Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 36987 | Data di udienza:

* BENI CULTURALI ED AMBIEANTALI – Abusi edilizi – Zona sottoposta a vincolo ambientale – Domanda di condono – Sospensione illegittima del procedimento – Effetti – Opere non condonabili – Prescrizione del reato – Esclusione – DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Condono edilizio – Opere non condonabili – Sospensione del procedimento – Esclusione – Prescrizione del reato – Computo dei termini – Art. 44, lett. c), D.P.R. 380/2001 – Art. 16, D. L.vo  n. 490/999 oggi D.L.vo n.42/2004.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Ottobre 2011
Numero: 36987
Data di udienza:
Presidente: Ferrua
Estensore: Franco


Premassima

* BENI CULTURALI ED AMBIEANTALI – Abusi edilizi – Zona sottoposta a vincolo ambientale – Domanda di condono – Sospensione illegittima del procedimento – Effetti – Opere non condonabili – Prescrizione del reato – Esclusione – DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Condono edilizio – Opere non condonabili – Sospensione del procedimento – Esclusione – Prescrizione del reato – Computo dei termini – Art. 44, lett. c), D.P.R. 380/2001 – Art. 16, D. L.vo  n. 490/999 oggi D.L.vo n.42/2004.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 13 ottobre 2011, Sentenza n. 36987 

 
BENI CULTURALI ED AMBIEANTALI – Abusi edilizi – Zona sottoposta a vincolo ambientale – Domanda di condono – Sospensione illegittima del procedimento – Effetti – Opere non condonabili – Prescrizione del reato – Esclusione – Art. 44, lett. c), D.P.R. 380/2001- Art. 16, D. L.vo  n. 490/999 oggi D.L.vo n.42/2004.
 
La realizzazione di abusi edilizi in zona soggetta a vincolo ambientale, comporta che questi non possono nemmeno astrattamente usufruire dell’ultimo condono edilizio. Ne deriva altresì che, non può essere disposta la sospensione del processo in attesa della definizione della istanza di condono (stante la sua assoluta inidoneità a produrre un qualsiasi effetto nel processo penale ed in particolare a produrre l’estinzione dei reati) e che dei periodi di sospensione eventualmente illegittimamente disposti dal giudice deve ugualmente tenersi conto ai fini del calcolo della prescrizione. Fattispecie: modifica della copertura di un immobile con incremento dell’altezza e creazione di volumi abitabili, lavori svolti in zona vincolata e senza permesso di costruire.
 
(annulla senza rinvio sentenza emessa il 14/07/2010 dalla corte d’appello di Genova) Pres. Ferrua, Est. Franco
 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Condono edilizio – Opere non condonabili – Sospensione del procedimento – Esclusione – Prescrizione del reato – Computo dei termini  – Art. 44, lett. c), D.P.R. 380/2001 – Art. 16, D. L.vo  n. 490/999 oggi D.L.vo n.42/2004.
 
In tema di reati edilizi, la sospensione del procedimento in relazione alla presentazione di domanda di condono edilizio non può essere disposta a fronte di opere non condonabili, sicché dell’eventuale periodo di sospensione ciononostante intervenuto deve comunque tenersi conto ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato (Cass, Sez. 3, 26.1.2011, n. 9670, Rizzo). 
 
(annulla senza rinvio sentenza emessa il 14/07/2010 dalla corte d’appello di Genova) Pres. Ferrua, Est. Franco

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 13 ottobre 2011, Sentenza n. 36987

