Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Rifiuti
Numero: 36292 |
Data di udienza:
* RIFIUTI – Attività di trasporto non autorizzata – Sentenza di condanna – Patteggiamento – Sanzioni penali – Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto – Obbligo di motivazione – Esclusione – Profili di illegittimità riferibili al sequestro – Effetti – L. n. 210/2008 – Artt. 256, c.1, 258, c.4 e 259, u.c. D. L.vo n. 152/2006 – Art. 444 c.p.p..
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Ottobre 2011
Numero: 36292
Data di udienza:
Presidente: Ferrua
Estensore: Fiale
Premassima
* RIFIUTI – Attività di trasporto non autorizzata – Sentenza di condanna – Patteggiamento – Sanzioni penali – Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto – Obbligo di motivazione – Esclusione – Profili di illegittimità riferibili al sequestro – Effetti – L. n. 210/2008 – Artt. 256, c.1, 258, c.4 e 259, u.c. D. L.vo n. 152/2006 – Art. 444 c.p.p..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3, 6 Ottobre 2011, Ordinanza n. 36292
RIFIUTI – Attività di trasporto non autorizzata – Sentenza di condanna – Patteggiamento – Sanzioni penali – Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto – Obbligo di motivazione – Esclusione – Profili di illegittimità riferibili al sequestro – Effetti – L. n. 210/2008 – Artt. 256, c.1, 258, c.4 e 259, u.c. D. L.vo n. 152/2006 – Art. 444 c.p.p..
Il riferimento ai “reati relativi al trasporto illecito di cui all’articolo 256, Decreto Legislativo n. 152 del 2006,” comporta, che la confisca del mezzo di trasporto debba essere obbligatoriamente disposta – anche in caso di applicazione di pena concordata, ex articolo 444 c.p.p. – in tutte le ipotesi di trasporto quale attività di gestione di rifiuti non autorizzata e, conseguentemente, pure in quelle che trovano piu’ grave sanzione ai sensi della Legge n. 210 del 2008. Tale interpretazione consente di evitare profili di ingiustificata disparità di trattamento a favore della fattispecie delittuosa più grave. Inoltre, in ipotesi di confisca obbligatoria da applicarsi anche in caso di pena concordata, il Tribunale non è tenuto a motivare in alcun modo l’adozione della misura. Infine, l’ordine di confisca, non resta inficiato da eventuali profili di illegittimità riferibili al sequestro.
(dich. Inamm. Il ricorso avverso sentenza n. 1351/2009 TRIBUNALE di NOLA, del 29/09/2010) Pres. Ferrua, Est. Fiale
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3, 6 Ottobre 2011, Ordinanza n. 36292
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana – Presidente
Dott. FIALE Aldo – Consigliere rel.
Dott. MULLIRI Guicla I. – Consigliere
Dott. SARNO Giulio – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AS. CA. N. IL …;
avverso la sentenza n. 1351/2009 TRIBUNALE di NOLA, del 29/09/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI Maria Giuseppina, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale monocratico di Nola, con sentenza del 29.9.2010, applicava ad As. Ca. – su concorde richiesta delle parti, ex articolo 444 c.p.p. – la pena (condizionalmente sospesa) di anni uno di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al delitto di cui:
– al Decreto Legge n. 172 del 2008, articolo 6, comma 1, lettera d), n. 2, convertito dalla Legge n. 210 del 2008 (per avere effettuato attivita’ di trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in mancanza delle prescritte autorizzazioni – acc. in …) e ordinava la confisca dell’autocarro “Fiat-Fiorino” targato …, utilizzato per lo svolgimento dell’attivita’ illecita contestata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’ As. , il quale ha eccepito:
– la pretesa illegittimita’ della disposta confisca dell’autocarro, poiche’ tale misura, non era ricompresa nell’accordo intercorso con il P.M; non sarebbe prevista come obbligatoria dalla legge e sarebbe stata applicata in via facoltativa senza adeguata motivazione. Il veicolo in oggetto, secondo la prospettazione del ricorrente, verrebbe normalmente utilizzato “come mezzo per la famiglia” e solo occasionalmente sarebbe stato impiegato per il trasporto dei materiali qualificati come rifiuti;
– il sequestro del veicolo sarebbe stato, in ogni caso, illegittimo, perche’ la relativa richiesta non avrebbe dovuto essere avanzata dal P.M. presso il Tribunale di Nola, bensi’ da quello presso il Tribunale di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perche’ manifestamente infondato.
Il Decreto Legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito dalla Legge 30 dicembre 2008, n. 210 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche’ misure urgenti di tutela ambientale) ha introdotto tra l’altro – nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 – una peculiare disciplina sanzionatoria (articolo 6), prevedendo sanzioni sensibilmente piu’ afflittive rispetto a fattispecie analoghe contemplate dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e trasformando alcune violazioni di natura contravvenzionale in delitti.
In particolare, il comma 1-bis dell’articolo 6 – introdotto dalla Legge di “conversione n. 210 del 2008 – dispone (ampliando le previsioni gia’ contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 259, u.c.) che “Per tutte la fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l’uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo”.
La norma stabilisce, dunque, un’ipotesi di confisca obbligatoria dei veicoli serviti a commettere qualunque tra i reati previsti dallo stesso articolo 6 (anche quelli concernenti un’attivita’ diversa dal trasporto di rifiuti), ma limita la obbligatorieta’ della misura ai soli casi in cui sia stata pronunciata “sentenza di condanna”.
Il testo legislativo non estende, invece, detta disposizione speciale ai casi di “sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 444 c.p.p.” diversamente da quanto l’articolo 6, comma 1, lettera e), testualmente prevede per il delitto di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata.
Va rilevato, pero’, che:
– con riferimento alle attivita’ di illecita gestione dei rifiuti (tra cui rientra quella di trasporto non autorizzato), la parte precettiva del Decreto Legge n. 172 del 2008, articolo 6, lettera d), convertito dalla Legge n. 210 del 2008, coincide con quella del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 1, (tranne che per un richiamo generico alla “normativa vigente” con riferimento ai titoli abilitativi richiesti);
– il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 259, u.c., dispone che “alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.
Il riferimento ai “reati relativi al trasporto illecito di cui all’articolo 256” comporta, dunque, che la confisca del mezzo di trasporto debba essere obbligatoriamente disposta -anche in caso di applicazione di pena concordata – in tutte le ipotesi di trasporto quale attivita’ di gestione di rifiuti non autorizzata e, conseguentemente, pure in quelle che trovano piu’ grave sanzione ai sensi della Legge n. 210 del 2008. Tale interpretazione consente di evitare profili di ingiustificata disparita’ di trattamento a favore della fattispecie delittuosa piu’ grave.
Nella vicenda in esame, conseguentemente, vertendosi in ipotesi di confisca obbligatoria da applicarsi anche in caso di pena concordata, il Tribunale non era tenuto a motivare in alcun modo l’adozione della misura.
L’ordine di confisca, inoltre, non resta inficiato da eventuali profili di illegittimita’ riferibili al sequestro.
Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, a norma dell’articolo 616 c.p.p., a detta declaratoria segue l’onere del pagamento delle spese processuali, nonche’ quello del versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata nella misura di euro 1.500,00 in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.