Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 36528 | Data di udienza: 16 Giugno 2011

* DIRITTO URBANISTICO – Concetto di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria – Demolizione e successiva ricostruzione – Presupposti – Medesima area di sedime originaria – Fattispecie – Artt. 44 c.l° lett. c) D.P.R. n. 380/01 e 181 D. L.vo n. 42/04.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Ottobre 2011
Numero: 36528
Data di udienza: 16 Giugno 2011
Presidente: Ferrua
Estensore: Grillo


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Concetto di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria – Demolizione e successiva ricostruzione – Presupposti – Medesima area di sedime originaria – Fattispecie – Artt. 44 c.l° lett. c) D.P.R. n. 380/01 e 181 D. L.vo n. 42/04.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 10/10/2011 (Ud. 16/06/2011) Sentenza n. 36528

 
 
DIRITTO URBANISTICO – Concetto di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria – Demolizione e successiva ricostruzione – Presupposti – Medesima area di sedime originaria – Fattispecie – Artt. 44 c.l° lett. c) D.P.R. n. 380/01 e 181 D. L.vo n. 42/04.
 
 
Il concetto di ristrutturazione edilizia presuppone il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell’edifico originario finalizzati a trasformare l’organismo preesistente a condizione che rimangano immutati sagoma, volume ed altezza (Cass. Sez. 5^ 17.2.1999 n. 3558, P.M. in proc. Scarti), mentre, la manutenzione straordinaria afferisce ad interventi su parti anche strutturali degli edifici, sempre che non vengano variati i volumi e non venga alterato l’originario stato d’uso. Inoltre, la ristrutturazione implica la necessità che la costruzione dell’edificio demolito venga riposizionata nella medesima area di sedime originaria, imponendosi una interpretazione rigida del significato del termine in quanto la disciplina della ristrutturazione costituisce deroga al principio generale della necessità di apposito permesso di costruire nei casi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Fattispecie: demolizione e successiva ricostruzione in una diversa quota dell’immobile rispetto all’originario assetto comportando una trasformazione edilizia del territorio non certamente circoscritta ad interventi di minima entità.

(conferma sentenza emessa il 29/06/2009 dalla Corte di Appello di Lecce) Pres. Ferrua, Est. Grillo, Ric. Fai
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 10/10/2011 (Ud. 16/06/2011) Sentenza n. 36528

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli lll.mi Sigg.:
 
1. Dott. Giuliana FERRUA – Presidente
2. Dott. Alfredo TERESI – Consigliere
3. Dott. Aldo FIALE – Consigliere
4. Dott. Renato GRILLO – Consigliere Est.
5. Dott. Elisabetta ROSI – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da: FAI Lorenzo, nato a Parabita l’11.11.1949;
– avverso la sentenza emessa il 29 giugno 2009 dalla Corte di Appello di Lecce;
– udita nella udienza pubblica del 16 giugno 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;
– udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo – GERACI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
– udito il difensore del ricorrente nella persona dell’Avv. Gianluigi PELLEGRINO;
 
Svolgimento del processo e motivi della decisione
 
Con sentenza del 29 giugno 2009 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Gallipoli – con la quale FAI Lorenzo, imputato dei reati di cui agli artt. 44 comma l ° lett. c) del D.P.R. 380/01 e 181 D. L.vo 42/04 (fatti commessi in data 8 agosto 2006 in Gallipoli), era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed € 14.000,00 di ammenda.
 
La vicenda oggetto del processo riguarda la demolizione e successiva ricostruzione ad opera dell’odierno imputato di un edificio per il quale era stato rilasciato al precedente titolare un permesso di costruire circoscritto alla demolizione dei solai ed al loro rifacimento in quanto pericolanti: l’edifico ricostruito presentava identiche caratteristiche volumetriche e di superficie rispetto al preesistente immobile, mentre era mutata la quota in quanto, mentre le strutture di sostegno dell’edificio originario partivano da un seminterrato, quelle riferite all’edificio ricostruito erano situate alla (diversa) quota di piano terra.
 
Ciò precisato, la Corte di Appello rispondendo alle doglianze difensive secondo le quali nella specie si trattava di un mero intervento di manutenzione straordinaria conforme al progetto assentito e comunque non necessitante di apposito permesso di costruire, disattendeva tale tesi in quanto infondata.
 
