Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Appalti,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 25057 |
Data di udienza: 21 Giugno 2018
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Appalto per la costruzione di un edificio – Gravi vizi dell’opera – Infiltrazioni di acqua nelle fondazioni dell’edificio – Artt. 1667 e 1669 c.c. – APPALTI – Difetti della costruzione – Condanna dell’appaltatore – Relazione geologica errata – Indagine sulla natura e la consistenza del suolo edificatorio rientra nei compiti dell’appaltatore – Esecuzione dell’opera a regola d’arte – Garanzia da vizi nei confronti dei terzi acquirenti – Alea d’impresa – Cambio della destinazione d’uso – Ininfluenza – Giurisprudenza – Difetti di cose immobili – Prescrizione dell’azione ex art.1669 c.c. – Dies a quo per il computo dei termini.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Ottobre 2018
Numero: 25057
Data di udienza: 21 Giugno 2018
Presidente: PETITTI
Estensore: OLIVA
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Appalto per la costruzione di un edificio – Gravi vizi dell’opera – Infiltrazioni di acqua nelle fondazioni dell’edificio – Artt. 1667 e 1669 c.c. – APPALTI – Difetti della costruzione – Condanna dell’appaltatore – Relazione geologica errata – Indagine sulla natura e la consistenza del suolo edificatorio rientra nei compiti dell’appaltatore – Esecuzione dell’opera a regola d’arte – Garanzia da vizi nei confronti dei terzi acquirenti – Alea d’impresa – Cambio della destinazione d’uso – Ininfluenza – Giurisprudenza – Difetti di cose immobili – Prescrizione dell’azione ex art.1669 c.c. – Dies a quo per il computo dei termini.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.2^ 10/10/2018 (Ud. 21/06/2018), Ordinanza n.25057
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Appalto per la costruzione di un edificio – Gravi vizi dell’opera – Infiltrazioni di acqua nelle fondazioni dell’edificio – Artt. 1667 e 1669 c.c..
In tema di appalti, la domanda con la quale venga chiesta la condanna dell’appaltatore ad eliminare i vizi dell’opera, può essere riqualificata dal giudice di merito quale domanda di risarcimento in forma specifica del danno da responsabilità extracontrattuale ex art.1669 c.c. anziché quale richiesta di adempimento contrattuale ex art.1667 c.c., allorché a suo fondamento siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell’opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione. Pertanto, il giudice di merito nell’esercizio del potere di interpretazione e di qualificazione della domanda non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa desumibile dalla situazione dedotta in causa e delle eventuali precisazioni nel corso del giudizio nonché del provvedimento chiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d’ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta.
APPALTI – Difetti della costruzione – Condanna dell’appaltatore – Relazione geologica errata – Indagine sulla natura e la consistenza del suolo edificatorio rientra nei compiti dell’appaltatore – Esecuzione dell’opera a regola d’arte – Garanzia da vizi nei confronti dei terzi acquirenti – Alea d’impresa – Cambio della destinazione d’uso – Ininfluenza – Giurisprudenza.
In tema di appalti, l’eventuale inadeguatezza del progetto, per causa geologica o per alto motivo comunque prevedibile con l’uso della diligenza professionale richiesta ad un operatore specializzato del settore, rientra nell’alea d’impresa. Infatti, nell’appalto per la costruzione di un edificio, l’indagine sulla natura e la consistenza del suolo edificatorio rientra nei compiti dell’appaltatore, ove manchi una diversa previsione contrattuale; in tale situazione, pertanto, i difetti della costruzione, derivanti da vizi ed inidoneità del suolo, comportano la responsabilità dello stesso. Anche laddove il progetto fosse stato redatto dal committente, l’appaltatore è comunque obbligato a controllare, nell’ambito del suo dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli e nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. (Cass. Sez. 2, Sentenza n.1463 del 23/01/2008; conformi, Cass. Sez. 2, Sentenza n.10048 del 24/04/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n.2460 del 01/02/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n.20853 del 29/09/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n.11740 del 01/08/2003; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.23594 del 09/10/2017; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.8016 del 21/05/2012). Altrettanto irrilevante è il fatto che gli attori avessero modificato la destinazione d’uso del piano interrato, non essendo revocabile in dubbio che quest’ultimo dovesse essere esente da infiltrazioni a prescindere dalla sua vocazione, abitativa o a locale di servizio. Sotto questo profilo, la destinazione dell’interrato può al massimo rappresentare un elemento rilevante ai fini dell’apprezzamento del danno in concreto, ma non può certo costituire una causa di esclusione del grave difetto dell’opera.
