non provveda con un nuovo accertamento e con una nuova e più puntuale motivazione, non contraddittoria, ad imputare anche a Fintecna la responsabilità delle infiltrazioni della VMS.

Il Collegio rileva, d’altro canto, che, in punto inammissibilità, il TAR, ha accertato soltanto la contraddittorietà del provvedimento sopra richiamato con riguardo al primo dei due ricorsi riuniti in primo grado e, come detto, non oggetto di appello da parte di FIPA, non stabilendo affatto, in quel capo, la responsabilità di Fipa per le infiltrazioni suddette.

Infatti, con riferimento al primo ricorso, il TAR ha affermato esplicitamente che, seguendo una logica di impostazione, delle due l’una: o Fintecna era ritenuta responsabile delle infiltrazioni di acqua piovana a causa di una cattiva esecuzione delle opere di copertura e successivo ripristino, come la tesi di Fipa intende, ma allora era a suo carico che doveva essere posta ogni operazione di ripristino della copertura; ovvero, se le suddette infiltrazioni non erano riconducibili ad una cattiva esecuzione delle opere di bonifica, ma unicamente ad un uso non conforme della superficie stessa, tanto da addossare a Fipa l’onere di provvedere al ripristino della copertura, non si comprende per quale ragione Fintecna dovesse essere ancora vincolata ad un impegno, come quello di installare un impianto di emungimento, che era esclusivamente legato alla bonifica della situazione di inquinamento pregressa ma non certo alla situazione di inquinamento successiva alla certificazione di avvenuta bonifica.

Alla luce di tale statuizione del TAR è evidente che non vi è alcun accertamento di responsabilità di Fipa che, correttamente, non doveva anche appellare il relativo capo della sentenza.

E’, invece, con il capo della sentenza del TAR appellata che emerge la suddetta responsabilità, per quel che riguarda l’utilizzo non conforme della superficie.

Infatti, il Collegio rileva, in coerenza con quanto già accertato dal TAR, che l’Amministrazione ha provveduto a svolgere sopralluoghi, anche in contraddittorio con le parti, in cui si è riscontrata la presenza di vegetazione e la collocazione di materiali che inducevano alla necessità di un pronto ripristino a carico esclusivo di Fipa (peraltro, la nota provinciale del 27 ottobre 2007, non impugnata da Fipa, imponeva alla medesima anche il ripristino della sigillatura).

I verbali di sopralluogo del 15 ottobre 2007, del 25 marzo 2009 e del 27 maggio 2009 accertavano, in specifico, lesioni di detta sigillatura, nonché anche fessurazioni al centro della copertura della vasca, oltre che ai bordi, dislivelli tra sezioni della copertura, stoccaggio dei diversi materiali di lavorazione e residui, quali fusti di metallo, legname, manufatti in vetroresina e altro: circostanze indiziarie che inducono del tutto ragionevolmente, al contrario di quanto sostiene l’appellante, a ritenere che vi sia stato un uso non conforme della superficie, secondo quanto prescritto a suo tempo nella stessa determina dirigenziale n. 8571/2003 la quale, oltre alla destinazione a parcheggio, raccomandava anche genericamente un uso tale da “non compromettere l’efficacia dell’intervento di messa in sicurezza realizzato”, come ribadito nell’impugnato provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico nonché dalla stessa Provincia con nota del 19 febbraio 2008.

Tali elementi, ad avviso del Collegio, sono sufficienti a comporre un quadro indiziario a supporto della responsabilità di Fipa, atteso che emerge, all’evidenza, che la superficie della vasca veniva utilizzata non soltanto come parcheggio, ma anche come deposito all’aperto di fusti di resine e solventi, pieni e vuoti, con fuoriuscite di liquido, materiali vari di scarto, stampi per imbarcazioni (cfr. verbale ispezione n. 707 del 15 ottobre 2007); che la copertura superficiale della vasca veniva utilizzata altresì come eliporto; che era assente ogni manutenzione ordinaria di tale superficie da parte di Fipa, determinandosi così la dannosa crescita di erba ed arbusti nelle giunzioni perimetrali.

Sotto il profilo di diritto, il Collegio rileva che, in materia di individuazione di responsabilità ambientale, per le esigenze di effettività della protezione dell’ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l’imputabilità dell’inquinamento può avvenire per condotte attive, ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest’ultimo caso, l’Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all’art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo l’id quod plerumque accidit, che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16 giungo 2009, n. 3885).

Peraltro, sotto il profilo dell’accertamento della responsabilità, si devono ritenere inammissibili i motivi della Fipa che si basano su un documento nuovo, depositato per la prima volta in appello (ex art. 104 c.p.a.), ovvero sulla relazione di consulenza tecnica, predisposta dal dott. Geol. Jacopo Tinti, per conto di Fipa, che, nel giudizio davanti al TAR, aveva depositato solo una relazione tecnica predisposta dalla Golder Associates predisposta in assenza di una verifica del progetto di bonifica dell’area e della VMS e in mancanza dell’esame degli atti amministrativi rilasciati dagli enti competenti.

Le nuove argomentazioni contenute nella relazione tecnica a firma del dott. Tinti, proposte dalla Fipa, sono, come detto, inammissibili; infatti, come è stato sottolineato dall’Ing. Vittorio Giampietro, nella “Nota sintetica sulla Relazione di Consulenza Tecnica, prodotta dal Dr. Tinti per FIPA Italiana Yachts”, le tesi del dott. Tinti non costituiscono un approfondimento (cfr. pag. 22 del ricorso in appello) delle conclusioni alle quali è pervenuta la Golder Associates, nella relazione tecnica depositata dalla Fipa in primo grado, poiché la nuova consulenza tecnica risulta in più punti in contrasto con la precedente.

Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto, in quanto infondato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte costituita in appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Doris Durante, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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