* VIA VAS E AIA – Art. 15 l.r. Puglia n. 11/2011 – Termine di efficacia della VIA positiva – Applicabilità alla verifica positiva di non assoggettabilità – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Ottobre 2012
Numero: 5198
Data di udienza: 19 Giugno 2012
Presidente: Baccarini
Estensore: Buricelli
Premassima
* VIA VAS E AIA – Art. 15 l.r. Puglia n. 11/2011 – Termine di efficacia della VIA positiva – Applicabilità alla verifica positiva di non assoggettabilità – Esclusione.
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 3 ottobre 2012, n. 5198
VIA VAS E AIA – Art. 15 l.r. Puglia n. 11/2011 – Termine di efficacia della VIA positiva – Applicabilità alla verifica positiva di non assoggettabilità – Esclusione.
L’art. 15, comma 3, della l. reg. Puglia n. 11 del 2001, nella parte in cui stabilisce che la v.i.a. positiva ha efficacia per un tempo non superiore a tre anni, si riferisce alla v.i.a. positiva e non alla verifica preliminare positiva di non ammissione di un determinato progetto alla procedura di v.i.a..
(Riforma T.A.R. PUGLIA -Bari, n. 1332/2011) – Pres. Baccarini, Est. Buricelli – M. s.r.l. (avv.ti Scoca e Mescia) c. Regione Puglia (avv. Liberti)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 3 ottobre 2012, n. 5198SENTENZA
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 3 ottobre 2012, n. 5198
N. 05198/2012REG.PROV.COLL.
N. 10072/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10072 del 2011, proposto da Margherita srl, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Gaetano Scoca e Antonio Mescia, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via G.Paisiello, 55;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente “pro tempore”, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Liberti, con domicilio eletto presso la Regione Puglia –Delegazione, Roma, via Barberini, 36;
nei confronti di
Comune di Serracapriola, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Scapato, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
per la riforma (nei limiti dell’interesse fatto valere dall’appellante)
della sentenza del T.A.R. PUGLIA -BARI -SEZIONE I, n. 1332/2011, resa tra le parti, concernente PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA DA FONTE EOLICA;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Serracapriola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 19 giugno 2012 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Francesco Vetrò, su delega dell’avv. Franco Gaetano Scoca, Maria Liberti e G. Saporito su delega dell’avv. Giulio Scapato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel 2007 la Daunia Wind ha chiesto alla Regione Puglia di procedere, ai sensi dell’art. 16 della l. reg. n. 11 del 2001, alla verifica di assoggettabilità a v.i.a. di un progetto per la realizzazione di un parco eolico, in agro del Comune di Serracapriola, avente a oggetto la installazione di 16 aerogeneratori. Nelle more del procedimento di verifica la Daunia Wind ha disposto il trasferimento della titolarità del progettato impianto in favore della s.r.l. Margherita.
1.1. La Regione, all’esito della complessa fase preliminare di verifica (c.d. screening) della necessità della sottoposizione del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale (in prosieguo v.i.a.), con la determinazione del Servizio Ecologia n. 118 dell’11 marzo 2009:
a) ha ritenuto idonei, sotto il profilo ambientale, 7 dei 16 impianti proposti (sancendo l’obbligo di v.i.a. per i restanti 9 aerogeneratori);
b) dato atto della compatibilità ambientale dei predetti 7 aerogeneratori, ha proceduto alla verifica del rispetto del c. d. parametro di controllo di cui all’art. 14, comma 7, del regolamento regionale n. 16 del 2006, e ha quindi ammesso, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo, 2 aerogeneratori sui 7 risultati idonei sotto il profilo ambientale.
2. Avverso la suindicata determinazione regionale n. 118 del 18 maggio 2009 e la presupposta normativa regolamentare regionale la società Margherita ha proposto ricorso davanti al TAR Puglia -Bari, limitando esplicitamente l’impugnazione della determinazione n. 118/09 alle sole risultanze negative dell’espletata procedura di verifica di assoggettabilità a v.i.a. (ovvero, per quanto qui più rileva, all’assoggettamento a v.i.a. degli aerogeneratori previsti in progetto e alla legittimità dell’applicato parametro di controllo).
