Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Appalti,
Diritto processuale civile,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 14751 |
Data di udienza: 31 Gennaio 2019
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Responsabilità e limiti del direttore lavori – Diligenza in concreto – Tutela la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore – Vigilanza sulla conformità a quanto stabilito nel capitolato di appalto ed al progetto – Obbligo continuo di vigilanza – Esclusione – APPALTI – Responsabilità dell’appaltatore – Difformità o vizi dell’opera – Cattiva esecuzione dei lavori riferibile all’appaltatore – Esclusiva responsabilità dell’appaltatore sulla esecuzione delle opere – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Palese infondatezza della domanda di garanzia nei confronti del terzo – Effetti – Principio di soccombenza nel rapporto processuale – Applicazione.
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Maggio 2019
Numero: 14751
Data di udienza: 31 Gennaio 2019
Presidente: FRASCA
Estensore: PORRECA
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Responsabilità e limiti del direttore lavori – Diligenza in concreto – Tutela la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore – Vigilanza sulla conformità a quanto stabilito nel capitolato di appalto ed al progetto – Obbligo continuo di vigilanza – Esclusione – APPALTI – Responsabilità dell’appaltatore – Difformità o vizi dell’opera – Cattiva esecuzione dei lavori riferibile all’appaltatore – Esclusiva responsabilità dell’appaltatore sulla esecuzione delle opere – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Palese infondatezza della domanda di garanzia nei confronti del terzo – Effetti – Principio di soccombenza nel rapporto processuale – Applicazione.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.6^ 29/05/2019 (Ud. 31/01/2019), Ordinanza n.14751
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Responsabilità e limiti del direttore lavori – Diligenza in concreto – Tutela la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore – Vigilanza sulla conformità a quanto stabilito nel capitolato di appalto ed al progetto – Obbligo continuo di vigilanza – Esclusione – APPALTI – Responsabilità dell’appaltatore – Difformità o vizi dell’opera – Cattiva esecuzione dei lavori riferibile all’appaltatore – Esclusiva responsabilità dell’appaltatore sulla esecuzione delle opere – Giurisprudenza.
Il direttore dei lavori è titolare di una obbligazione di mezzi e non di risultati fermo restando che, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, il suo comportamento dev’essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza in concreto, posta la necessità d’impiegare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione e nel perimetro delle sue competenze, il risultato che il committente si aspetta di conseguire (Cass., 30/09/2014, n. 20557). Pertanto, il direttore dei lavori, assume la specifica funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, vigilando che l’esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità a quanto stabilito nel capitolato di appalto e quindi al progetto, fermo l’obbligo di intervento quando quest’ultimo presenti riconoscibili fattori di rischio (Cass., 15/06/2018, n. 15732); da questo, e proprio per questo, non deriva a suo carico né una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori riferibile all’appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza anche in relazione a condotte marginali, sicché, in assenza di un qualche indice che faccia supporre che l’appaltatore sia stato sottoposto dal committente a direttive così stringenti da sottrargli qualsiasi possibilità di autodeterminazione, l’appaltatore rimane esclusivo responsabile dell’esecuzione delle opere previste ovvero dei danni conseguenti a negligenza nell’attuazione medesima.
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Palese infondatezza della domanda di garanzia nei confronti del terzo – Effetti – Principio di soccombenza nel rapporto processuale – Applicazione.
In materia processuale, solo la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l’applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l’attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest’ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass., 21/04/2017, n. 10070).
(conferma sentenza n. 1835/2017 – CORTE D’APPELLO di TORINO, dep. 07/08/2017) Pres. FRASCA, Rel. PORRECA, Ric. Soldarini ed altra contro D’Addio
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.6^ 29/05/2019 (Ud. 31/01/2019), Ordinanza n.14751
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.6^ 29/05/2019 (Ud. 31/01/2019), Ordinanza n.14751
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE,
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 27683-2017 proposto da:
– SOLDARINI TERESESIO, DE GREGORI GIUSEPPINA elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI BANCHI NUOVI 39, presso lo studio dell’avvocato RENATO MARIANI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE MELONI, ALFREDO MONTEVERDI;
– ricorrenti –
contro
D’ADDIO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANO GIUGGIOLI;
– controricorrente –
contro
CARGEAS ASSICURAZIONI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI LUCATTONI che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARINA LUCIA RAMA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1835/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 07/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.
