Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti, Diritto processuale civile
Numero: 440 | Data di udienza:
* APPALTI – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Contratto di appalto – Interpretazione – Esclusiva competenza del giudice di merito – Ricorso per cassazione – Limiti – Fattispecie: appalto privato di lavori edili, difformità e vizi dell’opera, risarcimento.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Gennaio 2012
Numero: 440
Data di udienza:
Presidente: Triola
Estensore: Falaschi
Premassima
* APPALTI – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Contratto di appalto – Interpretazione – Esclusiva competenza del giudice di merito – Ricorso per cassazione – Limiti – Fattispecie: appalto privato di lavori edili, difformità e vizi dell’opera, risarcimento.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 2^ 16 gennaio 2012, Sentenza n. 440
APPALTI – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Contratto di appalto – Interpretazione – Esclusiva competenza del giudice di merito – Ricorso per cassazione – Limiti – Fattispecie: appalto privato di lavori edili, difformità e vizi dell’opera, risarcimento.
L’interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, quindi anche in materia di appalti, rientra nell’esclusiva competenza del giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità limitato alla sola verifica del rispetto dei canoni legali posti dal codice civile, nonché alla coerenza e logicità della motivazione, occorre che, laddove venga dedotta violazione dei citati criteri interpretativi, venga però precisato in quale modo il ragionamento del giudice se ne sia discostato, e all’uopo non è sufficiente il generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti non riferibile a tale violazione, ma consistente nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata. Ove poi la censura riguardi anche il vizio di motivazione, nel quale il giudice sarebbe incorso a prescindere dal rispetto dei citati canoni ermeneutici, essa deve investire l’obiettiva deficienza o la contraddizione del ragionamento su cui si fonda l’interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare unicamente la coerenza formale della motivazione ovvero l’equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativi (Cass. 27/01/2006 n. 1754). Fattispecie: appalto privato di lavori edili per l’ultimazione di un complesso immobiliare; difformità e vizi dell’opera verificatisi dopo la consegna ed il collaudo degli appartamenti; danni e risarcimento, accertamento, responsabilità della società con la quale era stato concluso il contratto di appalto per la ultimazione dei lavori, fondatezza.
(riforma sentenza della Corte d’appello di Messina n. 455 depositata il 25/11/2004) Pres. Triola, Rel. Falaschi
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 2^ 16 gennaio 2012, Sentenza n. 440SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Roberto Michele TRIOLA – Presidente
Dott. Bruno BIANCHINI – Consigliere
Dott. Cesare Antonio PROTO – Consigliere
Dott. Vincenzo CORRENTI – Consigliere
Dott. ssa Milena FALASCHI – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5975/06) proposto da:
Gi. Gu., Ga. Gu., Lo. Gu., Ma. Gr., tutti nella qualità di eredi di Ca. Gu., Ma. Mo., Sa. Ce., Gr. Ma., Wa. Fe., Gi. Mo., Do. Ge., Ma. Te. Fi. e Sa. Sa., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to Lu. Ca. del foro di Me., domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrenti –
contro
Lu. Fa. e Gu. Fa., rappresentati e difesi dall’Avv.to Ma. Fo. del foro di Me., in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Ro. Ra. e Al. Gu. in Ro., via Fa. (…);
– controricorrenti –
e contro
At. Fa. e Vi. Fa., rappresentati e difesi dall’Avv.to Gi. Ca. del foro di Me., in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Ro. Ra. e Al. Gu. in Ro., via Fa. (…);
– controricorrenti –
– avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 455 depositata il 25 novembre 2004.
– udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
– udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Libertino Russo, che – in assenza delle parti costituite – ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6/7 maggio 1987 Vi. Fa., At. Fa., Lu. Fa. e Gu. Fa. evocavano, dinanzi al Tribunale di Messina, Ca. Gu., El. Bo., El. Ge., Sa. Ce., Ma. Mo., Br. Be. (non risultato poi essere stato utilmente raggiunto dalla notificazione dell’atto introduttivo), Wa. Fe., Sa. Sa., Fr. Sa.,Gi. Ar., Gr. L. Ma., Do. Ge., Gi. Mo., Ma. Te. Fi.,
Sa. Ba. e Gr. Ma. esponendo di avere chiesto ed ottenuto sequestro conservativo fino alla concorrenza di Lire 460.000.000 sui beni immobili facenti parte del complesso immobiliare ad uso civile abitazione, sito nel Comune di Me., fraz. To. Fa., via Ci. (all’epoca non ancora accatastati), di cui chiedevano la convalida per essere i convenuti, in solido tra loro, tenuti a garantire gli attori da ogni pretesa per indennità di mora, spese ed altro, del Cr. Fo., nonché che fosse dichiarato che gli stessi convenuti erano tenuti ad eseguire a proprie spese le opere condominiali, compresa la piscina, oltre al risarcimento dei danni patiti dagli attori per il ritardo nella consegna delle loro unità immobiliari, dal giugno 1983 alla data effettiva di trasferimento.
Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti costituiti, Ca. Gu., El. Bo., El. Ge., Ma. Mo., Sa. Ce.,Gi. Ar., Gr. L. Ma., Sa. Sa., Fr. Sa., Do. Ge. e Gi. Mo., i quali nel contestare i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, nel merito, facevano rilevare di non essere tenuti a risarcire alcun danno per difformità e vizi o per altri motivi, cui era tenuta la sola Co., società con la quale era stato concluso contratto di appalto per la ultimazione dei lavori del complesso, in quanto impresa scelta e gradita ai Fa. – Ro., come emergeva dalla scrittura del 12.4.1982, il Tribunale adito, con sentenza parziale n. 538 del 5.4/30.5.1994, convalidava il sequestro, rimettendo la causa sul ruolo per l’ulteriore corso del giudizio con separata ordinanza, sentenza che veniva gravata da riserva di appello dai convenuti costituiti.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 2606 del 1°.2/1°.6.2001, il giudice di prime cure – rigettata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 18 c.p.c. – dichiarava i convenuti tenuti, in base alla scrittura privata del 12.4.1982, a consegnare agli attori le unità immobiliari ivi concordate entro il giugno 1983, oltre a garantirne le difformità ed i vizi accertati anteriormente alla consegna ai Fa., alla realizzazione della piscina condominiale e per l’effetto non avendo ottemperato a quanto sopra, erano tenuti al risarcimento dei danni subiti dai Fa., che venivano quantificati, quanto alla ritardata consegna (avvenuta dopo 4 anni rispetto al termine concordato), in Lire 135.451.664, oltre interessi legali, quanto alla mancata realizzazione della piscina, in Lire 13.580.000, oltre ad interessi legali, quanto alle difformità ed ai vizi delle costruzioni, in Lire 134.715.000, oltre ad interessi legali; condannava, altresì, i convenuti a pagare a Vi. Fa. Lire 6.750.000, oltre interessi legali, a titolo di rimborso delle spese per interventi miranti ad eliminare l’umidità e agli attori la complessiva somma di Lire 24.000.000 riconosciuta quale porzione del maggiore importo di Lire 60.000.000 previsto nella scrittura privata 12.4.1982.
In virtù di rituale appello interposto da Gi. Gu., Ga. Gu. e Lo. Gu., Ma. Gr., tutti nella qualità di eredi di Ca. Gu., Gi. Bo. ed An. Bo., in qualità di eredi di And. Bo., El. Ge., Ma. Mo., Sa. Ce.,Gi. Ar., Gr. L. Ma., Sa. Ba., Gr. Ma., Wa. Fe., Gi. Mo., Do. Ge., Ma. Te. Fi., Sa. Sa. e Fr. Sa., avverso entrambe le sentenze del Tribunale di Messina, con il quale sostanzialmente censuravano la interpretazione fatta dal giudice di prime cure della scrittura privata del 12.4.1982, la Corte di appello di Messina, nella resistenza degli appellati, previa limitazione delta esecutività della sentenza di primo grado alla somma massima di Lire 200.000.000, accoglieva parzialmente l’appello e per l’effetto – in riforma della sentenza di primo grado – annullava la condanna in solido degli appellanti al pagamento di Lire 13.580.000, riconoscendo per il solo Vi. Fa. a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’eliminazione dei vizi Lire 6.750.000, confermata nel resto la sentenza impugnata.
