Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti
Numero: 45959 | Data di udienza: 27 Ottobre 2011
* RIFIUTI – Recupero batterie – Attività illecita di gestione di rifiuti pericolosi – Assenza di caratteristiche imprenditoriali – Ininfluenza – Configurabilità del reato – Pluralità di fatti commissivi protratti nel tempo – Natura permanente del reato.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Dicembre 2011
Numero: 45959
Data di udienza: 27 Ottobre 2011
Presidente: Mannino
Estensore: Lombardi
Premassima
* RIFIUTI – Recupero batterie – Attività illecita di gestione di rifiuti pericolosi – Assenza di caratteristiche imprenditoriali – Ininfluenza – Configurabilità del reato – Pluralità di fatti commissivi protratti nel tempo – Natura permanente del reato.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 12/12/2011 (Ud. 27/10/2011), Sentenza n. 45959
RIFIUTI – Recupero batterie – Attività illecita di gestione di rifiuti pericolosi – Assenza di caratteristiche imprenditoriali – Ininfluenza – Configurabilità del reato.
Il recupero del contenuto delle batterie per poi abbandonarle, configura univocamente l’ipotesi tipica della gestione di rifiuti pericolosi (recupero e successivo smaltimento mediante abbandono), a nulla rilevando l’assenza di caratteristiche imprenditoriali dell’attività, trattandosi di reato che può essere commesso da “chiunque”.
(dich. Inamm. il ricorso avverso sentenza del 24.3.2009 Corte di Appello di Napoli, a conferma del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. Dist. di Carinola, del 22.11.2007) Pres. Mannino, Est. Lombardi, Ric. De Felice
RIFIUTI – Attività illecita di gestione di rifiuti pericolosi – Pluralità di fatti commissivi protratti nel tempo – Natura permanente del reato.
L’attività di gestione di rifiuti ha natura permanente quando corrisponde ad una condotta che si protrae nel tempo con una pluralità di fatti commissivi (Cass.. sez. III, 19.12.2007 n. 6098 del 2008, Stura e altro; Cass. sez. III, 21.10.2010 n. 40850, Gramigna e altro).
(dich. Inamm. il ricorso avverso sentenza del 24.3.2009 Corte di Appello di Napoli, a conferma del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. Dist. di Carinola, del 22.11.2007) Pres. Mannino, Est. Lombardi, Ric. De Felice
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 12/12/2011 (Ud. 27/10/2011), Sentenza n. 45959SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Saverio Mannino
Consigliere “ Ciro Petti
” Alfredo Teresi
“ Alfredo Maria Lombardi
“ Silvio Amoresano
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
– Sul ricorso proposto dall’Avv. Pasquale Lista, difensore di fiducia di De Felice Renato, n. a Pietravairano il 14.3.1956, avverso la sentenza in data 24.3.2009 della Corte di Appello di Napoli, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, in data 22.11.2007, venne condannato alla pena di mesi sei di arresto ed € 2.500,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all’art. 51, comma 1, della L. n. 22/1997.
– Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
– Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
– Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di De Felice Renato in ordine al reato di cui all’art. 51, comma primo, della L. n. 22/1997, a lui ascritto per avere effettuato un’attività di gestione di rifiuti pericolosi, costituiti da batterie al piombo esauste, in assenza della prescritta autorizzazione.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva dedotto, tra l’altro, che il fatto poteva essere inquadrato nell’ipotesi dell’abbandono occasionale di rifiuti ai sensi dell’art. 50 della L. n. 22/1997 e dedotto la prescrizione del reato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per vizi di motivazione e violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza.
In sintesi, si denuncia la illogicità della motivazione della sentenza per non avere inquadrato il fatto nell’ipotesi di cui all’art. 50 della L. n. 22/1997, dell’abbandono occasionale di rifiuti, che era stata ravvisata dall’amministrazione comunale nel provvedimento con il quale era stato ingiunto all’imputato di rimuovere i rifiuti di cui alla contestazione.
Si deduce inoltre che l’attività di gestione di rifiuti richiede un’organizzazione, anche se rudimentale, di persone e di cose diretta al funzionamento della medesima e che la valutazione dei giudici di merito in ordine alla natura dell’attività posta in essere dal De Felice è esclusivamente fondata sulle dichiarazioni del fratello dell’imputato, che lo aveva denunciato e con il quale non corrono buoni rapporti.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione dell’art. 129 c.p.p. in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato.
Si deduce che il reato di cui alla contestazione è istantaneo ad effetti permanenti e che la commissione dello stesso doveva farsi risalire a circa due anni prima dell’accertamento.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha correttamente osservato che l’attività di gestione di rifiuti ha natura permanente quando corrisponde ad una condotta che si protrae nel tempo con una pluralità di fatti commissivi (cfr. sez. III, 19.12.2007 n. 6098 del 2008, Stura e altro, RV 238828; sez. III, 21.10.2010 n. 40850, Gramigna e altro, RV 248706); fatti che secondo l’accertamento di merito si sono protratti fino alla data del sopraluogo effettuato dal M.llo dei C.C. in data 8.6.2005.
La doglianza relativa alla mancata declaratoria di prescrizione del reato è, pertanto, fondata esclusivamente su una deduzione fattuale, peraltro generica, in contrasto con l’accertamento di merito e, perciò, inammissibile in sede di legittimità.
Quanto all’attività di gestione di rifiuti da parte del De Felice la stessa ha formato oggetto di puntuale accertamento mediante la descrizione della condotta posta in essere dall’imputato, che consisteva nel recuperare il contenuto delle batterie che poi abbandonava sul terreno intorno all’abitazione.
Detta attività rientra univocamente nell’ipotesi tipica della gestione di rifiuti pericolosi (recupero e successivo smaltimento mediante abbandono), mentre a nulla rileva la assenza di caratteristiche imprenditoriali dell’attività, trattandosi di reato che può essere commesso da “chiunque”.
Infine, non può formare oggetto di contestazione in sede di legittimità l’attendibilità del teste sulla cui deposizione l’accertamento è fondato e che, peraltro, trovava riscontro in quanto riferito dal verbalizzante.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, ultimo comma, c.p.p. con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di E 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 27.10.2011.