Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 3329 | Data di udienza: 15 Maggio 2012

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Informazione ambientale – Accesso –   Art. 3 d.lgs. n. 195/2005 – Dichiarazione dell’interesse – Necessità – Esclusione – Ricorso – Accoglimento – Ordine di ostensione – Dichiarazione espressa di non esistenza – Documenti non nella disponibilità dell’ente – Onere di indicare l’ente detentore  – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Giugno 2012
Numero: 3329
Data di udienza: 15 Maggio 2012
Presidente: Volpe
Estensore: De Nictolis


Premassima

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Informazione ambientale – Accesso –   Art. 3 d.lgs. n. 195/2005 – Dichiarazione dell’interesse – Necessità – Esclusione – Ricorso – Accoglimento – Ordine di ostensione – Dichiarazione espressa di non esistenza – Documenti non nella disponibilità dell’ente – Onere di indicare l’ente detentore  – Esclusione.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 6 giugno 2012, n. 3329


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Informazione ambientale – Accesso – –  Art. 3 d.lgs. n. 195/2005 – Dichiarazione dell’interesse – Necessità – Esclusione.

Ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 195/2005, l’accesso all’informazione ambientale deve essere consentito a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba necessariamente dichiarare il proprio interesse.

Riforma T.A.R. LIGURIA  n. 152/2012 – Pres. Volpe, Est. De Nictolis –  D. s.p.a. (avv.ti Cocchi e Taccogna) c. Comune di Genova (avv.ti Pessagno e Pafundi)

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Informazione ambientale – Accesso – Ricorso – Accoglimento – Ordine di ostensione – Dichiarazione espressa di non esistenza – Documenti non nella disponibilità dell’ente – Onere di indicare l’ente detentore  – Esclusione.

In accoglimento del ricorso per la mancata ostensione di documentazione concernenti l’informazione ambientale (nella specie, diretta a verificare il corretto funzionamento dello scarico e dell’impianto che trasmette i rifiuti al depuratore, allo scopo di acclarare se l’inquinamento verificatosi nell’area di pertinenza del richiedente l’accesso sia o meno frutto di malfunzionamento o mala gestione dell’impianto), il giudice, oltre ad ordinare all’ente competente di consentire l’accesso a tutta la documentazione che l’ente medesimo ha formato o detiene stabilmente, può richiedere, ove taluni documenti non siano esistenti, la dichiarazione espressa di non esistenza, a firma del legale rappresentante. Non può invece essere imposto di consentire l’accesso a documenti che non siano nella disponibilità dell’ente perché non li ha formati né li detiene stabilmente, perché di competenza di altri Enti, né l’onere di indicare quali Enti li detengono.

Riforma T.A.R. LIGURIA  n. 152/2012 – Pres. Volpe, Est. De Nictolis –  D. s.p.a. (avv.ti Cocchi e Taccogna) c. Comune di Genova (avv.ti Pessagno e Pafundi)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ - 6 giugno 2012, n. 3329

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 6 giugno 2012, n. 3329

N. 03329/2012REG.PROV.COLL.
N. 01289/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1289 del 2012, proposto da Di Marina Porto Antico s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cocchi e Gerolamo Taccogna, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina, n. 2;
 

contro

Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14a/4;

nei confronti di

Mediterranea delle Acque s.p.a., Iren Acqua e Gas s.p.a., Aster s.p.a.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA – GENOVA, SEZIONE II n. 152/2012, resa tra le parti, concernente ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALL’ACCESSO AI DOCUMENTI RELATIVI A SCARICHI FOGNARI IN COMPENDIO DEMANIALE MARITTIMO.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati Taccogna e Pafundi;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Di Marina Porto Antico s.p.a. è concessionaria di un compendio demaniale marittimo ubicato nel Porto Antico di Genova, in ambito Morosini.

All’interno di tale compendio si trova, tra gli altri, lo scarico del Rio Carbonara, adibito a pubblica fognatura.

Il tratto finale del Rio Carbonara, si assume, proveniente dalle colline retrostanti il porto antico e densamente insediate, è caratterizzato da un sistema di raccolta e di sversamento dei liquami, composto, in prossimità della foce, oltre che da una vasca con impianti di sollevamento verso il depuratore sito in zona Darsena, da uno scarico direttamente in mare.

Di Marina Porto Antico assume che lo scarico in mare del Rio Carbonara sversa nello specchio acqueo compreso nel compendio demaniale di cui è concessionaria rifiuti e liquami che determinerebbero grave danno ambientale e l’invivibilità di una parte dell’area in concessione a causa dei miasmi esalati.

Ancora, gli scarichi fognari determinerebbero l’interramento dello specchio acqueo prospiciente, impedendo di fatto l’ormeggio di imbarcazioni.

