Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto sanitario
Numero: 1758 | Data di udienza: 16 Luglio 2015
Commento a Sentenza: Lo status giuridico dello psicologo psichiatrico transita dall’esegesi del Giudice Amministrativo alla giurisdizione del Giudice del Lavoro. di Carmine Cagnazzo e Fedele Bellacosa Marotti
Provvedimento: Sentenza
Sezione: Lavoro
Regione: PUGLIA
Città: BARI
Data di pubblicazione: 8 Settembre 2015
Numero: 1758
Data di udienza: 16 Luglio 2015
Presidente: Paolitto
Estensore: Arbore
Premassima
Commento a Sentenza: Lo status giuridico dello psicologo psichiatrico transita dall’esegesi del Giudice Amministrativo alla giurisdizione del Giudice del Lavoro. di Carmine Cagnazzo e Fedele Bellacosa Marotti
Massima
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI APPELLO DI BARI SEZIONE LAVORO dell'8/09/2015 (Ud. 16/07/2015) Sentenza n. 1758SENTENZA
Sentenza n. 1758/2015 pubbl. il 08/09/2015
RG n. 1985/2012
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
Dott. Liberato Paolitto – Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino – Consigliere
Dott ssa Angela Arbore – Consigliere rel.
all’udienza collegiale del 28 maggio 2015, sulle conclusioni delle parti, precisate in narrativa, ascoltata la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1985/12
TRA
Marinelli Maria Rosaria, rappresentata e difesa dall’avv. to Bellacosa Marotti e Augusto
APPELLANTE
E
ASL BT rappresentato e difeso dall’avv.to Pozzi
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza dell’ 11 maggio 2012, il Tribunale del lavoro di Trani rigettava la domanda della dott.ssa Marinelli nei confronti della ASL BT.
Con ricorso del 3 luglio 2012 la Marinelli interponeva appello; si costituiva la ASL.
Va riportata la vicenda oggetto della fattispecie in esame
L’odierna appellante, con il ricorso proposto dinnanzi al Tribunale di Trani esponeva di essere dipendente di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale, transitata – ai sensi della L. 833/78 – dall’ex Servizio di Igiene Mentale (S I M ) della Provincia di Bari, di essere psicologa con funzioni psico-terapeutiche, come accertato dalle sentenze TAR Puglia Bari, sez II, n 638/2003 e n 2885/2003, passate in giudicato.
Richiamava, quindi, la L. n. 207/1985 recante”disciplina transitoria per l’inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle Unità Sanitarie Locali”, che all’art. 14 recita “le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, ove ne ricorrano tutte le condizioni, anche al personale dei servizi sanitari tuttora gestiti da enti locali territoriali, purché il
trasferimento dei servizi stessi alle unità sanitarie locali avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sempre che l’onere per detti servizi sia già a carico del Fondo sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1983.
Gli psicologi psichiatrici, equiparati agli psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, in quanto svolgenti funzioni psicoterapiche, hanno il trattamento giuridico-normativo di equiparazione anche ai fini dell’inquadramento nei ruoli nominativi regionali”.
Pertanto, in applicazione dell’art. 14 citato, lo psicologo psichiatrico ha diritto all’attribuzione in suo favore di una indennità che equipara il trattamento economico in godimento a quello corrisposto in favore del medico psichiatra.
Quindi, la ricorrente argomentava il perdurare dello svolgimento di funzioni psicoterapeutiche (come da certificato allegato in atti) e rivendicava la corresponsione di una indennità che ne ragguagli il trattamento economico a quello dei medici psichiatrici in servizio presso le UU SS LL, come del resto accertato dalle su richiamate pronunzie del G A
Infatti, esponeva che per le somme maturate nel periodo dal 01.10.94 al 31.12.94, la stessa era stata ammessa allo stato passivo della soppressa USL BA 4, Gestione Liquidatoria che ha liquidato, sia pure parzialmente, dette competenze retributive, per il periodo di riferimento; che il beneficio, riconosciuto dal TAR con efficacia retroattiva nei confronti della cessata USL BA 4, trovava applicazione anche rispetto alla ex A/USL BA2, che è succeduta alla ex USL BA 4 nella gestione del relativo personale;
– che con L.R. 14.06.94 n. 18, sono state istituite, a norma dell’art. 3 del D.Igs. 30.12.92, n. 502, e successive integrazioni e modificazioni, n 12 Unità Sanitarie Locali quali Aziende dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, con conseguente soppressione, a far data dalla immissione nelle funzioni dei Direttori Generali, delle Unità Sanitarie Locali esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale stessa (17.06.94); da tale data, la dott.ssa Marinelli ha cessato di essere dipendente della ex USL BA 4, passando alle dipendenze della AUSL BA 2; che a seguito dell’art. 5 della L.R. n. 39/06, dal 1.01.2007, sono state istituite 3 nuove ASL provinciali, nelle quali sono confluite per fusione le pre-esistenti Aziende USL, con la conseguenza che, la “ASL BA”, con sede in Bari, ha assorbito le A USL BA/2, BA/3, BA/4 e BA/5; che essendo “pacifica la successione delle Aziende nei rapporti di lavoro. delle cessate USL, e l’obbligo delle medesime di ottemperare al giudicato formatosi nei confronti delle suddette Unità sanitarie (in argomento per tutte, Sez. V, n. 5608 del 18 ottobre 2000) (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2004, n 3811), “le gestioni stralcio hanno competenza solo per i rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse USL; per rapporti di natura diversa, quali quelli relativi al personale dipendente, la competenza e delle aziende sanitarie subentrate in tutti i rapporti alle unità sanitarie locali” (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 04 dicembre 2007, n. 1484); che- dal 01.01.2006, su disposizione generale dell’AUSL BAT 1, la dott.ssa Marinelli è stata ricompresa nel ramo d’azienda ceduto dalla originaria Azienda USL BA/2 all’Azienda BAT/1, attuale BAT (L. R. n. 39/06), rivendicava pertanto le differenze retributive corrispondenti al suo status di psicologo-psichiatrico a far tempo dal 01.01.2006, e per tutta la durata del rapporto di servizio.
