Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 16123 | Data di udienza: 12 Novembre 2018

RIFIUTI – Ecoreati – Attività per il traffico illecito di rifiuti – Natura di reato abituale – Ciclo organizzato e unitario di smaltimento di rifiuti pericolosi al fine di conseguire un ingiusto profitto – Comportamenti non occasionali – Pluralità di condotte in continuità temporale – Competenza nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile – Fattispecie – Art. 452 quaterdecies c.p. – Artt. 416, 515 cod. pen. – Artt. 183 e 260 d.lgs. n. 152/2006 – D.lgs. n. 231/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Conflitti di competenza territoriale – G.U.P. dichiarazione d’incompetenza territoriale – Ipotesi di reati connessi – Contestazione formulata dal pubblico ministero – Vis attractiva. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Aprile 2019
Numero: 16123
Data di udienza: 12 Novembre 2018
Presidente: MAZZEI
Estensore: SIANI


Premassima

RIFIUTI – Ecoreati – Attività per il traffico illecito di rifiuti – Natura di reato abituale – Ciclo organizzato e unitario di smaltimento di rifiuti pericolosi al fine di conseguire un ingiusto profitto – Comportamenti non occasionali – Pluralità di condotte in continuità temporale – Competenza nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile – Fattispecie – Art. 452 quaterdecies c.p. – Artt. 416, 515 cod. pen. – Artt. 183 e 260 d.lgs. n. 152/2006 – D.lgs. n. 231/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Conflitti di competenza territoriale – G.U.P. dichiarazione d’incompetenza territoriale – Ipotesi di reati connessi – Contestazione formulata dal pubblico ministero – Vis attractiva. 



Massima

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 1^ 12/04/2019 (Ud. 12/11/2018), Sentenza n.16123


RIFIUTI – Ecoreati – Attività per il traffico illecito di rifiuti – Natura di reato abituale – Ciclo organizzato e unitario di smaltimento di rifiuti pericolosi al fine di conseguire un ingiusto profitto – Comportamenti non occasionali – Pluralità di condotte in continuità temporale – Competenza nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile – Fattispecie – Art. 452 quaterdecies c.p. – Artt. 416, 515 cod. pen. – Artt. 183 e 260 d.lgs. n. 152/2006 – D.lgs. n. 231/2001.
 
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (di cu all’art. 260 cit.) è reato abituale, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, e si consuma, pertanto, con la cessazione dell’attività organizzata, finalizzata al traffico illecito (Sez. 3, n. 48350 del 29/09/2017, Perego; Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Serrao; Sez. 3, n. 44629 del 22/10/2015, Bettelli). Il delitto in esame, quindi, sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno dell’illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attività. Per il perfezionamento del reato, necessita la predisposizione di una vera, sia pure rudimentale, organizzazione professionale (con allestimento di mezzi ed impiego di capitali) con cui gestire in modo continuativo e illegale, ingenti quantitativi di rifiuti. E’ per tale ragione che esso implica una pluralità di condotte in continuità temporale – relative a una o più delle diverse fasi nella quali si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti- e più operazioni illegali degli stessi. Queste operazioni, se considerate singolarmente, possono essere inquadrate sotto altre e meno gravi fattispecie, ma – se e quando possano essere valutate in modo globale – sono suscettibili di integrare gli estremi del reato previsto dall’art. n. 152 del 2006, art. 260, ora art 452-quaterdecies cod. pen.: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde un’unica violazione di legge. Il reato deve considerarsi abituale, poiché per il suo perfezionamento è necessaria la realizzazione di più comportamenti della stessa specie, sicché la competenza va individuata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile. Fattispecie: costituzione e partecipazione ad associazione per delinquere al fine di commettere un numero indeterminato di reati di gestione di rifiuti non autorizzata, con l’effettuazione di attività di trasporto, smaltimento e commercio nonché miscelazione e diluizione di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione, nonché un numero indeterminato di frodi in commercio e individuazione della competenza territoriale.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Conflitti di competenza territoriale – G.U.P. dichiarazione d’incompetenza territoriale – Ipotesi di reati connessi – Contestazione formulata dal pubblico ministero – Vis attractiva.
 
In materia di diritto processuale penale e in particolare in tema di competenza territoriale, la sentenza con cui il giudice per l’udienza preliminare dichiari la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non è ricorribile per cassazione, nemmeno per abnormità, in ragione dell’espressa previsione dell’art. 568, comma secondo, cod. proc. pen. e proprio perché sussiste lo specifico procedimento per risolvere i conflitti di competenza stabilito dall’art. 28 cod. proc. pen.. Inoltre, la competenza per territorio, nell’ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici e immediatamente percepibili. Pertanto, non è consentito operare alcuna distinzione tra i reati elencati nell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., con la conseguenza che, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attractiva anche sugli altri. 
 
