Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Beni culturali ed ambientali,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 30551 |
Data di udienza:
* DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – PRG solo adottato ma non ancora approvato – Area inclusa nella zona di centro storico – Automatica soggezione al vincolo paesaggistico – Esclusione – Revoca dell’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi – Art. 181, D. L.vo n. 42/2004 – Art. 44, lett. b) D.P.R. n. 380/2001 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Automatica soggezione al vincolo paesaggistico – Limiti e procedura – Dichiarazione di notevole interesse pubblico – Artt. 136, 137, 139 e 140, D. L.vo n. 42/2004.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Agosto 2011
Numero: 30551
Data di udienza:
Presidente: Lombardi
Estensore: Franco
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – PRG solo adottato ma non ancora approvato – Area inclusa nella zona di centro storico – Automatica soggezione al vincolo paesaggistico – Esclusione – Revoca dell’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi – Art. 181, D. L.vo n. 42/2004 – Art. 44, lett. b) D.P.R. n. 380/2001 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Automatica soggezione al vincolo paesaggistico – Limiti e procedura – Dichiarazione di notevole interesse pubblico – Artt. 136, 137, 139 e 140, D. L.vo n. 42/2004.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 2 agosto 2011, Sentenza n. 30551
DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati edilizi – PRG solo adottato ma non ancora approvato – Area inclusa nella zona di centro storico – Automatica soggezione al vincolo paesaggistico – Esclusione – Revoca dell’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi – Art. 181, D. L.vo n. 42/2004 – Art. 44, lett. b) D.P.R. n. 380/2001.
Il PRG solo adottato ma non ancora approvato, non è sufficiente a far nascere un vincolo che includa un’area nella zona di centro storico e neanche porre automaticamente l’area soggetta al vincolo paesaggistico di cui alla Legge n. 1497 del 1939 oggi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sicché, l’inesistenza di un vincolo paesaggistico comporta che l’abuso edilizio di cui al capo A) integra il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera b), e non quello di cui all’articolo 44, lettera c). Nella specie, non essendovi alcuna prova che la zona fosse soggetta a vincolo paesaggistico, non era nemmeno necessario il preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza ai BBCCAA, e conseguentemente non sussiste il reato di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181.
(riforma sentenza del 20/01/2011 corte d’appello di Palermo) Pres. Lombardi, Est. Franco
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Automatica soggezione al vincolo paesaggistico – Limiti e procedura – Dichiarazione di notevole interesse pubblico – Artt. 136, 137, 139 e 140, D. L.vo n. 42/2004.
Ai sensi dell’articolo 137, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, spetta alla apposita commissione regionale formulare le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree indicate dall’articolo 136, comma 1, lettera c) “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”. Ai sensi dell’articolo 140, infine, spetta alla regione emanare il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree, dettando anche la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, con la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.
(riforma sentenza del 20/01/2011 corte d’appello di Palermo) Pres. Lombardi, Est. Franco
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 2 agosto 2011, Sentenza n. 30551
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDI Alfredo – Presidente
Dott. GENTILE Mario – Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere est.
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere
Dott. SARNO Giulio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ev. Pa. , nata a (Omissis);
avverso la sentenza emessa 20 gennaio 2011 dalla corte d’appello di Palermo;
udita nella pubblica udienza del 15 luglio 2011 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 28 maggio 2009, il giudice del tribunale di Palermo, sezione distaccata di Carini, dichiaro’ Ev. Pa. colpevole dei reati di cui: A) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c), per avere realizzato, senza permesso di costruire ed in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge n. 1497 del 1939, previa demolizione di un vecchio e vetusto fabbricato, un nuovo fabbricato di tre elevazioni fuori terra con strutture in cemento armato; B) al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, per avere realizzato le dette opere in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge n. 1497 del 1939, senza il prescritto nulla osta della soprintendenza ai BBCCAA; C) al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 64 e 71, per non avere assicurato che l’esecuzione di dette opere avvenisse in modo da assicurare la stabilita’ delle strutture ed evitare pericolo, in base a progetto redatto da tecnico abilitato; D) agli articoli 65 e 72 testo unico dell’edilizia; E) agli articoli 83, 93 e 95, testo unico dell’edilizia; F) agli articoli 94 e 95 testo unico dell’edilizia, e la condanno’ alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 30.000,00 di ammenda, con l’ordine di demolizione e quello di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con la sospensione condizionale della pena subordinata alla esecuzione dei due detti ordini.
