Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 67 | Data di udienza: 7 Marzo 2017

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Regione Veneto – Edilizia di culto – Art. 31 ter, c. 3 l.r. Veneto n. 11/2004, introdotto dall’art. 2 l. r. Veneto n. 12/2016 – Stipula di una convenzione urbanistica tra soggetto richiedente e comune – Impegno ad utilizzare la lingua italiana – Incongruità – Illegittimità costituzionale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione:
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Aprile 2017
Numero: 67
Data di udienza: 7 Marzo 2017
Presidente: Grossi
Estensore: Cartabia


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Regione Veneto – Edilizia di culto – Art. 31 ter, c. 3 l.r. Veneto n. 11/2004, introdotto dall’art. 2 l. r. Veneto n. 12/2016 – Stipula di una convenzione urbanistica tra soggetto richiedente e comune – Impegno ad utilizzare la lingua italiana – Incongruità – Illegittimità costituzionale.



Massima

 

CORTE COSTITUZIONALE – 7 aprile 2017, n. 67


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Regione Veneto – Edilizia di culto – Art. 31 ter, c. 3 l.r. Veneto n. 11/2004, introdotto dall’art. 2 l. r. Veneto n. 12/2016 – Stipula di una convenzione urbanistica tra soggetto richiedente e comune – Impegno ad utilizzare la lingua italiana – Incongruità – Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Veneto 12 aprile 2016, n. 12 (Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 recante “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni), nella parte in cui, nell’introdurre nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), l’art. 31-ter, al suo comma 3, dispone che nella convenzione urbanistica stipulata tra il soggetto richiedente e il comune interessato “può, altresì, essere previsto l’impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto”.


Pres. Grossi, Est. Cartabia – Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Veneto

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE COSTITUZIONALE – 7 aprile 2017, n. 67

SENTENZA

 

CORTE COSTITUZIONALE – 7 aprile 2017, n. 67

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

–           Paolo                           GROSSI                                           Presidente
–           Alessandro                  CRISCUOLO                                    Giudice
–           Giorgio                        LATTANZI                                              ”
–           Aldo                            CAROSI                                                   ”
–           Marta                           CARTABIA                                             ”
–           Mario Rosario              MORELLI                                                ”
–           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”
–           Silvana                         SCIARRA                                                ”
–           Daria                            de PRETIS                                               ”
–           Nicolò                          ZANON                                                   ”
–           Franco                         MODUGNO                                            ”
–           Augusto Antonio       BARBERA                                              ”
–           Giulio                          PROSPERETTI                                        ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Veneto 12 aprile 2016, n. 12 (Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 recante “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-17 giugno 2016, depositato in cancelleria il 21 giugno 2016 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2016.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 7 marzo 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Luigi Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso depositato in data 21 giugno 2016 e iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Veneto 12 aprile 2016, n. 12 (Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 recante “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni), che introduce gli artt. 31-bis e 31-ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), lamentando la violazione degli artt. 2, 3, 8, 19 e 117, secondo comma, lettere c) e h), della Costituzione.

1.1.– In particolare, il ricorrente ritiene che l’art. 31-bis, introdotto con la disposizione impugnata, contrasti con gli artt. 3, 8 e 19 Cost., nella parte in cui attribuisce alla Regione e ai Comuni del Veneto, ciascuno nell’esercizio delle rispettive competenze, il compito di individuare «i criteri e le modalità per la realizzazione di attrezzatture di interesse comune per servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica, delle confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, e delle altre confessioni religiose». La genericità e l’ambiguità della formula ivi contenuta («i criteri e le modalità per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi») consentirebbe, secondo il ricorrente, valutazioni differenziate per le diverse confessioni religiose e applicazioni ampiamente discrezionali e potenzialmente discriminatorie nei confronti di alcuni enti religiosi. Ciò in contrasto con le richiamate disposizioni costituzionali e con le interpretazioni datene dalla stessa giurisprudenza costituzionale, secondo cui «il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese» (sentenza n. 63 del 2016) e le intese non possono essere considerate condizione imposta dai pubblici poteri per consentire alle confessioni religiose di avere libertà di organizzazione e di azione (viene citata sul punto la sentenza n. 52 del 2016).