(dich. di competenza avverso ordinanza del 25/05/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA) Pres. MAZZEI, Rel. SIANI, Ric. GUP TRIBUNALE ROMA nei confronti del GUP TRIBUNALE MILANO ed altri
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 1^ 12/04/2019 (Ud. 12/11/2018), Sentenza n.16123

SENTENZA

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 1^ 12/04/2019 (Ud. 12/11/2018), Sentenza n.16123
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul conflitto di competenza sollevato dal GUP TRIBUNALE ROMA nei confronti di:
 
GUP TRIBUNALE MILANO
SOCIETA MAXCOM PETROLI SPA
SOCIETA’ LABROMARE SRL
 
con l’ordinanza del 25/05/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
 
sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA il P.G. conclude chiedendo che la Corte risolvendo il conflitto dichiari la competenza del Tribunale di Milano.
 
uditi  i difensori:
L’avv. DOMINIONI Oreste, conclude per la competenza al Tribunale di Roma;
l’avv. SBISA’ Francesco, conclude per la competenza al Tribunale di Roma;
l’avv. FORMICHINI Laura, conclude per la competenza del Tribunale di Firenze;
l’avv. GENTILONI SILVERJ Michele, conclude per la competenza del Tribunale di Roma o in subordine al Tribunale di Firenze.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Giudice dell’udienza preliminare (d’ora in avanti G.u.p.) del Tribunale di Milano, è stato investito del processo instaurato nei confronti di Giancarlo Jacorossi, Giuseppe Allegro, Leone Canzi, Marco Porta, Orazio Piccinini, Mario Franceschi, Eugenio Fiore, Jari Dal Canto – imputati, rispettivamente, di cessione, trasporto, ricezione, gestione abusiva e rivendita come olio per combustione diretto ad uso civile o industriale di ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi, in Cassina de’ Pecchi, Milano e Livorno, dal 2010 al 2015 (art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006: capo A); di costituzione e partecipazione ad associazione per delinquere al fine di commettere un numero indeterminato di reati di gestione di rifiuti non autorizzata, con l’effettuazione di attività di trasporto, smaltimento e commercio nonché miscelazione e diluizione di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione, nonché un numero indeterminato di frodi in commercio, in Cassina de’ Pecchi, Milano e Livorno, dal 2010 al 16 giugno 2015 (art. 416 cod. pen.: capo B); di frode nell’esercizio del commercio continuata, in Cassina de’ Pecchi, dal 2010 al 16 giugno 2015 (artt. 81, 515 cod. pen.: capo C); di frode nell’esercizio del commercio tentata, in Cassina de’ Pecchi, il 16 giugno 2015 (artt. 81, 515 cod. pen.: capo D).
 
Il medesimo processo risulta promosso anche nei confronti delle persone giuridiche Maxcom Petroli Spa e Labromare Srl: la prima, incolpata della responsabilità amministrativa per la violazione degli artt. 25-undecies, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001 (capo E), 24-ter, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001 (capo G), 25-bis.1 d.lgs. n. 231 del 2001 (capo I), in Cassina de’ Pecchi, Milano e Livorno, dal 2010 al 16 giugno 2015; la seconda corrispondentemente incolpata della responsabilità amministrativa per la violazione degli artt. 25-undecies, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001 (capo F), 24-ter, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001 (capo H), 25 – bis.1 d.lgs. n. 231 del 2001 (capo 3), in Cassina de’ Pecchi, Milano e Livorno, dal 2010 al 16 giugno 2015.
 
Nel suddetto processo, con ordinanza del 20 novembre 2017, il G.u.p. del Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando come competente l’omologo Giudice del Tribunale di Roma.
 
Ricevuti gli atti, il Giudice dell’udienza preliminare (d’ora in avanti G.u.p.) del Tribunale di Roma – innanzi a cui il P.m. aveva a sua volta eccepito l’incompetenza territoriale, mentre i difensori degli imputati avevano chiesto il rigetto dell’eccezione e, in subordine, la declaratoria di competenza del G.u.p. del Tribunale di Firenze – ha ritenuto fondata la questione posta dal P.m. e ha sollevato conflitto negativo di competenza chiedendo affermarsi la competenza del G.u.p. del Tribunale di Milano.
 
2. Nel provvedimento indicato il G.u.p. milanese ha considerato che la questione di competenza rivestiva importanza decisiva in quanto, premesso che la richiesta di rinvio a giudizio, nel radicare la competenza territoriale, aveva individuato il locus commissi delicti per i primi due reati (A e B) in Cassina de’ Pecchi, Milano e Livorno, le difese degli imputati avevano sollevato l’eccezione di carenza della competenza territoriale del giudice adìto sulla scorta delle seguenti argomentazioni: i reati contestati erano connessi ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sicché, ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., la competenza per territorio doveva essere determinata in ragione del reato più grave che, nel caso in esame, era l’associazione per delinquere di cui al capo B); e, con riguardo a tale reato, sebbene nell’imputazione i luoghi della sua commissione fossero stati indicati nei sensi già richiamati (Cassina dè Pecchi, Milano e Livorno), dal contenuto descrittivo dell’imputazione stessa risultava che il reato associativo era stato commesso in Roma; la competenza territoriale non poteva essere derogata in virtù dell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. 
 
