Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale civile,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 20548 |
Data di udienza: 31 Maggio 2017
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati – Inserimento automaticamente negli strumenti urbanistici comunali – Sostituzione di prescrizioni contrastanti – Ricolmare eventuali lacune degli stessi strumenti urbanistici – Il DM 1444/1968 nei rapporti fra i privati – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Giudice di merito – Disapplicazione delle disposizioni illegittime – Applicazione diretta per inserzione automatica in sostituzione della norma illegittima che è stata disapplicata.
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Agosto 2017
Numero: 20548
Data di udienza: 31 Maggio 2017
Presidente: MIGLIUCCI
Estensore: SCALISI
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati – Inserimento automaticamente negli strumenti urbanistici comunali – Sostituzione di prescrizioni contrastanti – Ricolmare eventuali lacune degli stessi strumenti urbanistici – Il DM 1444/1968 nei rapporti fra i privati – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Giudice di merito – Disapplicazione delle disposizioni illegittime – Applicazione diretta per inserzione automatica in sostituzione della norma illegittima che è stata disapplicata.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.2^ 30/08/2017 (ud. 31/05/2017), Ordinanza n.20548
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati – Inserimento automaticamente negli strumenti urbanistici comunali – Sostituzione di prescrizioni contrastanti – Ricolmare eventuali lacune degli stessi strumenti urbanistici – D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Non è consentita l’adozione, da parte degli strumenti urbanistici comunali, di norme contrastanti con quelle di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nel senso che lo stesso, essendo stato emanato su delega dell’art. 41 quinquies, inserito nella L. 17 agosto 1942, n. 1150, dalla L. 6 agosto 1967, art. 17, ha efficacia di legge, sicché le sue disposizioni, in tema di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, cui i Comuni sono tenuti a conformarsi, prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, alle quali si sostituiscono per inserzione automatica, con conseguente loro operatività tra privati. Con l’ulteriore specificazione che le prescrizioni di cui alla normativa richiamata, proprio perché inderogabili, sono inserite automaticamente negli strumenti urbanistici comunali sia in sostituzione di prescrizioni contrastanti e sia pure a colmare eventuali lacune degli stessi strumenti urbanistici.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Il DM 1444/1968 nei rapporti fra i privati – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Giudice di merito – Disapplicazione delle disposizioni illegittime – Applicazione diretta per inserzione automatica in sostituzione della norma illegittima che è stata disapplicata.
La normativa di cui al DM 1444 del 1968 non è immediatamente operante nei rapporti fra i privati e va interpretata nel senso che l’adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con tale disposizione comporta l’obbligo per il giudice di merito non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente le previsioni dell’articolo 9, che è divenuto, «per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico, in sostituzione della norma illegittima che è stata disapplicata».
(annulla con rinvio sentenza n. 3157/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, dep. 13/06/2012 ) Pres. MIGLIUCCI, Rel. SCALISI, Ric. Milani
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.2^ 30/08/2017 (ud. 31/05/2017), Ordinanza n.20548
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.2^ 30/08/2017 (ud. 31/05/2017), Ordinanza n.20548
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 20374-2013 proposto da:
MILANI GRAZIA MLNGRZ38H55H501C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LISBONA 9, presso lo studio dell’avvocato MARIA VIRGINIA PERAZZOLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
ANGELINI MARIA LUISA NGLMLS45A42F935A, GRAZIANI ANGELO GRZNGL65M13H501E, GRAZIANI LAURA GRZLRA66R41H501X, GRAZIANI ALESSANDRO GRZLSN71P14H501M, nella qualità di unici eredi di GRAZIANI GRAZIANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato PIERO FRATTARELLI, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
nonchè contro
PAGGI MARCELLO, D’AMBROSIO ROSSANA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3157/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.
Fatti di causa
Il Tribunale di Latina con sentenza n. 1467 del 2005 nel giudizio instaurato da Grazia Milani in proprio e quale eredi di Evnice Agostani nei confronti di Marcello Marcello, Rossana D’Ambrosia e Graziano Graziani accoglieva la domanda proposta da parte attrice e dichiarava che il manufatto realizzato dai convenuti era lesivo delle distanze legali e condannava gli stessi alla demolizione del manufatto e a corrispondere all’attore il risarcimento dei danni, che liquidava in €. 5.800,00, con interessi legali dalla domanda al soddisfo, rigettava le domande spiegate in via riconvenzionali dai convenuti.
Avverso, questa sentenza proponeva appello Marcello Paggi e Rossana D’Ambrosia chiedendo che venissero accolte le domande riconvenzionali proposte in primo grado e il rigetto della domanda attorea.
Si costituiva parte appellata chiedendo il rigetto del gravame e la condanna alle spese.
Si costituiva Graziano Graziani, riproponendo le stesse domande proposte con un autonomo e separato appello avverso la stessa sentenza, chiedendo la riforma integrale della sentenza. Con il separato ed autonomo appello Graziano Graziani, chiedeva che venisse accertato e dichiarato che i manufatti di sua proprietà non erano stati realizzati in violazione delle distanze legali, in via subordinata che venisse accertato e dichiarato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 2058 cod. civ. e, quindi, disporsi il risarcimento per equivalente nella misura di €. 5.800,00 e per l’effetto rigettarsi la domanda di demolizione, in ulteriore subordine, che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto di fruire della facoltà di cui all’art. 873 cod. civ. in relazione all’istituto della prevenzione e per l’effetto rigettarsi la domanda di demolizione del manufatto, in caso di conferma dell’ordine di demolizione dei manufatti revocarsi il capo della sentenza relativa al risarcimento dei danni perché integrativa di una duplicazione di ristoro, in estremo subordine, che venisse annullata la disposizione relativa al calcolo degli interessi perché computata all’attualità e in caso di condanna di se medesimo al risarcimento del danno in favore dell’attrice condannarsi il Paggi e il D’Ambrosia danti causa che avevano realizzato il manufatto a manlevare e tenere indenne se medesimo in relazione agli importi liquidati in favore dell’attrice o nel caso di abbattimento dell’immobile condannare a rifondere all’attrice la quota parte del prezzo di acquisto da determinarsi equitativamente. Parte appellata Milani si costituiva, contestando i motivi di appello e chiedendone il rigetto.
