Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale civile, Inquinamento acustico Numero: 6867 | Data di udienza: 30 Novembre 2017

INQUINAMENTO ACUSTICO – Immissioni e mezzi di prova esperibili – Rumori fastidiosi udibili nell’immobile sottostante anche in orario notturno – Superamento della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. – Poteri del giudice di merito – Accorgimenti idonei a limitare le immissioni – Rivalutazione delle prove in Cassazione – Esclusione – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Vizio di nullità della sentenza di primo grado per carenze della motivazione e art. 354 c.p.c..


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Marzo 2018
Numero: 6867
Data di udienza: 30 Novembre 2017
Presidente: D'ASCOLA
Estensore: SCARPA


Premassima

INQUINAMENTO ACUSTICO – Immissioni e mezzi di prova esperibili – Rumori fastidiosi udibili nell’immobile sottostante anche in orario notturno – Superamento della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. – Poteri del giudice di merito – Accorgimenti idonei a limitare le immissioni – Rivalutazione delle prove in Cassazione – Esclusione – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Vizio di nullità della sentenza di primo grado per carenze della motivazione e art. 354 c.p.c..



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 6^ 20/03/2018, (Ud. 30/11/2017), Ordinanza n.6867
 
 
INQUINAMENTO ACUSTICO – Immissioni e mezzi di prova esperibili – Rumori fastidiosi udibili nell’immobile sottostante anche in orario notturno – Superamento della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. – Poteri del giudice di merito – Accorgimenti idonei a limitare le immissioni – Rivalutazione delle prove in Cassazione – Esclusione. 
 
In tema di immissioni, i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d’ufficio con funzione "percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l’intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone, potendosi in tale materia tuttavia ricorrere alla prova testimoniale quando essa verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione di giudizi valutativi (Cass. Sez. 2, 20/01/2017, n. 1606). Spetta, in ogni modo, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della stessa, supponendo tale accertamento un’indagine di fatto, sicché nel giudizio di legittimità non può chiedersi alla Corte di cassazione di prendere direttamente in esame l’intensità, la durata, o la frequenza dei suoni o delle emissioni per sollecitarne una diversa valutazione di sopportabilità (Cass. Sez. 2, 05/08/2011, n. 17051; Cass. Sez. 2, 12/02/2010, n. 3438; Cass. Sez. 2, 25/08/2005, n. 17281). 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Vizio di nullità della sentenza di primo grado per carenze della motivazione e art. 354 c.p.c..
 
Il vizio di nullità della sentenza di primo grado per carenze della motivazione non rientra fra quelli tassativamente indicati dall’art. 354 c.p.c. (con riguardo a casi di vizio nell’instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice), i quali comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo perciò il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (Cass. Sez. L, 17/06/2014, n. 13733; Cass. Sez. L, 03/04/2012, n. 5277; Cass. Sez. 1, 05/12/2008, n. 28838; Cass. Sez. 3, 20/07/2004, n. 13426).
 
 
(conferma sentenza n. 670/2016 – TRIBUNALE di RAGUSA – 08/06/2016) Pres. D’ASCOLA, Rel. SCARPA, Ric. Morici ed altro c. Giunta ed altro 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 6^ 20/03/2018, (Ud. 30/11/2017), Ordinanza n.6867

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 6^ 20/03/2018, (Ud. 30/11/2017), Ordinanza n. 6867
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso 19224-2016 proposto da:
MORICI NADIA, SCROFANI EMANUELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO TORRISI, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCIA SPATA;
 
– ricorrenti –

contro
 
GIUNTA PATRIZIA, DISTEFANO GIORGIO;
 
– intimati –
 
avverso la sentenza n. 670/2016 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata il 08/06/2016;
 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA. 

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
 
Nadia Morici e Emanuele Scrofani hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 670/2016 dell’8 giugno 2016.
 
Gli intimati Patrizia Giunta e Giorgio Distefano non hanno svolto attività difensive.
 
La sentenza impugnata, in accoglimento dell’appello proposto da Patrizia Giunta e Giorgio Distefano avverso la sentenza n.87/2014 del Giudice di pace di Ragusa, ha condannato gli appellati Nadia Morici e Emanuele Scrofani a trasferire la cucina del loro appartamento, sito in Ragusa, via E. Maiorana 22, in altro vano, ovvero, in alternativa, ad installare nel vano adibito a cucina un pavimento ovvero uno strato resiliente, disponendo altresì il risarcimento dei danni subiti dagli appellanti a carico di Nadia Morici. Il Tribunale ha ravvisato l’assoluta carenza della motivazione del giudice di primo grado circa l’esistenza e la nocività delle lamentate immissioni, ed ha invece accertato, sulla scorta della CTU espletata nel giudizio di impugnazione e dei testi escussi (uno autore di rilievi fonometrici, l’altro autore di un controsoffitto nell’appartamento degli appellanti) la provenienza dall’appartamento di Nadia Morici e Emanuele Scrofani di rumori fastidiosi udibili nell’immobile sottostante di Patrizia Giunta e Giorgio Distefano.
 
