Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto del lavoro
Numero: 457 | Data di udienza:
DIRITTO DEL LAVORO – Cessazione del rapporto di fiducia – Licenziamento per giusta causa – Impossibilità oggettiva della prosecuzione del rapporto – Proroghe per malattia del lavoratore – Esclusione – Apprezzamento di fatto riservato al Giudice di merito.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: Sez. Lavoro
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Gennaio 2012
Numero: 457
Data di udienza:
Presidente:
Estensore:
Premassima
DIRITTO DEL LAVORO – Cessazione del rapporto di fiducia – Licenziamento per giusta causa – Impossibilità oggettiva della prosecuzione del rapporto – Proroghe per malattia del lavoratore – Esclusione – Apprezzamento di fatto riservato al Giudice di merito.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. Lavoro 16 gennaio 2012, Sentenza n. 457
DIRITTO DEL LAVORO – Cessazione del rapporto di fiducia – Licenziamento per giusta causa – Impossibilità oggettiva della prosecuzione del rapporto – Proroghe per malattia del lavoratore – Esclusione – Apprezzamento di fatto riservato al Giudice di merito.
Il licenziamento per giusta causa, prevedendo la cessazione del rapporto di fiducia e comprovando sul versante giuridico l’impossibilità oggettiva della prosecuzione del rapporto, non ammette dilazioni neanche per la malattia del lavoratore. La valutazione della gravità dell’infrazione commessa dal lavoratore e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al Giudice di merito e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, purché congruamente motivato.