Osservava in proposito quel giudice territoriale che non si trattava né di manutenzione straordinaria né di ristrutturazione, posto che i lavori eseguiti risultavano del tutto difformi da quelli autorizzati, tanto da dar luogo ad un immobile “significativamente diverso” sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista planimetrico.
 
Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato a mezzo del difensore fiduciario, premettendo che l’immobile oggetto dell’intervento edilizio era stato acquistato da potere di tale RIZZO Clara (titolare del precedente permesso di costruire di cui si è precedentemente discorso, poi volturato ad esso ricorrente) e che il fabbricato era in pessime condizioni di staticità ed abbisognevole di interventi radicali in vista di garantirne la sicurezza e stabilità.
 
Deduce quindi illogicità della motivazione laddove si afferma che l’immobile è stato interamente ricostruito ad un diverso livello di quota rispetto a quella originaria e in modo completamente difforme rispetto all’autorizzazione in precedenza concessa alla RIZZO: a giudizio del ricorrente, infatti, il giudice territoriale sarebbe incorso in un equivoco, operando una indebita distinzione tra piano di campagna e piano di appoggio delle fondazioni, distinzione in realtà del tutto inesistente.
 
Il ricorso non merita accoglimento.
 
Correttamente la Corte di Appello, dopo aver richiamato il testo normativo di riferimento concernente i lavori di manutenzione straordinaria (art. 3 comma 1° lett. b) del D.P.R. 380/01) e i lavori di ristrutturazione (art. 3 comma 1°, lett. d) dello stesso D.P.R.), ha in modo del tutto conforme alle risultanze processuali (rappresentate non solo da prove dichiarative rese dagli Ufficiali di P.G. che avevano proceduto al controllo del manufatto, ma anche da prove documentali quali le fotografie dei luoghi ritraenti la situazione quo ante e quella nuova) concluso per una sostanziale diversità dell’immobile (definita “significativa” nel verbale di sequestro esaminato dalla Corte di appello) che escludeva la ricorrenza sia della ipotesi della manutenzione straordinaria che della ristrutturazione.
 
Secondo quanto più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, mentre il concetto di ristrutturazione edilizia presuppone il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell’edifico originario finalizzati a trasformare l’organismo preesistente a condizione che rimangano immutati sagoma, volume. ed altezza (in questo senso Cass. Sez. 5^ 17.2.1999 n. 3558, P.M. in proc. Scarti. Rv. 213598), la manutenzione straordinaria afferisce ad interventi su parti anche strutturali degli edifici, sempre che non vengano variati i volumi e non venga alterato l’originario stato d’uso.
Peraltro la ristrutturazione implica la necessità che la costruzione dell’edificio demolito venga riposizionata nella medesima area di sedime originaria, imponendosi una interpretazione rigida del significato del termine in quanto la disciplina della ristrutturazione costituisce deroga al principio generale della necessità di apposito permesso di costruire nei casi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (Cass. Sez. 3^ 18.3.2004 n. 19034, Calzoni, Rv. 228623).
 
La tesi difensiva fa leva su un concetto non condivisibile di non immutazione del territorio, collegata ad un mantenimento delle caratteristiche di forma e volumetriche, laddove una diversa quota dell’immobile rispetto all’originario assetto ha comportato, come correttamente rilevato dalla Corte, una trasformazione edilizia del territorio non certamente circoscritta ad interventi di minima entità.
 
Da qui la ritenuta configurabilità del reato, senza che possa avere rilievo quanto rappresentato dal ricorrente attraverso la produzione della sentenza resa dal TAR Puglia che aveva annullato l’ordine di demolizione dell’edificio, asseritamente realizzato in assenza del titolo ad aedificandum, ritenendo non provato l’abuso.
 
Invero la motivazione della Corte di Appello fa leva su risultanze fotografiche che hanno ragionevolmente indotto quel giudice a ritenere sensibilmente diversa la costruzione rispetto a quella originaria in quanto posizionata rispetto alla quota in modo difforme.
 
La Corte di merito si è quindi attenuta a quei criteri enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte. senza incorrere né in vuoti motivazionali né in illogicità manifeste.
 
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese    processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
 
Così deciso in Roma 16 giugno 2011.

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