Rilevato che il P.m. non aveva sollevato contestazioni circa l’individuazione del luogo di commissione del reato associativo in Roma, ma aveva sostenuto la vis attractiva del reato di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, ai sensi del citato art. 51 cod. proc. pen., pur se lo stesso non era un reato associativo, il G.u.p. del Tribunale di Milano ha ritenuto fondata l’eccezione sollevata dai difensori osservando che: il criterio attributivo della competenza territoriale, ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., era quello dell’individuazione del luogo in cui era stato commesso il reato più grave fra quelli connessi e, assodata la connessione fra i reati contestati, quello più grave era il delitto previsto dall’art. 416 cod. pen. di cui al capo B); il luogo di consumazione del reato associativo, al di là dell’erronea indicazione di esso nella chiusa dell’imputazione, era da fissarsi in Roma, ove la Maxcom Petroli Spa aveva la sede, dato che in essa si erano avute la programmazione, l’ideazione e la direzione dell’associazione, da lì partendo tutte le direttive e istruzioni, all’esito di riunioni in quel luogo organizzate, come si arguiva dalle intercettazioni telefoniche; non veniva, poi, in rilievo il criterio derogatorio di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., disposizione che non poteva considerarsi come una norma sulla competenza, essendo volta a disciplinare le sole funzioni del pubblico ministero stabilendo che soltanto per i reati ivi elencati tali funzioni fossero attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui aveva sede il giudice competente; era vero che l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità aveva letto la disposizione come norma determinativa della vis attractiva di tutti i reati connessi, anche se più gravi e commessi al di fuori del distretto di riferimento, in senso derogatorio e prevalente sulle altre norme disciplinanti la competenza per territorio, ma, anche ad accedere a tale interpretazione, essa era stata condivisibilmente ridimensionata proprio con riferimento al reato di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, fattispecie della quale di recente la giurisprudenza di legittimità aveva evidenziato la peculiarità (rispetto alle altre a cui era riferita la disposizione) poiché in essa non era, in linea di principio, individuabile una struttura pluripersonale a monte della commissione del reato, sicché l’interpretazione conforme al principio costituzionale del giudice naturale imponeva per i reati a struttura non associativa, come quello di cui all’art. 260 cit., di circoscrivere la deroga al trasferimento al giudice in sede distrettuale della competenza territoriale attribuita secondo le regole ordinarie; pertanto, esclusa la forza attrattiva della contestazione sub A) attribuita al delitto di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, era la contestazione del reato previsto dall’art. 416 cod. pen., di cui al capo B), a determinare la competenza nei sensi già indicati.
 
3. Il Giudice dell’udienza preliminare di Roma ha svolto, a sua volta, osservazioni sull’argomento oggetto di conflitto sotto due distinti profili. 
 
Quanto al profilo in fatto, riferito all’individuazione del luogo di commissione del reato di cui all’art. 416 cod. pen., per il G.u.p. di Roma, non poteva condividersi l’interpretazione dello stesso capo di imputazione data nel primo provvedimento, in quanto era il frutto di una non corretta sovrapposizione della sede di una delle due società coinvolte e del luogo di consumazione del reato associativo; in realtà, dalla contestazione si traeva che l’associazione era costituita dai dirigenti e dipendenti delle due società, la Labromare Srl, avente sede in Livorno, e la Maxcom Petroli Spa, avente sede legale in Roma e numerose sedi operative diffuse sul territorio nazionale, tra cui lo stabilimento di Cassina de’ Pecchi, in provincia di Milano, individuato come luogo di consumazione dei reati fine dell’associazione, in particolare del traffico di rifiuti svolto in forma organizzata; in realtà, dagli atti non emergeva il luogo ove si era perfezionato l’accordo associativo, né quello in cui gli associati avevano programmato i reati fine, strutturati in modo tale da contemplare la necessaria partecipazione degli addetti a entrambe le società suindicate; l’unico dato oggettivo si identificava nella circostanza che il luogo in cui si era manifestata l’operatività dell’associazione era lo stabilimento di Cassina de’ Pecchi, ove la Maxcom Petroli trattava l’olio di sentina acquistato dalla Labronnare per poi rivenderlo ai clienti finali; siccome non mutavano questo quadro le intercettazioni telefoniche, attinenti a tempo successivo al reato e dimostrative piuttosto della consapevolezza dei dirigenti romani di Maxcom Petroli di quanto accadeva a Cassina de’ Pecchi, il luogo di consumazione del reato associativo avrebbe dovuto essere comunque individuato nell’unico luogo di accertata operatività della struttura organizzata, ossia nello stabilimento di Cassina de’ Pecchi, vera e propria base operativa del sodalizio, giacché in esso veniva trasformato e poi rivenduto l’olio di sentina, operazione cruciale che consentiva a entrambe le società di trarre profitto dal traffico illecito di rifiuti: sicché, anche se a determinare la competenza territoriale per connessione si fosse inteso privilegiare il reato di cui all’art. 416 cod. pen., il G.u.p. competente era quello del Tribunale di Milano.
 