A sostegno della decisione la corte territoriale – premessa l’inammissibilità dell’eccezione di illegittimità costituzione dell’art. 18 c.p.c. superata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2003 – evidenziava che dal tenore letterale della scrittura privata del 3.2.1982 emergeva che gli appellanti erano tenuti a consegnare agli attori le unità immobiliari e le parti condominiali finite e completate entro il giugno 1983, essendosi i rappresentanti legali degli stessi appellanti assunti tutti gli obblighi scaturenti da detta scrittura. Infatti nessun rapporto era scaturito fra gli appellati e la Co., essendo stato l’appalto direttamente affidato dai rappresentanti legali degli appellanti. Inoltre dalla scrittura del 12.4.1982 si evinceva che la responsabilità degli stessi appellanti sarebbe venuta meno solo per i vizi e le difformità che si fossero verificate dopo la consegna ed il collaudo degli appartamenti, mentre per quelli denunziati prima di tale momento, gli stessi appellanti sarebbero stati tenuti solidalmente nei confronti degli appellati. Ciò posto, poiché i vizi e le difformità verificati erano stati portati a conoscenza degli appellanti prima della consegna degli immobili ai Fa., i primi erano tenuti a risarcire tutti i danni discendenti da dette voci.
Per ciò che concerneva le doglianze, subordinatamente, formulate sul quantum, la corte di merito riteneva la fondatezza della censura relativa alla voce di danno liquidata per la mancata realizzazione della piscina, pari a Lire 13.580.000, non essendo mai stato presentato il progetto che necessitava della firma dei Fa., i quali avrebbero, dunque, dovuto fornire la prova della legale realizzabilità del manufatto; pure fondata veniva ritenuta la denuncia circa la duplicazione della voce di danno per vizi e difformità limitatamente all’importo di Lire 6.750.000 liquidata al solo Vi. Fa. (dovuto in quanto esborsato al fine di eliminare l’umidità del fabbricato di questo), trattandosi di costo già ricompreso nel danno complessivamente quantificato in Lire 134.715.000.
Concludeva per la infondatezza delle altre censure, in particolare per la mancata compensazione dell’importo di Lire 24.000.000, correttamente non disposta dal giudice di prime cure stante il chiaro disposto della scrittura privata del 10.4.1982.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Messina hanno proposto ricorso per cassazione Gi. Gu., Ga. Gu. e Lo. Gi., nonché Ma. Gr., tutti nella qualità di eredi di Ca. Gu., Ma. Mo., Sa. Ce., Gr. Ma., Wa. Fe., Gi. Mo., Do. Ge., Ma. Te. Fi. e Sa. Sa., che risulta articolato su due motivi, al quale hanno resistito i Fa. con due distinti controricorsi, pur riportanti identiche difese.
Hanno presentato memorie illustrative i Fa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in quanto – come già dedotto in grado di appello – con la scrittura privata del 12.4.1982 doveva ritenersi che avevano assunto il solo obbligo di finanziare i lavori di ultimazione del complesso realizzato sul terreno di proprietà dei Ro. – Fa., comprese le unità immobiliari di proprietà dei Fa., avendo la Co. la responsabilità dell’esecuzione dei lavori e della consegna, prevista nella scrittura privata regolante i rapporti fra l’appaltatrice ed i Fa. la data di consegna degli immobili.
I ricorrenti, inoltre, definiscono singolare la tesi del giudice di merito secondo cui la responsabilità dei ricorrenti sarebbe venuta meno “solo per vizi e le difformità che si sarebbero verificati dopo la consegna e collaudo degli appartamenti”, con argomentazione definita di “asfissia logica”, non avendo spiegato perché alla stipula del contratto in contestazione avrebbe preso parte la Co. ove non avesse assunto l’obbligo di completare le unità immobiliari dei Fa.