Il Tribunale di Trani rigettava , accogliendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della ASL appellata.
L’appellante deduce, fondatamente, l’erroneità di siffatta statuizione.
In primo luogo, incontestato è che la fattispecie in esame attiene alla richiesta di pagamento di differenze stipendiali, rispetto alle quali la ricorrente vanta un vero e proprio diritto soggettivo,
accertato da due sentenze (rese nell’ambito dell’unico rapporto di lavoro) passate in giudicato.
Va riportato , a fini, chiarificatori, l’iter lavorativo dell’ appellante.
1-La stessa veniva assunta dalla Provincia di Bari quale psicologa di prima generazione (prima della entrata in vigore del DM 9.11.1982, attuativo del DPR n.761/79);è stata poi trasferita dal SIM Provinciale alla ex USL BA 4, in applicazione della L n 833/78, la prima sentenza del Giudice amministrativo ha accertato il titolo di “equiparazione” (come da specificazione in ricorso) che la deducente ha confermato anche presso l’Amministrazione ex USL BA 4 e, dunque, in via definitiva alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale;
2. in data 17.06.90, transitata alle dipendenze della ex USL BA 2 ove ha lavorato fino al 31.12.2005;
3.da quella data, al servizio della ASL BA 1, con termine all’1.01.2006;
4. infine, dal quel giorno alla ASL BAT 1; dal 01.01.2007, ASL BAT.
Tutti trasferimenti avvenuti ex lege.
Pertanto, appare logico, secondo la ricostruzione sopra operata, che il legittimato passivo sia necessariamente il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e corrisponde lo stipendio, ovvero il datore di lavoro.
Nella specie, poi, come correttamente argomentato dall’ appellante non è in contestazione nè l’esistenza del rapporto dì servizio nei periodi indicati, nè la decorrenza del beneficio, con riferimento alla data di trasferimento presso l’attuale amministrazione di appartenenza.
Dal 1 gennaio 2006, infatti, il nuovo datore di lavoro della dott.sa Marinelli è la ASL BAT, alla stregua proprio delle fonti normative richiamate dalla stessa ASL.
Il “Regolamento regionale Puglia 28/11/2005 n. 27” infatti così dispone “il Presidente della Regione, con proprio Decreto, da pubblicarsi sul BURP, costituisce, fissandone la data di origine al 1 Gennaio 2006, la nuova persona giuridica denominata “Azienda USL della Provincia di Barletta, Andria e Trani”, in breve “Azienda USL BAT/1″ determinandone la sede legale”
“3.2.3 Dotazioni Organiche
1. In fase di prima attuazione, fino a successiva disposizione della Giunta Regionale, la dotazione organica delle USL interessate dalle operazioni di rimodulazione di cui alla LR 11/05 è modificata in ragione delle variazioni intervenute nell’organizzazione della Azienda cedente e della subentrante per effetto del trasferimento dei rami di azienda
Tanto premesso, richiamando l’art 2558 Cod Civ (successione nei contratti), nel caso di trasferimento di ramo di attività:
a) l’Azienda USL beneficiaria subentra nei contratti connessi a detto ramo di attività in precedenza stipulati dalla USL cedente, salvo che tra dette parti non sia pattuito diversamente”
A corollario “11] Trasferimento dei titoli di proprietà di beni in precedenza iscritti nello stato patrimoniale di altra Azienda USL
1. Il presente regolamento costituisce titolo per la trascrizione in capo alla Azienda USL beneficiaria, a far data dal 1 Gennaio 2006, della proprietà e dei diritti reali sui beni rientranti nelle attività patrimoniali comprese nel ramo d’azienda acquisito a quella data per trasferimento dello stesso da parte della Azienda USL cedente.
Analogo termine iniziale di efficacia giuridica, dal 1 Gennaio 2006, è attribuito al trasferimento di proprietà dei residui beni della USL BA/1 in capo alla USL BA/2″
Quindi, l’appellante dopo aver proposto la sua rivendicazione (ratione temporis) nei confronti dei precedenti datori di lavoro, proponeva, con il ricorso per cui è causa, la stessa azione di accertamento e di condanna diretta a conseguire la pretesa indennità, nei confronti del soggetto cui è stato ceduto da ultimo il suo contratto di lavoro, e limitatamente al periodo di servizio presso questo datore.
