DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva cartolare – Configurabilità in caso di divisione ereditaria – Possibilità – Art. 30 d.P.R. .n 380/2001.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Settembre 2012
Numero: 4947
Data di udienza: 12 Giugno 2012
Presidente: Numerico
Estensore: Realfonzo
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva cartolare – Configurabilità in caso di divisione ereditaria – Possibilità – Art. 30 d.P.R. .n 380/2001.
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 18 settembre 2012, n. 4947
DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva cartolare – Configurabilità in caso di divisione ereditaria – Possibilità – Art. 30 d.P.R. .n 380/2001.
La lottizzazione abusiva cartolare può configurarsi anche nel caso di cui all’art. 30 comma 10° del d.P.R. n. 380 cit.(dove si prevede che le disposizioni in tema di lottizzazione abusiva non si applicano, tra l’altro, alle divisioni ereditarie). Detto precetto non deve infatti essere inteso nel senso di escludere assolutamente, sempre e comunque, la configurabilità di una lottizzazione cartolare pur in presenza di un atto di divisione ereditaria (cfr. Cassazione penale, sez. III, 28 settembre 2005, n. 38632): l’accertamento della fattispecie relativa alla c.d. lottizzazione negoziale, anche sul piano del procedimento amministrativo, implica la verifica degli elementi indicati dall’art. 30 del testo unico sull’edilizia, dai quale è possibile desumere in maniera non equivoca “la destinazione a scopo edificatorio” degli atti posti in essere dalle parti.
(Conferma T.A.R. LAZIO, ROMA,n.5507/2007) – Pres. Numerico, Est. Realfonzo – C.M.L. e altri (avv. Lupi) c. Comune di Roma (avv.ti Murra e Camarda)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 18 settembre 2012, n. 4947SENTENZA
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 18 settembre 2012, n. 4947
N. 04947/2012REG.PROV.COLL.
N. 01050/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2008, proposto da:
Casuccio Maria Letizia, Casuccio Angelo, Casuccio Annarita, Casuccio Luca, Casuccio Crocefissa, Macaluso Maria Rosaria, rappresentati e difesi dall’avv. Mario Lupi, con domicilio eletto presso Mario Lupi in Roma, Lungotevere dei Mellini, 10;
contro
Comune di Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Rodolfo Murra, Andrea Camarda, domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II TER n. 05507/2007, resa tra le parti, concernente sospensione lottizzazione e acquisizione gratuita al patrimonio comunale
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e udito per la parte ricorrente l’avv. Mario Lupi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame gli appellanti impugnano la sentenza del TAR Lazio con cui è stato respinto il loro gravame diretto all’annullamento della determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 1507 del 6.11.2000 con cui si ingiungeva la sospensione della lottizzazione abusiva, realizzata con il frazionamento di un’unica particella della originaria superficie di mq. 10.800 in sette lotti di superficie inferiore a quello minimo fissato dal PRG; l’interruzione delle opere; il divieto di disporre con atto tra vivi delle aree; e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale con immissione in possesso e la demolizione di ufficio con trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
L’appello, senza l’intestazione di specifiche rubriche, è affidato alla denuncia dell’erroneità della decisione per l’approssimatività dell’analisi della fattispecie e per la mancata considerazione della sentenza penale.
Il Comune di Roma si è costituito solo formalmente in giudizio.
Con ordinanza n.1128/2008 la Sezione ha accolto nelle more l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento.
Chiamata all’udienza pubblica, udito il patrocinatore della parte appellante, la causa è stata ritenuta in decisione.
L’appello è infondato.
___1. Con l’unico motivo di gravame gli appellanti lamentano che – forse pure a cagione di una certa genericità del ricorso di primo grado (di altro patrocinatore), che non aveva invocato il comma 10° dell’articolo 30 del testo unico dell’edilizia — erroneamente si sarebbe, nel caso di specie, concluso per la sussistenza, di una lottizzazione cartolare in quanto:
— il Tar Lazio non avrebbe tenuto in alcun conto il provvedimento del magistrato penale di archiviazione del procedimento penale, sul rilievo per cui il frazionamento sarebbe stato finalizzato ad una successiva divisione ereditaria, con coeva reciproca assegnazione delle quote fra coeredi;
— non sarebbe ricorso affatto un inequivoco intento di edificare;
— l’atto introduttivo contestava comunque la presenza di un simile intento edificatorio, affermato invece nel provvedimento del Comune impugnato in primo grado; detta volontà sarebbe stata ritenuta esistente, invece, ma con estrema superficialità dal collegio giudicante. L’istituto della cosiddetta lottizzazione “negoziale o cartolare” si fonda sulla presenza di elementi indiziari che hanno il loro peso solo in quanto non vi siano altri elementi che dimostrino un diverso intendimento.
Nel caso, l’intendimento divisorio era stato avvallato dalla presenza di atto notarile di coeva assegnazione, che avrebbe fatto cadere, con assoluta certezza, ogni presunzione di un diverso intento.