2. Pertanto Di Marina Porto Antico, allo scopo di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi, ha presentato istanza di accesso al Comune di Genova e alla società Mediterranea delle acque s.p.a., anche ai sensi del d.lgs. n. 195/2005, avente ad oggetto la seguente documentazione:

– documenti inerenti la destinazione del Rio Carbonara a pubblica fognatura;

– documenti relativi alla realizzazione della vasca di accumulo e rilancio del depuratore, in prossimità dello scarico a mare in ambito Morosini (e segnatamente: relazione generale di progetto; calcoli delle portate del rio Carbonara e dimensionamento della vasca; progetto dei sistemi di convogliamento delle acque verso lo scarico a mare; progetto dei sistemi di sollevamento delle acque verso il depuratore sito presso la Darsena; atti di collaudo);

– documenti inerenti la gestione del Rio quale fognatura e della vasca in prossimità dello scarico a mare (e segnatamente: autorizzazione all’utilizzazione del Rio quale fognatura; concessione o convenzione per la gestione del Rio e della vasca; planimetrie e rilievi o altri documenti indicanti la mappatura della rete di ri/fognature nella zona del rio ed in generale dell’area asservita al depuratore in località Darsena e documenti recanti l’identificazione degli altri scarichi a mare);

– documentazione comprovante le attività di controllo esercitate dal Comune sul soggetto gestore negli ultimi 10 anni;

– piani, programmi e rapporti di manutenzione relativi agli ultimi 10 anni e/o altra documentazione che riveli la tipologia e la consistenza quantitativa delle manutenzioni eseguite;

– bollette o altra documentazioni da cui risultino per gli ultimi 10 anni i consumi elettrici delle pompe che spingono i liquami verso il depuratore sito in località Darsena;

– formulari di trasporto e/o documentazione inerente allo smaltimento o al reimpiego, negli ultimi 10 anni, di fanghi/sedimenti prelevati presso la vasca in occasione di interventi manutentivi, da cui si desuma la consistenza quantitativa di tali fanghi, nonché identica documentazione relativamente ai fanghi prodotti dal depuratore sito in località Darsena;

– documentazione tecnica (relazione progettuale e collaudi) di eventuali altre opere, anche successive, connesse alla regimazione delle acque della zona, che possano condizionare l’efficacia dei sistemi di rilancio al depuratore della darsena, quali ad esempio opere di regimazione di altri rii/scarichi a mare limitrofi;

– documenti inerenti la qualità delle acque marine e dei sedimenti dell’area interessata dallo scarico del rio Carbonara, derivanti da campionamenti, analisi, etc..

3. L’istanza di accesso non ha avuto esito.

4. Proposto ricorso per l’accesso davanti al Tar della Liguria, nel corso del giudizio sono stati forniti alcuni documenti da parte del Comune di Genova, mentre Mediterranea delle acque s.p.a. ha trasmesso una lettera in cui afferma che il servizio funziona correttamente.

4.1. Quanto ai documenti esibiti dal Comune, si tratta di:

– stralci di relazioni al PARF e relativa delibera di approvazione del 1988;

– delibere relative alla realizzazione di lavori ai rii S. Anna e Carbonara: delibera di giunta comunale n. 2462/1997 di approvazione della progettazione definitiva, senza allegati; delibera di giunta comunale n. 1292/1998 di approvazione delle opere ai fini dell’appalto, con allegati una relazione tecnica interna del Comune (non la relazione di progetto) e il capitolato speciale dei lavori;

– delibera di giunta comunale n. 111/2003 recante la riduzione del quinto dell’appalto affidato per l’esecuzione di tali lavori e riaffidamento ad ASTER di quelli non ancora eseguiti;

– tavole progettuali del progetto definitivo.

5. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile, in parte inammissibile, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 2000 (duemila).

Ha osservato il Tar che in parte la richiesta di accesso aveva trovato soddisfazione, e che per la restante parte:

– le amministrazioni intimate avrebbero dichiarato di non essere in possesso di altra documentazione;

– la richiesta di accesso si riferirebbe a documenti privi di riferimenti concreti;

– la richiesta sarebbe generica, ipotetica e finalizzata ad un controllo generalizzato di una attività pubblica;

– anche come accesso ambientale, la richiesta sarebbe generica.

6. Ha proposto appello l’originaria ricorrente, tempestivamente e ritualmente notificato e depositato.

7. In punto di fatto, l’appellante assume che essa, nel corso del giudizio di primo grado, ha lamentato l’insufficienza dei documenti esibiti, che non forniscono dati sull’esistenza dell’autorizzazione allo scarico, sui progetti degli impianti di scarico e depurazione, sull’affidatario del servizio di conduzione e gestione degli impianti, e sui relativi controlli, e sulla qualità delle acque.

