Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti
Numero: 1344 | Data di udienza: 26 Ottobre 2018
RIFIUTI – Criteri di assimilabilità ai rifiuti urbani i rifiuti speciali – Potere regolamentare dei Comuni in assenza del decreto Ministeriale – Criteri qualitativi e quantitativi per la gestione dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani – Art. 195, c. 2, lett. e), d.lgs. n. 152/2006.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Gennaio 2019
Numero: 1344
Data di udienza: 26 Ottobre 2018
Presidente: DE MASI
Estensore: CAVALLARI
Premassima
RIFIUTI – Criteri di assimilabilità ai rifiuti urbani i rifiuti speciali – Potere regolamentare dei Comuni in assenza del decreto Ministeriale – Criteri qualitativi e quantitativi per la gestione dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani – Art. 195, c. 2, lett. e), d.lgs. n. 152/2006.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 5^ 18/01/2019 (Ud. 26/10/2018), Ordinanza n.1344
RIFIUTI – Criteri di assimilabilità ai rifiuti urbani i rifiuti speciali – Potere regolamentare dei Comuni in assenza del decreto Ministeriale – Criteri qualitativi e quantitativi per la gestione dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani – Art. 195, c. 2, lett. e), d.lgs. n. 152/2006.
L’articolo 195, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 152 del 2006 non può, in virtù di disposizioni dotate anch’esse di forza di legge, divenire operativo in assenza del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, il quale è finalizzato a definire "i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani" ed è menzionato nello stesso articolo 195. Pertanto, continua a sussistere il potere regolamentare dei Comuni di assimilare a quelli urbani i rifiuti speciali, che era stato mantenuto fermo dall’articolo 21, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 22 del 1997, sicché la deliberazione relativa, ove adottata, costituisce titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producano nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento. A conferma della inapplicabilità del d.lgs. n. 152 del 2006 la giurisprudenza di legittimità menziona pure la sentenza n. 4611/2017 del Tar Lazio, che ha imposto al Ministero dell’Ambiente di adottare con decreto i criteri qualitativi e quantitativi per la gestione dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani (Cass., Sez. 5, n. 9214 del 13/04/2018; Cass., Sez. 5, n. 1987 del 26/01/2018; Cass., Sez. 5, n. 18101 del 21/07/2017; Cass., Sez. 5, n. 17932 del 6/09/2004; Cass., Sez. 5, n. 4960 del 2/03/2018).
(conferma sentenza n. 276/2013 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO, dep. 09/09/2013) Pres. DE MASI, Rel. CAVALLARI, Ric. EURO ITALIA SRL c. COMUNE DI RENDE
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 5^ 18/01/2019 (Ud. 26/10/2018), Ordinanza n.1344SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 5^ 18/01/2019 (Ud. 26/10/2018), Ordinanza n.1344
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 7490-2014 proposto da:
EURO ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato MARIA GABRIELLA DODARO, STUDIO GIANNI ORIGONI GRIPPO DODARO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA RUBINO;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI RENDE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 276/2013 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO, depositata il 09/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2018 dal Consigliere Dott. DARIO CAVALLAR.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Euro Italia srl ha proposto distinti ricorsi, presso la Commissione tributaria provinciale di Cosenza, contro due avvisi di accertamento ai fini Tarsu notificatile dal Comune di Rende il 17 aprile 2009.
La Commissione tributaria provinciale di Cosenza, nel contraddittorio del parti, ha riunito i ricorsi e, con sentenza n. 560/10/10, li ha respinti. La Euro Italia ha presentato appello. La Commissione tributaria regionale di Catanzaro, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 276/01/2013, ha rigettato l’appello.
L’Euro Italia srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Il Comune di Rende non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 195, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 4 del 2008, poiché il giudice di appello non avrebbe tenuto conto che i divieti di assimilazione previsti dalla vigente normativa erano ormai efficaci, non potendone differire l’operatività in ragione della mancata adozione del D.M. richiamato dal menzionato articolo 195, comma 2, lettera e).
Infatti, il suddetto D.M. doveva semplicemente individuare i criteri qualitativi e quantitativi per determinare i rifiuti assimilabili a quelli urbani senza, però, potere derogare ai limiti tassativamente imposti dalla fonte di grado primario.