Non solo l’indizio di cui parla la sentenza (il frazionamento in lotti modesti dimostrerebbe la volontà di edificare) sarebbe superato dalla presenza di contrari elementi concreti, ma la medesima sentenza non avrebbe tenuto conto del comma 10 dell’articolo 30 del Testo Unico dell’ edilizia (ancorché originariamente non dedotto dai ricorrenti) il quale esclude la presenza della lottizzazione cartolare in caso di divisione ereditaria.
___ 2. L’assunto va respinto.
Come è noto, secondo la definizione originariamente contenuta nell’art. 18, l. 28 febbraio 1985 n. 47 (poi trasfuso senza modificazioni nell’art. 30, t.u. 6 giugno 2001, n. 380), si ha lottizzazione abusiva quando il frazionamento dei terreni in lotti per le relative caratteristiche (numero, dimensioni, natura del terreno, ubicazione, presenza di opere di urbanizzazione) riveli in modo non equivoco la destinazione d’uso a scopo edificatorio dello stesso (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 13 maggio 2011, n. 2937; cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 03 agosto 2010, n. 5170).
La lottizzazione abusiva cartolare può peraltro configurarsi anche nel caso di cui all’art. 30 comma 10° del d.P.R. n. 380 cit.(dove si prevede che le disposizioni in tema di lottizzazione abusiva non si applicano, tra l’altro, alle divisioni ereditarie). Detto precetto non deve essere inteso nel senso di escludere assolutamente, sempre e comunque, la configurabilità di una lottizzazione cartolare pur in presenza di un atto di divisione ereditaria (cfr. Cassazione penale, sez. III, 28 settembre 2005, n. 38632).
Ciò posto, sussiste sempre una fattispecie di lottizzazione abusiva laddove manchi la specifica autorizzazione a lottizzare, inizialmente prevista dall’art. 28, legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e poi confermata da tutta la legislazione statale e regionale in tema di pianificazione attuativa.
Tali norme mirano a prevenire, e reprimere, le condotte giuridiche artatamente intese ad infittire la trama dell’edificato sul territorio, in diretto contrasto con la pianificazione.
Ciò posto, l’accertamento della fattispecie relativa alla c.d. lottizzazione negoziale, anche sul piano del procedimento amministrativo, implica la verifica degli elementi indicati dall’art. 30 del testo unico sull’edilizia, dai quale è possibile desumere in maniera non equivoca “la destinazione a scopo edificatorio” degli atti posti in essere dalle parti.
In tali ambiti, non deve essere dimostrata la contemporanea esistenza di tutti gli indici rilevatori indicati nella citata norma, essendo sufficiente che lo scopo edificatorio emerga chiaramente dalle modalità dell’attività negoziale, che costituisce lo strumento per il perseguimento dell’intento lottizzatorio.
Nel caso in esame depongono per l’intento lottizzatorio degli stessi eredi:
— l’ubicazione del terreno, la presenza di opere di urbanizzazione, e l’accesso diretto dalla via Anguillarese;
— il fatto che mentre gli eredi dei coniugi Carmelo Casuccio e Crocefissa Casuccio risulterebbero essere cinque, qui sono stati invece ricavati n. 7 lotti di grandezza variabile;
— i lotti sono di dimensioni inferiori rispetto al minimo consentito dall’art. 11 delle n.t.a. di P.R.G. per la zona di destinazione;
— il frazionamento di un’area agricola posta in zona H3 di P.R.G.- Agro romano, che è vincolato paesaggisticamente, è stato illegittimamente realizzato in diretta violazione dell’art. 1 lett. a) della Legge Regionale Lazio 22/07/1974 n. 34 e s.m.i. , “ Definizione di lottizzazione a scopo edilizio”, per la quale devono essere senz’altro considerate lottizzazioni abusive “…in particolare: i frazionamenti delle aree destinate dagli strumenti urbanistici alle attività agricole, ove i lotti siano inferiori a quelli minimi previsti da tali strumenti; … ” .
In sostanza la complessiva considerazione della situazione appare del tutto inidonea ad evidenziare un semplice frazionamento a fini ereditari e depone per un’inequivoca volontà dei ricorrenti di destinare l’area agricola ad edificazione e di lucrare sui due dei lotti in esubero.
Né al contrario può in questa sede avere rilievo la notizia riferita dai ricorrenti relativa all’archiviazione disposta dal magistrato penale, in base al principio della separazione tra i processi.
In definitiva, non vi è stata alcuna violazione del 10° co. dell’art. 18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, in quanto la pretesa esclusiva finalità di divisione ereditaria dell’area risulta manifestamente smentita, a tutto voler escludere, anche solo dal fatto che il numero degli eredi è inferiore al numero dei lotti. Sul piano sintomatico, tale fatto — unitamente alle altre ricordate circostanze di fatto — è un inequivocabile indice di un intento lottizzatorio in favore degli stessi beneficiari del frazionamento.
Di qui la legittimità degli atti impugnati in prime cure.
L’appello è dunque infondato e deve essere respinto, e per l’effetto la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
___ 1. respinge l’appello, come in epigrafe proposto.
___ 2. condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in € 3.000,00 oltre all’IVA ed alla CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)