Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Pubblica amministrazione,
Tutela dei consumatori
Numero: 8234 |
Data di udienza: 8 Febbraio 2018
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Esercizio della professione subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione – Prestazione d’opera professionale di natura intellettuale – Mancanza d’iscrizione all’albo – Nullità assoluta – TUTELA DEI CONSUMATORI – Rapporto tra professionista non iscritto albo e cliente – Il professionista non iscritto all’albo non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione – Artt. 1418 e 2231 cod. civ..
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Aprile 2018
Numero: 8234
Data di udienza: 8 Febbraio 2018
Presidente: MATERA
Estensore: DONGIACOMO
Premassima
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Esercizio della professione subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione – Prestazione d’opera professionale di natura intellettuale – Mancanza d’iscrizione all’albo – Nullità assoluta – TUTELA DEI CONSUMATORI – Rapporto tra professionista non iscritto albo e cliente – Il professionista non iscritto all’albo non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione – Artt. 1418 e 2231 cod. civ..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 2^ 04/04/2018 (Ud. 08/02/2018), Ordinanza n.8234
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Esercizio della professione subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione – Prestazione d’opera professionale di natura intellettuale – Mancanza d’iscrizione all’albo – Nullità assoluta – TUTELA DEI CONSUMATORI – Rapporto tra professionista non iscritto albo e cliente – Il professionista non iscritto all’albo non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione – Artt. 1418 e 2231 cod. civ..
L’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli
artt. 1418 e 2231 cod. civ., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all’albo non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l’esercizio della professione subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione (Cass. n. 6402 del 2011; Cass. n. 14085 del 2010; Cass. n. 8543 del 2009).
(annulla con rinvio sentenza della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA n.1263/13, dep. 15/11/2013) Pres. MATERA, Rel. DONGIACOMO, Ric. Bassi c. Materia s.r.l.
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 2^ 04/04/2018 (Ud. 08/02/2018), Ordinanza n.8234
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 2^ 04/04/2018 (Ud. 08/02/2018), Ordinanza n.8234
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 26164-2014 proposto da:
BASSI PAOLO, rappresentato e difeso dall’Avvocato LAPO PASQUETTI ed elettivamente domiciliato in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 66, presso lo studio dell’Avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI per procura speciale a margine del ricorso
– ricorrente –
contro
MATERIA s.r.l in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati MARZIA SOLDANI E STEFANO ALEANDRI ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via Chiana n. 48 per procura speciale a margine del controricorso
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n.1263/13, depositata in data 15/11/2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
– con citazione notificata il 18/12/2000 Paolo Bassi convenne innanzi al Tribunale di Cremona la Materia s.r.l. chiedendone la condanna al saldo del compenso dovutogli per l’attività professionale svolta in suo favore in qualità di disegnatore tecnico, dedotto l’acconto ricevuto di £. 2.600.000;
– la società convenuta chiese il rigetto della domanda eccependo la nullità del contratto, stante la mancata iscrizione del Bassi all’albo professionale dei geometri, e spiegò domanda riconvenzionale per la restituzione della somma già versatagli;
– il tribunale dichiarò la nullità del contratto, accogliendo la domanda riconvenzionale;
– propose appello il Bassi e Materia si costituì chiedendone il rigetto;
– la corte d’appello di Brescia confermò la sentenza; ritenne in proposito che l’attività in concreto effettuata dal Bassi (misurazione di fabbricato e successiva rappresentazione su elaborato grafico in scala) corrispondesse a quella descritta dall’art. 16, lett. a) del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 ("operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione"), che ne abilita allo svolgimento i soli geometri iscritti all’albo; osservò che a tanto conseguiva non già la nullità del contratto, ma la mera inesigibilità del compenso, qualificandosi eventuali emolumenti versati all’incaricato come adempimenti di un’obbligazione naturale, ma che sul punto il Bassi non aveva formulato alcuna richiesta in sede di appello; rilevò infine che il pagamento già effettuato al Bassi doveva logicamente presumersi a titolo di saldo e acconto, in quanto intervenuto a distanza di due anni dallo svolgimento dell’incarico;
– avverso tale sentenza Paolo Bassi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; l’intimata ha depositato controricorso. Il ricorrente ha altresì depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
– con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 16 e 17 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 e dell’art. 2231 cod. civ.; assume che nel ritenere che l’attività da lui svolta fosse riservata ai geometri iscritti all’albo la corte d’appello avrebbe ignorato l’ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui, in assenza di un’esplicita riserva in favore dei soggetti iscritti agli albi, per tutte le altre attività vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo, ed osserva che le prestazioni effettuate nella specie ben potevano essere svolte da un diplomato disegnatore, poiché il successivo art. 17 del richiamato r.d. prevedeva che le attività elencate ai fini della delimitazione della professione di geometra non pregiudicassero quanto può formare oggetto dell’attività di altre professioni, come del resto confermato in giudizio dal presidente del collegio dei geometri di Cremona, sentito come teste;
– con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione degli
artt. 1418 e 2231 cod. civ.; lamenta che erroneamente la corte avrebbe ritenuto valido il contratto, escludendo il suo diritto a ritenere l’importo già versato solo per mancata proposizione della relativa domanda, e ciò in quanto "tale statuizione ove non impugnata esporrebbe il difensore a responsabilità professionale per non aver censurato la sentenza di primo grado sullo specifico punto";
– il ricorso è infondato, essendo conforme a diritto il dispositivo della sentenza impugnata, quantunque da emendare nella motivazione;
– questa Corte ha infatti più volte affermato il principio secondo cui l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 cod. civ., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all’albo non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l’esercizio della professione subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione (v. Cass. n. 6402 del 2011; Cass. n. 14085 del 2010; Cass. n. 8543 del 2009);
– così corretta nella motivazione, e dunque ricondotta l’inesigibilità del corrispettivo alla nullità assoluta del contratto, la sentenza impugnata ha per il resto fatto buon governo degli stessi principi richiamati dal ricorrente laddove ha ritenuto sussistente, nella specie, un’attività riservata in via esclusiva alla categoria professionale dei geometri;
– il richiamato art. 16 del r.d. 11 febbraio 1927 n. 274, infatti, circoscrive espressamente "l’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale di geometra", nel cui ambito vanno fatti rientrare i rilievi topografici commissionati al Bassi; il successivo art. 17 ha poi la funzione di consentire lo svolgimento di tali attività anche ad altre categorie professionali – tant’è che esso viene integrato dal richiamo a quanto disposto dagli artt. 18-24, che precisano i termini in cui alcune delle attività di pertinenza dei geometri vanno ritenute comuni ad ingegneri civili, architetti, periti agrari e dottori in scienze agrarie- ma non di consentire che tali attività vengano indistintamente svolte da altri imprecisati esperti del settore;
ritenuto pertanto il ricorso meritevole di rigetto, con conforme statuizione sulle spese; ritenuta altresì la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del d. P. R. n. 115
del 2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
– condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 2.200,00, di cui €.200,00 per esborsi; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, l’8 febbraio 2018.