Circa l’individuazione del reato determinativo della vis attractiva, poi, il G.u.p. romano non ha condiviso la tesi esposta nella prima ordinanza obiettando che l’orientamento di legittimità sedimentato, ad eccezione dell’arresto a cui aveva fatto riferimento il G.u.p. milanese, era nel senso che la deroga in tema di competenza territoriale per connessione derivante dal disposto dell’art. 51, comma 3 – bis, cod. proc. pen., rinveniva la sua ratio, non nel carattere associativo in senso tecnico del reato distrettuale, bensì nella diversa esigenza di accentrare l’attività investigativa, per i reati di rilevante allarme sociale e non agevole accertamento, presso un ufficio specializzato del pubblico ministero, dotato di personale e mezzi adeguati e, per collocazione territoriale, posto in condizioni di meglio riconoscere e investigare la realtà criminale organizzata del comprensorio: esigenza che si attagliava anche ai reati che, pur non di natura associativa, venivano abitualmente commessi in forma plurisoggettiva e organizzata, come avveniva per il reato di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 e  come era anche il caso dell’art. 630 cod. pen., entrambi inseriti nella categoria dei reati contemplati dalla suddetta norma: di conseguenza, non sussisteva per il suddetto reato adeguato fondamento alla base della scelta interpretativa di attenuare – in costanza di inserzione della fattispecie nell’elenco fissato dall’art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. – la vis attractiva della competenza, come del resto aveva affermato la giurisprudenza di legittimità anche in tempo susseguente all’arresto su cui aveva fatto leva la prima ordinanza. Per tali ragioni il G.u.p. del Tribunale di Roma ha sollevato il conflitto negativo di competenza, auspicando l’intervento delle Sezioni Unite volto a dirimere il contrasto interpretativo.
 
4. Ha rassegnato memoria, depositata il 26 ottobre 2018, la difesa di Jacorossi, Porta, Piccinini, Allegri e Canzi svolgendo un triplice ordine di considerazioni.
 
4.1. In primo luogo, pur se il reato di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 era inserito nell’elenco dei reati contemplati dall’art. 51, comma 3 – bis, cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia che aveva ispirato il provvedimento del G.u.p. del Tribunale di Milano, operando una lettura costituzionalmente orientata della norma, aveva escluso che il suddetto reato, non a struttura associativa, fosse idoneo a determinare, al di là del distretto, la vis attractiva annessa, invece, alla contestazione fra i reati connessi di uno dei delitti a condotta associativa elencati nell’art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen.. 
 
Un’interpretazione diversa da quella privilegiata dal G.u.p. milanese e conforme a quella sostenuta dal G.u.p. del Tribunale di Roma avrebbe posto un chiaro problema di legittimità costituzionale della norma e imposto il vaglio della Corte costituzionale per l’emergente contrasto, rilevante e non manifestamente infondato, dell’art. 51 cit. con l’art. 25, primo comma, Cost., affermativo del principio del giudice naturale, laddove il suddetto art. 51 ricomprendeva l’art. 260 cit., ora art. 452 – quaterdecies, cod. pen., reato non a struttura associativa, fra quelli dispieganti la vis attractiva in deroga alle regole sulla competenza territoriale.
 
4.2. Una volta escluso che l’inserzione del reato di traffico illecito di rifiuti nel catalogo previsto dall’art. 51, comma 3 – bis, cod. proc. pen. potesse influire sulla competenza per territorio determinata da connessione, era da aderirsi al ragionamento svolto dal G.u.p. del Tribunale di Milano in punto di individuazione del reato più grave in quello di cui all’art. 416 cod. pen. e di fissazione del luogo di consumazione di tale reato in Roma, non semplicemente perché ivi era allocata la sede di Maxcom Petroli, ma perché in tale luogo si erano svolte le attività di programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, senza che l’aspecifico riferimento alle intercettazioni potesse modificare la valutazione di quanto si desumeva dal capo di accusa.
 
4.3. In ogni caso, ove non si fosse inteso aderire all’interpretazione sopra illustrata in punto di vis attractiva e anche in punto di luogo di consumazione del reato associativo, il contrasto giurisprudenziale emerso avrebbe imposto la rimessione degli atti all’esame delle Sezioni Unite.
 
