Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Fauna e Flora, Maltrattamento animali Numero: 47391 | Data di udienza: 30 Novembre 2011

FAUNA E FLORA – Maltrattamento di animale – Concetto di detoriamento – Artt. 638 e 544 ter c.p. – Fattispecie – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso in cassazione – rilettura degli elementi di fatto – Esclusione – Riserva esclusiva del giudice del merito.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Dicembre 2011
Numero: 47391
Data di udienza: 30 Novembre 2011
Presidente: Sirena
Estensore: Casucci


Premassima

FAUNA E FLORA – Maltrattamento di animale – Concetto di detoriamento – Artt. 638 e 544 ter c.p. – Fattispecie – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso in cassazione – rilettura degli elementi di fatto – Esclusione – Riserva esclusiva del giudice del merito.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 2^ 21/12/20111 (Ud. 30/11/2011), Sentenza n. 47391


FAUNA E FLORA – Maltrattamento di animale – Concetto di detoriamento – Artt. 638 e 544 ter c.p. – Fattispecie.
 
Il concetto di deterioramento di cui all’art. 638 c.p. implica la sussistenza di un danno giuridicamente apprezzabile (mentre per le lesioni all’integrita fisica di cui all’art. 544 ter c.p. è necessario verificarsi di una malattia atta a determinare un’alterazione anatomica o funzionale dell’organismo anche non definitive (Cass. Sez. 2, 26.3-1.7.2010 n. 24734).
 Nella specie la sintomatologia rilevata al momento della visita da parte del veterinario era dimostrativa di un processo patologico ancora in corso, come tale integrante “malattia” e quindi deterioramento (Cass. Sez. 5, 26.4-15.6.2010 n. 22781).
 
(conferma sentenza n. 96/2010 TRIBUNALE di TORINO, del 17/02/2011) Pres. Sirena, Est. Casucci
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso in cassazione – rilettura degli elementi di fatto – Esclusione – Riserva esclusiva del giudice del merito.
 
Esula dai poteri della Corte di cassazione quello della “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9­10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).
 
(conferma sentenza n. 96/2010 TRIBUNALE di TORINO, del 17/02/2011) Pres. Sirena, Est. Casucci

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 2^ 21/12/2011 (Ud. 30/11/2011), Sentenza n. 47391

SENTENZA

 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA – Presidente
Dott. GIULIANO CASUCCI            – Rel. Consigliere
Dott. FRANCO FIANDANESE         – Consigliere
Dott. ALBERTO MACCHIA – Consigliere
Dott. MIRELLA CERVADORO         – Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da ..ad…n. il 05/03/1940
avverso la sentenza n. 96/2010 TRIBUNALE di TORINO, del 17/02/2011
visti gli atti, la sentenza e i1 ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
Udito it Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con sentenza in data 17 febbraio 2011, il Tribunale di Torino, 3^ sezione penale, confermava la sentenza del Giudice di Pace in sede appellata da xxx, con la quale questi era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’ art. 638 c.p. per avere sbattuto a terra e preso a calci il cane di proprietà di xxx, in Balagero il 19.7.2006 ed era stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di duecento euro di multa nonché al risarcimento dei danni, liquidati in € 300,00, e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
 
Tribunale riteneva fondata la prova della responsabilita scorta della testimonianza di xxx, marito della parte civile, avvalorata dalla certificazione del veterinario che riscontrato “dolorabilità del cane “a livello del carpo sinistro e della zona mandibolare sinistra” e dalle parziali ammissioni dello stesso imputato.
 
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto annullamento per i seguenti
motivi:
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine all’art. 638 c.p. perché il cane non ha riportato alcun “deterioramento” ma una mera e del tutto presunta “dolorabilita”;
difetto, carenza ed illogicità della motivazione per avere ritenuto attendibile la testimonianza di …, nonostante questi fosse il marito della parte civile, già condannato per il delitto di minacce gravi nei confronti del … e per aver tratto argomenti dalla
condotta di quest’ultimo che non aveva reagito alla veemente aggressione verbale del … che lo accusava di aver maltrattato ilcane, condotta prudentemente serbata per evitare che essa degenerasse, senza tenere infine conto del dato processualmente dimostrato che il cane seguita a gradire le coccole del …
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
1. Il primo motivo di ricorso a infondato, considerato che il concetto di deterioramento di cui all’art. 638 c.p. implica la sussistenza di un danno giuridicamente apprezzabile (mentre per le lesioni all’integrita fisica di cui all’art. 544 ter c.p. è necessario verificarsi di una malattia atta a determinare un’alterazione anatomica o funzionale dell’organismo anche non definitive; cfr. Cass. Sez. 2, 26.3-1.7.2010 n. 24734).
La sentenza impugnata ha fornito adeguata motivazione sul punto, senza che venisse dal ricorrente fornita specifica doglianza, allorché ha osservato che la sintomatologia rilevata al momento della visita da parte del veterinario era dimostrativa di un processo patologico ancora in corso, come tale integrante “malattia” e quindi deterioramento (cfr. Cass. Sez. 5, 26.4-15.6.2010 n. 22781).
 
2. Il secondo motivo di ricorso a dedotto in maniera inammissibile, perchè sottopone in questa sede questioni che attengono la merito, attraverso la proposizione di lettura alternativa del medesimo materiale probatorio già esaminato dal Tribunale con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede.
L’indagine di legittimità. sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
 
Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9­10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).
 
3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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