Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Inquinamento atmosferico, Legittimazione processuale Numero: 34789 | Data di udienza: 22 Giugno 2011

* INQUINAMENTO IDRICO – INQUINAMENTO ATMOSFERICOLEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Attività di scarico non autorizzata – Effluvi molesti e maleodoranti – Perturbamento psicologico della vita quotidiana – Risarcimento danni – Diritti costituzionalmente garantiti – Fattispecie – Art. 2043 cod. civ.  – Art. 137 co. 1 D. L.vo n.152/06 – Artt. 74 e 80 cpp..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Settembre 2011
Numero: 34789
Data di udienza: 22 Giugno 2011
Presidente: Petti
Estensore: Sarno


Premassima

* INQUINAMENTO IDRICO – INQUINAMENTO ATMOSFERICOLEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Attività di scarico non autorizzata – Effluvi molesti e maleodoranti – Perturbamento psicologico della vita quotidiana – Risarcimento danni – Diritti costituzionalmente garantiti – Fattispecie – Art. 2043 cod. civ.  – Art. 137 co. 1 D. L.vo n.152/06 – Artt. 74 e 80 cpp..



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 26/09/2011 (Ud. 22/06/2011) Sentenza n. 34789

 
INQUINAMENTO IDRICO – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Attività di scarico non autorizzata – Effluvi molesti e maleodoranti – Perturbamento psicologico della vita quotidiana – Risarcimento danni – Diritti costituzionalmente garantiti – Fattispecie – Art. 2043 cod. civ.  – Art. 137 co. 1 D. L.vo n.152/06 – Artt. 74 e 80 cpp..
 
Deve ritenersi legittimato a costituirsi parte civile il cittadino che non si dolga del degrado dell’ambiente, ma faccia valere una specifica pretesa in relazione a determinati beni, quali cespiti, attivita’, diritti soggettivi individuali (come quello alla salute), in conformita’ alla regola generale posta dall’art. 2043 cod. civ.. (Cass. sez. 1, sent. n. 10337 del 12/10/1992). Fattispecie: in assenza della prescritta autorizzazione, veniva effettuato nella fognatura pubblica lo scarico di acque reflui industriali provenienti dal ciclo di produzione del vino. Recando un pregiudizio subito nella vita quotidiana e un perturbamento psicologico direttamente risentito in relazione agli effluvi molesti e maleodoranti connessi all’attività di scarico non autorizzata.
 
(conferma sentenza n. 1388/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del 15/10/2010) Pres. Petti,  Est. Sarno, Ric. Verna

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 26/09/2011 (Ud. 22/06/2011) Sentenza n. 34789

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 26/09/2011 (Ud. 22/06/2011) Sentenza n. 34789

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. CIRO PETTI                                   – Presidente
Dott. MARIO GENTILE                            – Consigliere
Dott. RENATO GRILLO                           – Consigliere
Dott. GIULIO SARNO                              – Consigliere Rel.
Dott. ELISABETTA ROSI                       – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
1) VERNA TONINO N. IL 09/06/1954
avverso la sentenza n. 1388/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del 15/10/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l’Avv. xxx
Udit i difensor Avv. Xxx
 
IN FATTO
 
Verna Tonino è stato assolto dalla corte di appello di L’Aquila dal reato di cui all’articolo 137 comma 5 d.L.vo 152/06 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Nei confronti dello stesso imputato la pena è stata invece rideterminata in relazione al comma 1 del medesimo articolo contestato perché, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa agricola Cantina Sociale Tollo, in assenza della prescritta autorizzazione, effettuava nella fognatura pubblica lo scarico di acque reflui industriali provenienti dal ciclo di produzione del vino, che presentavano valori eccedenti i limiti fissati dalla tabella 3 dell’allegato V, parte III, relativamente ai parametri “odore Bod 5 e COD”.
 
Si rileva, in particolare, nella sentenza impugnata che le emergenze fattuali risultano pacificamente conclamate nel senso che la cooperativa rappresentata dall’imputato aveva realizzato un nuovo depuratore che al momento dell’accertamento era regolarmente in funzione e scaricava le acque reflue nel pozzetto di collegamento alla rete fognaria. Quanto al rilievo formulato dalla difesa secondo cui lo scarico era stato debitamente autorizzato per le acque provenienti dal vecchio depuratore, si fa rilevare, in conformità alle motivazioni del primo giudice, che l’autorizzazione in questione si riferiva in realtà alle sole acque meteoriche o a quelle derivanti da usi civili e che non era quindi estensibile a quelle di natura industriale, come sostenuto dalla difesa.
 
