Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 36377 | Data di udienza: 16 Marzo 2011

 * RIFIUTI – Attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi – Procedura ordinaria e procedure semplificate – Requisiti minimi – Forme differenti di controlli – Fattispecie – Artt. 212 c.5°, 256 c. 1° D. L.vo 152/06.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Ottobre 2011
Numero: 36377
Data di udienza: 16 Marzo 2011
Presidente: Ferrua
Estensore: Grillo


Premassima

 * RIFIUTI – Attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi – Procedura ordinaria e procedure semplificate – Requisiti minimi – Forme differenti di controlli – Fattispecie – Artt. 212 c.5°, 256 c. 1° D. L.vo 152/06.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,  7/10/2011 (Ud. 16/03/2011) Sentenza n. 36377
 

RIFIUTI – Attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi – Procedura ordinaria e procedure semplificate – Requisiti minimi – Forme differenti di controlli – Fattispecie – Artt. 212 c.5°, 256 c. 1° D. L.vo 152/06.
 
Colui il quale – iscritto all’Albo delle imprese esercenti attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi con procedura ordinaria – intenda iscriversi con procedura semplificata, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti minimi richiesti per la nuova categoria, oltre, naturalmente, a quelli richiesti per la categoria per la quale risulta iscritto: tale esigenza è correlata alla diversità delle due procedure implicanti forme differenti di controlli (Cass. Sez. 3^ 6.4.2000 n. 1492). Nella specie, i rifiuti non pericolosi trasportati provenivano da terzi e tanto è stato ritenuto sufficiente per negare la possibilità di ricorso alla procedura semplificata.
 
(conferma sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento – Sez. Dist. di Licata – 17/07/2009) Pres. Ferrua,  Est. Grillo, Ric. Gambino


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7/10/2011 (Ud. 16/03/2011) Sentenza n. 36377

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL, POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli ill.mi Sigg.:
 
1. Dott. Giuliana FERRUA                            – Presidente
2. Dott. Mario GENTILE                            – Consigliere
3. Dott. Renato GRILLO                            – Consigliere Est.
4. Dott. Giulio SARNO                            – Consigliere
5. Dott. Luca RAMACCI                            – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da: GAMBINO Calogero, nato a Caltanissetta il 10.02.1955
– avverso sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento – Sezione Distaccata di Licata – il 17 luglio 2009
– udita nella udienza pubblica del 16 marzo 2011 la relazione fatta dal Consigliere dott. Renato GRILLO;
– udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario FRATICELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
 
Svolgimento del processo e motivi della decisione
 
Il Tribunale di Agrigento – Sezione Distaccata di Licata – con sentenza emessa il 17 luglio 2009 dichiarava GAMBINO Calogero, imputato del reato di cui agli artt. 212 comma 5°, 256 comma 1° del D. L.vo 152/06, colpevole del detto reato condannandolo alla pena – condizionalmente sospesa – di €. 8.000,00 di ammenda e disponendo la confisca del mezzo, nonché lo smaltimento dei rottami a spese dell’imputato.
 
Proposto appello da parte del difensore dell’imputato, la Corte di Appello di Palermo, investita del gravame, lo convertiva in ricorso disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. 
 
Premesso che all’imputato viene fatto carico di avere effettuato il trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi senza essere iscritto nell’apposito albo delle imprese esercenti l’attività di gestione e smaltimento dei rifiuti, con il primo motivo la difesa deduce violazione della legge penale per non avere il “Tribunale tenuto conto della circostanza della avvenuta presentazione, sin dall’8 novembre 2005, da parte del GAMBINO della richiesta di rilascio dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lg.vo 22/97: richiesta indirizzata al Vice Commissario per l’emergenza rifiuti della Regione Sicilia.
 
Tale mancata valutazione si è tradotta quindi, a dire del ricorrente, in una affermazione di responsabilità in violazione del disposto di cui all’art. 216 comma l° che consente le operazioni di recupero dei rifiuti di veicoli fuori uso con decorrenza dal 90° giorno successivo alla data di comunicazione dell’inizio attività alla competente Sezione Regionale dell’Albo.
 