SENTENZA

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. FERRUA Giuliana                                   – Presidente
Dott. TERESI Alfredo                                      – Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo M.                           – Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo                                  – Consigliere est.
Dott. MARINI Luigi                                         – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da:
1) Fa. Nu. , nato a …;
2) Fa. Pi. , nata a …;
– avverso la sentenza emessa il 14 luglio 2010 dalla corte d’appello di Genova;
– udita nella pubblica udienza del 29 settembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
– udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Genova confermo’ la sentenza 29 maggio 2009 del giudice del tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, che aveva dichiarato Fa. Nu. e Fa. Pi. colpevoli dei reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), e Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articolo 16 – per avere realizzato, in zona sottoposta a vincolo ambientale e senza permesso di costruire, la modifica della copertura esistente di un immobile, incrementandone l’altezza e ricavando un volume abitabile di me. 380 circa, un terrazzo di m. 18 x 20, e un vano di mc. 360 al di sotto del terrazzo – e li aveva condannati ciascuno alla pena di mesi uno e giorni 10 di arresto ed euro 15.000,00 (in parte condonata), con l’ordine di demolizione e quello di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
 
Gli imputati propongono ricorso per cassazione deducendo:
 
1) mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione e travisamento della prova. Ricordano che con i motivi di appello avevano dedotto, ai fini della prescrizione, che le opere di innalzamento della copertura erano gia’ realizzate nel …, producendo all’uopo documentazione anche fotografica. Lamentano che questo motivo di appello e la relativa documentazione non sono stati esaminati dalla corte d’appello che non ha motivato in proposito. Analoga mancanza di esame e di motivazione si e’ verificata in ordine al motivo di appello con il quale si era dedotto che il sottotetto era destinato a fini non abitativi. Lamentano quindi la manifesta illogicita’ della motivazione, laddove la sentenza impugnata ha tratto argomenti di prova a carico degli imputati, estraendoli in parte dalla domanda di condono di Fa. Nu. ed in parte dalla domanda di condono di Fa. Pi. , trascurando le parti di dette domande favorevoli agli stessi imputati.
 
2) violazione degli articoli 493 e 495 c.p.p. e dell’articolo 111 Cost..
 
Lamentano che la sentenza impugnata si e’ fondata anche sulla nota 28.5.2009 dell’ufficio tecnico comunale, di cui essi imputati non avevano mai avuto notizia prima della lettura della sentenza stessa e che era pervenuta al tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, il 6 giugno 2009, ossia il giorno stesso del deposito della sentenza di primo grado. Di tale nota non e’ stata chiesta l’ammissione e l’utilizzazione in appello e non ne e’ stata data lettura, sicche’ la stessa era inutilizzabile.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
I motivi di ricorso, e specialmente il secondo motivo, non possono certamente ritenersi manifestamente infondati, con la conseguenza che, essendosi regolarmente instaurato il rapporto processuale di impugnazione, questa Corte puo’ e deve rilevare e dichiarare le eventuali cause di estinzione del reato eventualmente verificatesi.
 
Nella specie si tratta di opere contestate e ritenute come realizzate in zona soggetta a vincolo ambientale. Si tratta quindi di opere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, non possono nemmeno astrattamente usufruire dell’ultimo condono edilizio.
 
Ne deriva altresi’ che non poteva essere disposta la sospensione del processo in attesa della definizione della istanza di condono (stante la sua assoluta inidoneita’ a produrre un qualsiasi effetto nel processo penale ed in particolare a produrre l’estinzione dei reati) e che dei periodi di sospensione eventualmente illegittimamente disposti dal giudice deve ugualmente tenersi conto ai fini del calcolo della prescrizione. Di fatti: “In tema di reati edilizi, la sospensione del procedimento in relazione alla presentazione di domanda di condono edilizio non puo’ essere disposta a fronte di opere non condonabili, sicche’ dell’eventuale periodo di sospensione ciononostante intervenuto deve comunque tenersi conto ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato” (cfr. da ultimo, Sez. 3, 26.1.2011, n. 9670, Rizzo, m. 249606). Nel caso di specie, pertanto, deve tenersi conto, ai fini della prescrizione, anche del periodo di quattro anni, 4 mesi e 3 giorni, durante il quale il processo e’ stato erroneamente sospeso dal giudice di primo grado.
 
Ne deriva che i reati si sono prescritti fin dal 10.8.2008.
 
Dagli atti non emergono in modo evidente cause di proscioglimento nel merito.
 
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.
 
P.Q.M.
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ i reati sono estinti per prescrizione.

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