DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abuso edilizio – Risalenza nel tempo – Affidamento ingeneratosi in conseguenza del rilascio del titolo edilizio – Misura ripristinatoria – Motivazione rafforzata.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Giugno 2018
Numero: 3372
Data di udienza: 12 Aprile 2018
Presidente: Barra Caracciolo
Estensore: Caputo
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abuso edilizio – Risalenza nel tempo – Affidamento ingeneratosi in conseguenza del rilascio del titolo edilizio – Misura ripristinatoria – Motivazione rafforzata.
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 4 giugno 2018, n. 3372
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abuso edilizio – Risalenza nel tempo – Affidamento ingeneratosi in conseguenza del rilascio del titolo edilizio – Misura ripristinatoria – Motivazione rafforzata.
La risalenza nel tempo dell’abuso contestato, l’affidamento ingeneratosi in conseguenza del rilascio del titolo edilizio del locale (nella specie, locale tecnico-deposito poi utilizzato come garage), integrano, complessivamente considerati, parametri oggettivi di riferimento da valutare, decorsi oltre quaranta anni dalla realizzazione dell’abuso, prima d’adottare la misura ripristinatoria ovvero da dover indurre il Comune a fornire adeguata motivazione sull’interesse pubblico attuale al ripristino dello stato dei luoghi (cfr., in termini, da ultimo, Cons. Stato, ad plen n. 9 del 2017).
(Riforma T.A.R. CAMPANIA, Salerno, n. 311/2017) – Pres. Barra Caracciolo, Est. Caputo – L.S. e altro (avv. Guzzo) c. Comune di San Giovanni a Piro (avv. Lentini)
Nota: Dottrina AmbienteDiritto – anno 2017.
Obbligo di motivazione attenuato ed “incolpevole affidamento”: un chiaro caso di precario equilibrismo giuridico? Sintetiche considerazioni a caldo sulle pronunce dell’A.P. n. 8 e n. 9 del 17.10.2017. G. GUZZO.
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 4 giugno 2018, n. 3372SENTENZA
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 4 giugno 2018, n. 3372
Pubblicato il 04/06/2018
N. 03372/2018REG.PROV.COLL.
N. 01273/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2017, proposto da:
Luisella Sorrentino, Anna Carro, rappresentati e difesi dall’avvocato Gerardo Guzzo, con domicilio eletto presso lo studio Gennaro Leone in Roma, viale del Vignola n. 11;
contro
Comune di San Giovanni a Piro, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio Studio Placidi Srl in Roma, via Cosseria, 2;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 00311/2017, resa tra le parti, concernente per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 20, emessa dal Responsabile del servizio presso l’UTC di San Giovanni a Piro il 29 febbraio 2016 riferimento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giovanni A Piro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2018 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Gerardo Guizzo e Lorenzo Lentini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata al sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, sez. I, n. 311/2017, di reiezione del ricorso proposto delle signore Sorrentino Luisella e Carro Anna avverso l’ordinanza di demolizione (d.29 febbraio 2016 n. 20) emessa dal Responsabile del servizio presso 1’UTC di San Giovanni a Piro nei confronti delle signore Sorrentino Luisella e Carro Anna, avente ad oggetto il locale adibito a garage, ubicato al piano seminterrato dell’unità abitativa sita in località Vico.
Immobile ricadente in zona sottoposta a vincolo paesistico in quanto ricompreso nel perimetro del P.T.P. Cilento Costiero (art. 142, comma 1 lett. f D.Lvo 42/2004).
2. Né la parziale difformità contestata, né l’affidamento ingeneratosi nelle ricorrenti acquirenti dell’unità abitativa la cui attuale consistenza risale al 1978 sono stati ritenuti dai giudici di prime cure motivi d’illegittimità della sanzione ripristinatoria anche in ragione della disciplina vincolistica gravante sull’area ove ricade l’intervento.
3. Appellano la sentenza le signore Sorrentino Luisella e Carro Anna. Resiste il comune di San Giovanni a Piro.
4. Alla pubblica udienza del 12.04.208 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. Con i motivi d’appello, argomentati sulla base di un denominatore comune tale da giustificarne la trattazione congiunta, le ricorrenti lamentano l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il TAR nell’omettere di considerare la vetustà delle opere e la loro l’estraneità alla realizzazione dell’abuso, avendo acquistato l’immobile in buona fede dalla società costruttrice, effettiva responsabile dell’illecito.
5.1 Inoltre, aggiungono, l’esecuzione di un garage interrato su due lati non sarebbe subordinato a permesso di costruire, esorbitando altresì dall’ambito applicativo della sanzione demolitoria.
6. L’appello è fondato.
6.1 Le appellanti, per provare il legittimo (o incolpevole) affidamento nella conformità edilizia del manufatto acquistato, hanno richiamato e prodotto in giudizio la richiesta d’autorizzazione edilizia, avente ad oggetto il seminterrato poi utilizzato come garage (d. 17.07.1978), e la relativa concessione edilizia gratuita (d. 12.11.1979), rilasciata in loro favore dal Comune.
6.2 La risalenza nel tempo dell’abuso contestato, l’affidamento ingeneratosi in conseguenza del rilascio del titolo edilizio del locale (tecnico-deposito poi utilizzato come) garage, integrano, complessivamente considerati, altrettanti parametri oggettivi di riferimento da valutare, decorsi oltre quaranta anni dalla realizzazione dell’abuso, prima d’adottare la misura ripristinatoria ovvero da dover indurre il Comune a fornire adeguata motivazione sull’interesse pubblico attuale al ripristino dello stato dei luoghi (cfr., in termini, da ultimo, Cons. Stato, ad plen n. 9 del 2017).
6.3 Quanto al vincolo paesaggistico del P.T.P. Cilento Costiero, va considerata la morfologia strutturale del locale garage, che, come emerge da documentazione grafica depositata in giudizio, è interrato su due lati: non è visibile come un manufatto che incide ex se sull’assetto paesaggistico pregiudicando, ai sensi dell’art. 146 d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, i profili estetici o paesaggistici salienti della zona.
6.4 In simmetria, urbanisticamente, il garage, come attestato dalla produzione d’elaborato peritale di parte (a firma del geom. Marco Angrisani) – per “più della metà della propria superficie perimetrale è controterra” ivi si legge – è un locale seminterrato; non è computabile in termini di incremento di superficie utile (cfr. art. 22 d.P.R n. 380/2001) ; e quindi non ha autonomo impatto urbanistico.
Rilievi di natura urbanistica e paesaggistica che – va sottolineato – non sono affatto smentiti dall’attestazione in fatto del responsabile Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica) che, nello specificare l’esatta consistenza del manufatto, esclude la possibilità di considerarlo quale locale “seminterrato”.
7. Conclusivamente l’appello deve essere accolto.
8. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi della motivazione.
Condanna il comune di San Giovanni a Piro al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore delle signore Sorrentino Luisella e Carro Anna che si liquidano in complessivi 7.000’00 (settemila) euro, oltre diritti ed accessori di legge da dividersi fra loro in parti uguali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Dario Simeoli, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
L’ESTENSORE
Oreste Mario Caputo
IL PRESIDENTE
Luciano Barra Caracciolo
IL SEGRETARIO