Ciò posto, deduce in questa sede il ricorrente:
 
1) la violazione degli articoli 74 e 80 cpp e la mancanza di motivazione con riferimento alla omessa esclusione della parte civile. Si assume che la corte di appello avrebbe dovuto riesaminare la questione della effettiva sussistenza del diritto al risarcimento del danno senza limitarsi ad un richiamo della valutazione di primo grado.
 
2) mancanza di motivazione sul rilievo formulato nei motivi di appello secondo cui l’atto acquisito al fascicolo del dibattimento non era riferibile all’atto autorizzatorio cui hanno fatto riferimento agli organi investigativi in merito alla autorizzazione allo scarico in fogna del vecchio depuratore.
 
3) illogicità è contraddittorietà della motivazione e violazione dell’articolo 124 comma 2 dLvo 152/06 contestandosi che le maggiori quantità scaricabili dal nuovo impianto siano frutto di mere ipotesi formulate del giudice di appello senza alcun riferimento ad atti processuali.
 
IN DIRITTO
 
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
 
Con il primo motivo di ricorso si insiste sulla doglianza relativa alla mancata esclusione della parte civile rilevando che la violazione contestata – art. 137 co. 1 D.L.vo n.152/06 costituisce una violazione formale della vigente normativa che non rappresenta di per sé una compromissione dell’ambiente e che non è ipotizzabile un diritto costituzionalmente inviolabile alla fungibilità ambientale ove non siano interessati profili di salubrità.
 
Ciò posto sulla causalità della condotta rispetto al danno, i giudici di appello hanno evidenziato che lo scarico illegittimo è da ritenersi in relazione causale con il danno lamentato dalle parti civili nel senso che se non fosse stato attivato lo scarico contro legge, nemmeno sarebbero state in funzione le vasche di decantazione del depuratore da cui provenivano gli effetti molesti e maleodoranti.
 
E, dunque, la parte civile é stata nella specie correttamente ritenuta legittimata in relazione al pregiudizio direttamente subito nella vita quotidiana ed al perturbamento psicologico direttamente risentito in relazione agli effluvi molesti e maleodoranti connessi all’attività di scarico non autorizzata.
 
Come già affermato dalla Corte, non vi può essere dubbio, infatti, che debba ritenersi legittimato a costituirsi parte civile il cittadino che non si dolga del degrado dell’ambiente, ma faccia valere una specifica pretesa in relazione a determinati beni, quali cespiti, attivita’, diritti soggettivi individuali (come quello alla salute), in conformita’ alla regola generale posta dall’art. 2043 cod. civ.. (sez. 1, sent. n. 10337 del 12/10/1992 rv 192304).
 
Né è stato posto in dubbio che proprio l’attività di scarico, non autorizzata, sia stata foriera nella specie degli effluvi maleodoranti per le ragioni correttamente indicate dai giudici di merito.
 
Del tutto generico si appalesa il secondo motivo di ricorso non indicandosi l’atto di cui il giudice di merito non avrebbe tenuto conto, né il contenuto di esso, ne le ragioni per le quali quello preso in considerazione non era in realtà l’atto autorizzativo cui avevano fatto riferimento gli organi investigativi ma, soprattutto, non confrontandosi il ricorrente con la considerazione ritenuta centrale nel ragionamento seguito dai giudici di merito, secondo cui lo stesso ricorrente aveva provveduto a chiedere una nuova autorizzazione proprio in quanto consapevole della necessità di un nuovo provvedimento.
 
Si appalesano, infine, di merito i rilievi formulati con il terzo motivo sulla maggiore capacità di smaltimento del nuovo impianto genericamente contestandosi l’esistenza di elementi di prova al riguardo.
 
Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali nonché il rimborso delle spese sostenute dalla parte civile liquidate in euro 2500 oltre accessori di legge.
 
PQM
 
La Corte Suprema di Cassazione
 
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile liquidate in favore del difensore in euro 2500 oltre accessori di legge.
 
Roma, 22.6..2011
 

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