3. Con la sentenza impugnata il TAR, per quanto qui più interessa (v. punti 5.1. a 5.2. sent.), ha giudicato fondati i motivi di gravame con cui le ricorrenti denunciano, dal punto di vista sostanziale, l’illegittimità della sottoposizione del progetto a valutazione di impatto ambientale, osservando in particolare che:
-nella fattispecie sussiste uno strettissimo rapporto tra il provvedimento impugnato e le norme regionali dichiarate incostituzionali: è perciò indubbio che la determina di screening ambientale sia da annullare, perché travolta dalla dichiarazione d’incostituzionalità della normativa posta a suo presupposto;
(p. 5.2.) –sotto altro profilo, il provvedimento impugnato è illegittimo laddove dispone un’ulteriore riduzione degli aerogeneratori ammissibili (pag. 9 della motivazione (della determina n. 118/09) da sette a due, in applicazione del cosiddetto parametro di controllo introdotto dall’art. 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006, che limita il numero massimo di impianti autorizzabili nel territorio del Comune di Serracapriola. Come detto, l’intero regolamento regionale n. 16 del 2006 è stato annullato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 344 del 26 novembre 2010, unitamente all’art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007, che a detto regolamento rinviava integralmente.
Ne consegue, anche per tale parte, l’illegittimità dell’atto impugnato, il cui presupposto è costituito esclusivamente dall’applicazione delle norme regolamentari dichiarate incostituzionali…”.
Per quanto qui più interessa il TAR ha quindi accolto il motivo di ricorso che si appuntava sulla quella parte della determinazione n. 118/09 riguardante la (ulteriore) riduzione degli aerogeneratori ammissibili da 7 a 2, in applicazione del c. d. parametro di controllo, prendendo atto dell’intervenuta declaratoria di incostituzionalità (cfr. sentenza n. 344 del 26 novembre 2010) dell’intero regolamento regionale n. 16 del 2006 e della legge regionale che lo aveva legificato (art. 3, comma, 16, della l. reg. 31 dicembre 2007, n. 40).
Il TAR ha quindi annullato la determinazione n. 118 del 2009 precisando che <<Restano salvi, per le ricorrenti, gli effetti favorevoli e non contestati della determina di screening, ossia l’esonero dalla valutazione di impatto ambientale per due aerogeneratori su sedici>> (pag. 10 sent. n. 1332/11), e ha compensato fra le parti le spese di lite.
4. Con atto ritualmente notificato e depositato la società Margherita ha interposto appello avverso la summenzionata sentenza formulando due motivi e contestando in primo luogo il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il TAR per avere limitato gli effetti positivi del c.d. screening a soli 2 impianti invece che a tutti i 7 impianti ritenuti idonei sotto il profilo ambientale.
5. Si è costituita la Regione Puglia deducendo l’infondatezza del gravame in fatto e in diritto.
6. Si è costituito anche il Comune di Serracapriola, concludendo per l’accoglimento dell’appello.
Con ordinanza di questa sezione n. 573 del 7 febbraio 2012, in accoglimento della relativa istanza cautelare di parte appellante, è stata sospesa l’esecutività dell’impugnata sentenza considerando, a un primo e sommario esame, sorretta da consistente “fumus boni iuris” la censura con la quale è stata rilevata la erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di primo grado fa salvo l’esonero dalla valutazione di impatto ambientale per (soli) due aerogeneratori su sedici anziché per i sette aerogeneratori già ritenuti idonei dalla Regione sotto l’aspetto ambientale.
7. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 19 giugno 2012.