Corte di cassazione
Sesta sezione civile – sottosezione Terza
CONSIDERATO CHE:
Teresio Soldarini e Giuseppina De Gregori convenivano in giudizio Claudio Caputo, quale titolare dell’omonima impresa individuale, in uno agli architetti Nicoletta Rossotti e Massimiliano D’Addio, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da vizi costruttivi afferenti all’edificazione di una villa bifamiliare;
il tribunale, per quanto ancora qui rileva, rigettava la domanda nei confronti dell’impresa per estraneità rispetto ai vizi riscontrati all’impermeabilizzazione della guaina; rigettava la domanda spiegata a titolo extracontrattuale nei confronti dei professionisti per prescrizione, aggiungendo, quanto al titolo contrattuale dell’ipotizzata obbligazione passiva, che i richiamati vizi esulavano dalla responsabilità inerente alla direzione dei lavori;
rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale svolta dai professionisti per il pagamento del residuo compenso, accogliendo la sollevata eccezione di prescrizione presuntiva; condannava gli originari attori alla rifusione anche delle spese processuali sostenute dalla Cargeas Assicurazioni s.p.a., che era stata chiamata in manleva da Massimiliano D’Addio;
la corte di appello accoglieva il gravame principale di Massimiliano D’Addio disattendendo l’eccezione di prescrizione presuntiva in ragione della ritenuta ammissione del debito evincibile dalle allegazioni svolte con le difese di primo grado da parte degli attori; e rigettava il gravame incidentale di questi ultimi, osservando che la posa della guaina impermeabilizzante era attività di semplice esecuzione sicché correttamente il giudice di prime cure aveva escluso una responsabilità della direzione dei lavori;
avverso questa decisione ricorrono per cassazione Teresio Soldarini e Giuseppina De Gregori articolando due motivi e depositando memoria;
resistono con controricorso Massimiliano D’Addio e la Cargeas Assicurazioni s.p.a.;
RILEVATO CHE:
con il primo motivo si prospetta la violazione degli artt. 1176, 1218, 2224, 2229, 2230, 1662, cod. civ., poiché la corte di appello avrebbe errato nell’omettere di considerare che la responsabilità del direttore dei lavori, seppure non estesa alla vigilanza dell’esecuzione di opere che non siano complesse, include in ogni caso il successivo controllo e la successiva verifica dell’attività posta in essere, nell’ipotesi sicuramente omessi;
con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ., poiché la corte di appello avrebbe errato nel condannare i deducenti alla rifusione delle spese processuali dalla compagnia di assicurazione, senza vagliare l’eccezione d’inoperatività della polizza che la società Cargeas Assicurazioni aveva eccepito e che se fondata avrebbe imposto di regolare i costi legali in parola ponendoli a carico dell’effettiva parte soccombente, ossia del chiamante in manleva;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.;
RILEVATO CHE:
il primo motivo è infondato;
– non è contestato, e anzi viene ammesso esplicitamente in ricorso, che i vizi afferivano alla inidonea impermeabilizzazione della guaina posata, e che tale attività era di semplice esecuzione così da inerire certamente alle responsabilità dell’appaltatore, diverso dall’impresa Caputo convenuta;
– ciò che sostiene la censura, come visto, è che il (duplice) direttore dei lavori, pur non essendo tenuto a una vigilanza costante sull’esecuzione dell’appalto, non abbia proceduto successivamente,e prima della successiva
prosecuzione delle opere, alla verifica della discussa e inidonea posa in opera della guaina impermeabilizzante;
– la giurisprudenza di questa Corte, al riguardo, ha chiarito che il direttore dei lavori è titolare di una obbligazione di mezzi e non di risultati fermo restando che, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, il suo comportamento dev’essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza in concreto, posta la necessità d’impiegare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione e nel perimetro delle sue competenze, il risultato che il committente si aspetta di conseguire (Cass., 30 settembre 2014, n. 20557);
– il direttore dei lavori, pertanto, assume la specifica funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, vigilando che l’esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità a quanto stabilito nel capitolato di appalto e quindi al progetto, fermo l’obbligo di intervento quando quest’ultimo presenti riconoscibili fattori di rischio (cfr. Cass., 15/06/2018, n. 15732);
– da questo, e proprio per questo, non deriva a suo carico né una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori riferibile all’appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza anche in relazione a condotte marginali, sicché, in assenza di un qualche indice che faccia supporre che l’appaltatore sia stato sottoposto dal committente a direttive così stringenti da sottrargli qualsiasi possibilità di autodeterminazione, l’appaltatore rimane esclusivo responsabile dell’esecuzione delle opere previste ovvero dei danni conseguenti a negligenza nell’attuazione medesima (Cass., n. 20557 del 2014, cit., pag. 16);
– ciò posto, come anticipato, non è discusso ed è oggetto d’incensurato accertamento in fatto – coincidente in primo e secondo grado – la circostanza per cui si trattò di negligenza in un’attività, quella di apposizione della guaina impermeabilizzante, senza alcuna difficoltà particolare, non bisognevole di alcuna direttiva specifica (pag. 8 della sentenza gravata), ovvero rientrante nella fattispecie di opera esecutiva non complessa e oggetto di «competenze e capacità di modesti operai edili» (pag. 12 del ricorso);
– proprio per ciò i ricorrenti invocano – anche nella confermativa memoria – una diversa responsabilità da mancato controllo successivo;
– tale censura è inammissibile non avendo parte ricorrente specificatamente dimostrato, in ricorso, quando e come avesse sollevato la specifica questione nei gradi di merito, sicché la stessa risulta nuova;
il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato;
– la giurisprudenza di questa Corte è stabile nell’affermare che solo la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l’applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l’attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest’ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass., 21/04/2017, n. 10070, citata dagli stessi ricorrenti);
– i ricorrenti sostengono che la corte territoriale avrebbe dovuto esaminare, a tal fine, l’eccezione d’inoperatività della polizza, sollevata dalla compagnia assicurativa, ma non colgono la "ratio" nomofilattica richiamata, per cui solo qualora tale manifesta infondatezza sia stata rilevata o avrebbe dovuto essere rilevata, può derogarsi ovvero diversamente declinarsi il principio di causalità che regola la distribuzione dei costi di lite;
– in mancanza di rilievo da parte della corte territoriale, i ricorrenti avrebbero dovuto compiutamente dimostrare in ricorso, ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., la suddetta palese infondatezza, come, invece, non è avvenuto;
– le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali dei resistenti liquidate, per ciascuno, in euro 2.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 31 gennaio 2019