1.2.– Il ricorrente lamenta, inoltre, la violazione degli artt. 2, 3, 8, 19 e 117, secondo comma, lettere c) e h), Cost. da parte dell’art. 31-ter, introdotto con la disposizione impugnata, il quale, nel disciplinare gli interventi comunali di urbanizzazione per le aree e gli immobili da destinarsi alla realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, prevede, al suo comma 3, che il soggetto richiedente la realizzazione dell’attrezzatura sottoscriva con il Comune una convenzione contenente un impegno fideiussorio, e che in tale convenzione «può, altresì, essere previsto l’impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto». Tale previsione, secondo il ricorrente, travalicherebbe la finalità, di natura tipicamente urbanistica, della convenzione per incidere sull’esercizio della libertà di culto, libertà che non si esaurisce nello svolgimento delle pratiche rituali, ma ricomprende «anche le attività collaterali, come quelle ricreative, aggregative, culturali, sociali, educative, nell’ambito delle quali la libertà religiosa trova la sua pienezza di espressione». La convenzione, infatti, secondo il ricorrente, dovrebbe essere volta ad assicurare lo sviluppo equilibrato e armonico dei centri abitati e consentire, dunque, unicamente la previsione, in forma concordata e negoziale, degli impegni strettamente connessi al rilascio delle necessarie autorizzazioni urbanistiche. La disposizione censurata, invece, prevedendo la possibilità che sia inserito, nella convenzione, l’impegno a utilizzare la lingua italiana, determinerebbe una invasione nella materia di «rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose», che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera c, Cost.). Essa contrasterebbe, altresì, con gli artt. 2, 3 e 19 Cost., interferendo con l’esercizio della libertà di religione, nell’ambito del quale rientra la realizzazione di luoghi diretti al culto e alla discussione degli interessi sociali e culturali della comunità, attività anch’esse espressione diretta della libertà di religione. Infine, perseguendo una finalità di controllo delle modalità con le quali in concreto è esercitata l’attività sociale e culturale svolta nelle suddette attrezzature, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, invaderebbe la potestà legislativa esclusiva statale di cui alla lettera h) dell’art. 117, secondo comma, Cost., mentre in tale ambito alla Regione è riservato solo un ruolo di cooperazione in tema di contrasto dell’illegalità, ordine pubblico e sicurezza (sono citate le sentenze n. 63 del 2016, n. 35 del 2012 e n. 55 del 2001).

2.– Con atto depositato in data 25 luglio 2016 si è costituita la Regione Veneto, al fine di chiedere che entrambe le promosse questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate.

2.1.– Con riferimento alla prima questione, la Regione Veneto contesta la fondatezza del percorso argomentativo svolto nel ricorso. Secondo la resistente, la formula «criteri e modalità», censurata dal ricorrente per la sua genericità e ambiguità, andrebbe letta non isolatamente, ma nel contesto normativo nel quale è inserita, sia con riferimento al successivo art. 31-ter (che indica «i contenuti e la teleologia sottesa alla disciplina delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi»), sia con riferimento all’intera legge regionale n. 11 del 2004, nella quale essa si innesta (diretta, quest’ultima legge, a «regolamentare globalmente la materia “governo del territorio”»). Dalla lettura sistematica si comprenderebbe, secondo la resistente, che la disposizione censurata attiene esclusivamente alla disciplina urbanistica, perseguendo l’obiettivo di «assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitativi e del territorio, regolamentando nello specifico quel fenomeno, di particolare rilievo, che è la realizzazione di attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi». L’eventuale effetto discriminatorio, paventato dallo Stato ricorrente, si porrebbe ad ogni modo in termini meramente ipotetici, «come una possibile eventualità attuativa». Di qui discenderebbe, secondo la resistente, la manifesta inammissibilità della questione.

La questione sarebbe, ad ogni modo, infondata nel merito, essendo le confessioni religiose poste, nella disposizione censurata, «tutte sullo stesso piano senza che sia prevista alcuna distinzione o differenziazione discriminatoria a seconda che si tratti di confessioni che abbiano raggiunto intese con lo Stato o invece di confessioni che operino in assenza di intese», conformemente a quanto affermato dalla recente pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 2016. La natura meramente urbanistica della finalità perseguita dalla disposizione censurata escluderebbe la possibilità di ritenere il potere affidato alla cura della Regione e dei Comuni veneti «uno strumento che ostacoli o comprometta in alcun modo la libertà religiosa».

