* APPALTI – Costo relativo alla sicurezza – Indicazione in sede di offerta – Art. 87, c. 4 d.lgs. n. 163/2006 – Appalti di servizi e forniture – Lavori pubblici – Piano di sicurezza e coordinamento – Art. 100 d.lgs. n. 81/2008.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Maggio 2014
Numero: 2343
Data di udienza: 6 Maggio 2014
Presidente: Torsello
Estensore: Caringella
Premassima
* APPALTI – Costo relativo alla sicurezza – Indicazione in sede di offerta – Art. 87, c. 4 d.lgs. n. 163/2006 – Appalti di servizi e forniture – Lavori pubblici – Piano di sicurezza e coordinamento – Art. 100 d.lgs. n. 81/2008.
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 7 maggio 2014, n. 2343
APPALTI – Costo relativo alla sicurezza – Indicazione in sede di offerta – Art. 87, c. 4 d.lgs. n. 163/2006 – Appalti di servizi e forniture – Lavori pubblici – Piano di sicurezza e coordinamento – Art. 100 d.lgs. n. 81/2008.
L’obbligo di indicazione, in sede di offerta, del costo relativo alla sicurezza è imposto dal legislatore, ex art. 87, comma 4, del codice dei contratti pubblici, esclusivamente per le procedure relative agli appalti di servizi e forniture mentre in materia di lavori pubblici la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100, d.lgs. n. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 131 cod. contratti pubblici, fermo restando l’obbligo di verifica dell’adeguatezza degli oneri per tutti i contratti pubblici in forza dell’art. 86, comma 3 bis, del codice dei contratti pubblici.
(Riforma T.A.R. VENETO, n. 1388/2013) – Pres. Torsello, Est. Caringella – A. s.p.a. (avv.ti Pescarollo, De Sario e Benincasa) c. T. s.r.l. (avv.ti Lago e Manzi)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 7 maggio 2014, n. 2343SENTENZA
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 7 maggio 2014, n. 2343
N. 02343/2014REG.PROV.COLL.
N. 02634/2014 REG.RIC.
N. 02589/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2634 del 2014, proposto da:
Andreola Costruzioni Generali Spa in proprio e quale Capogruppo Mandataria della Costituenda Ati con Secis Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pescarollo, Gianluca De Sario e Maurizio Benincasa, con domicilio eletto presso Maurizio Benincasa in Roma, via di Villa Massimo, 33;
contro
Tecnica Restauri Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Lago e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, alla via Federico Confalonieri 5;
nei confronti di
Ater – Azienda Territoriale per L’Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso,
Veneziana Restauri Costruzioni Srl,
Iveco Spa, Bonem Srl;
sul ricorso numero di registro generale 2589 del 2014, proposto da:
Ater – Azienda Territoriale Per L’Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso, rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Barel, con domicilio eletto presso Federica Scafarelli in Roma, via Giosue’ Borsi, n. 4;
contro
Tecnica Restauri Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Manzi, Stefania Lago, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri 5;
Andreola Costruzioni Generali Spa, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;
per la riforma
quanto al ricorso n. 2589 del 2014:
della sentenza breve del T.a.r. Veneto – Venezia: Sezione I n. 01388/2013, resa tra le parti, concernente affidamento lavori di recupero dell’ex “villa baroni” per realizzazione di alloggi e spazi ad uso collettivo
quanto al ricorso n. 2634 del 2014:
della sentenza breve del T.a.r. Veneto – Venezia: Sezione I n. 01388/2013, resa tra le parti, concernente affidamento lavori di recupero ex “villa baroni” in comune di loria, località bessica, per la realizzazione di alloggi e spazi ad uso collettivo
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Tecnica Restauri Srl e di Tecnica Restauri Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Maurizio Benincasa e Andrea Manzi Federica Scafarelli, su delega dell’avv. Bruno Barel e Andrea Manzi;
Ritenuto che l’identità della sentenza appellata impone la riunione dei ricorsi in epigrafe specificati;
Ritenuto, altresì, che sussistono i presupposti di cui all’art. 60 del codice del processo amministrativo per la definizione del merito della controversia con sentenza in forma semplificata come da avviso dato alle parti;