Dall’articolo 195, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 152 del 2006 emergeva che i rifiuti prodotti nelle attività commerciali (supermercati) come la sua (vale a dire quelle con una superficie superiore a due volte il limite di 250 mq) non potevano essere assimilati a quelli urbani, con la conseguenza che era la medesima azienda interessata a doversi occupare dello smaltimento dei rifiuti prodotti tramite appalto a ditte specializzate, avendo diritto ad ottenere l’esenzione della Tarsu su tutta la superficie di vendita.
L’efficacia della disposizione da ultimo menzionata non poteva dipendere, quindi, dal D.M. de quo.
Il motivo è infondato.
L’articolo 195, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 26, del d.lgs. n. 4 del 2008, stabilisce, nel testo ratione temporis applicabile, che spettano alla competenza dello Stato "La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall’amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall’amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l’avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani".
In base al testo sopra riportato, quindi, "non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998", fra cui, secondo la società ricorrente, le strutture nella sua disponibilità.
Oggetto del contendere è l’interpretazione dell’ultima parte della disposizione, la quale recita che "Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l’assimilabilità a rifiuti urbani".
La Commissione tributaria regionale di Catanzaro ritiene che tale inciso privi di effetto l’articolo 195, comma 2, lettera e), in questione poiché, in assenza del decreto ivi menzionato (all’epoca non ancora adottato) non potrebbero essere individuati i rifiuti assimilabili a quelli urbani.
Sostiene, invece, la società ricorrente che, comunque, il d.lgs. n. 152 del 2006 escluderebbe di qualificare come rifiuti urbani quelli prodotti all’interno di determinate tipologie di strutture, quali i suoi supermercati, con la conseguenza che l’adozione del D.M. non inciderebbe sull’applicazione della parte di disposizione che li riguarderebbe, non potendo questa, in quanto dotata di forza di legge, essere derogata da una fonte di rango inferiore.
Al fine di dirimere la controversia occorre tenere conto della norma transitoria dell’articolo 265, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, in base al quale "Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all’adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, le pubbliche amministrazioni, nell’esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 264, comma 1, lettera i). Ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi".
L’articolo 264, comma 1, lettera i), del d.lgs. in esame dispone, inoltre, alla luce dell’abrogazione del d.lgs. n. 22 del 1997 a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, che "Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto".
Se ne ricava che lo stesso d.lgs. n. 152 del 2006 mantiene in vigore la normativa in tema di smaltimento rifiuti fino all’adozione di quella di attuazione di cui alla parte quarta del medesimo decreto, nella quale è ricompreso l’articolo 195 invocato dalla società ricorrente. Inoltre, stabilisce che la normativa di attuazione preesistente debba essere adeguata alla nuova e, quindi, all’articolo 195, nel rispetto dell’articolo 264, comma 1, lettera i), il quale prescrive prescrive che i provvedimenti attuativi del previgente decreto legislativo n. 22 del 1997 continuano ad applicarsi sino all’adozione dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 e, quindi, pure di quelli menzionati dall’articolo 195, comma 2, lettera e), compreso il D.M. citato.
L’articolo 195, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 152 del 2006 non può, perciò, in virtù di disposizioni dotate anch’esse di forza di legge, divenire operativo in assenza del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, il quale è finalizzato a definire "i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani" ed è menzionato nello stesso articolo 195 (Cfr. Cass., Sez. 5, n. 9214 del 13 aprile 2018, in motivazione; Cass., Sez. 5, n. 1987 del 26 gennaio 2018, non massimata; Cass., Sez. 5, n. 18101 del 21 luglio 2017 non massimata).
Pertanto, continua a sussistere il potere regolamentare dei Comuni di assimilare a quelli urbani i rifiuti speciali, che era stato mantenuto fermo dall’articolo 21, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 22 del 1997, sicché la deliberazione relativa, ove adottata, costituisce titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producano nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo
smaltimento (Cass., Sez. 5, n. 17932 del 6 settembre 2004).
A conferma della inapplicabilità del d.lgs. n. 152 del 2006 la giurisprudenza di legittimità menziona pure la sentenza n. 4611 del 2017 del Tar Lazio, che ha imposto l al Ministero dell’Ambiente di adottare con decreto i criteri qualitativi e quantitativi per la gestione dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani (Cass., Sez. 5, n. 4960 del 2 marzo 2018).
2. Ne consegue il rigetto del ricorso.
3. Alcuna statuizione deve essere assunta sulle spese, non avendo parte resistente svolto attività difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).
P.Q.M.
La Corte,
– rigetta il ricorso;
ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^ Sezione Civile, il 26 ottobre 2018.