* FAUNA E FLORA – Danni arrecati alle produzioni agricole dalle specie di fauna selvatica – Regione Lombardia – L.r. n. 26/93 – Risarcimento – Regione – Legittimazione passiva – Carenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Settembre 2011
Numero: 5383
Data di udienza: 29 Aprile 2011
Presidente: Trovato
Estensore: Bianchi
Premassima
* FAUNA E FLORA – Danni arrecati alle produzioni agricole dalle specie di fauna selvatica – Regione Lombardia – L.r. n. 26/93 – Risarcimento – Regione – Legittimazione passiva – Carenza.
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 27 settembre 2011, n. 5383
FAUNA E FLORA – Danni arrecati alle produzioni agricole dalle specie di fauna selvatica – Regione Lombardia – L.r. n. 26/93 – Risarcimento – Regione – Legittimazione passiva – Carenza.
Secondo i disposti della l.r. Lombardia n. 26/93, l’indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita è a carico delle provincie, degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini di caccia, dei titolari delle strutture territoriali private, dei proprietari o dei conduttori dei fondi o dei titolari delle zone per l’addestramento e per le prove cinofile, in ragione del luogo nel quale si è verificato il danno. La Regione, viceversa, ha esclusivamente l’obbligo di instituire un fondo destinato al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica, stabilendo la concreta disciplina della gestione di tale fondo: per tale ragione essa difetta di legittimazione passiva in rapporto alla pretesa di risarcimento di danni fatta valere in giudizio.
Pres. Trovato, Est. Bianchi – P.G. (avv.ti Tateo e Valensise) c. Regione Lombardia (avv.ti Cederle e Pompa)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 27 settembre 2011, n. 5383SENTENZA
N. 05383/2011REG.PROV.COLL.
N. 08438/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8438 del 2007, proposto da:
Pasini Giovanni Battista, rappresentato e difeso dagli avv. Enzo Tateo e Carolina Valensise, con domicilio eletto presso Carolina Valensise in Roma, via Monte delle Gioie 13;
contro
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Cederle e Giuliano Maria Pompa, con domicilio eletto presso Giuliano Pompa in Roma, via Boncompagni, 71/C;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE I n. 01951/2006, resa tra le parti, concernente DANNI AD ALLEVAMENTO ITTICO CAUSATI DA AIRONI APPARTENENTI A RISERVA NATURALE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2011 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Valensise e Pompa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Sin dal 1985 il ricorrente è stato titolare di un allevamento ittico nel Comune di Garlasco all’interno di una Azienda faunistico venatoria.
A seguito dell’entrata in vigore della L. R. 33/80 la Regione Lombardia statuiva che, in prossimità dell’allevamento, una vasta zona fosse vincolata alla costruzione di un area definita di “riserva integrale A”, automaticamente costituita in oasi di protezione, a specifica tutela degli aironi nidificanti.
A seguito della creazione delle predette oasi e della contemporanea istituzione nella zona del cd. “silenzio venatorio”, si determinava il proliferare delle specie selvatiche tutelate e, conseguentemente, la sempre maggiore presenza di loro esemplari nell’allevamento del Sig. Pasini.
Ciò causava all’esponente, ingenti danni, in quanto gli uccelli predetti usavano cibarsi delle anguille contenute nell’allevamento ittico.
Dopo reiterate richieste di risarcimento danni rimaste disattese da parte degli Enti destinatari, il Sig. Pasini rivolgeva le proprie istanze alla Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 47 L. R. 16.08.93 n. 26, sentendosi rispondere, con lettera del 31.07.97, che tale risarcimento non era possibile non essendo stato attivato il relativo fondo.
Il Sig. Pasini, pertanto, diffidava in via stragiudiziale e metteva in mora la Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti del predetto art. 47 6 c. L. R. 26/93, ed in risposta riceveva una lettera del 10.02.98 con la quale gli veniva comunicata l’impossibilità per la Regione di provvedere al risarcimento del danno per assenza dell’apposito fondo, con la precisazione che, anche ove fosse stato attivato, il fondo non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva.
Ulteriori richieste di risarcimento danni nel frattempo inviate in via stragiudiziale non avevano parimenti esito e pertanto il Sig. Pasini ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia che, con sentenza n. 1951/2006, ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Avverso la predetta decisione il Sig. Pasini ha interposto l’odierno appello, chiedendone l’integrale riforma.
L’amministrazione regionale intimata si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 29 aprile 2011, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato
2. Come esattamente rilevato dal primo giudice, la Regione Lombardia difetta di legittimazione passiva in rapporto alla pretesa dedotta in giudizio.
Secondo i disposti della normativa assunta in primo grado a sostegno del ricorso, infatti, l’indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita è a carico delle provincie, degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini di caccia, dei titolari delle strutture territoriali private, dei proprietari o dei conduttori dei fondi o dei titolari delle zone per l’addestramento e per le prove cinofile, in ragione del luogo nel quale si è verificato il danno.
La Regione, viceversa, ha esclusivamente l’obbligo di instituire un fondo destinato al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica, stabilendo la concreta disciplina della gestione di tale fondo.
A ciò aggiungasi, che l’invocato art. 47della L. R. 26/93, nel testo oggi vigente, non prevede parimenti la Regione tra i soggetti tenuti al pagamento dei danni alla produzione agricola.
L’art. 2, comma 9 lettera a) della legge n. 2/07, infatti, ha modificato l’art. 47 indicando le diverse categorie di soggetti tenuti al risarcimento dei danni alla produzione agricola provocati dalla fauna selvatica.
Tra questi soggetti non figura l’Amministrazione regionale che ,pertanto, ancora in oggi non risulta tenuta al pagamento dell’indennizzo preteso dal ricorrente.
3. Né è idonea a sostanziare le pretese del ricorrente, l’ulteriore normativa richiamata a supporto degli odierni motivi d’appello.
Infatti, come esattamente controdedotto dalla difesa dell’amministrazione, l’art. 40 della L. R. 47/87 si riferisce ai danni subiti da fondi ricompresi all’interno di oasi di protezione e di ripopolamento e cattura, condizione in cui non si trovava l’ittiocoltura del ricorrente, come precisato in ricorso.
Lo stesso è a dirsi del richiamo all’art. 22, comma 6 della L. R. 33/80, giacché l’azienda non si trovava in area di silenzio venatorio ed anche del fondo previsto dalla L. n. 968/77 che, ovviamente, ha riguardo ai danni arrecati alle attività agricole esercitate all’interno delle aree protette ivi richiamate.
Alla fattispecie per cui è causa, quindi, sono applicabili esclusivamente le disposizioni della L. R. 26/93 e della relativa legge quadro statale ovvero della L. n. 157/92 che, come correttamente rilevato dal primo giudice, fondano il difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione regionale convenuta.
4. Del tutto in conducente si appalesa, infine, il rilievo svolto dal ricorrente in ordine ad una asserita responsabilità dell’amministrazione regionale per la mancata istituzione del fondo.
Tale responsabilità, nella prospettazione resa in ricorso, sarebbe in astratto svincolata dalla emanazione di un atto amministrativo, consistendo in responsabilità omissiva direttamente produttiva di danno.
Sennonché , per questa via, l’appellante pretende di far valere una responsabilità diretta e di natura puramente aquiliana, che può trovare utile spazio solo in sede di azione di accertamento a fronte della eventuale incisione di un diritto soggettivo, e non di certo nell’odierna sede a fronte della asserita lesione di un interesse legittimo di natura sostanzialmente pretensiva.
5. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e come tale va respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate nel grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)