5. La difesa di Labromare Srl ha depositato il 26 ottobre 2018 memoria con cui ha sostenuto che: il provvedimento che aveva sollevato il conflitto, quanto all’individuazione del luogo di consumazione del reato associativo, aveva fatto cattivo governo delle regole fissate dall’elaborazione ermeneutica che imponevano di verificare essenzialmente il luogo in cui avevano avuto luogo la programmazione, ideazione e direzione dell’associazione e delle attività criminose facenti capo al sodalizio, restando irrilevante il luogo di commissione dei singoli reati riferibili al gruppo; in tal senso, contrariamente a quanto opinato dal G.u.p. del Tribunale di Roma, il cuore pulsante della contestata associazione era, secondo la prospettazione accusatoria, presso la sede di Maxcom Petroli, in Roma, venendo impartite le direttive in tale luogo, presso cui si svolgevano apposite riunioni, di guisa che i compartecipi mettevano in essere le azioni di loro spettanza coordinandosi con la suddetta sede centrale; circa, poi, l’influenza sul caso in esame del disposto di cui all’art. 51, comma 3 – bis, cod. proc. pen., era da esprimersi totalé condivisione dell’inquadramento tratteggiato dal G.i.p. del Tribunale di Milano nel senso che, anche a considerare la norma come derogatoria dei criteri ordinari in tema di competenza per connessione, essa non poteva spiegare efficacia ultradistrettuale per i reati a struttura non associativa, qual era quello di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006; sicché, essendo maturato al riguardo un contrasto fra pronunzie di legittimità, era doveroso attivare il meccanismo previsto dall’art. 618 cod. proc. pen. evocando il vaglio dirimente delle Sezioni Unite.
 
6. La difesa di Maxcom Petroli Spa ha depositato in data 26 ottobre 2018 memoria illustrativa con la quale ha prospettato doversi in ogni caso escludere la competenza territoriale del G.u.p. del Tribunale di Milano, ha criticato il provvedimento che aveva sollevato il conflitto riducendo la corrispondente tematica all’alternativa binaria tra Roma e Milano e ha dedotto quanto segue. 
 
6.1. Rientrava fra i compiti della Corte di cassazione di individuare, ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., il giudice competente senza vincoli rispetto alle indicazioni devolute con il conflitto, sicché l’individuazione del locus commissi delicti relativo al reato di cui all’art. 260 cit., ora art. 452 – quaterdecies cod. pen., ove pure si fosse ritenuto tale reato rilevante per la determinazione della competenza, avrebbe dovuto avvenire in modo autonomo. 
 
6.2. Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti era configurato da una norma a più fattispecie, e si consumava quando si fossero integrate una pluralità di condotte fra quelle previste e punite dalla norma stessa: la competenza territoriale, di conseguenza, si radicava nel luogo in cui si era compiuta la prima di tali condotte. 
 
Inoltre, il reato in esame andava qualificato come reato abituale proprio, per il cui perfezionamento era necessaria la realizzazione di più comportamenti tipici, la cui valutazione aggregata era stata presa in considerazione con la norma incriminatrice in esame, sicché il perfezionamento dello stesso faceva riferimento al luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, avevano determinato il comportamento punibile.
 
6.3. Posto ciò, impregiudicata la contestazione mossa dalla società in ordine ai fatti alla base dell’accusa, essa, per come si era configurata alla luce delle emergenze risultanti dal fascicolo del pubblico ministero, conduceva alla conclusione che il reato si era perfezionato in Livorno, in quanto il soggetto tenuto al recupero delle acque di sentina era Labronnare, avente sede legale e operativa in Livorno, ove era sito l’impianto che convogliava quelle acque scaricate dalle navi in approdo; poi il prodotto, rifiuto pericoloso, era venduto ai trader del mercato petrolifero con destinazione Cassina de’ Pecchi e Genova; indi, in Cassina de’ Pecchi, presso il deposito fiscale di Maxcom Petroli, il rifiuto era miscelato con sostanze energetiche per ottenere un prodotto finale da immettere in consumo per i clienti; sicché la prima attività di gestione abusiva del rifiuto, come definita dall’art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006, era avvenuta senza dubbio in Livorno. D’altro canto, eguale iter i rifiuti pericolosi avevano con riferimento alle acque di sentina inviate a Genova dove a riceverle era, non la Maxcom Petroli, ma altra società, ossia la Getoil Spa. 
 
In effetti, il trasporto era un post factum non punibile, la gestione abusiva dei rifiuti perfezionandosi nel luogo di partenza, e non nel luogo di arrivo, delle suddette acque di sentina: la ricezione, miscelazione e commercializzazione del prodotto si erano, quindi, collocate a valle del reato già perfezionato nel luogo di effettuazione delle attività endoaziendali di Labromare.
 
Di conseguenza, ove non si fosse acceduti alla tesi sviluppata dal G.u.p. del Tribunale di Milano in merito all’assenza di vis attractiva del delitto di cui all’attuale art. 452 – quaterdecies cod. pen., la competenza territoriale, essendosi il reato consumato in Livorno, avrebbe dovuto essere individuata con riferimento al G.u.p. del Tribunale distrettuale di Firenze.
 
7. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’ammissibilità del conflitto di competenza e ha chiesto dichiararsi la competenza del G.u.p. del Tribunale di Milano, in applicazione del criterio attributivo desumibile dall’art. 51, comma 3 – bis, cod. proc. pen., applicabile al caso di specie, come da consolidato orientamento interpretativo, non potendo soffrire eccezione la fattispecie di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, senza che si intravedessero, in questa interpretazione, profili di violazione del principio costituzionale del giudice naturale, essendo rilevante il principio di connessione stabilito dalla norma suindicata e dovendo individuarsi, alla stregua degli elementi indicati in contestazione, nel distretto di Milano, ove era situata Cassina de’ Pecchi, il luogo di concreta commissione del reato suindicato, ivi (e non in Livorno) essendo state realizzate le operazioni essenziali per la commercializzazione del prodotto. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Innanzi tutto deve essere ritenuta l’ammissibilità del conflitto, poiché l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici dell’udienza preliminare, di conoscere del medesimo procedimento – appare insuperabile senza l’intervento risolutore del conflitto da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.. 
 
E’ principio consolidato, infatti, quello secondo cui la sentenza con cui il giudice per l’udienza preliminare dichiari la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non è ricorribile per cassazione, nemmeno per abnormità, in ragione dell’espressa previsione dell’art. 568, comma secondo, cod. proc. pen. e proprio perché sussiste lo specifico procedimento per risolvere i conflitti di competenza stabilito dall’art. 28 cod. proc. pen. (v., oltre al preciso riferimento a tale principio nella motivazione di Sez. U, n. 42030 del 17/07/2014, Giuliano, Rv. 260242, anche Sez. 5, n. 33281 del 04/04/2016, Zabeo, Rv. 267722; Sez. 6, n. 2556 del 26/06/1995, Bruno, Rv. 202468).
 
2. Va, in primo luogo, puntualizzato che la competenza per territorio, nell’ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Confl. comp. in proc. Novarese, Rv. 264539).
 
Ed è da rilevare ad ogni ulteriore fine che, nel caso qui esaminato, tutte le contestazioni – anche quella inerente al reato previsto dall’art. 416 cod. pen. – recano, plausibilmente, come luoghi del commesso reato: Cassina de’ Pecchi, Milano, luoghi entrambi compresi nel distretto di Corte di appello di Milano, oltre che Livorno, ma non Roma.
 
3. Affrontando, in ogni caso, il contrasto interpretativo alla base del conflitto, la soluzione di esso non può non tenere conto del principio secondo cui l’attribuzione delle funzioni inquirenti per i reati di cui all’art. 51, comma 3 – bis, cod. proc. pen. all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente, comporta una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, perché stabilisce la vis attractiva del reato ricompreso nelle attribuzioni di quell’ufficio inquirente nei confronti dei reati connessi anche se di maggiore ‘gravità, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato previsto nel catalogo suindicato.
 
Si tratta di principio affermato ripetutamente in sede di legittimità (Sez. 1, n. 43599 del 05/07/2017, Confl. comp. in proc. Di Palma, n. m.; Sez. 4, n. 4484 del 09/12/2015, dep. 2016, Rv. 265944; Sez. 2, n. 6783 del 13/11/2008, dep. 2009, El Abbouli, Rv. 243300).
 
E’ vero che tale principio, pur nel quadro della medesima considerazione degli effetti sulla competenza della disciplina di cui all’art. 51, comma 3-bis, cit., è stato riformulato con l’esclusione dello specifico reato di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, ora art. 452-quaterdecies cod. pen., da altra decisione di legittimità (Sez. 3, n. 52512 del 22/05/2014, Pelaggi, Rv. 261511) la quale ha affermato che, in tema di competenza per territorio, allorquando fra i reati connessi ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. siano presenti reati di natura non associativa ricompresi fra quelli di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la deroga al principio generale – per il quale in caso di connessione fra reati la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave – è limitata al solo trasferimento al giudice in sede distrettuale della competenza già attribuita,
secondo le regole ordinarie, ad altro giudice del medesimo distretto.
 
Tale decisione ha così ritenuto da escludersi che il procedimento per il delitto di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, riguardante un reato a struttura non necessariamente associativa, sebbene incluso fra quelli di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., possa esercitare forza attrattiva rispetto ai procedimenti connessi che riguardino reati più gravi, commessi nel territorio di altro distretto; ciò, a differenza dei reati aventi struttura associativa inclusi nello stesso catalogo.
 
In questa occasione, si è annessa decisiva rilevanza all’osservazione che l’indirizzo consolidato si era affermato con riferimento a fattispecie nelle quali il reato di competenza distrettuale era costituito da un reato associativo o comunque strettamente connesso all’ambito associativo, mentre viene considerata diversamente l’ipotesi prevista dall’art. 260 cit., nella quale non sarebbe, in linea di principio, individuabile una struttura pluripersonale organizzata a monte della commissione del reato, per cui in tal caso non avrebbe giustificazione la deroga al criterio generale fissato dall’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui, nel caso di connessione ex art. 12 cod. proc. pen., la competenza territoriale penale si radica presso il giudice competente per il reato più grave.
 