Rilevato che con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da Tecnica Restauri s.r.l. avverso gli atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori di recupero dell’ex “Villa Baroni” in Comune di Loria, località Bessica, per la realizzazione di alloggi e spazi ad uso collettivo. CIG 4857838EB8, procedura culminata nell’aggiudicazione in favore del raggruppamento capitanato da Andreola Costruzioni Generali Spa;
Ritenuto che meritano accoglimento le doglianze con le quali entrambe le parti appellanti contestano il capo della sentenza che ha ritenuto illegittima l’ammissione del raggruppamento aggiudicatario alla procedura nonostante l’omessa indicazione,in sede di offerta, dei costi di sicurezza aziendali;
Reputato, infatti, che merita condivisione l’indirizzo di questa Sezione (sentenza 9 ottobre 2013, n. 1050), dal quale il Giudice di primo grado si è esplicitamente discostato, secondo cui l’obbligo di indicazione, in sede di offerta, del costo relativo alla sicurezza è imposto dal legislatore, ex art. 87, comma 4, del codice dei contratti pubblici, esclusivamente per le procedure relative agli appalti di servizi e forniture mentre in materia di lavori pubblici la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100, d.lgs. n. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 131 cod. contratti pubblici, fermo restando l’obbligo di verifica dell’adeguatezza degli oneri per tutti i contratti pubblici in forza dell’art. 86, comma 3 bis, del codice dei contratti pubblici;
Reputato che, in ogni caso, l’ ATI Andreola, pur non essendo tenuta, ha proceduto all’indicazione degli oneri di sicurezza e che l’unitarietà dell’offerta economica, complessivamente riconducibile al raggruppamento, non consente di accedere alla tesi, sposata dalla sentenza appellata, secondo cui ognuna delle imprese raggruppate avrebbe dovuto indicare la quota individuale degli oneri a sé imputabile;
Ritenuto altresì che non merita favorevole valutazione il motivo del ricorso di primo grado, riproposto con memoria nel giudizio d’appello, con il quale si deduce la sussistenza, con riferimento al raggruppamento aggiudicatario e al soggetto secondo classificato, di un ulteriore motivo di esclusione derivante dalla violazione della prescrizione della lex specialis (art. 9 della lettera d’invito) che imponeva, a pena di esclusione, la sottoscrizione, con firma per esteso e leggibile, almeno della prima e dell’ultima pagina dell’offerta tecnica;
Reputato infatti, che, alla luce di un’interpretazione coerente con i canoni di tassatività delle cause di esclusione (art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici), di ragionevolezza e del favor partecipationis, deve ritenersi, al fine del rispetto della ratio della normativa di gara, l’accertamento della chiara volontà del concorrente di appropriarsi della paternità dell’offerta;
Ritenuto altresì che detta volontà è nella specie evincibile in termini certi dall’ apposizione su tutte le pagine dell’offerta tecnica delle sigle dei rappresentanti legali delle imprese raggruppate, identificati con i timbri e con i documenti di identità allegati, e dall’inserimento dell’offerta in plichi sigillati e controfirmati inclusi in contenitori parimenti sigillati e controfirmati;
Reputato, peraltro, che un’interpretazione formalistica della normativa di gara, che imponesse l’esclusione nonostante la pacifica riconducibilità dell’offerta alla sfera volitiva del concorrente, esporrebbe la lex specialis alle censure svolte con il ricorso incidentale di primo grado per i vizi di eccesso di potere e di contrasto con l’art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici;
Ritenuto, in definitiva, che le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento degli appelli e, in riforma della sentenza gravata, l’integrale reiezione del ricorso di primo grado;
Ritenuto, infine, che le spese debbono seguire la regola della soccombenza per essere liquidate nella misura in dispositivo specificata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce, li accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna Tecnica Restauri S.r.l. al pagamento, in favore di ATER e del raggruppamento Andreola Costruzioni delle spese di giudizio che liquida nella misura di 4.000//00 (quattromila//00) euro per ciascuna delle parti appellanti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Mario Luigi Torsello, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)