Si costituivano Paggi e D’Ambrosia, deducendo la pendenza dell’altro giudizio di appello.
I due giudizi veniva riuniti e la Corte di Appello di Roma con sentenza n.3157 del 2012 accoglieva l’appello e rigettava la domanda attrice, condannando la stessa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Secondo la Corte romana pur essendo la fattispecie in esame diversa in parte da quella di assoluta mancanza di strumento urbanistico, non prevedendo, però, il PRG nulla in ordine alle distanze avendo rinviato al piano particolareggiato, non poteva ritenersi che la normativa di cui al dm 1444 del 1968 non poteva ritenersi trasfusa nel piano regolatore e pertanto non poteva ritenersi integrativa della disciplina dell’art. 873 cod. civ.
Sicché posto che il CTU ha accertato che tra il fabbricato di parte appellante e quello di parte appellata intercorreva una distanza pari a mt. 6,40 non poteva dirsi effettuata alcuna violazione dell’art. 873 cod. civ..
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Milani Grazia con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. Angelini Maria Luisa, Graziani Angelo, Graziani Alessandro, eredi del defunto Graziano Graziani hanno resistito con controricorso. Paggi Marcello e D’Ambrosia Rossana, in questa fase non hanno svolto attività giudiziale.
Ragioni della decisione
1. = Milani Grazia lamenta:
a) Con il primo motivo di ricorso, la violazione ed errata applicazione del DM 1444 del 1968, artt.1,2,9. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che, nel caso in esame, non fosse applicabile l’art. 9 del DM 1444 del 1968 (sulla considerazione che, nonostante il Comune di S. Felice Circeo fosse dotato di Piano Regolatore Generale e di Regolamenti di fabbricazione, questi strumenti avevano rinviato per la regolamentazione delle distanze tra edifici ai Piani particolareggiati), non avendo considerato che al contrario posto che la normativa di cui all’art. 9 citato va osservata da tutti i Comuni tanto da essere ritenuta automaticamente inserita nel PRG al posto di una eventuale norma difforme.
b).= Con il secondo motivo, l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo la ricorrente la Corte distrettuale non aveva chiarito l’iter logico giuridico seguito dalla Corte distrettuale nell’assimilare l’ipotesi di mancanza di strumenti urbanistici all’ipotesi di sussistenza di strumenti urbanistici che, tuttavia, non prevedono i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati
1.1. = Entrambi i motivi, che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.
Va qui osservato che non è consentita l’adozione, da parte degli strumenti urbanistici comunali, di norme contrastanti con quelle di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nel senso che lo stesso, essendo stato emanato su delega dell’art. 41 quinquies, inserito nella L. 17 agosto 1942, n. 1150, dalla L. 6 agosto 1967, art. 17, ha efficacia di legge, sicché le sue disposizioni, in tema di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, cui i Comuni sono tenuti a conformarsi, prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, alle quali si sostituiscono per inserzione automatica, con conseguente loro operatività tra privati. Con l’ulteriore specificazione che le prescrizioni di cui alla normativa richiamata, proprio perché inderogabili, sono inserite automaticamente negli strumenti urbanistici comunali sia in sostituzione di prescrizioni contrastanti e sia pure a colmare eventuali lacune degli stessi strumenti urbanistici.
E, comunque, appare opportuno chiarire che la Corte distrettuale ha errato nell’assimilare l’ipotesi in cui sussistono gli strumenti urbanistici ma gli stessi non prevedono alcun regolamento in ordine alle distanze tra fabbricati e l’ipotesi in cui mancano gli strumenti urbanistici, considerando che in entrambe le ipotesi non sarebbero operative le prescrizioni di cui alla normativa richiamata, perché, a ben vedere, l’ipotesi in cui esistono gli strumenti urbanistici (Piano regolatore generale e piano di fabbricazione) che non contengono prescrizioni in ordine alla regolamentazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, sarebbe come se lo strumento urbanistico e rinviasse o recepisse le prescrizioni vigenti nel tempo anteriore al 1968 e, in particolare, per quanto riguarda la distanza tra fabbricati, le prescrizioni di cui all’art. 873 cod. civ.. Sicché, essendo la distanza prevista dall’art. 873 cod. civ. contraria a quelle prescritte dalla normativa di cui al DM 1444 del 1968 vanno, per ciò stesso, sostituite con queste ultime. Come già ha detto questa Corte in altra occasione (sentenze Cass. n. 15458 del 2016 e nn. 7563/2006 e 19009/2004): la normativa di cui al DM 1444 del 1968 non è immediatamente operante nei rapporti fra i privati e va interpretata nel senso che l’adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con tale disposizione comporta l’obbligo per il giudice di merito non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente le previsioni dell’articolo 9, che è divenuto, «per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico, in sostituzione della norma illegittima che è stata disapplicata».
In definitiva, il ricorso va accolto, cassata la sentenza impugnata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di questa Corte di Cassazione il 31 maggio 2017