* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Artt. 124, c. 10 e 101, c. 1, d.lgs. n. 152/2006 – Progressivo e permanente adeguamento degli scarichi ai valori limite – Nuova autorizzazione – Scarichi convogliati nella rete fognaria – Prescrizione del rispetto dei limiti previsti per gli scarichi in acque superficiali – Legittimità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Maggio 2016
Numero: 1686
Data di udienza: 18 Febbraio 2016
Presidente: Caringella
Estensore: Caputo
Premassima
* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Artt. 124, c. 10 e 101, c. 1, d.lgs. n. 152/2006 – Progressivo e permanente adeguamento degli scarichi ai valori limite – Nuova autorizzazione – Scarichi convogliati nella rete fognaria – Prescrizione del rispetto dei limiti previsti per gli scarichi in acque superficiali – Legittimità.
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 3 maggio 2016, n. 1686
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Artt. 124, c. 10 e 101, c. 1, d.lgs. n. 152/2006 – Progressivo e permanente adeguamento degli scarichi ai valori limite – Nuova autorizzazione – Scarichi convogliati nella rete fognaria – Prescrizione del rispetto dei limiti previsti per gli scarichi in acque superficiali – Legittimità.
Il combinato disposto degli artt. 124, comma 10, e 101, comma 1, del d.lgs. 2 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) designa un corpo normativo inteso ad assicurare la permanente e progressiva, ancorché asintotica, adeguatezza degli scarichi prodotti dagli insediamenti produttivi ai c.d. valori limite che, in ragione di fattori sopravvenuti (atmosferici, climatici o tecnici), si rendano necessari per salvaguardare la tutela dell’ambiente. Detti limiti o standards non sono quindi fissi o rigidamente stabiliti una volta per tutti al momento del rilascio dell’autorizzazione allo scarico. L’amministrazione, pertanto, può legittimamente, prescrivere, in sede di rilascio di una nuova autorizzazione, che gli scarichi prodotti dall’impresa, ancorché destinati ad essere convogliati nella rete fognaria, debbano comunque rispettare i limiti previsti (cfr. tabella 3 all. 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006) per gli scarichi nelle acque superficiali: si tratta di azione volta a salvaguardare interessi pubblici posti al vertice nella scala assiologia che orienta l’azione amministrativa e, comunque, non recessivi rispetto agli opposti interessi economici dell’impresa.
(Riforma T.A.R. CAMPANIA, Napoli, n. 1222/2015) – Pres. Caringella, Est. Caputo – Commissario Straordinario e Liquidatore dell’Ente D’Ambito Ato 2 Napoli-Volturno (avv. Longhi) c. T. s.p.a. (avv. Napolitano) e Comune di Napoli (avv.ti Ferrari e Carpentieri)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 3 maggio 2016, n. 1686SENTENZA
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 3 maggio 2016, n. 1686
N. 01686/2016REG.PROV.COLL.
N. 05030/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5030 del 2015, proposto da:
Commissario Straordinario e Liquidatore dell’Ente D’Ambito Ato 2 Napoli-Volturno, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Longhi, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato, sez. V, in Roma, piazza Capo di Ferro n.13;
contro
Tortora Spa, in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Fernando Napolitano, con domicilio eletto presso lo studio del’avv. Roberta Niccoli in Roma, Via Alberico II, n. 4 ;
Comune di Napoli, in nome del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Maria Ferrari e Eleonora Carpentieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nicola Laurenti in Roma, Via Francesco Denza, n. 50/A;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE V n. 01222/2015, resa tra le parti, concernente rinnovo dell’autorizzazione inerente allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tortora Spa e di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Sergio Longhi, Nicola Laurenti su delega dell’avv. Eleonora Carpentieri e Fernando Napolitano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 16 ottobre 2014 Tortora s.p.a., esercente attività di produzione di alimenti per la ristorazione collettiva, ha impugnato il provvedimento (n. 1836 del 2011) adottato dall’Ente d’Ambito ATO 2 Napoli-Volturno, avente ad oggetto il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nella parte in cui si chiede di trasmettere le analisi delle acque reflue – prodotte dall’insediamento produttivo – con riferimento “ alla tabella 3 dell’allegato 5 parte III del d.lgs. n.152/2006 riferite ai valori di parametri allo scarico in corpi idrici superficiali”.