Osserva il collegio che la Corte di merito, richiamato il percorso logico che ha sorretto la decisione del primo giudice, che ha ritenuto adeguatamente motivata, ne ha quindi confermato sul punto la conclusione, rilevando anzitutto che la denuncia con cui gli appellanti, attuali ricorrenti, hanno prospettato una diversa interpretazione dell’atto negoziale che non poteva essere condivisa per avere gli stessi assunto la responsabilità per l’esecuzione dei lavori, affidato il contratto di appalto alla Co. direttamente dai loro legali rappresentanti, ragione per la quale i Fa. si erano avvalsi della scrittura privata del 12.4.1982, laddove “gli appellanti (rectius: ricorrenti) … si erano accollati la responsabilità della puntuale e della esatta esecuzione dei lavori tutti fino alla data della consegna e del collaudo”, prevedendosi che in ogni caso si sarebbe, comunque, proceduto alla consegna dell’immobile entro giugno 1983.
La premessa sulla quale si articola il sillogismo del ricorso, che approda alla conclusione riferita, poggia sul rilievo che le eccezioni formulate per paralizzare la pretesa fatta vale con l’atto introduttivo avrebbero dovuto essere interpretate, come del resto si era sostenuto fin nella prima difesa, nel senso che l’obbligo assunto dai ricorrenti riguardava esclusivamente il finanziamento delle opere.
Nel corpo della critica mossa a questa decisione, dunque, non si rinviene alcuna censura relativa ad un probabile errore d’interpretazione della disciplinare negoziale in cui sarebbe incorso il giudice del gravame, laddove ha affermato che alla base degli obblighi assunti dai ricorrenti vi era l’assunzione della responsabilità dei lavori eseguiti dalla Co., in quanto i ricorrenti censurano la decisione impugnata lamentando, al di là dell’enunciazione del vizio di violazione di legge ovvero di motivazione rappresentati in rubrica, che il tenore letterale delle dichiarazioni contrattuali in esame, non manifestano adeguatamente la volontà delle parti, e che la corte di merito non ha indagato sulla effettiva consapevolezza degli stessi circa gli effetti dell’assunzione di responsabilità per la realizzazione del bene oggetto di permuta.
Insistono nella censura di violazione di legge e di illogicità della motivazione e, ribadiscono, che nessuna analisi sarebbe stata fatta relativamente alla correttezza della formulazione della previsione negoziale ed all’adempimento degli obblighi connessi.
Siffatta denuncia non è da accogliere essendo rimasto accertato, a parere dagli organi di merito, con accertamento che non è sindacabile in questa chiave e in questa sede, in quanto suffragato da argomentazione logica ed adeguata, che le espressioni usate nella scrittura privata del 12.4.1982 tenevano conto della responsabilità assunta dai ricorrenti, tanto da avere previsto che avrebbero risposto dei vizi del bene manifestatisi fino alla consegna, fissata al giugno 1983 la dazione dell’immobile oggetto dell’accordo.
I ricorrenti, ravvisando in questa conclusione una carenza motivazionale solo genericamente enunciata, denunciano la violazione dei canoni generali di ermeneutica contrattuale, limitandosi a richiamare la norma contenuta negli artt. 1362 e 1363 c.c. in maniera oltremodo generica, e proponendo in sostanza la loro lettura, in tesi più corretta, del testo dell’atto controverso, con cui sollecitano un’indagine che esorbita però dagli stretti margini entro cui deve condursi la verifica sull’atto medesimo in questa sede. Siccome l’interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere rientra nell’esclusiva competenza del giudice di merito, “essendo il sindacato di legittimità limitato alla sola verifica del rispetto dei canoni legali posti dal codice civile, nonché alla coerenza e logicità della motivazione, occorre che, laddove venga dedotta violazione dei citati criteri interpretativi, venga però precisato in quale modo il ragionamento del giudice se ne sia discostato, e all’uopo non è sufficiente il generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti non riferibile a tale violazione, ma consistente nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata. Ove poi la censura riguardi anche il vizio di motivazione, nel quale il giudice sarebbe incorso a prescindere dal rispetto dei citati canoni ermeneutici, essa deve investire l’obiettiva deficienza o la contraddizione del ragionamento su cui si fonda l’interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare unicamente la coerenza formale della motivazione ovvero l’equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativi” (cfr. Cass. 27 gennaio 2006 n. 1754 per tutte).