Lamenta ancora la difesa violazione di legge per avere il Tribunale escluso – contrariamente al disposto di cui all’art. 212 comma 8° del D. L.vo 152/06 – l’applicabilità della speciale procedura semplificata prevista da tale norma, sull’erroneo presupposto che il materiale trasportato costituisse rifiuto di eterogenea provenienza e natura.
 
Il ricorso non può trovare accoglimento.
 
In modo assolutamente coerente con la normativa di riferimento il Tribunale ha – per un verso – ritenuto configurabile il reato contestato di trasporto di rifiuti non pericolosi senza essere iscritto all’albo apposito e – per altro verso – disatteso la valenza della autorizzazione della quale il GAMBINO risultava munito la quale lo abilitava soltanto alla gestione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti.
 
La condotta contestata al GAMBINO rientra infatti nel paradigma normativo di cui all’art. 212 comma 5 del D. L.vo 152/06 che impone per l’esercizio della attività di raccolta e trasporto di rifiuti l’iscrizione ad appositi albi con conseguente sanzionabilità ai sensi del successivo art. 256 stesso D.L.vo.
 
Correttamente quindi è stata esclusa qualsiasi rilevanza a richieste dirette ad ottenere una autorizzazione, peraltro per attività diverse, anche per l’assorbente considerazione, opportunamente evidenziata dal Tribunale, del mancato accoglimento di tale richiesta.
 
Quanto alla seconda censura relativa alla inapplicabilità della c.d. “procedura semplificata” disciplinata dall’art. 212 comma 8° del suddetto D.L.vo, la decisione impugnata sul punto appare assolutamente corretta, in quanto la norma in parola presuppone che i rifiuti non pericolosi trasportati siano prodotti dalla stessa impresa trasportatrice, semprechè quella attività di raccolta e trasporto venga esercitata in via ordinaria e regolare.
 
Anche in questo caso il Tribunale ha dato atto, con motivazione adeguata e coerente con i dati probatori acquisiti, della circostanza che i rifiuti trasportati erano stati prodotti da altre imprese ed affidati alla ditta dell’odierno ricorrente esercente attività di trasporto.
 
Quanto all’applicabilità delle disposizioni in tema di procedura semplificata di cui all’art. 216 D.L.vo 152/06, esclusa dal “Tribunale, sul punto la decisione appare del tutto corretta, in quanto per farsi luogo a tale specifica ipotesi è necessario che colui il quale – iscritto all’Albo delle imprese esercenti attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi con procedura ordinaria – intenda iscriversi con procedura semplificata, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti minimi richiesti per la nuova categoria, oltre, naturalmente, a quelli richiesti per la categoria per la quale risulta iscritto: tale esigenza è correlata alla diversità delle due procedure implicanti forme differenti di controlli (in questo senso Cass. Sez. 3^ 6.4.2000 n. 1492).
 
Ora perché si possa fare luogo alla applicazione della procedura semplificata alle imprese che svolgono attività di trasporto è necessario che i rifiuti non pericolosi trasportati siano prodotti dalla stessa impresa che li trasporta e che questa attività di raccolta e trasporto venga esercitata come attività ordinaria: nel caso in esame il Tribunale ha correttamente ritenuto che i rifiuti non pericolosi trasportati provenissero da terzi e tanto è stato ritenuto sufficiente per negare la possibilità di ricorso alla procedura semplificata.
 
L’affermazione contenuta nel ricorso secondo la quale la richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 22 e 28 del 1). L.vo 22/97, in quanto comprensiva di specifiche attività quali messa in sicurezza, recupero materiali, sistemazione dei veicoli, valeva anche per attività minori quali la raccolta ed il trasporto non rileva come correttamente argomentato nella sentenza impugnata per la specifica circostanza che da parte del ricorrente non erano stati rispettate le prescrizioni di legge: condotta equivalente alla assenza della autorizzazione.
 
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
 P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle, spese processuali. 
 
Così deciso Roma, 16 marzo 2011
 

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