APPALTI – Difetti di cose immobili – Prescrizione dell’azione ex art.1669 c.c. – Dies a quo per il computo dei termini.
In tema esecuzioni di lavori su opere edilizie, il dies a quo per il computo dei termini previsti dall’art. 1669 c.c. va individuato dal momento in cui l’attore acquisisce la conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo.
(conferma sentenza n.199/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,depositata il 30/05/2013) Pres. PETITTI, Rel. OLIVA, Ric. Trinali Costruzioni Srl contro Giucca ed altra
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.2^ 10/10/2018 (Ud. 21/06/2018), Ordinanza n.25057
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.2^ 10/10/2018 (Ud. 21/06/2018), Ordinanza n.25057
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE,
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 5268-2014 proposto da: TRINOLI COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA n.53, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO PERNAZZA, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PROIETTI
– ricorrente –
contro
GIUCCA ENNIO e BROCCOLETTI MIRIANA, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO DI FRANCIA n.197, presso lo studio dell’avvocato SILVIA GALLEITI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVAN PAOLO RUGGERI
– controricorrenti –
nonchè contro
GIACALONE ANTONINA
– intimata –
avverso la sentenza n.199/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,depositata il 30/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 19.7.2005 Giucca Ennio, Broccoletti Miriana e Giacalone Antonina evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Terni la società Trinali Costruzioni Sri per sentirla condannare al risarcimento del danno derivante dai vizi e difetti riscontrati sull’immobile degli attori, o in subordine (per il caso di accertata impossibilità di eliminazione dei detti vizi) per la risoluzione dei rispettivi contratti di compravendita e la condanna alla restituzione del prezzo. Gli attori lamentavano che l’edificio nel quale erano ubicati gli immobili da loro acquistati, sito in Montecastrilli, frazione Quadrelli, Località La Casa n.2, presentava gravi difetti. Si costituiva la convenuta contestando la sua responsabilità.
Venivano espletati prima un A.T.P. e poi una C.T.U.; all’esito, il Tribunale accoglieva la domanda condannando Trinali Costruzioni Sri al risarcimento del danno. Quest’ultima società interponeva appello, mentre Giucca, Broccoletti e Giacalone spiegavano appello incidentale per invocare il riconoscimento a loro favore di alcune spese sostenute in dipendenza dei vizi riconosciuti dal Tribunale, tra cui quelle inerenti l’accertamento tecnico preventivo da loro proposto e la C.T.U. La Corte di Appello di Perugia, con la sentenza impugnata n.199/2013, rigettava il gravame principale accogliendo invece l’incidentale per la parte relativa alle spese tecniche, ponendole per intero a carico di Trinali Costruzioni Srl.
La Corte territoriale, dopo aver escluso la sussistenza di profili di decadenza o prescrizione dell’azione poiché i vizi erano stati effettivamente conosciuti dagli attori soltanto a seguito dell’A.T.P., confermava la qualificazione della domanda ai sensi dall’art.1669 c.c., da un lato in quanto (con motivazione non specificamente attinta dai motivi di appello) il Tribunale aveva valutato i vizi non in modo singolo ma nel loro complesso, ravvisandone l’idoneità a compromettere il libero godimento del bene immobile, e dall’altro lato in considerazione del fatto che taluni di essi (in particolare, le infiltrazioni di acqua nelle fondazioni dell’edificio) costituivano certamente vizi incidenti sulla struttura dell’immobile. Inoltre, la Corte perugina evidenziava che la liquidazione del danno operata dal primo giudice era stata condotta non soltanto sulle stime proposte dal C.T.U., ma sugli importi, anche inferiori, effettivamente spesi dagli appellati, per cui essa doveva ritenersi corretta.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Trinoli Costruzioni Sri affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso Giucca Ennio e Broccoletti Miriana. Giacalone Antonina non ha svolto attività difensiva in questo grado. Nessuna delle parti ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità dell’atto di citazione per assoluta indeterminatezza dell’oggetto e la violazione dell’art.1669 c.c. in relazione all’art.360 n.3 c.p.c., nonché il difetto di motivazione in relazione all’art.360 n.5 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare l’asserita genericità dell’atto introduttivo del giudizio, con il quale gli attori avrebbero dedotto una serie di vizi eterogenei tra loro, senza esplicitare l’intenzione di promuovere, rispettivamente, azione ex art.1667 ovvero ex art.1669 c.c. Il giudice di secondo grado non avrebbe pertanto rilevato, ad avviso della ricorrente, che quest’ultima non era stata posta in grado di difendersi adeguatamente stante l’oggettiva incertezza della domanda attorea.