2.2.– Con riferimento alla seconda questione, la resistente ritiene che essa debba essere dichiarata inammissibile, per genericità della motivazione, con riguardo alla violazione degli artt. 2, 3, 19 e 117, secondo comma, lettera h), Cost., non avendo il ricorrente spiegato come la previsione di cui all’art. 31-ter possa ledere gli invocati parametri costituzionali. Inoltre, la proposta censura di illegittimità costituzionale sarebbe frutto, secondo la resistente, di un «evidente fraintendimento del tenore della disposizione», la quale non imporrebbe l’utilizzo esclusivo della lingua italiana, ma si limiterebbe a prevedere che «in riferimento a talune attività non afferenti al culto si possa associare alle altre lingue proprie dello specifico culto, anche la lingua italiana». Tale previsione avrebbe, secondo la Regione Veneto, natura e funzione sociale, nel senso di «favorire l’integrazione di tutti gli appartenenti alla comunità», essendo volta non all’introduzione di un limite o un vincolo all’esercizio della libertà di religione, ma al superamento di «una delle principali barriere sociali, quella della lingua, favorendo l’integrazione». La Regione ritiene che l’art. 31-ter non invada alcuna competenza legislativa statale, e comunque non quella di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.: esso, infatti, «pur non avendo un contenuto strettamente “urbanistico”», perseguirebbe non finalità di sicurezza e di ordine pubblico, bensì finalità di integrazione sociale, che non possono che essere svolte dal comune, «quale soggetto esponenziale della intera comunità, preposto alla cura degli interessi dei consociati con particolare riguardo a quelli “sociali”», e che «solo indirettamente e mediatamente» possono presentare «riflessi, invero del tutto marginali, in termini di ordine pubblico e sicurezza».

3.– Con memoria del 14 febbraio 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, ribadendo le argomentazioni già svolte nel ricorso, chiede che siano rigettate le eccezioni sollevate dalla Regione. Contrariamente a quanto affermato dalla resistente, la prima censura, oltre ad essere articolata in modo compiuto e con ampio riferimento alla giurisprudenza costituzionale sul godimento effettivo della libertà di culto, non sarebbe formulata in termini ipotetici: proprio dall’applicazione della disposizione censurata discenderebbe la lesione in concreto degli invocati parametri costituzionali, non potendosi prescindere dallo «stretto legame che intercorre tra la disponibilità dei luoghi destinati al culto e l’esercizio della libertà religiosa». La seconda censura, infine, mirerebbe ad accertare l’illegittimità costituzionale di una disposizione regionale che, lungi dal perseguire “finalità sociali” o dal “favorire l’integrazione sociale”, travalica in concreto le competenze regionali.

Considerato in diritto

1.– Con ricorso depositato il 21 giugno 2016 e iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 2 della legge della Regione Veneto 12 aprile 2016, n. 12 (Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 recante “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni), che introduce gli artt. 31-bis e 31-ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), lamentando la violazione degli artt. 2, 3, 8, 19 e 117, secondo comma, lettere c) e h), della Costituzione.

1.1.– Il citato art. 31-bis riconosce alla Regione e ai Comuni veneti, ciascuno nell’esercizio delle rispettive competenze, il compito di individuare «i criteri e le modalità per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica, delle confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, e delle altre confessioni religiose». La genericità e l’ambiguità della formula ivi contenuta («i criteri e le modalità per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi») consentirebbe, secondo il ricorrente, valutazioni differenziate, nonché applicazioni discrezionali e potenzialmente discriminatorie tra le diverse confessioni in base alla circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese, così ledendo l’eguale libertà religiosa di tutte le confessioni, garantita dagli artt. 3, 8 e 19 Cost.

1.2.– L’art. 31-ter, aggiunto alla legge regionale n. 11 del 2004, nel disciplinare gli interventi comunali di urbanizzazione per le aree e gli immobili da destinarsi alla realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, prevede, al suo comma 3, che il soggetto richiedente sottoscriva con il Comune una convenzione contenente un impegno fideiussorio, e che in tale convenzione possa, «altresì, essere previsto l’impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto». Tale previsione, secondo il ricorrente, risulterebbe intrinsecamente irragionevole travalicando le finalità, di natura urbanistica, della convenzione, in violazione degli artt. 3, 8 e 19 Cost., e determinerebbe da parte della Regione un eccesso di competenza legislativa, invadendo quella esclusiva dello Stato, sia in materia di «rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose» (art. 117, secondo comma, lettera c, Cost.), sia in materia di «ordine pubblico e sicurezza» (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.).

2.– La questione avente a oggetto l’art. 2 della legge della Regione Veneto n. 12 del 2016 nella parte in cui introduce, nella legge regionale n. 11 del 2004, l’art. 31-bis non è fondata, nei termini di seguito precisati.

