Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti
Numero: 4948 | Data di udienza: 17 Gennaio 2012
* RIFIUTI – Reati di traffico illecito di rifiuti e di trasporto illecito – Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto – Terzo proprietario del mezzo di trasporto – Buona fede – Confisca – Esclusione – Art. 444 c.p.p. – Artt.256, 258 e 259 D.Lgs n.152/2006.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Febbraio 2012
Numero: 4948
Data di udienza: 17 Gennaio 2012
Presidente: Teresi
Estensore: Lombardi
Premassima
* RIFIUTI – Reati di traffico illecito di rifiuti e di trasporto illecito – Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto – Terzo proprietario del mezzo di trasporto – Buona fede – Confisca – Esclusione – Art. 444 c.p.p. – Artt.256, 258 e 259 D.Lgs n.152/2006.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8 febbraio 2012 (Cc. 17/01/2012) Sentenza n. 4948
RIFIUTI – Reati di traffico illecito di rifiuti e di trasporto illecito – Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto – Terzo proprietario del mezzo di trasporto – Buona fede – Confisca – Esclusione – Art. 444 c.p.p. – Artt.256, 258 e 259 D.Lgs n.152/2006.
L’art. 259, comma 2, del D. Lgs n. 152/2006 stabilisce, che alla sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi dell’ari 444 c.p.p. consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto con riferimento a reati di traffico illecito di rifiuti e di trasporto illecito di cui agli artt. 256 e 258, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Tuttavia, deve essere esclusa la confisca nei confronti del terzo proprietario del mezzo di trasporto allorché questi dimostri la sua buona fede e cioè che l’uso illecito della res gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (Cass. sez. III, 4.11.2008 n. 46012, Castellano; Cass. sez. III, 20.5.2008 n. 26529, Torre; Cass. sez. III, 24.6.2004 n. 33281, Datola).
Pres. Teresi, Est. Lombardi, Ric. Hunianu
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 8 febbraio 2012 (Cc. 17/01/2012) Sentenza n. 4948SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
Composta dagli ill.mi Signori:
Dott. Alfredo Teresi – Presidente
Alfredo Maria Lombardi – Consigliere
Aldo Fiale – Consigliere
“ Luca Ramacci – Consigliere
Alessandro Andronio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
– Sul ricorso proposto dall’Avv. Paolo Angelo Sodani, difensore di fiducia di Hunianu Gheorghe, n. in Romania il 21.8.1965, avverso l’ordinanza in data 19.7.2011 del Tribunale di Roma, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo di un autocarro emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma in data 27.6.2011.
– Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
– Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
– Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un autocarro emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 27.6.22011 nell’ambito delle indagini a carico di Dan Costantin per il reato di cui all’art. 256 del D. Lgs n. 152/2006, a lui ascritto per avere effettuato un trasporto di rifiuti speciali non pericolosi con l’automezzo oggetto della misura cautelare senza la prescritta autorizzazione.
Il Tribunale ha osservato che ai sensi dell’art. 259 del medesimo decreto legislativo è obbligatoria la confisca dell’automezzo utilizzato per il trasporto di rifiuti anche nell’ipotesi di sentenza di patteggiamento e che tale previsione normativa giustifica l’applicazione della misura cautelare.
Si è osservato inoltre che il ricorrente, pur risultando terzo proprietario dell’automezzo, non ha fornito alcun elemento da cui inferire che il trasporto non autorizzato fosse avvenuto a sua insaputa o contro la sua volontà.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’Hunianu, denunciando violazione
ed errata applicazione dell’art. 240 c.p..
Si deduce, in sintesi, che l’Hunianu è estraneo al procedimento penale iniziato a carico dei Dan Costantin e che per la sua qualità di terzo proprietario dell’automezzo è escluso che possa esserne disposta la confisca ai sensi dell’art. 240 c.p., richiamato dall’art. 259 dei D. Lgs n. 152/2006, sicché non si giustifica neppure la applicazione della misura cautelare nei suoi confronti.
Sul punto si richiama una sentenza di questa Corte, sez. III, n. 14039 dei 13.1.2011, Marchetti, con la quale è stata annullata senza rinvio, limitatamente alla misura di sicurezza patrimoniale, la sentenza che aveva disposto la confisca di un autocarro appartenente a terzo estraneo alla commissione del reato.
Il ricorso non è fondato.
La sentenza citata dal ricorrente si riferisce a fattispecie diversa da quella in esame, non solo perché detta pronuncia ha ad oggetto la misura di sicurezza patrimoniale, mentre il presente giudizio è relativo alla misura cautelare, ma anche e soprattutto perché costituisce applicazione di un quadro normativa diverso.
La predetta sentenza si è pronunciata sul ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena sull’accordo delle parti per il reato di cui all’art. 6, comma 1 lett. b), della L. n. 210/2008, che sanziona come delitto, tra l’altro, il trasporto, senza la prescritta autorizzazione, di rifiuti nei territori nei quali vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge n.. 225 del 1992.
Il citato art. 6, comma 1 bis, dispone che nell’ipotesi di sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo.
La disposizione citata è stata già interpretata da questa Corte nel senso che la confisca obbligatoria del veicolo segue solo alla sentenza di condanna e non anche a quella di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (sez. III, 16.10.2009 n. 40203, Grimaldi, RV 244955).
Il giudice di merito, nel caso esaminato da quella sentenza, pertanto, aveva disposto la confisca ai sensi dell’art. 240 c.p., per il cui terzo comma – e fatta salva l’ipotesi delle cose elencate nel comma secondo n. 2) – non può essere disposta la misura di sicurezza patrimoniale se la cosa appartiene a persona estranea alla commissione del reato.
L’art. 259, comma 2, del D. Lgs n. 152/2006 stabilisce, invece, che alla sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi dell’ari 444 c.p.p. consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto con riferimento a reati di traffico illecito di rifiuti e di trasporto illecito di cui agli art. 256 e 258, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
Nulla prevede la disposizione citata con riferimento all’ipotesi di appartenenza del mezzo di trasporto a persona estranea alla commissione del reato.
La giurisprudenza di questa Corte ha, quindi, interpretato la norma in senso costituzionalmente compatibile, affermando che deve essere esclusa la confisca nei confronti del terzo proprietario del mezzo di trasporto allorché questi dimostri la sua buona fede e cioè che l’uso illecito della res gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (sez. III, 4.11.2008 n. 46012, Castellano, RV 241771; sez. III, 20.5.2008 n. 26529, Torre, RV 240551; sez. III, 24.6.2004 n. 33281, Datola, RV 229010).
Orbene, l’ordinanza impugnata, nel respingere l’istanza di riesame presentata dall’Hunianu, ha osservato che l’istante non ha fornito alcun elemento da cui inferire che il trasporto non autorizzato fosse avvenuto a sua insaputa o contro la sua volontà, con motivazione coerente con l’enunciato principio di diritto.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17.1.2012.