Inoltre, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere infondata l’eccezione di prescrizione dell’azione ex art.1669 c.c., in quanto la prima comunicazione contenente la denuncia dei vizi dell’opera, per Giucca e Broccoletti, risalirebbe al 7.7.2004 onde da tale data avrebbero dovuto essere calcolati i termini previsti dalla norma.
La censura è infondata, tanto nella prima che nella seconda parte.
Quanto alla prima parte di essa, proprio il fatto che gli attori abbiano denunciato, con la citazione introduttiva, la sussistenza di un serie di vizi dell’opera soddisfa il requisito minimo di specificità previsto dagli artt.163 e ss. c.p.c. Infatti in materia di appalto va riaffermato il principio secondo cui il giudice di merito "Nell’esercizio del potere di interpretazione e di qualificazione della domanda non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa desumibile dalla situazione dedotta in causa e delle eventuali precisazioni nel corso del giudizio nonché del provvedimento chiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d’ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta. Pertanto, la domanda con la quale venga chiesta la condanna dell’appaltatore ad eliminare i vizi dell’opera, bene è qualificata dal giudice di merito quale domanda di risarcimento in forma specifica del danno da responsabilità extracontrattuale ex art.1669 c. c. anziché quale richiesta di adempimento contrattuale ex art.1667 c.c., allorché a suo fondamento siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell’opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7080 del 22/06/1995, Rv .493026 ).
E’ ben vero che per i cd. diritti eterodeterminati si richiede " … ai fini dell’individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell’art.163 comma 3 n. 4 c.p.c. l’espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la causa petendi, non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all’essere quei fatti ragione della domanda" (Cass. Sez. 3, Sentenza n.10577 del 04/05/2018, Rv.648595). Tuttavia nel caso di specie tale requisito risulta soddisfatto, posto che -come lo stesso ricorrente deduce nel motivo in esame- gli attori avevano indicato nella citazione introduttiva del giudizio una serie di vizi, in tal modo precisando il fatto costitutivo della domanda da essi svolta.
La mancata qualificazione, in detto atto, dell’azione con riferimento all’art.1669 c.c. piuttosto che all’art.1667 c.c. non rileva, poichè spetta al giudice di merito procedere all’interpretazione della domanda, inquadrandola nell’ambito della norma ritenuta confacente al caso concreto. Infatti "In tema di appalto, il giudice può qualificare la domanda proposta ricollegandola all’art.1669 c.c. invece che considerarla quale richiesta di adempimento contrattuale ex art.1667 c.c., allorché a suo fondamento siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell’opera stessa" (Cass. Sez. 2, Sentenza n.7537 del 20/04/2004, Rv.572194).
Nel caso di specie, la Corte territoriale (cfr. pag.6 della sentenza impugnata) ha ritenuto tempestiva la denuncia dei vizi dell’opera e ha inquadrato l’azione nell’ambito dell’art.1669 c.c., operando un giudizio in fatto che si sottrae al sindacato di questa Corte.