8. L’appello è fondato e deve essere accolto.
8.1. Dalla ricostruzione dei fatti salienti di causa emerge l’errore in cui è incorso il TAR allorquando, nel precisare gli effetti rinnovatori e conformativi della sentenza, ha disposto che restasse salvo l’esonero da v.i.a. per soli 2 aerogeneratori sui 16 proposti invece che per i 7 aerogeneratori ritenuti idonei sotto il profilo ambientale.
A queste conclusioni si perviene:
a) sul piano formale, avuto riguardo alla circostanza che la determina n. 118/09 espressamente non è stata impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la compatibilità ambientale di 7 impianti su 16 e che gli effetti della declaratoria di incostituzionalità non incidono, come noto, sui rapporti esauriti ovvero (in relazione al caso di specie, sui provvedimenti e procedimenti amministrativi consolidati per lo spirare del termine di impugnazione (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. IV, 30 novembre 2010, n. 8363 cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.);
b) sul piano sostanziale, in considerazione della spiccata autonomia delle tre fasi in cui la Regione ha suddiviso il procedimento preliminare di verifica di assoggettamento a v.i.a. degli impianti energetici, autonomia esplicitamente riconosciuta dal TAR e non contestata con appello da parte della Regione.
8.2. Inconferenti, rispetto al punto controverso, appaiono le difese sviluppate dalla Regione Puglia nelle memorie difensive prodotte in giudizio.
Invero:
a) la questione di diritto sottesa al presente giudizio non verte sulla portata degli effetti retroattivi della sentenza della Corte costituzionale n. 344 del 2010, ma sull’esatta definizione dell’oggetto del giudizio e degli effetti cassatori, rinnovatori e conformativi della sentenza impugnata;
b) il richiamo all’inderogabilità dell’obbligo di v.i.a., sancito dall’art. 26, comma 5, del d. lgs. n. 152 del 2006, è eccentrico rispetto all’oggetto del presente giudizio che è rappresentato esclusivamente da un segmento della verifica preliminare posta in essere dalla Regione (sulla base del paradigma sancito dall’art. 20 del d.lgs. n. 152 cit. e delle norme regionali poi caducate dal giudice delle leggi), che ha lo scopo, per l’appunto, di stabilire se un progetto debba essere o meno sottoposto alla procedura di v.i.a.;
c) il procedimento di verifica preliminare deve essere ripreso a valle della prima fase, incentrata sul giudizio di compatibilità ambientale delle infrastrutture energetiche, e concluso con un provvedimento formale senza l’applicazione delle disposizioni dichiarate incostituzionali;
d) non è ammissibile la confutazione, da parte della Regione, in sede di memoria conclusionale, degli effetti sfavorevoli dell’impugnata sentenza (e della presupposta declaratoria di incostituzionalità), posto che tutti i relativi capi non sono stati debitamente impugnati;
e) non rileva il disposto dell’art. 15, comma 3, della l. reg. n. 11 del 2001, nella parte in cui stabilisce che la v.i.a. positiva ha efficacia per un tempo non superiore a tre anni, in quanto:
I) allo stato non risulta emanato alcun provvedimento di decadenza, da parte della Regione, attuativo della norma in esame;
II) la norma si riferisce alla v.i.a. positiva e non alla verifica preliminare positiva di non ammissione di un determinato progetto alla procedura di v.i.a. .
9. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni l’appello va accolto e, per l’effetto, l’impugnata sentenza va riformata nella parte in cui ha limitato l’esonero dalla procedura di v.i.a. a soli 2 aerogeneratori su 16, invece che ai 7 a suo tempo ritenuti idonei sotto il profilo ambientale e dunque sottratti alla procedura di v.i.a. .
10. Le spese del giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione;
b) condanna la Regione Puglia a rifondere in favore della s.r.l. Margherita le spese, le competenze e gli onorari di ambedue i gradi di giudizio che liquida nella misura complessiva di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge (12,50% a titolo di spese generali, I.V.A. e C.P.A.) .
Spese compensate nei confronti del Comune di Serracapriola.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)