Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Diritto sanitario Numero: 30366 | Data di udienza:

* INQUINAMENTO IDRICO – DIRITTO SANITARIO – Scarico abusivo delle acque reflue industriali – Direttore Generale Azienda Ospedaliera – Condotta negligente – Colpa penalmente rilevante – Configurabilità del reato – Elemento soggettivo – Scriminante – Situazione di emergenza, necessità di garantire la continuità dell’attività della struttura sanitaria – Non sussiste – Art. 137, D. L.vo n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Agosto 2011
Numero: 30366
Data di udienza:
Presidente: Lombardi
Estensore: Gentile


Premassima

* INQUINAMENTO IDRICO – DIRITTO SANITARIO – Scarico abusivo delle acque reflue industriali – Direttore Generale Azienda Ospedaliera – Condotta negligente – Colpa penalmente rilevante – Configurabilità del reato – Elemento soggettivo – Scriminante – Situazione di emergenza, necessità di garantire la continuità dell’attività della struttura sanitaria – Non sussiste – Art. 137, D. L.vo n. 152/2006.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 1 agosto 2011, Sentenza n. 30366

 
INQUINAMENTO IDRICO – DIRITTO SANITARIO – Scarico abusivo delle acque reflue industriali – Direttore Generale Azienda Ospedaliera – Condotta negligente – Colpa penalmente rilevante – Configurabilità del reato – Elemento soggettivo – Scriminante – Situazione di emergenza, necessità di garantire la continuità dell’attività della struttura sanitaria – Non sussiste – Art. 137, D. L.vo n. 152/2006. 
 
L’elemento soggettivo del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, può configurarsi anche nei casi di colpa penalmente rilevante. Colpa consistente nella mancanza della dovuta diligenza in riferimento sia alla tardiva presentazione della richiesta di autorizzazione per lo scarico delle acque industriali, sia alla risoluzione dei problemi e delle questioni tecnico/amministrative connesse al rilascio dell’autorizzazione. Nella specie, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena (che gestiva l’annesso Policlinico), si attivava in ritardo per richiedere l’autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali, provenienti dal Policlinico; autorizzazione di cui la struttura Ospedaliera era priva. 
 
(conferma Sentenza Tribunale di Siena, emessa il 18/06/09). Pres. Lombardi, Est. Gentile

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 1/08/2011, Sentenza n. 30366

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria                   – Presidente
Dott. GENTILE Mario                                   – Consigliere Rel.
Dott. FRANCO Amedeo                               – Consigliere
Dott. AMOROSO Silvio                                – Consigliere
Dott. SARNO Giulio                                     – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da: To. Ca. Ri. , nato il (Omissis);
– Avverso la Sentenza Tribunale di Siena, emessa il 18/06/09;
– Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
– Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile;
– Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per Rigetto del ricorso;
– Udito il difensore Avv. Gaetano Viciconte, difensore di fiducia del ricorrente, To. Ca. Ri. .
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Il Tribunale di Siena, con sentenza emessa il 18/06/09, dichiarava To. Ca. Ri. colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137 come contestato in atti e lo condannava alla pena di euro 4.000,00 di ammenda.
 
L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed c).
 
In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva:
 
1. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilita’ penale dell’imputato;
 
2. che, comunque, nella fattispecie ricorreva la scriminante di cui agli articoli 54 e 59 c.p., quantomeno sotto il profilo putativo, avendo il ricorrente posto in essere la condotta contestatagli- perche’ determinato dalla necessita’ di garantire la continuita’ dell’attivita’ della struttura sanitaria riconducibile all’Azienda Ospedaliera Universitaria (Omissis), di cui l’imputato era direttore generale.
 
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
 
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 15/07/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso e’ infondato.
 
Il Tribunale di Siena ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione. Il Giudice del merito, invero, mediante un esame puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che To. Ca. Ri. , pur avendo assunto nel Novembre del 2005 la carica di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (Omissis) (che gestiva l’annesso Policlinico (Omissis)), soltanto nell’Agosto 2006 si attivava per richiedere l’autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali, provenienti dal Policlinico; autorizzazione di cui la struttura Ospedaliera era priva. Detto titolo autorizzativo veniva rilasciato nell’Ottobre 2008, dopo che erano state eseguite le opere necessarie per l’adeguamento degli impianti ai fini dell’allacciamento degli stessi al depuratore Comunale (Omissis). Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, come contestato al ricorrente To. Ca. Ri. . In particolare l’elemento soggettivo del reato de quo era costituito dalla colpa penalmente rilevante; colpa consistente nella mancanza, nella condotta del To. , della tempestiva e dovuta diligenza in riferimento sia alla tardiva presentazione della richiesta di autorizzazione per lo scarico delle acque industriali, sia alla risoluzione dei problemi e delle questioni tecnico/amministrative connesse al rilascio dell’autorizzazione.
 
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perche’ prevalentemente ripetitive di quanto gia’ esposto in sede di merito. Sono infondate perche’ in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal Tribunale di Siena. Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiche’ non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realta’, al giudice di legittimita’ una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, piu’ favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimita’ perche’ in violazione della disciplina di cui all’articolo 606 c.p.p.. Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1 Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5 Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5 Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381. Ad abundantiam si rileva che nella fattispecie non ricorreva l’esimente di cui all’articolo 54 c.p., posto che lo scarico abusivo delle acque reflue industriali provenienti dal Policlinico (Omissis) era dovuta non ad una situazione di emergenza, improvvisa e non altrimenti gestibile, ma esclusivamente alla condotta negligente del To. in relazione alla tardivita’ con cui era stata richiesta l’autorizzazione per lo scarico delle predette acque reflue industriali ed era stata affrontata la soluzione dei problemi connessi.
 
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da To. Ca. Ri. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
LA CORTE
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

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