Nucleo giuridico fondante il gravame era l’indicazione della tabella riferita alle immissioni degli scarichi nelle acque superficiali nonostante l’autorizzazione riguardasse gli scarichi in pubbliche fognature. In aggiunta, la società contestava la competenza dell’Ente d’Ambito a dettare autonomamente le prescrizioni sugli scarichi nonostante che la relativa autorizzazione fosse stata a suo tempo rilasciata dal Comune.
Si sono costituiti in giudizio il comune di Napoli e l’ATO 2 Napoli-Volturno chiedendo (quest’ultimo) la reiezione del ricorso.
Il Tar Campania, Napoli, sez. V, dopo avere accolto la domanda incidentale di tutela cautelare (ord. d. 22.032012), annullava l’atto impugnato.
Riteneva affatto irrazionale l’estensione dell’applicazione dei più rigidi parametri previsti per l’immissione nelle acque superficiali agli scarichi in fognatura, comportante per l’impresa ricorrente, al fine di adeguarsi, un ingente e ingiustificato onere economico, contrario alla politica economica comunitaria e nazionale volta a favorire le piccole e medie imprese. Un costo aggiungeva il Tar Campano preordinato, oltretutto, a supplire all’inadeguatezza dei sistemi di depurazione delle acque imputabile all’amministrazione.
Appella la sentenza il Commissario straordinario e liquidatore dell’Ente d’Ambito ATO 2 Napoli-Volturno. Resiste Tortora s.p.a.. Si è costituito il comune di Napoli.
Coi motivi d’appello si denunciano gli errori di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar: avrebbe mal interpretato gli artt. 101 e 124 del d.lgs. n. 152/2006 laddove onerano l’amministrazione preposta alla tutela delle acque a stabilire, a prescindere dal corpo ricettore, i parametri d’immissione più adeguati alla salubrità dell’ambiente.
Inoltre, aggiunge l’amministrazione appellante, per venire incontro alle esigenze dell’opificio, le aveva consentito, nel periodo transitorio di otto mesi decorrente dalla comunicazione del provvedimento impugnato fino al rilascio dell’autorizzazione, di istallare impianti di depurazione in previsione del rinnovo dell’autorizzazione, salvaguardano operatività dello stabilimento produttivo.
L’appello è fondato.
Il combinato disposto degli artt. 124, comma 10, e 101, comma 1, del d.lgs. 2 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) designa un corpo normativo inteso ad assicurare la permanente e progressiva, ancorché asintotica, adeguatezza degli scarichi prodotti dagli insediamenti produttivi ai c.d. valori limite che, in ragione di fattori sopravvenuti (atmosferici, climatici o tecnici), si rendano necessari per salvaguardare la tutela dell’ambiente. Limiti o standards che, contrariamente a quanto ritiene la società appellata ed avallato dal Tar, non sono fissi o rigidamente stabiliti una volta per tutti al momento del rilascio dell’autorizzazione allo scarico.
L’amministrazione appellante ha dato concreta applicazione alla disciplina richiamata prescrivendo, in sede di rilascio della (nuova) autorizzazione, che gli scarichi prodotti dall’impresa ricorrente, ancorché destinati ad essere convogliati nella rete fognaria, dovessero comunque rispettare i limiti previsti (cfr. tabella 3 all. 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006) per gli scarichi nelle acque superficiali.
Ha altresì concesso all’opificio un congruo lasso di tempo per adeguarsi alle più rigide prescrizioni, dettate – va sottolineato – a tutela della salubrità dell’ambiente e dei singoli cittadini.
Vale a dire per salvaguardare interessi pubblici posti al vertice nella scala assiologia che orienta l’azione amministrativa e, comunque, non recessivi rispetto agli opposti interessi economici dell’impresa.
Viceversa, nella sentenza appellata, richiamando la politica economica di fonte comunitaria e statale di favore delle piccole e medie imprese, volta ad incentivarne l’attività economica (anche) mediante la semplificazione delle procedure amministrative, si dà prevalenza all’esigenza di non aggravare di ulteriori oneri a carico l’impresa, esonerandola di fatto dall’adeguamento degli scarichi prodotti ai nuovi standards di tutela dell’ambiente.
Conclusivamente l’appello deve essere accolto.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite in ragione del peculiare rilievo dei dati tecnici riferiti agli scarichi prodotti che esorbitano dall’ambito delle questioni strettamente giuridiche dedotte in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, fondato l ‘appello e, per l’effetto, accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)