Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 37010 | Data di udienza: 7 Luglio 2011

* RIFIUTI – Rifiuti derivanti da attività di demolizione – Mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione – Possibilità dell’arresto facoltativo in flagranza di reato – Stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti – Art. 6 c.1 lett.d), L. n.210/2008 – Art.256 c. 1 D. L.vo n. 152/2006 – Art.381 c. 1 c.p.p..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Ottobre 2011
Numero: 37010
Data di udienza: 7 Luglio 2011
Presidente: Ferrua
Estensore: Amoresano


Premassima

* RIFIUTI – Rifiuti derivanti da attività di demolizione – Mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione – Possibilità dell’arresto facoltativo in flagranza di reato – Stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti – Art. 6 c.1 lett.d), L. n.210/2008 – Art.256 c. 1 D. L.vo n. 152/2006 – Art.381 c. 1 c.p.p..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 13 Ottobre 2011 (Cc. 7/07/2011), Sentenza n. 37010

 
RIFIUTI – Rifiuti derivanti da attività di demolizione – Mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione – Possibilità dell’arresto facoltativo in flagranza di reato – Stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti – Art. 6 c.1 lett.d), L. n.210/2008 – Art.256 c. 1 D. L.vo n. 152/2006 – Art.381 c. 1 c.p.p..
 
L’art. 6 Legge n. 210/2008 al comma 1 lett.d) riproduce esattamente quanto già previsto dall’art.256 comma 1 Decreto Legislativo n. 152/2006 ( “chiunque effettua un attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente..”). La “differenza” riguarda solo il regime sanzionatorio, molto più grave se il reato risulta commesso nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n.225. Infatti, l’art. 6 L. n. 210/2008 prevede la sanzione della reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 10.000,00 a 30.000,00 euro (se si tratta di rifiuti non pericolosi); con conseguente possibilità dell’arresto facoltativo in flagranza di reato ai sensi dell’art.381 comma 1 c.p.p. ( “Gli ufficiali e gli agenti di p.g. hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni…”). 

(annulla ordinanza del 17.1.2011 del Tribunale di Catanzaro) Pres. Ferrua, Est. Amoresano,. Ric. Repice ed altro 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 13 Ottobre 2011 (Cc. 7/07/2011), Sentenza n. 37010

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 13 Ottobre 2011 (Cc. 7/07/2011), Sentenza n. 37010
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Iil.mi Sigg.
 
Dott. Giuliana Ferrua            – Presidente
Dott. Ciro Petti                     – Consigliere
Dott. Alfredo Teresi              – Consigliere
Dott. Silvio Amoresano         – Consigliere Rel.
Dott. Santi Gazzara               – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto dal P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
– avverso l’ordinanza del 17.1.2011 del Tribunale di Catanzaro
nei confronti di:
1) Repice Lentini Giovanni nato il 10.7.1959
2) Ionut Tudoran nato il 28.1.1978
– sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
– sentite le conclusioni del P.G., dr. M. Giuseppina Fodarci, che ha chiesto annullarsi,con rinvio, il provvedimento impugnato
 
OSSERVA
 
1) I Carabinieri di Satriano procedevano, in data 16.1.2011, all’arresto di Repice Lentini e Ionut Tudoran per aver effettuato attività di smaltimento e trasporto di rifiuti derivanti dalle attività di demolizione senza alcuna autorizzazione. Il Tribunale. di Catanzaro, in composizione monocratica, con ordinanza in data 17.1.2011, non convalidava l’arresto dei predetti Repice e Ionut, ordinandone l’immediata liberazione se non detenuti per altra causa.
 
Premesso che ai prevenuti risultava contestata un’attività di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali ai sensi dell’art.6 L.210/2008 e dell’art.256 D. L.vo n.152/06, riteneva il Tribunale insussistenti i gravi indizi di colpevolezza. L’art.6 cit, invero, richiede per la sua applicabilità la dichiarazione, ai sensi della L.24.2.1992 n.225, dello stato di emergenza nel settore di smaltimento dei rifiuti (tale stato non risulta dichiarato per il territorio calabrese). Peraltro l’art.256 del D.Lgs. n.152/06 stabilisce la pena dell’arresto o dell’ammenda nei confronti di titolari di imprese, ma tale condizione non era da ritenere sussistente per gli indagati; il fatto pertanto andava riqualificato ex art.255 D.Lgs.152/06.
 
2) Propone ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Catanzaro, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all’art.6 L.210/2008 ed agli artt.380 e seg. c.p.p. 
 
Il Tribunale ha omesso di considerare che proprio ai sensi dell’art.5 comma 1 L. 24 febbraio 1992 e succ.mod. (per come integrata dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e da ultimo dal DPCM 17.12.2010) è stato prorogato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria fino al 31.12.2011. La condotta posta in essere dai prevenuti è quindi certamente sussumibile nella ipotesi contestata di cui all’art.6 L.210/08 (sanzionata con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 10 mila a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi); era quindi consentito l’arresto facoltativo in flagranza.
 
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all’art.256 D.Lgs. 152/06. A parte gli assorbenti rilievi di cui al primo motivo, il Tribunale è incorso in un ulteriore errore di diritto, risultando contestata agli indagati l’ipotesi comune prevista dal comma 1 del predetto art.256; pertanto appare incomprensibile come il Tribunale abbia ritenuto la configurabilità dell’illecito amministrativo di cui al l’ art.255.
 
3) II ricorso è fondato.
 
3.1) L’art.6 L.210/2008 al comma 1 lett.d) riproduce esattamente quanto già previsto dall’art.256 comma 1 D.L.152/2006 ( “chiunque effettua un attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente..”). La “differenza” riguarda solo il regime sanzionatorio, molto più grave se il reato risulta commesso nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n.225. Infatti l’art.6 cit. prevede la sanzione della reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 10.000,00 a 30.000,00 euro (se si tratta di rifiuti non pericolosi); con conseguente possibilità dell’arresto facoltativo in flagranza di reato ai sensi dell’art.381 comma 1 c.p.p. ( “Gli ufficiali e gli agenti di p.g. hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni…”).
 
3.1.1) II Tribunale, pur non contestando che I’art.6 D.L.172/08, conv,in L.210/2008, consenta, quoad poenam, l’arresto facoltativo in flagranza di reato, ha ritenuto che la norma in questione non trovi applicazione, non risultando “essere stato dichiarato con riferimento al territorio calabrese” lo stato di emergenza.
 
Non tiene conto, però, il Tribunale che, ai sensi dell’ art.5 comma 1 L. 24 febbraio 1992 n.225 e succ.modif. (per come integrato dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani è stato dichiarato nel territorio della Regione Calabria e poi prorogato fino al 31 dicembre 2011.
 
In particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei. Ministri 17 dicembre 2010, dopo aver richiamato l’art.5 comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n.225, nonché il DPCM 18.12.2008, con cui era stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31.12.2009, ed il DPCM 17.12.2009, con cui lo stato di emergenza era stato prorogato fino al 31.12.2010, ha prorogato, ulteriormente, “fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria”.
 
3.2) Trovando applicazione, l’art.6 L. n.210/2008, che prevede come si è visto per la condotta di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi una pena superiore ad anni 3, era, quindi, consentito l’arresto facoltativo in flagranza. Rimanendo, ovviamente, assorbita la doglianza di cui al secondo motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, essendo stato l’arresto eseguito legittimamente.
 
P. Q. M.
 
Annulla, senza rinvio, il provvedimento impugnato, perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
 
Così deciso in Roma il 7 luglio 2011

 

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