Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale civile, Inquinamento atmosferico Numero: 6136 | Data di udienza: 10 Gennaio 2018

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Normale tollerabilità (art. 844 cc) – Limite di tollerabilità delle immissioni – Concreta destinazione naturalistica ed urbanistica – Condizioni per il superamento della normale tollerabilità – Valutazione caso per caso – Concreto accertamento del giudice di merito – Insindacabilità in sede di legittimità – Fattispecie: esecuzione di lavori edili – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito – Ricorso per cassazione e c.d. riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione – Art. 360, c.1, n. 5, c.p.c..


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Marzo 2018
Numero: 6136
Data di udienza: 10 Gennaio 2018
Presidente: ARMANO
Estensore: CIGNA


Premassima

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Normale tollerabilità (art. 844 cc) – Limite di tollerabilità delle immissioni – Concreta destinazione naturalistica ed urbanistica – Condizioni per il superamento della normale tollerabilità – Valutazione caso per caso – Concreto accertamento del giudice di merito – Insindacabilità in sede di legittimità – Fattispecie: esecuzione di lavori edili – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito – Ricorso per cassazione e c.d. riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione – Art. 360, c.1, n. 5, c.p.c..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 3^ 14/03/2018, (Ud. 10/01/2018), Ordinanza n.6136

 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Normale tollerabilità (art. 844 cc) – Limite di tollerabilità delle immissioni – Concreta destinazione naturalistica ed urbanistica – Condizioni per il superamento della normale tollerabilità – Valutazione caso per caso – Concreto accertamento del giudice di merito – Insindacabilità in sede di legittimità – Fattispecie: esecuzione di lavori edili.
 
La tollerabilità o meno di un’immissione va valutata caso per caso, dal punto di vista del fondo che la subisce, tenendo conto delle "condizioni dei luoghi" (art. 844 cc), e quindi, tra l’altro, della loro concreta destinazione naturalistica ed urbanistica, delle attività normalmente svolte nella zona, del sistema di vita e delle abitudini di chi vi opera; il limite di tollerabilità delle immissioni, pertanto, non ha carattere assoluto ma é relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti; spetta, tuttavia, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità, con giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se non nei su precisati ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 cpc (conf. Cass. 3438/2010); nel caso di specie la Corte, nel rispetto di detti criteri, con valutazione di merito (come detto, quindi, insindacabile in sede di legittimità), ha ritenuto l’accumulo di masserizie sotto le finestre dell’attrice estraneo alla fattispecie di cui all’art. 844 cc e, in ogni modo, giustificato dall’esecuzione di lavori edili.
 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito – Ricorso per cassazione e c.d. riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione – Art. 360, c.1, n. 5, c.p.c..
 
Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione; siffatta censura, in particolare, non è inquadrabile né nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (fatto storico da intendere quale preciso accadimento o precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni"), abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c.- dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggi costituzionalmente rilevante, attenendo all’esistenza della motivazione in sé, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; c.d. riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione; (Cass. 11892/2016; Cass. sez. unite 8053/2014).
 

(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 415/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE – 11/03/2014) Pres. ARMANO, Rel. CIGNA, Ric. Matteucci c. Konigshofer

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 3^ 14/03/2018, (Ud. 10/01/2018), Ordinanza n.6136

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 3^ 14/03/2018, (Ud. 10/01/2018), Ordinanza n.6136
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso 8641-2015 proposto da:
 
MATTEUCCI MARCELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO PALERMO, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO FINETTI giusta procura speciale a margine del ricorso;
 
– ricorrente –
 
contro
 
KONIGSHOFER THOMAS FRIEDERICH MICHAEL;
 
– intimato- 
 
avverso la sentenza n. 415/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/03/2014;
 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;
 
FATTI DI CAUSA
 
Matteucci Marcella ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siena, le aveva rigettato le domande dirette ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per molestie di vario genere poste in essere nei suoi confronti da Konigshofer Thomas Friederich Michael, proprietario di una casa confinante sita in Monticiano.
 
Konigshofer Thomas Friederich Michael non ha svolto attività difensiva in questa sede.
 
RAGIONI DELLA DECISIONE
 
Con il primo motivo la Matteucci, denunziando -ex art. 360 n. 5 cpc- omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, nonché -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cc e -ex art. 360 n. 4 cpc- nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cpc, 2697 e 2729 cc, sostiene che la Corte, ritenendo la domanda risarcitoria sfornita di prova, abbia gravemente travisato il contenuto dell’istruttoria espletata in prime cure.
 
Il motivo è inammissibile.
 
Come già precisato da questa S.C., il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione; siffatta censura, in particolare, non è inquadrabile né nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (fatto storico da intendere quale preciso accadimento o precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni"), abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c.- dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggi costituzionalmente rilevante, attenendo all’esistenza della motivazione in sé, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; c.d. riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione; (Cass. 11892/2016; Cass. sez. unite 8053/2014).
 
Nel caso di specie non viene indicato un fatto storico omesso e non preso in considerazione dal Giudice di merito; le critiche infatti sono rivolte, inammissibilmente (come detto), alla valutazione della deposizione teste Silvestri ed al mancato esame dei testi Betti e Bacci.
 
Con il secondo motivo la Matteucci, denunziando – ex art. 360 n. 3 cpc – violazione e falsa applicazione dell’art. 844 cc, nonché – ex art. 360 n. 5 cpc – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sostiene che la normale tollerabilità delle immissioni non possa essere desunta dalla normalità dell’attività che le origina ma dagli effetti prodotti nei vicini, in relazione alle specifiche condizioni ambientali di tempo e di luogo.
 
Anche detto motivo è inammissibile.
 
La tollerabilità o meno di un’immissione va valutata caso per caso, dal punto di vista del fondo che la subisce, tenendo conto delle "condizioni dei luoghi" (art. 844 cc), e quindi, tra l’altro, della loro concreta destinazione naturalistica ed urbanistica, delle attività normalmente svolte nella zona, del sistema di vita e delle abitudini di chi vi opera; il limite di tollerabilità delle immissioni, pertanto, non ha carattere assoluto ma é relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti; spetta, tuttavia, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità, con giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se non nei su precisati ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 cpc (conf. Cass. 3438/2010); nel caso di specie la Corte, nel rispetto di detti criteri, con valutazione di merito (come detto, quindi, insindacabile in sede di legittimità), ha ritenuto l’accumulo di masserizie sotto le finestre dell’attrice estraneo alla fattispecie di cui all’art. 844cc e, in ogni modo, giustificato dall’esecuzione di lavori edili.
 
In conclusione, pertanto, il ricorso è inammissibile.
 
Nessuna statuizione sulle spese, non avendo il Konigshofer svolto attività difensiva in questa sede.

P. Q. M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso.
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dprllS/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.
 
Roma 10 gennaio 2018
 

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