* DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Uccellagione e caccia con mezzi vietati – Differenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^ penale
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Ottobre 2011
Numero: 35891
Data di udienza:
Presidente: Lombardi
Estensore: Sarno
Premassima
* DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Uccellagione e caccia con mezzi vietati – Differenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ – 4 ottobre 2011, n.35891
DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Uccellagione e caccia con mezzi vietati – Differenza.
L’uccellagione e’ diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari, ivi compresi quelli dei quali la cattura e’ vietata in modo assoluto, mentre la caccia con mezzi vietati e’ diretta alla cattura di singoli e specifici esemplari (Sez. 3 n. 17272 del 21/03/2007 RV 236497). E’ pertanto correttamente ravvisato il reato di uccellagione, con riferimento alla rete predisposta per la cattura degli uccelli, e quello di caccia con mezzi vietati, in relazione al rinvenimento del richiamo e dei cardellini catturati come esca.
(Conferma sentenza n. 200/2009 TRIBUNALE di LATINA, del 14/12/2009) – Pres. Lombardi, Est. Sarno – Ric. Po. An.
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ - 4 ottobre 2011, n.35891SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ – 4 ottobre 2011, n.35891
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Presidente
Dott. GENTILE Mario – Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere
Dott. SARNO Giulio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Po. An. (omissis);
avverso la sentenza n. 200/2009 TRIBUNALE di LATINA, del 14/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Po. An. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Latina lo ha condannato alla pena dell’ammenda per la contravvenzione di cui all’articolo 81 cpv. c.p. e della Legge n. 157 del 1992, articolo 30, lettera e) ed h) con riferimento alla Legge n. 157 del 1992, articolo 21, lettera r) per avere esercitato l’uccellagione con una rete delle dimensioni di metri 5X2 nonche’ con l’ausilio di un richiamo elettromagnetico vietato e di quattro cardellini posizionati in una gabbia a ridosso della rete di cattura.
Con i motivi di appello si sollecita la riforma della sentenza di primo grado deducendo:
1) erronea valutazione dei fatti e’ conseguente ad una qualificazione giuridica della fattispecie penale;
2) nullita’ della sentenza per incompletezza o contraddittorieta’ del dispositivo di insufficiente motivazione;
3) eccessivita’ della sanzione irrogata.
Trattandosi di impugnazione avverso sentenza di condanna alla pena dell’ammenda l’appello va convertito in ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ infondato va, pertanto, rigettato.
In ordine al primo motivo osserva il Collegio che erroneamente il ricorrente contesta l’esistenza dell’uccellagione in base al dato quantitativo delle prede catturate laddove, invece, ai fini della configurabilita’ del reato deve essere valutata l’idoneita’ del mezzo adoperato e non il risultato concreto.
La giurisprudenza della Corte e’ costante, infatti, nell’affermare che l’uccellagione e’ diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari, ivi compresi quelli dei quali la cattura e’ vietata in modo assoluto, mentre la caccia con mezzi vietati e’ diretta alla cattura di singoli e specifici esemplari (Sez. 3 n. 17272 del 21/03/2007 RV 236497).
Nella specie, pertanto, correttamente e’ stato ravvisato il reato di uccellagione con riferimento alla rete predisposta per la cattura degli uccelli e, quello di caccia con mezzi vietati, in relazione al rinvenimento del richiamo e dei cardellini catturati come esca.
Quanto al secondo motivo non si ravvisa alcuna violazione dell’articolo 521 c.p.p. sul punto dell’uso di mezzi non consentiti risultando contestata sia l’uccellagione che l’esercizio di caccia con mezzi non consentiti (cardellini e richiamo).
Configura, infine, censura di merito quello sul trattamento sanzionatorio, come tale non deducibile in questa sede. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.