In questa prospettiva, la decisione richiamata evidenzia che l’eccezionalità del criterio in deroga derivante dalla previsione di cui all’art. 51, comma 3-bis, cit., dovrebbe imporre un’interpretazione restrittiva, in guisa da limitare l’operatività del criterio medesimo alle sole ipotesi in cui si tratti di un reato associativo, sia pure in senso lato, così prestando ossequio al principio del giudice naturale precostituito per legge, anche a salvaguardia di un efficiente esercizio del diritto di difesa.
 
Tuttavia, come è stato già osservato dalla decisione successivamente emessa sempre in sede di legittimità (Sez. 1, n. 43599 del 05/07/2017, cit.), la ragione posta a giustificazione della richiamata tesi non appare persuasiva: la scelta operata all’art. 51, comma 3-bis, cit., è di natura normativa e predetermina per una serie di reati il criterio di attribuzione delle funzioni del pubblico ministero, su cui si ritiene, sulla scorta della comune prospettiva fatta propria dalle interpretazioni richiamate, radicata di riflesso la competenza territoriale del giudice.
 
Distinzioni all’interno del catalogo non risultano compiute dal legislatore e appare arduo estrapolare da esso la categoria dei reati a struttura associativa o, comunque, connessi a fattispecie associativa, da cui dovrebbe restare escluso l’art. 260 cit..
 
Anzi, l’apertura alla selezione -all’interno del novero dei reati per i quali la norma ha previsto quella specifica disciplina della competenza territoriale- di quelli inidonei ad esercitare la medesima vis attractiva, potrebbe a sua volta – e al di là delle intenzioni, volte a garantire maggiore prossimità della giurisdizione e più efficace tutela del diritto di difesa – determinare effetti distonici rispetto al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, per l’incertezza che obiettivamente da essa deriverebbe.
 
Invero, i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cit. (al pari di quelli di cui ai successivi commi 3-quater e poi 3-quinquies) individuano, per la maggior parte, fattispecie di natura associativa, ma più in generale evocano condotte antigiuridiche radicate in fenomeni di criminalità organizzata che, alla stregua dell’esperienza vissuta e dei conseguenti rimedi ordinarnentali apprestati, necessitano di essere contrastati con indagini che abbiano un coordinamento accentrato negli uffici distrettuali del pubblico ministero disciplinati dallo stesso art. 51, con gli effetti a cascata in punto di competenza territoriale ritenuti ineludibili dall’esegesi richiamata.
 
Tuttavia non poche di queste figure criminose comunque implicanti un rilevante tasso di allarme sociale e in generale tali da presupporre una struttura organizzativa alla rispettiva base – struttura organizzativa che giustifica per tutte quelle fattispecie la deroga ai criteri ordinari di riparto della competenza, senza percepibile vulnus dell’art. 25 Cost. – non riguardano direttamente reati aventi carattere associativo (si possono ricordare, oltre a quello qui in esame, i reati di cui all’art. 600, 601, 602, 630 cod. pen.).
 
Per tali reati, pur connotati da ragioni specifiche che ne hanno determinato l’inserimento nell’indicato catalogo, potrebbe, in linea di principio, apparire ragionevole proporre un binario derogativo delle ordinarie regole di competenza più circoscritto di quello implicato dall’art. 51 cit., prospettiva a cui potrebbe, sempre in linea di principio, obiettarsi che anche per quei reati può ordinariamente verificarsi che la loro concreta configurazione, pur senza base associativa, risulti in concreto con articolazioni fattuali di complessità tale da confortare ancor oggi la scelta ordinamentale in commento.
 
Si tratta, in ogni caso, di una prospettiva de iure condendo: invero, a fronte della nettezza del dato normativo, non si considera possibile pervenire in via interpretativa alla creazione di una sorta di doppio binario nella configurazione delle caratteristiche e dei limiti della corrispondente competenza per territorio determinata da ragioni di connessione, giacché esso si fonderebbe su elementi non risultanti da criteri predeterminati per legge: criteri che il legislatore, pur avendo (con il d.lgs. n. 21 del 2018) mutato la collocazione ordinamentale al reato in esame, da art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 ad art. 452-quaterdecies cod. pen., non ha, allo stato, modificato. 
 
Si ritiene, pertanto, di dover ribadire il principio secondo cui, in tema di competenza territoriale, non è consentito operare alcuna distinzione tra i reati elencati nell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., con la conseguenza che, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attractiva anche sugli altri. 
 
L’adesione all’indirizzo che si profila, allo stato, consolidato fa ritenere inopportuna l’evocazione del vaglio delle Sezioni Unite, sollecitata da alcuna delle parti.
 