Invero, la sentenza gravata ha ritenuto erroneamente che la pretesa dell’appellante riguardi somme arretrate maturate alle dipendenze della precedente ASL (cui effettivamente succede la ASL BA) e che quindi fosse stata erroneamente proposta nei confronti della ASL BT
Tanto premesso, la fondatezza del diritto azionato dalla Marinelli rinviene, in primo luogo, da quanto statuito dalla sentenza n.638/03 del TAR Puglia Bari ha accertato che la deducente ha diritto, “ai sensi dei DD PP RR 191/79, 810/80 e Leggi n 431 del 18.0.1968 e n 515 del 21. 06.1971 ad essere assimilato, in modo completo, al personale medico” e che, pertanto, con decorrenza 20.11.1978 e sino al 31.08.1985 spetta alla medesima deducente “il trattamento economico equiparato con le maggiorazioni di legge”. Sullo stesso solco, con successiva sentenza n 2885 del 03.07.2003, sempre il TAR Puglia Bari ha affermato che la sentenza n 638/03, che ha visto legittimata passiva la Provincia di Bari, ridonda i suoi effetti anche nei confronti della USL BA/4 quale soggetto giuridico nella cui organizzazione e transitata la ricorrente” ed ha, pertanto, dichiarato “l’obbligo della USL BA/4 a provvedere alla equiparazione economica (in uno con le maggiorazioni di legge) con conseguente condanna al pagamento delle somme di denaro spéttanti per il periodo 20.11.1978-31.08.1985”.
Tali decisioni sono peraltro espressione di orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, tra le quali :” Nella ricordata decisione n. 6663 del 27 ottobre 2003 è stato anche precisato, a conforto delle argomentazioni ivi sviluppate, che è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle più volte ricordate n. 431 del 1968 e n. 515 del 1971, con riferimento agli articoli 3, 35, 36 e 97 della Costituzione, per la parte in cui non consentono che gli psicologi assunti successivamente alle 1 predette leggi possono conseguire l’equiparazione ai medici psichiatri (Cd.S., sez. V, 2 marzo 2000, n. 1091), ritenendosi pertanto del tutto errate le considerazioni svolte dai primi giudici in ordine alla mancata previsione dell’attribuzione agli psicologi delle indennità riconosciute ai medici, biologi, chimici e fisici, atteso che la norma indicata a parametro della pretesa illegittimità (e cioè l’articolo 14, 30 comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207) non aveva in alcun modo stabilito, in via generale e definitiva, l’equiparazione tra psicologi e medici e rilevandosi che non era neppure pertinente il richiamo operato nella impugnata sentenza alla legge n. 56 del 1989, che ha disciplinato la professione di psicologo, non solo perché tale normativa riguarda l’attività libero professionale dello psicologo e non già quella espletata da tale figura professionale, quale dipendente del servizio sanitario nazionale, ma anche – e soprattutto – perché essa è successiva a quella del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, e pertanto non può essere in alcun modo considerata quale elemento di comparazione della ragionevolezza e dalla razionalità della normativa contestata
Alla stregua delle ricordate considerazioni l’appello di cui si tratta è privo di fondamento, tanto più che la Corte Costituzionale con la sentenza n.271 del 23 luglio 2004 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, terzo comma, della legge 20 marzo 1985, n 287 (sollevata con riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione) (Cons Stato n 2252/06, in termini anche 1764/00, 1066/03, 2252/06)
Infondata, infine, appare l’eccezione di prescrizione formulata dall’ appellata posto che la domanda della Marinelli riguarda appunto le somme maturate dal 1.1.06 in poi, rispetto alle quali, atteso il deposito del ricorso in data 11.3.09, e l’ evidente erroneità della deduzione di siffatta eccezione in termini di omissione contributiva,dal percepimento del primo compenso da parte della appellante, nessuna prescrizione può dirsi sussistente
L’appello deve perciò essere accolto, con accoglimento delle richieste dell’appellante conformemente alle conclusioni rassegnate e su riportate.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Marinelli Maria Rosaria, con ricorso del 3 luglio 2012, avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Trani in data 11.5.12 nei confronti di ASL BT, così provvede:
accoglie l’ appello, e, per l’ effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la ASL appellata alla corresponsione, in favore dell’appellante, delle differenze retributive corrispondenti al trattamento di psicologo-psichiatra, dal 1.1.06, oltre accessori di legge;
condanna la appellata alla rifusione delle spese processuali del doppio grado, liquidate, per il primo grado, in € 1800,00 e per il secondo in € 2000,00 oltre IVA, CAP ed accessori di légge.
Così deciso in Bari, il 28 maggio 2015
Il Presidente
Dott. Liberato Paolitto
Il consigliere est.
Dr.ssa Angela Arbore
Commento a Sentenza: Lo status giuridico dello psicologo psichiatrico transita dall’esegesi del Giudice Amministrativo alla giurisdizione del Giudice del Lavoro. di Carmine Cagnazzo e Fedele Bellacosa Marotti