Alla luce di questo principio, cui si presta adesione senza necessità di rivisitazione, perfettamente calzante alla presente fattispecie, appare evidente la genericità della censura in esame, sia in ordine al richiamo della regola astratta posta dagli artt. 1362 e 1363 c.c., sia all’enunciazione del vizio di motivazione, non concretamente relazionato a precisi passaggi dell’apparato motivazionale stesso.
Il motivo va, pertanto, rigettato.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 2043 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per essere stati condannati al pagamento dei danni che lo stesso c.t.u. ha definito essere insorti nella fase di realizzazione dei rustici, e quindi causati dai lavori eseguiti dalla So., ovvero dalle opere di ampliamento eseguite dalla Co. o ancora direttamente dai Fa., in variante al progetto originario; tutto ciò per una stravagante interpretazione del contenuto dell’art. 8 della scrittura più volte citata.
Il motivo è fondato.
Dallo stesso tenore della decisione impugnata è dato innanzitutto di evincere come la corte territoriale, con incensurato apprezzamento, abbia ritenuto che il G.O.A. nel liquidare le voci di danno dipendenti dalle inadempienze contrattuali abbia ritenuto ininfluenti le cause dei difetti della costruzione, se correlate al contratto di appalto oggetto di lite ovvero da riferire ad originari vizi di costruzione in quanto verificatisi nella fase di fondazione ed esecuzione dei rustici, ed abbia condannato i ricorrenti “al risarcimento di tutti i danni come quantizzati dal c.t.u.” (pagine 23 e 24). Aggiungeva che, con il quarto motivo di gravame, la infondatezza della voce e) si radicava nella ininfluenza dello scorporo delle voci di danno giacché “gli appellanti, con l’accordo del 10.04.1982 si erano accollati la responsabilità della puntuale ed esatta esecuzione dei lavori tutti fino alla data della consegna e del collaudo” (pagina 23).
Appare, quindi, palese dalla stessa stringata esposizione fattane dal giudice a quo, come le censure dedotte dagli appellanti avverso il capo della decisione del Tribunale che aveva condannato i ricorrenti al risarcimento dei danni relativi a tutti i vizi delle costruzioni accertati, riguardassero esattamente il fatto che il primo giudice avesse ritenuto che con la scrittura privata essi avessero assunto raccolto per la puntuale esecuzione di tutti i lavori, malgrado non fosse argomentato in modo alcuno il tenore dell’accordo intervenuto fra le parti da cui desumere una tale obbligazione, si da ricomprendere anche i lavori eseguiti dalla So., per cui sussiste il denunziato difetto di motivazione, avendo la corte di merito mancato di statuire in ordine alla questione della riferibilità ai ricorrenti dei vizi dei rustici, espressa apoditticamente la giustificazione dell’assunzione di responsabilità per detti lavori, che ben potrebbero essere fuori dall’accordo invocato.
L’assunto della Corte territoriale a torto pretende di includere la sussistenza di detti vizi nell’obbligazione assunta dai ricorrenti argomentando dal fatto che il primo giudice abbia ritenuto “ininfluente che il C.T.U. non abbia scorporato le voci di danno che discendono sostanzialmente da originari vizi di costruzione da quelli verificatisi e/o insorti nella fase di fondazione ed esecuzione dei rustici e sia per quanto attiene ai corpi di fabbrica in un primo momento progettati e già costruiti alla data del 10.04.1982 … perché … gli appellanti … si erano accollati la responsabilità della puntuale e della esatta esecuzione dei lavori tutti fino alla data della consegna e del collaudo”.
Così opinando, infatti, la Corte territoriale è incorsa nel difetto di motivazione e, pertanto, il ricorso merita accoglimento, onde la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese, alla Corte di Appello di Catania, affinché detto giudice provveda a statuire sulla controversia facendo applicazione dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Catania, anche per le spese del giudizio di cassazione.