Deduce inoltre l’appellante che sarebbe inverosimile che il Comune non è in possesso di altri documenti, atteso che la relazione tecnica allegata alla delibera di giunta comunale n. 1292/1998 menziona una convenzione Comune-AMGA di cui si doveva fornire copia, unitamente alla documentazione delle vicende successive che hanno condotto a trasferire la titolarità del servizio in capo a Mediterranea delle acque s.p.a.. La stessa relazione menziona una progettazione esecutiva che avrebbe dovuto essere redatta da AMGA e che dovrebbe essere in possesso del Comune.

Quanto, poi, all’attuale gestore del servizio, Mediterranea delle acque s.p.a., sarebbe insufficiente la nota 21 ottobre 2011 in cui si afferma che l’impianto funziona; laddove il gestore avrebbe dovuto fornire i documenti richiesti, inerenti la gestione del servizio.

Si lamenta che la richiesta di accesso non è generica né finalizzata ad un controllo generalizzato, avendo ad oggetto documentazione specifica, per uno specifico interesse, che è la tutela dell’area di cui la società è concessionaria, affetta da inquinamento derivante dagli scarichi del Rio Carbonara.

8. L’appello è parzialmente fondato.

8.1. La richiesta di accesso è stata motivata da un interesse puntuale, la tutela dell’area di cui la società è concessionaria a fronte dell’inquinamento derivante dagli scarichi del Rio Carbonara.

8.2. Trattandosi, poi, di tutela dell’ambiente, ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 195/2005, l’accesso all’informazione ambientale deve essere consentito a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba necessariamente dichiarare il proprio interesse.

8.3. Avuto riguardo ai documenti richiesti con l’istanza di accesso, il Collegio rileva che si tratta di documentazione specifica, anche se non indicata con gli estremi di data e protocollo (elementi che non sono nella disponibilità del richiedente), e di documentazione che plausibilmente deve esistere ed essere detenuta dai destinatari della richiesta di accesso, ossia il Comune di Genova, quale ente locale competente in materia di scarichi nelle acque, e Mediterranea delle acque s.p.a. quale soggetto gestore dello scarico e del depuratore.

8.4. Né la richiesta di accesso implica un controllo generalizzato sull’operato di una pubblica amministrazione o di un gestore di servizio pubblico, atteso che i documenti richiesti servono a verificare il corretto funzionamento dello scarico e dell’impianto che dovrebbe trasmettere i rifiuti al depuratore, allo scopo di acclarare se l’inquinamento verificatosi nell’area di pertinenza del richiedente l’accesso sia o meno frutto di malfunzionamento o mala gestione dell’impianto.

8.5. Anche riguardando i documenti richiesti alla luce della definizione di “informazione ambientale” a cui tutti i cittadini hanno accesso, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 195/2005, la richiesta di accesso è pertinente e specifica.

8.6. Avuto riguardo ai documenti prodotti dal Comune di Genova nel giudizio di primo grado, rispetto a quelli richiesti, è evidente la parzialità della produzione e l’insufficienza della stessa, mancando i dati essenziali sull’esistenza dell’autorizzazione allo scarico, sui progetti degli impianti di scarico e depurazione, sull’affidatario del servizio di conduzione e gestione degli impianti, e sui relativi controlli, e sulla qualità delle acque.

8.7. Del tutto insufficiente poi è la produzione documentale di Mediterranea delle acque s.p.a., che non ha fornito elementi concreti sulla gestione del servizio e la qualità delle acque, limitandosi in modo autoreferenziale e apodittico a dichiarare che il servizio è svolto regolarmente.

9. Per quanto esposto, in accoglimento dell’appello e del ricorso di primo grado, deve essere ordinato al Comune di Genova e a Mediterranea delle acque s.p.a., ciascuno per quanto di competenza, di consentire l’accesso a tutta la documentazione chiesta dalla ricorrente e che essi hanno formato o detengono stabilmente; ove taluni documenti non siano esistenti, dovrà essere resa dichiarazione espressa di non esistenza, a firma del legale rappresentante del Comune e della società Mediterranea delle acque s.p.a., ciascuno per quanto di competenza.

10. Non può invece essere imposto alle parti resistenti di consentire l’accesso a documenti che non sono nella loro disponibilità perché non li hanno formati né li detengono stabilmente, perché di competenza di altri Enti (p.es. Provincia o ATO), né l’onere di indicare quali Enti li detengono.

11. Le spese di lite, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, vengono compensate per il 50% e per il restante 50% seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi euro tremila, a carico, solidalmente, del Comune di Genova e di Mediterranea delle acque s.p.a.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie in parte il ricorso di primo grado e ordina l’accesso nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Genova e la società Mediterranea delle acque s.p.a. al pagamento in solido delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi euro tremila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore
Aldo Scola, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
     
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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