Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Rifiuti
Numero: 30554 |
Data di udienza:
* RIFIUTI – Veicoli fuori uso – Qualificazione come pericoloso o non pericoloso – Presupposti – Mancanza di prova – Riqualificazione della violazione – Artt. 183, 184 e 256, c.1, lett. a) D. L.vo n. 152/2006 – Art. 11, D. L.vo n. 205/2010 – Attività di raccolta e gestione dei rifiuti pericolosi e non – Scarico nel fondo in assenza di autorizzazione – Proprietà del fondo e/o dei mezzi – Irrilevanza – Fattispecie.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Agosto 2011
Numero: 30554
Data di udienza:
Presidente: Lombardi
Estensore: Franco
Premassima
* RIFIUTI – Veicoli fuori uso – Qualificazione come pericoloso o non pericoloso – Presupposti – Mancanza di prova – Riqualificazione della violazione – Artt. 183, 184 e 256, c.1, lett. a) D. L.vo n. 152/2006 – Art. 11, D. L.vo n. 205/2010 – Attività di raccolta e gestione dei rifiuti pericolosi e non – Scarico nel fondo in assenza di autorizzazione – Proprietà del fondo e/o dei mezzi – Irrilevanza – Fattispecie.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 2 agosto 2011, Sentenza n. 30554
RIFIUTI – Veicoli fuori uso – Qualificazione come pericoloso o non pericoloso – Presupposti – Mancanza di prova – Riqualificazione della violazione – Fattispecie – Artt. 183, 184 e 256, c.1, lett. a) D. L.vo n. 152/2006 – Art. 11, D. L.vo n. 205/2010.
Non tutti i veicoli fuori uso sono solo per questo pericolosi. Invero, affinché un veicolo sia considerato pericoloso, è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, perché altrimenti rientra nella categoria 16.01.06 e non è qualificato come pericoloso. Pertanto, l’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In conclusione, in mancanza di prova che si trattasse di rifiuti pericolosi, deve ritenersi che l’attività illecita di raccolta e deposito svolta dall’imputato aveva ad oggetto rifiuti non pericolosi. Nella specie dalle sentenza di merito risulta chiaramente che l’accusa (sulla quale incombeva il relativo onere) non ha fornito alcuna prova che i veicoli fuori uso in questione contenessero liquidi o altre componenti pericolose. La corte d’appello si è solo limitata a presumere apoditticamente che i veicoli contenessero oli, ma tale presunzione non solo non si fonda su alcun indizio o elemento di prova, ma è anche manifestamente illogica perché nella specie la polizia aveva invece accertato che dai veicoli erano state tolte le batterie, ossia che i veicoli stessi erano stati bonificati, sicché si sarebbe dovuto semmai presumere, in mancanza di prova contraria, che essi non contenessero liquidi o altre componenti pericolose.
(riforma sentenza emessa il 21/01/2011 dalla corte d’appello di Palermo che confermava sentenza 6/10/2009 del giudice del tribunale di Agrigento) Pres. Lombardi, Est. Franco
RIFIUTI – Attività di raccolta e gestione dei rifiuti pericolosi e non – Scarico nel fondo in assenza di autorizzazione – Proprietà del fondo e/o dei mezzi – Irrilevanza.
In tema di gestione dei rifiuti, è irrilevante il fatto che l’imputato abbia o meno la proprieta’ del fondo, (in specie era pacifico che ne avesse comunque la disponibilita’). Altrettanto irrilevante è l’appartenenza degli automezzi che caricano o scaricano il materiale.
(riforma sentenza emessa il 21/01/2011 dalla corte d’appello di Palermo che confermava sentenza 6/10/2009 del giudice del tribunale di Agrigento) Pres. Lombardi, Est. Franco
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 2 agosto 2011, Sentenza n. 30554
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDI Alfredo – Presidente
Dott. GENTILE Mario – Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere Est.
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere
Dott. SARNO Giulio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
– sul ricorso proposto da: No. Eu. , nato a (Omissis);
– avverso la sentenza emessa il 21 gennaio 2011 dalla corte d’appello di Palermo;
– udita nella pubblica udienza del 15 luglio 2011 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
– udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Palermo confermo’ la sentenza 6 ottobre 2009 del giudice del tribunale di Agrigento, che aveva dichiarato No. Eu. colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 51, comma 1, per avere senza autorizzazione gestito la raccolta di rifiuti, pericolosi e non, e lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di arresto e di euro 1.800,00 di ammenda.
L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 51 e dell’articolo 521 cod. proc. pen.. Osserva che non vi e’ alcuna prova che egli avesse compiuto attivita’ di gestione dei rifiuti e che fosse proprietario del terreno in questione. Inoltre, con il capo di imputazione e’ stata contestata una attivita’ di gestione dell’articolo 51, ex comma 1, n. 3, e non una attivita’ di raccolta, sicche’ vi e’ mancanza di corrispondenza tra imputazione e sentenza.
2) violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 51. Lamenta che nella specie si trattava comunque di rifiuti non pericolosi, perche’ non vi era alcuna prova che i veicoli in questione contenessero ancora liquidi o componenti pericolose, come invece la corte d’appello ha ritenuto del tutto apoditticamente ed ipoteticamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, pur essendo stato il fatto accertato il 3 agosto 2006, i giudici del merito hanno fatto riferimento al reato di cui al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 51, comma 1, senza tenere presente che il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, era gia’ stato abrogato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 264, comma 1, lettera i). I riferimenti debbono quindi essere fatti alle ipotesi di reato previste dal detto Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256.
Cio’ posto, il primo motivo e’ infondato. Il fatto che l’imputato avesse o meno la proprieta’ del fondo e’ irrilevante, essendo pacifico che ne aveva comunque la disponibilita’. Altrettanto irrilevante e’ l’appartenenza degli automezzi che caricavano o scaricavano il materiale, essendo stata contestata all’imputato l’attivita’ di raccolta e gestione dei rifiuti scaricati nel fondo. Non vi e’ poi mancanza di correlazione tra accusa e sentenza perche’ all’imputato e’ stato contestato di avere gestito “rifiuti senza averne titolo, avendo effettuato una attivita’ di raccolta non autorizzata di rifiuti di varia natura … accumulati nel l’appezzamento di terreno … nella sua materiale disponibilita’”, e la dichiarazione di responsabilita’ e’ intervenuta proprio in relazione a questa attivita’ di gestione, consistente appunto nella raccolta e nel deposito dei rifiuti.
E’ invece fondato il secondo motivo. Il giudice del merito ha ritenuto che l’abusiva attivita’ di raccolta avesse ad oggetto rifiuti sia non pericolosi sia pericolosi ed ha pertanto dichiarato l’imputato responsabile genericamente del reato di cui al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 51, comma 1, e quindi sia della ipotesi di cui alla lettera a) sia di quella di cui alla lettera b), anche se poi ha applicato la pena esclusivamente per il reato di cui al capo b). La corte d’appello ha infatti ritenuto che si trattasse di rifiuti pericolosi perche’, pur essendo stato accertato che le auto erano prive delle batterie, la stessa “presenza di veicoli in stato di abbandono implica la presenza, quanto meno, di oli di lubrificazione, di oli differenziali, di oli combustibili, di oli dei freni”. Si tratta pero’ di una motivazione apodittica ed apparente, nonche’ contraria alle norme di legge, dal momento che essa presuppone che qualsiasi veicolo fuori uso sia, per cio’ stesso, da qualificarsi rifiuto pericoloso.
Al contrario, deve ricordarsi che, secondo le disposizioni vigenti all’epoca del fatto, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 184, dopo avere distinto tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, comprendeva tra questi alla lettera i), comma 3 (lettera peraltro ora soppressa dal Decreto Legislativo 205 del 2010, articolo 11) “i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti”, mentre il comma 5 disponeva che “Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco di cui all’Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta” (l’attuale comma 5, come modificato dal Decreto Legislativo n. 205 del 2010, articolo 11, dispone invece che “L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e’ vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183”).
Ora l’allegato D alla parte quarta considera come rifiuti pericolosi sotto categoria 16.01.04 i veicoli fuori uso, mentre considera come rifiuti non pericolosi i veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (categoria 16.01) ed i veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne’ altre componenti pericolose (categoria 16.01.06).
Cio’ dimostra l’erroneita’ dell’assunto da cui e’ partita la corte d’appello perche’ non tutti i veicoli fuori uso sono solo per questo pericolosi. Invero, affinche’ un veicolo sia considerato pericoloso, e’ necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, perche’ altrimenti rientra nella categoria 16.01.06 e non e’ qualificato come pericoloso.
Nella specie dalle sentenza di merito risulta chiaramente che l’accusa (sulla quale incombeva il relativo onere) non ha fornito alcuna prova che i veicoli fuori uso in questione contenessero liquidi o altre componenti pericolose. La corte d’appello si e’ solo limitata a presumere apoditticamente che i veicoli contenessero oli, ma tale presunzione non solo non si fonda su alcun indizio o elemento di prova, ma e’ anche manifestamente illogica perche’ nella specie la polizia aveva invece accertato che dai veicoli erano state tolte le batterie, ossia che i veicoli stessi erano stati bonificati, sicche’ si sarebbe dovuto semmai presumere, in mancanza di prova contraria, che essi non contenessero liquidi o altre componenti pericolose.
In conclusione, in mancanza di prova che si trattasse di rifiuti pericolosi, deve ritenersi che l’attivita’ illecita di raccolta e deposito svolta dall’imputato aveva ad oggetto rifiuti non pericolosi.
Il fatto di cui la capo di imputazione va dunque qualificato come violazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 1, lettera a). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Palermo per la rideterminazione della pena. Nel resto il ricorso va rigettato.
E’ appena il caso di ricordare che, con la presente sentenza, passa in giudicato l’affermazione di responsabilita’ per il fatto cosi’ come sopra qualificato, sicche’ non potranno avere piu’ effetto eventuali sopravvenute cause di estinzione del reato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
qualificato il fatto come violazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 1, lettera a), annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Palermo per la determinazione della pena.
Rigetta il ricorso nel resto.