Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto agrario,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 11085 |
Data di udienza: 21 Marzo 2019
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Immobile iscritto nel catasto fabbricati come rurale – Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Esenzione relativa categoria (A/6 o D/10) – DIRITTO AGRARIO – Dimostrazione della ruralità dei fabbricati – Onere della prova da parte del contribuente – Classificazione della ruralità dei fabbricati retroattiva – Quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda – Legislazione e giurisprudenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Aprile 2019
Numero: 11085
Data di udienza: 21 Marzo 2019
Presidente: DI IASI
Estensore: ROMEO
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Immobile iscritto nel catasto fabbricati come rurale – Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Esenzione relativa categoria (A/6 o D/10) – DIRITTO AGRARIO – Dimostrazione della ruralità dei fabbricati – Onere della prova da parte del contribuente – Classificazione della ruralità dei fabbricati retroattiva – Quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda – Legislazione e giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.5^ 19/04/2019 (Ud. 21/03/2019), Ordinanza n.11085
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Immobile iscritto nel catasto fabbricati come rurale – Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Esenzione relativa categoria (A/6 o D/10) – DIRITTO AGRARIO – Dimostrazione della ruralità dei fabbricati – Onere della prova da parte del contribuente – Classificazione della ruralità dei fabbricati retroattiva – Quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda – Legislazione e giurisprudenza.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. n. 557 del 1993, art, 9, conv. con L. n. 133 de11994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D. L. n. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a). Ciò significa che per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicchè l’immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. n. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a). Per converso, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest’ultimo assoggettato (Cass. Sez. 5 Num. 15455 Anno 2018). L’orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, disciplina le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione ICI; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme. Secondo il dettato normativo di cui al D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 ter, convertito in L. n. 124 del 2013 le domande di variazione catastale, ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, producono effetto "a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".
(annulla sentenza della CTR del Lazio n.354/15/17 dep. 7/02/2017) Pres. DI IASI, Rel. ROMEO, Ric. COMUNE DI FRASCATI contro Società Agricola S.S. Apostoli
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.5^ 19/04/2019 (Ud. 21/03/2019), Ordinanza n.11085
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.5^ 19/04/2019 (Ud. 21/03/2019), Ordinanza n.11085
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE,
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20168/2017 R.G. proposto da:
COMUNE DI FRASCATI, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Albesano e Massimiliano Graziani con domicilio digitale all’indirizzo pec
caterinaalbesano@ordineavvocatiroma.org, massimilianograziani@oav.legalmail.it
– ricorrente –
contro
Società Agricola S.S. Apostoli di Blasi Simona e Luca rappresentata e difesa dagli Avvocati Claudio Ferri – pec claudio.ferri@legalmail.it-, Carlo Ferri – pec carlo.ferri@legalmail .it , Marco Ferri -pec marco.ferri@pecodcec.roma.it
-intimata-
avverso la sentenza della CTR del Lazio n.354/15/17 depositata il 7 febbraio 2017,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2019 dal Consigliere Maria Giovanna Romeo
Ritenuto che
La Società Agricola S.S. Apostoli di Blasi Simona e Luca impugnava l’avviso di accertamento in rettifica notificato dal Comune di Frascati per recupero dell’annualità ICI del 2009 relativo a immobili ritenuti esenti dall’imposta in quanto fabbricati rurali.
La CTP di Roma respingeva il ricorso perché i fabbricati oggetto dell’accertamento avevano acquisito il carattere della ruralità soltanto a partire dal 9 agosto 2013.
La contribuente impugnava la sentenza di fronte alla CTR del Lazio che accoglieva l’appello, rilevando che la documentazione offerta a sostegno della richiesta era idonea a dimostrare la qualificazione di ruralità del fabbricato strumentale all’attività agricola svolta dal socio che lo utilizzava come abitazione.
Con ricorso affidato ad unico motivo, nei cui confronti la Società Agricola S.S. Apostoli di Blasi Simona e Luca non ha spiegato difese scritte, il Comune di Frascati, in persona del Sindaco pro tempore, impugna la sentenza della CTR del Lazio.
1. Con l’unico motivo, variamente articolato, il ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 360 c.1n.1 c.p.c. in relazione agli artt. 2, c. 1, lett. A) d.lgs. 504/1992; 23, c.1 bis D.L. 207/2008; 7 c. 2 bis D.L. 70/2011; art. 13 c.14 lett.D e D bis D.L.201/2011, nonché 9 D.L. n. 553/1993.
Deduce al riguardo che gli immobili oggetto dell’accertamento ICI per l’anno 2009 erano stati classificati catastalmente fino al 2013 nella categoria A/07 e C/02 e che soltanto nell’agosto del 2013 era stata richiesta la variazione di classificazione catastale in D/10. Tale richiesta, presentata nell’agosto del 2013, era stata respinta perché tardiva.
Considerato che
Il ricorso è fondato.
1.1 Va qui preliminarmente ribadito l’orientamento già fissato dalla sentenza delle SSUU n. 18565/09, secondo cui (in motiv.): "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. n. 557 del 1993, art, 9, conv. con L. n. 133 de11994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D. L. n. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a)".
Ciò significa che per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicchè l’immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. n. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a). Per converso, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest’ultimo assoggettato (cfr. Cass. Sez. 5 Num. 15455 Anno 2018).
Va tuttavia, evidenziata, quale ius superveniens, la seguente normativa che ha incidenza per l’esito della presente controversia:
1) l’art. 7, comma 2 bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , che, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità, degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il 30 settembre 2011) di presentare all’allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell’immobile, sulla base di un’autocertificazione attestante che l’immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994 , e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda";
2) l’art. 13, comma 14 bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011 producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo";
3) l’art. 1 del D.M. Economia e Finanze 26 luglio 2012, che ha stabilito che "Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ";
4) l’art. 2, comma 5 ter dal D.L. n. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124 che ha stabilito che "ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 , e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".
Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione ICI; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme. Secondo il dettato normativo di cui al D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 ter, convertito in L. n. 124 del 2013 le domande di variazione catastale, ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, producono effetto "a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".
Nel caso di specie è incontestato che gli immobili in questione nell’anno di riferimento 2009, oggetto di controversia, erano classificati catastalmente nella categoria A/07 (abitazione in villino) e C/02 (magazzini e locali di deposito); la richiesta di variazione catastale presentata nell’agosto del 2013 era stata respinta perchè tardiva ai sensi dell’art. 23 c.1 bis D.L. 207/2008, che prevedeva la scadenza della domanda al 30 settembre 2011, scadenza poi prorogata al 28.12.2011 a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011 n.201.
La variazione catastale presentata dalla società non aveva dunque i requisiti e il contenuto necessari per ottenere l’efficacia retroattiva richiesta, in quanto, per gli immobili in oggetto, la domanda è stata presentata successivamente al decorso del termine di cui alla disciplina dettata dal D.L. n. 70/2011.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza cassata non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.p. mediante il rigetto del ricorso introduttivo della parte contribuente.
Data l’incertezza legata al quadro normativo di riferimento le spese del giudizio di merito vanno compensate. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della parte contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito, condanna il soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2019.