2.1.– Nella giurisprudenza costituzionale è ormai consolidato il principio per cui la libertà religiosa, di cui quella di culto costituisce un aspetto essenziale (artt. 19 e 20 Cost.), non può essere subordinata alla stipulazione di intese con lo Stato da parte delle confessioni religiose (da ultimo, sentenze n. 63 e n. 52 del 2016). L’ordinamento repubblicano è contraddistinto dal principio di laicità, da intendersi, secondo l’accezione che la giurisprudenza costituzionale ne ha dato (sentenze n. 63 del 2016, n. 508 del 2000, n. 329 del 1997, n. 440 del 1995, n. 203 del 1989), non come indifferenza dello Stato di fronte all’esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità. Ciò non esclude la possibilità che lo Stato regoli bilateralmente, e dunque in modo differenziato, i rapporti con le singole confessioni religiose, come previsto dagli artt. 7 e 8 Cost., per il soddisfacimento di esigenze specifiche, ovvero per concedere particolari vantaggi o imporre particolari limitazioni, o ancora per dare rilevanza, nell’ordinamento dello Stato, a specifici atti propri della confessione religiosa (da ultimo, sentenze n. 52 e n. 63 del 2016). Ciò che al legislatore (nazionale e regionale) non è consentito è «operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiamo regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese» (sentenza n. 52 del 2016). Come questa Corte ha recentemente affermato, «altro è la libertà religiosa, garantita a tutti senza distinzioni, altro è il regime pattizio» (sentenza n. 63 del 2016, con richiamo alla sentenza n. 52 del 2016).

Altresì consolidato è il principio per cui la disponibilità di spazi adeguati ove «rendere concretamente possibile, o comunque […] facilitare, le attività di culto» (sentenza n. 195 del 1993) rientra nella tutela di cui all’art. 19 Cost., il quale riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in pubblico o in privato il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume (sentenza n. 63 del 2016).

2.2.– Il censurato art. 31-bis, a differenza di quanto argomentato dal ricorrente, non si pone in contrasto con i richiamati principi.

Esso, infatti, nel riconoscere alla Regione e ai Comuni il compito di individuare i criteri e le modalità per la realizzazione delle attrezzature religiose, prende in considerazione tutte le diverse possibili forme di confessione religiosa – la Chiesa Cattolica, le confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell’art. 8, terzo comma, Cost., e le altre confessioni religiose – senza introdurre alcuna distinzione in ragione della circostanza che sia stata stipulata un’intesa con lo Stato.

L’indifferenziato riferimento a tutte le forme confessionali rende palese la diversità tra la disposizione regionale ora censurata e quelle di altra Regione dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 63 del 2016, nella parte in cui condizionavano la programmazione e la realizzazione di luoghi di culto alla sussistenza di requisiti differenziati e più stringenti per le confessioni religiose senza intesa rispetto alle altre.

Nella disposizione oggetto del presente giudizio, non si rinvengono elementi che giustifichino una interpretazione tale da consentire alla Regione e ai Comuni di realizzare la pianificazione di attrezzature religiose secondo criteri e modalità discriminatori in ragione della presenza o meno dell’intesa tra la confessione religiosa interessata e lo Stato. Ciò non esclude la possibilità che le autorità competenti operino ragionevoli differenziazioni. Come anche recentemente è stato da questa Corte affermato, l’eguale libertà delle confessioni religiose di organizzarsi e di operare non implica che a tutte «debba assicurarsi un’eguale porzione dei contributi o degli spazi disponibili: come è naturale allorché si distribuiscano utilità limitate, quali le sovvenzioni pubbliche o la facoltà di consumare suolo, si dovranno valutare tutti i pertinenti interessi pubblici e si dovrà dare adeguato rilievo all’entità della presenza sul territorio dell’una o dell’altra confessione, alla rispettiva consistenza e incidenza sociale e alle esigenze di culto riscontrate nella popolazione» (sentenza n. 63 del 2016).

La paventata lesione dei principi costituzionali invocati, dunque, non discende dal tenore della disposizione censurata in sé, ma dalle eventuali sue illegittime applicazioni, che potranno essere censurate, caso per caso, nelle opportune sedi giurisdizionali.

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, inoltre, l’art. 2 della legge della Regione Veneto n. 12 del 2016 nella parte in cui, nell’introdurre nella legge regionale n. 11 del 2004 l’art. 31-ter, prevede, al secondo periodo del suo comma 3, che nella convenzione urbanistica stipulata tra il soggetto richiedente e il comune interessato «può, altresì, essere previsto l’impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto».