Quanto invece alla seconda parte del motivo, concernente il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione dell’azione ex art.1669 c.c., il dies a quo per il computo dei termini previsti dalla norma va individuato, per costante giurisprudenza di questa Corte, dal momento in cui l’attore acquisisce la " … conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo" (Cass. Sez. 2, Sentenza n.1463 del 23/01/2008, Rv.601284; conformi, Cass. Sez. 2, Sentenza n.10048 del 24/04/2018, Rv.648162; Cass. Sez. 1, Sentenza n.2460 del 01/02/2008, Rv.601449; Cass. Sez. 2, Sentenza n.20853 del 29/09/2009, Rv.610290; Cass. Sez. 2, Sentenza n.11740 del 01/08/2003, Rv. 565596). Dal che deriva anche l’inammissibilità della censura per contrarietà all’art.360-bis n.1 c.p.c.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art.1667 c.c. in relazione all’art.360 n.3 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe errato nel non distinguere i vizi minori, rilevanti solo ai sensi dell’art.1667 c.c., da quelli di maggiore importanza, rilevanti invece ai fini del’art.1669 c.c. e nel non considerare che i primi, in quanto apparenti già dal momento della consegna delle opere, erano da ritenersi esclusi dalla garanzia perché non rilevati dagli acquirenti in quel contesto.
La doglianza è inammissibile perché non si confronta con la ratio della sentenza impugnata: la Corte di Appello ha infatti rilevato che l’odierna ricorrente non aveva contestato, con specifico motivo di appello, la parte della sentenza di prime cure con la quale il Tribunale aveva considerato i vizi non già singolarmente ma nel loro complesso, ritenendoli -proprio per effetto di tale criterio valutativo- idonei ad integrare l’ipotesi di cui all’art.1669 c.c. Il ricorrente non ha smentito, nel motivo di ricorso ora in esame, tale assunto della Corte territoriale, né ha dedotto di aver proposto appello anche avverso il punto della sentenza di prime cure che aveva valutato i vizi in modo complessivo. La censura, pertanto, è da una parte carente della necessaria specificità e, d’altro canto, non pertinente rispetto alla ratio della decisione di seconda istanza. In ogni caso, essa investe la valutazione della fattispecie proposta dal giudice del merito e l’apprezzamento delle prove (cfr. in particolare pagg. da 11 a 18 del ricorso), per cui anche nel suo contenuto va ritenuta inammissibile.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la mancanza e contraddittorietà della motivazione e la falsa applicazione dell’art.1669 c.c. in relazione all’art.360 nn.3 e 5 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che le infiltrazioni idriche nelle fondazioni fossero idonee ad incidere sul libero godimento del bene immobile. Ad avviso della ricorrente, invero, la Corte di merito avrebbe dovuto considerare che il piano interrato dell’edificio era originariamente destinato a cantina e che solo per effetto dell’opera degli attori esso era stato trasformato in taverna ed adibito ad una destinazione abitativa che in principio non aveva. Inoltre, la ricorrente deduce di aver fatto affidamento sulla relazione di un geologo e, quindi, assume di non aver colpa nella causazione dell’evento dannoso.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
E’ inammissibile nella parte in cui si risolve in una richiesta di riesame del merito e, per un ulteriore profilo, per difetto di specificità, nella parte in cui richiama le risultanze documentali (con particolare riferimento al verbale del Comune di Montecastrilli, all’elaborato tecnico del C.T.U. e alla relazione del geologo) senza tuttavia riportarne il contenuto, se non mediante meri stralci che non consentono a questa Corte la completa comprensione del contenuto della censura.
E’, in ogni caso, infondato posta l’irrilevanza del fatto che il costruttore abbia fatto affidamento sulle risultanze di una relazione geologica, poiché il primo è comunque tenuto ad eseguire l’opera a regola d’arte e a garantirla nei confronti dei terzi acquirenti. Sotto questo profilo, l’eventuale inadeguatezza del progetto, per causa geologica o per alto motivo comunque prevedibile con l’uso della diligenza professionale richiesta ad un operatore specializzato del settore, rientra nell’alea d’impresa. Infatti "Nell’appalto per la costruzione di un edificio, l’indagine sulla natura e la consistenza del suolo edificatorio rientra nei compiti dell’appaltatore, ove manchi una diversa previsione contrattuale; in tale situazione, pertanto, i difetti della costruzione, derivanti da vizi ed inidoneità del suolo, comportano la responsabilità dello stesso" (Cass. Sez. 2, Sentenza n.5632 del 18/04/2002, Rv.553832; Cass. Sez. 2, Sentenza n.1154 del 29/01/2002, Rv.551948; Cass. Sez. 2, Sentenza n.11783 del 07/09/2000, Rv.540025; Cass. Sez. 3, Sentenza n.12995 del 31/05/2006, Rv.591370).