4. Essendo, quindi, il reato di traffico illecito di rifiuti quello rilevante per la determinazione della competenza, la tesi sviluppata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma che propone di individuare il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano quale giudice competente si profila fondata, sulla scorta del principio di diritto secondo cui il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (di cu all’art. 260 cit.) è reato abituale, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, e si consuma, pertanto, con la cessazione dell’attività organizzata, finalizzata al traffico illecito (Sez. 3, n. 48350 del 29/09/2017, Perego, Rv. 271798; Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Serrao, Rv. 268920; Sez. 3, n. 44629 del 22/10/2015, Bettelli, Rv. 265573). 
 
Il delitto in esame, quindi, sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno dell’illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attività. Per il perfezionamento del reato, necessita la predisposizione di una vera, sia pure rudimentale, organizzazione professionale (con allestimento di mezzi ed impiego di capitali) con cui gestire in modo continuativo e illegale, ingenti quantitativi di rifiuti. E’ per tale ragione che esso implica una pluralità di condotte in continuità temporale – relative a una o più delle diverse fasi nella quali si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti- e più operazioni illegali degli stessi. 
 
Queste operazioni, se considerate singolarmente, possono essere inquadrate sotto altre e meno gravi fattispecie, ma – se e quando possano essere valutate in modo globale – sono suscettibili di integrare gli estremi del reato previsto dall’art. n. 152 del 2006, art. 260, ora art 452-quaterdecies cod. pen.: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde un’unica violazione di legge. Il reato deve considerarsi abituale, poiché per il suo perfezionamento è necessaria la realizzazione di più comportamenti della stessa specie, sicché la competenza va individuata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile. 
 
Sarebbe però riduttivo considerare, in modo limitato, le sole frazioni di condotta di un singolo concorrente, non conferendo rilievo alle ulteriori fasi con cui il rifiuto è stato processato attraverso le condotte degli altri concorrenti, per come inquadrate dall’accusa: il traffico illecito viene prospettato come perfezionatosi con il reimpiego e la rivendita delle acque di sentina associate ad altri componenti, presentando quel prodotto come olio combustibile per usi civili e industriali.
 
La fattispecie contestata contempla, più in particolare, un coordinato e reiterato traffico a ideazione e struttura unitarie, e non frammentate: traffico, quindi, che muoveva effettivamente dal recupero delle acque di sentina da parte degli addetti della società Labromare, avente sede operativa in Livorno, ove era sito l’impianto che convogliava quelle acque scaricate dalle navi in approdo, ma poi proseguiva con il trasporto delle acque di sentina verso Cassina de’ Pecchi, dove addetti della società Maxcom Petroli miscelavano quelle acque con altre sostanze senza rispettare il ciclo di recupero previsto dalla legge e, poi, mettevano in commercio il prodotto ottenuto, da qualificarsi ancora rifiuto pericoloso, per il consumo come olio per combustione destinato agli usi civili o industriali.
 
Trattasi, secondo la configurazione dell’imputazione, di un ciclo organizzato e unitario di smaltimento di rifiuti pericolosi che non può essere obliterato in questa sede, dove occorre tener conto della contestazione formulata nel capo di accusa, non affetta da errori o incongruenze percepibili ictu oculi.
 
Consegue che la tesi proposta dalle difese, pur con dovizia di argomenti, nei sensi sopra richiamati ha il decisivo limite di amputare la fattispecie criminosa al primo tratto, quello messo in essere da Labromare, espungendo dalla rilevanza penale, anche al fine di determinazione della competenza, l’essenziale opera di trasformazione e rimessa sul mercato in modo ritenuto illecito del prodotto creato con le acque di sentina da Maxcom Petroli, in una catena fattuale – contestata come – programmata e coordinata in via unitaria. 
 
Né vale a mutare tale valutazione la segnalazione che altra linea di smaltimento delle acque di sentina ha contemplato il trasporto di un’altra porzione di esse in un luogo diverso, a Genova, dove a riceverle era altra società (la Getoil Spa): trattasi, appunto, di una vicenda estranea al fuoco delle imputazioni, rispetto a cui, di conseguenza, ogni riflessione in questa sede sarebbe per ciò solo irrilevante, oltre che superflua. 
 
Dovendo orientarsi, pertanto, la valutazione del Collegio, nel senso fin qui chiarito, la soluzione prospettata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma si profila quella corretta, oltre che non sospettabile di censure di costituzionalità, non potendo individuarsi altro giudice competente che il G.u.p. del Tribunale di Milano, non l’omologo del Tribunale di Roma e nemmeno l’omologo del Tribunale di Firenze. 
 
5. Di conseguenza, va affermata la competenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, con la disposizione di trasmissione degli atti a quell’Ufficio.
 
P.Q.M.
 
Dichiara la competenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano cui dispone la trasmissione degli atti.
 
Così deciso il 12 novembre 2018

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