3.1.– Deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione Veneto in ragione della genericità delle censure prospettate dal ricorrente.

Sia il ricorso che la memoria depositati dall’Avvocatura generale dello Stato forniscono i riferimenti normativi necessari e dispiegano adeguati percorsi argomentativi a sostegno della lamentata irragionevolezza e violazione sia della libertà di culto, sia del riparto di competenze Stato-Regioni, sì da consentire l’esame nel merito delle questioni prospettate.

3.2.– Nel merito, le questioni sono fondate.

Il censurato art. 31-ter afferisce alla materia del «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., avendo ad oggetto la pianificazione urbanistica degli edifici adibiti a luogo di culto. Ciò risulta inequivocabilmente da diversi elementi normativi: anzitutto, dal punto di vista sistematico, il nuovo art. 31-ter si innesta nel testo della legge urbanistica della Regione Veneto, trattandosi di una modificazione alla legge regionale n. 11 del 2004; in secondo luogo, la rubrica del censurato art. 31-ter è così formulata: «Realizzazione e pianificazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi»; infine, dal punto di vista contenutistico, lo stesso articolo prevede una serie di indici di inequivoca natura urbanistica – tra i quali: presenza di strade di collegamento, opere di urbanizzazione primaria, adeguatezza delle distanze, spazi destinati al parcheggio pubblico – che, come confermato nell’incipit dello stesso art. 31-ter, devono essere rispettati «[a]l fine di assicurare una adeguata qualità urbana».

La legislazione regionale in materia di edilizia di culto «trova la sua ragione e giustificazione – propria della materia urbanistica – nell’esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitativi e nella realizzazione dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione, che comprende perciò anche i servizi religiosi (sentenza n. 195 del 1993)» (sentenza n. 63 del 2016).

Nell’ambito di questa finalità, si pone la convenzione, prevista dal comma 3 della disposizione in esame, stipulata tra il soggetto richiedente la realizzazione dell’attrezzatura e il comune interessato, necessaria nella fase di applicazione della normativa in questione. La convenzione deve perciò essere ispirata alla finalità, tipicamente urbanistica, di assicurare lo sviluppo equilibrato e armonico dei centri abitati.

3.3.– Alla luce della delimitazione finalistica della normativa de qua, una disposizione, come quella prevista dal secondo periodo del citato comma 3, che consente all’amministrazione di esigere, tra i requisiti per la stipulazione della convenzione urbanistica, «l’impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto» risulta palesemente irragionevole in quanto incongrua sia rispetto alla finalità perseguita dalla normativa regionale in generale – volta a introdurre «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio» –, sia rispetto alla finalità perseguita dalla disposizione censurata in particolare – diretta alla «Realizzazione e pianificazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi».

Non v’è dubbio che la Regione è titolata, nel regolare la coesistenza dei diversi interessi che insistono sul proprio territorio, a dedicare specifiche disposizioni per la programmazione e la realizzazione dei luoghi di culto e, nell’esercizio di tali competenze, può imporre quelle condizioni e quelle limitazioni, che siano strettamente necessarie a garantire le finalità di governo del territorio affidate alle sue cure. Tuttavia, la Regione eccede da un ragionevole esercizio di tali competenze se, nell’intervenire per la tutela di interessi urbanistici, introduce un obbligo, quale quello dell’impiego della lingua italiana, del tutto eccentrico rispetto a tali interessi.

A fronte dell’importanza della lingua quale «elemento di identità individuale e collettiva» (da ultimo, sentenza n. 42 del 2017), veicolo di trasmissione di cultura ed espressione della dimensione relazionale della personalità umana, appare evidente il vizio di una disposizione regionale, come quella impugnata, che si presta a determinare ampie limitazioni di diritti fondamentali della persona di rilievo costituzionale, in difetto di un rapporto chiaro di stretta strumentalità e proporzionalità rispetto ad altri interessi costituzionalmente rilevanti, ricompresi nel perimetro delle attribuzioni regionali.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Veneto 12 aprile 2016, n. 12 (Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 recante “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni), nella parte in cui, nell’introdurre nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), l’art. 31-ter, al suo comma 3, dispone che «Nella convenzione può, altresì, essere previsto l’impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto»;

2) dichiara non fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2. della legge della Regione Veneto n. 12 del 2016, nella parte in cui introduce, nella legge regionale n. 11 del 2004, l’art. 31-bis, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2017.
 

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