La corte d’appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, ha eliminato la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla esecuzione dell’ordine di demolizione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
L’imputata propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell’articolo 516 cod. proc. pen.; erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c); erronea applicazione dell’articolo 533 cod. proc. pen.; inosservanza dell’articolo 530 cod. proc. pen.. Osserva che le era stato contestata la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c), per avere realizzato una costruzione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge n. 1497 del 1939. In dibattimento e’ pero’ emerso che la zona non era sottoposta a vincolo paesaggistico o che comunque non vi era prova di cio’. E’ solo emerso che la zona era stata destinata a centro storico da un PRG adottato ma ancora inefficace perche’ non approvato dalla regione. Lamenta quindi di essere stata condannata per un fatto non contestato e che comunque non integra il reato perche’ la Legge n. 1497 del 1939 non fa riferimento ai centri storici.
2) erronea applicazione del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, perche’ il reato non sussiste in quanto, non trattandosi di zona vincolata ex Legge n. 1497 del 1939, non era necessario il nulla osta della soprintendenza.
3) erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 31, comma 9, perche’ la corte d’appello avrebbe dovuto modificare la sentenza di primo grado anche in relazione all’ordine di demolizione delle opere abusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione di violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e sentenza e’ infondata (perche’ la condanna e’ intervenuta, sia pure erroneamente, proprio in relazione al fatto contestato) ed e’ comunque inammissibile perche’ si tratterebbe di una violazione che non era stata dedotta con i motivi di appello e che non puo’ quindi essere proposta per la prima volta in sede di legittimita’.
Il primo ed il secondo motivo sono per il resto fondati. L’imputata aveva gia’ con l’atto di appello eccepito che la zona in questione non era sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge n. 1497 del 1939, cosi’ come contestato. La corte d’appello ha in sostanza ammesso che l’eccezione era fondata (non avendo indicato alcun elemento di prova da cui risultasse un vincolo del genere) ma si e’ limitata ad affermare che il vincolo derivava dal fatto che il nuovo PRG adottato includeva l’area nell’ambito del centro storico. Ora – a parte l’eccezione della ricorrente relativa all’inefficacia del PRG perche’ solo adottato, ma non ancora approvato – l’affermazione della corte d’appello non e’ esatta, in quanto non e’ sufficiente che una area sia inclusa nella zona di centro storico perche’ sia anche automaticamente soggetta al vincolo paesaggistico di cui alla Legge n. 1497 del 1939.
Va a questo proposito ricordato che la Legge n. 1497 del 1939, cui sia la contestazione sia le sentenze di merito fanno riferimento in relazione a fatti commessi fino al (Omissis), e’ stata abrogata gia’ con il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articolo 166, a sua volta poi abrogato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 184. In ogni caso, alla data del (Omissis) era gia’, da oltre due anni, entrato in vigore il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il cui articolo 136 dispone che possono essere assoggettati alle disposizione sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico una serie di beni fra cui sono indicati (comma 1, lettera c)) “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”.
Ai sensi del successivo articolo 137, peraltro, spetta alla apposita commissione regionale formulare le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree indicate dall’articolo 136, comma 1, lettera c). Ai sensi dell’articolo 140, infine, spetta alla regione emanare il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree, dettando anche la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, con la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.
Nel caso in esame non risulta – ed anzi, per i motivi indicati, deve escludersi, non avendovi fatto la corte d’appello alcun cenno – che la zona in cui sorge il fabbricato abusivo in questione fosse stata dichiarata di notevole interesse pubblico con provvedimento regionale emesso ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, citato articolo 140. Nemmeno risulta che essa fosse stata compresa fra i beni in precedenza sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge n. 1497 del 1939 o del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Di conseguenza, non essendovi alcuna prova che la zona fosse soggetta a vincolo paesaggistico, non era nemmeno necessario il preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza ai BBCCAA, e conseguentemente non sussiste il reato di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B) (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181) perche’ il fatto non sussiste, dal che deriva anche la revoca dell’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
L’inesistenza di un vincolo paesaggistico comporta poi che l’abuso edilizio di cui al capo A) integra il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera b), e non quello di cui all’articolo 44, lettera c). Di conseguenza, cosi’ diversamente qualificato il fatto contestato nel capo A), la sentenza impugnata deve essere annullata in ordine al detto capo A) con rinvio limitatamente alla rideterminazione della pena.
Resta ovviamente fermo l’ordine di demolizione delle opere abusive, essendo infondato, oltre che del tutto generico, il terzo motivo di ricorso.
Sulla responsabilita’ per il reato di cui al capo A) (cosi’ come diversamente qualificato) e per i reati di cui ai capi C), D), E) ed F), con la pronuncia della presente sentenza si forma il giudicato, sicche’ non potranno piu’ operare per gli stessi eventuali successive cause di estinzione del reato.
Nel resto, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181), perche’ il fatto non sussiste, ed al solo ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, che elimina.
Qualificato il fatto di cui al capo A) come violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera b), annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per i restanti reati con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Palermo.
Rigetta il ricorso nel resto.