Anche laddove il progetto fosse stato redatto dal committente -del che, nel caso di specie, non vi è prova né allegazione nell’ambito dei motivi di ricorso- l’appaltatore sarebbe stato comunque obbligato a controllare, nell’ambito del suo dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli e " … nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.23594 del 09/10/2017, Rv.645788; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.8016 del 21/05/2012, Rv.622408).
Altrettanto irrilevante è il fatto che gli attori avessero modificato la destinazione d’uso del piano interrato, non essendo revocabile in dubbio che quest’ultimo dovesse essere esente da infiltrazioni a prescindere dalla sua vocazione, abitativa o a locale di servizio. Sotto questo profilo, la destinazione dell’interrato può al massimo rappresentare un elemento rilevante ai fini dell’apprezzamento del danno in concreto, ma non può certo costituire una causa di esclusione del grave difetto dell’opera. Peraltro, la Corte di Appello dà atto, nella motivazione della sentenza impugnata, del fatto che per ben tre volte, nel corso del giudizio, è stata riscontrata la presenza di acqua nelle fondazioni dell’edificio, che è stata evacuata con sistemi di pompaggio: precisamente a luglio-agosto 2004 (27 centimetri), nella primavera 2005 (18,6 centimetri) e nel maggio 2006, durante le operazioni di C.T.U. (cfr. pag.8 della sentenza impugnata). La presenza di acqua nelle fondazioni, con necessità di interventi di eliminazione aventi cadenza almeno annuale, costituisce certamente vizio non apparente e rilevante ai fini dell’art.1669 c.c.
Con il quarto ed ultimo motivo, la ricorrente lamenta la mancanza di motivazione circa la domanda riconvenzionale da lei svolta e la mancata ammissione dei mezzi di prova invocati nelle fasi di merito, con riferimento all’art.360 n.3 e 5 c.p.c.
La censura è inammissibile, poiché anche in questo caso si risolve in un’istanza di riesame del merito. In proposito, è sufficiente ribadire che la valutazione circa l’ammissione delle istanze istruttorie appartiene al giudice di merito e non è utilmente censurabile in Cassazione, se non sotto il profilo del vizio motivazionale (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.13716 del 05/07/2016, Rv.640358; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.24830 del 20/10/2017, Rv.646049) e quindi con i limiti previsti dall’art.360 n.5 c.p.c., nel testo ratione temporis in vigore a seguito della novella di cui all’art.54 del D.L. n.83/2012, convertito in Legge n.134/2012 (Cass. Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Inoltre, la domanda riconvenzionale oggetto del motivo in esame concerneva la responsabilità aggravata ex art. 96 c. p.c. che, ad avviso della ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto attribuire agli attori in conseguenza dei sequestri conservativi che nel corso del giudizio costoro avevano richiesto, ottenuto ed eseguito sui beni della società Trinoli Costruzioni Sri. Al rigetto di tutti i motivi di ricorso consegue la conferma della decisione del giudice di merito e della responsabilità della società odierna ricorrente per i vizi dell’opera da essa eseguita: pertanto le misure cautelari disposte dal giudice di merito, il cui riesame è precluso in questa sede posto che esse erano state concesse sulla base di una valutazione in fatto relativa sia alla fondatezza della domanda che alla sussistenza del periculum in mora, appaiono pienamente giustificate alla luce dell’esito finale del giudizio.
In aggiunta, la censura è anche priva di specificità in quanto essa non contiene alcun riferimento quantitativo concreto circa la dedotta eccessività delle misure cautelari di cui anzidetto.
In definitiva, il ricorso va rigettato e le spese del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. l comma 17 della Legge n.228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art.13 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.200 di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002, inserito dall’art.1 comma 17 della Legge n.228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art.1-bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 21 giugno 2018.