Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 30557 | Data di udienza:

DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Manufatto in parte abusivo – Beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione – Assenza di specifica impugnazione del P.M. – Violazione del principio del divieto della “reformatio in pejus” di cui all’art. 597 c.p.p., c. 3 – Art. 44, lett. b), 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenza di 1° – Notifica dell’estratto contumaciale presso il difensore di fiducia anziche’ presso il domicilio degli imputati – Nullità – Esclusione – Art. 161 c.p.p., c. 4..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Agosto 2011
Numero: 30557
Data di udienza:
Presidente: Lombardi
Estensore: Gentile


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Manufatto in parte abusivo – Beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione – Assenza di specifica impugnazione del P.M. – Violazione del principio del divieto della “reformatio in pejus” di cui all’art. 597 c.p.p., c. 3 – Art. 44, lett. b), 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenza di 1° – Notifica dell’estratto contumaciale presso il difensore di fiducia anziche’ presso il domicilio degli imputati – Nullità – Esclusione – Art. 161 c.p.p., c. 4..



Massima

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 2/08/2011, Sentenza n. 30557
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Manufatto in parte abusivo – Beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione – Assenza di specifica impugnazione del P.M. – Violazione del principio del divieto della “reformatio in pejus” di cui all’art. 597 c.p.p., c. 3 – Art. 44, lett. b), 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001.
 
La realizzazione di un manufatto costituito da tre elevazioni fuori terra, di cui quella al primo piano ed al secondo piano erano abusive il tutto anche in violazione delle prescrizioni attinenti alla disciplina antisismica ed alle opere in conglomerato di cemento armato, configurano gli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera b), articoli 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95. Mentre, nella specie, la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo applicata dalla C.A. d’ufficio (in assenza di specifica impugnazione del PM) è illegittima perche’ in palese violazione del principio del divieto della “reformatio in pejus” di cui all’articolo 597 c.p.p., comma 3.
 
(riforma sentenza Corte di Appello di Palermo, emessa il 17/11/010) Pres. LOMBARDI, Est. Gentile
 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenza di 1° – Notifica dell’estratto contumaciale presso il difensore di fiducia anziche’ presso il domicilio degli imputati – Nullità – Esclusione – Art. 161 c.p.p., c. 4.
 
L’eventuale nullita’ della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di 1 grado – notificato presso il difensore di fiducia, ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, anziche’ presso il domicilio degli imputati – non determina alcuna nullita’ della sentenza di 1° grado.
 
(riforma sentenza Corte di Appello di Palermo, emessa il 17/11/010) Pres. LOMBARDI, Est. Gentile

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE 2/08/2011 Sentenza n.30557

SENTENZA

 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. LOMBARDI Alfredo            – Presidente
Dott. GENTILE Mario                   – Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo              – Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni          – Consigliere
Dott. SARNO Giulio                   – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da:
 
1) Di. Ma. Gi. , nato il xx.xx.xxxx;
2) Na. Sa. , nato l’xx.xx.xxxx;
3) Na. Ca. , nata il xx.xx.xxxx;
– Avverso la Sentenza Corte di Appello di Palermo, emessa il 17/11/010;
– Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
– Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile;
– Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per Rigetto del ricorso.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 17/11/010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, in data 06/07/09 – appellata da Di. Ma. Gi. , Na. Sa. e Na. Ca. imputati dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera b), articoli 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 come contestati in atti e condannati alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda ciascuno; pena sospesa – subordinava il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo.
 
Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), c) ed e).
 
In particolare i ricorrenti esponevano:
 
1. che l’estratto contumaciale della sentenza di 1° grado era stato notificato presso il difensore di fiducia, ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4; anziche’ presso il domicilio degli imputati, sito in xxxx, con conseguente nullita’ della sentenza di 1° grado;
 
2. che la subordinazione alla sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo era illegittima;
 
3. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati e quanto alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati.
 
Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.
 
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 15/07/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso e’ fondato limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo.
 
In via preliminare va respinta l’eccezione processuale attinente alla asserita nullita’ della sentenza di 1 grado per difetto della notifica nei confronti degli imputati. Invero l’eventuale nullita’ della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di 1° – nei termini prospettati dalla difesa dei ricorrenti – non determina alcuna nullita’ della sentenza di 1 grado.
 
Gli attuali ricorrenti, tramite il loro difensore di fiducia (che si presume abbia informato, come prescritto dal relativo codice deontologico, i propri assistiti della proponenda impugnazione) hanno proposto tempestivo Appello, esercitando cosi’ ciascuno di loro nella sua interezza il diritto di difesa.
 
Quanto al merito del ricorso si rileva che la Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1° grado ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione. In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che Di. Ma. Gi. , Na. Sa. e Na. Ca. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – avevano realizzato un manufatto costituito da tre elevazioni fuori terra, di cui quella al primo piano (mq 180) ed al secondo piano (mq 160) erano abusive, il tutto anche in violazione delle prescrizioni attinenti alla disciplina antisismica ed alle opere in conglomerato di cemento armato, come contestato in atti.
 
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera b), articoli 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95, come contestati in atti.
 
Per contro le censure dedotte – quanto alla responsabilita’ penale degli imputati – nel ricorso sono generiche, perche’ prevalentemente ripetitive di quanto gia’ dedotto in Appello.
 
Sono, altresi’, infondate perche’ in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.
 
Ancora i reati in esame non sono prescritti, poiche’ il relativo termine massimo – anni cinque in riferimento a fatti commessi sino al xxxx; data del sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale; epoca in cui i lavori edili abusivi erano ancora in corso – non e’ ancora decorso.
 
Va accolta, invece, la censura relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo.
 
Trattasi di statuizione illegittima perche’ applicata dalla C.A. di ufficio (in assenza di specifica impugnazione del PM) in palese violazione del principio del divieto della “reformatio in pejus” di cui all’articolo 597 c.p.p., comma 3.
 
Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Palermo, in data 17/11/010, limitatamente alla predetta statuizione relativa alla condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena; statuizione che va eliminata.
 
P.Q.M.
 
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo; subordinazione che elimina. Rigetto, nel resto il ricorso.
 

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