Il primo motivo di ricorso di Nadia Morici e Emanuele Scrofani deduce la "nullità della sentenza e del giudizio di secondo grado", in quanto il Tribunale, dopo aver ritenuto sussistente il vizio di motivazione della sentenza del Giudice di pace, si è sostituito integralmente al primo giudice, disponendo una CTU, laddove avrebbe dovuto "trasmettere gli atti al Giudice di primo grado al fine di non privare le parti di un grado di giudizio".
 
Il secondo motivo rappresenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost. e dell’art. 6 CEDU, avendo il Tribunale di Ragusa dato come presupposto di fatto l’esistenza di rumori molesti sulla scorta di una perizia di parte redatta in assenza di contraddittorio, senza peraltro valutare correttamente le risultanze probatorie ed espletando per la prima volta in secondo grado la CTU, così privando le parti di un grado di giudizio.
 
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c. p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
 
I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..
 
Le censure evidenziano palesi difetti dei necessari caratteri di tassatività, specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, risolvendosi in una critica generica della sentenza del Tribunale di Ragusa, neppure agevolmente collocabile in alcuna delle categoria logiche di vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c. Il primo motivo invoca la nullità della sentenza impugnata senza indicare le norme su cui si fonda, come prescritto dall’art. 366 comma 1, n. 4, c.p.c., mentre il secondo motivo allega la violazione di norme costituzionali e della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove l’eventuale contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali o convenzionali si porta ad emersione in sede di legittimità pur sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, ovvero mediante eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata ( cfr. Cass. Sez. 2, 17/02/2014, n. 3708).
 
Il primo motivo in ogni caso è del tutto infondato, giacché, come da questa Corte più volte affermato, il vizio di nullità della sentenza di primo grado per carenze della motivazione non rientra fra quelli tassativamente indicati dall’art. 354 c.p.c. (con riguardo a casi di vizio nell’instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice), i quali comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo perciò il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio (come appunto correttamente fatto dal Tribunale di Ragusa) pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (Cass. Sez. L, 17/06/2014, n. 13733; Cass. Sez. L, 03/04/2012, n. 5277; Cass. Sez. 1, 05/12/2008, n. 28838; Cass. Sez. 3, 20/07/2004, n. 13426).
 
Il secondo motivo è del pari del tutto infondato atteso che, come di recente affermato da questa Corte, in tema di immissioni, i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d’ufficio con funzione "percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l’intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone, potendosi in tale materia tuttavia ricorrere alla prova testimoniale quando essa verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione di giudizi valutativi (Cass. Sez. 2, 20/01/2017, n. 1606). Spetta, in ogni modo, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della stessa, supponendo tale accertamento un’indagine di fatto, sicché nel giudizio di legittimità non può chiedersi alla Corte di cassazione di prendere direttamente in esame l’intensità, la durata, o la frequenza dei suoni o delle emissioni per sollecitarne una diversa valutazione di sopportabilità (Cass. Sez. 2, 05/08/2011, n. 17051; Cass. Sez. 2, 12/02/2010, n. 3438; Cass. Sez. 2, 25/08/2005, n. 17281). Nella specie, il Tribunale di Messina ha accertato l’esistenza di rumori fastidiosi, anche in orario notturno, provenienti dall’appartamento di Nadia Morici e Emanuele Scrofani, sulla base dell’espletata CTU e delle testimonianze di Giovanni Pluchino, Giuseppe Cappello, Paola Blundo e Costantino Distefano. Il primo testimone era stato autore di una perizia fonometrica di parte, ma, se è vero che la perizia depositata da una parte non è dotata di alcuna efficacia probatoria precostitutita rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, alla stessa parte rimane riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal proprio consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (Cass. Sez. 2, 19/05/1997, n. 4437).
 
Il secondo motivo del ricorso, nel denunciare vizi di violazione di legge della sentenza del Tribunale di Ragusa, si limita a censure di erroneità e/o di inadeguatezza delle stime peritali e di inattendibilità dei testimoni esaminati, e si risolve, dunque, nel far valere la non rispondenza della ricostruzione delle vicende di lite operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo dei ricorrenti, proponendosi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, ovvero una nuova pronuncia sulle vicende di lite volta a sovvertire aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, che attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento.
 
Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati Patrizia Giunta e Giorgio Distefano non hanno svolto attività difensive.
 
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
 
P. Q. M.
 
La Corte rigetta il ricorso.
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13. 
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 30 novembre 2017.
 

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