Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Acqua - Inquinamento idrico
Numero: 4948 |
Data di udienza: 20 Settembre 2018
* ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Discarica comunale di inerti – Inquinamento ambientale – Differenza tra acque reflui industriali ed acque meteoriche di dilavamento – Responsabilità del presidente del Consiglio direttivo del C.S.I. Consorzio sviluppo imprese e del direttore tecnico e responsabile tecnico ambientale – Scarico di acque reflue industriali nel rio Vernotico – Valido accertamento – Necessità – Art. 74, 137, d. Lgs. n. 152/2006.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Febbraio 2019
Numero: 4948
Data di udienza: 20 Settembre 2018
Presidente: LAPALORCIA
Estensore: MACRI'
Premassima
* ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Discarica comunale di inerti – Inquinamento ambientale – Differenza tra acque reflui industriali ed acque meteoriche di dilavamento – Responsabilità del presidente del Consiglio direttivo del C.S.I. Consorzio sviluppo imprese e del direttore tecnico e responsabile tecnico ambientale – Scarico di acque reflue industriali nel rio Vernotico – Valido accertamento – Necessità – Art. 74, 137, d. Lgs. n. 152/2006.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 01/02/2019 (Ud. 20/09/2018), Sentenza n.4948
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Discarica comunale di inerti – Inquinamento ambientale – Differenza tra acque reflui industriali ed acque meteoriche di dilavamento – Responsabilità del presidente del Consiglio direttivo del C.S.I. Consorzio sviluppo imprese e del direttore tecnico e responsabile tecnico ambientale – Scarico di acque reflue industriali nel rio Vernotico – Valido accertamento – Necessità – Art. 74, 137, d. Lgs. n. 152/2006.
In tema di tutela dall’inquinamento ambientale, non è possibile assimilare sotto il profilo qualitativo, art. 74, comma 1, lett. h), d. Lgs. n. 152/2006, le due diverse tipologie di acque reflui industriali ed acque meteoriche di dilavamento. Sicché, è necessario un valido accertamento probatorio e della fattuale tipologia.
(annulla con rinvio sentenza in data 3/11/2017 – TRIBUNALE DI CASSINO) Pres. LAPALORCIA, Rel. MACRI’, Ric. Cannavale ed altro
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 01/02/2019 (Ud. 20/09/2018), Sentenza n.4948
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 01/02/2019 (Ud. 20/09/2018), Sentenza n.4948
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Cannavale Giuseppe, nato a Formia;
Tedesco Antonio, nato a Napoli;
avverso la sentenza in data 3.11.2017 del Tribunale di Cassino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per gli imputati l’avv. Giovanni Quadrino che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 3.11.2017 il Tribunale di Cassino ha condannato Giuseppe Cannavale ed Antonio Tedesco, applicate le circostanze attenuanti generiche, alla pena di € 3.000,00 di ammenda, oltre spese, e pena sospesa, per il reato di cui agli art. 113 cod. pen. e 137, comma 1, d. Lgs. n. 152/2006, perché il primo, quale presidente del Consiglio direttivo del C.S.I. Consorzio sviluppo imprese, preposto alla conduzione tecnica della discarica comunale di inerti sita nel Comune di Formia, località Pontanelli – Penitro, il secondo, quale direttore tecnico e responsabile tecnico ambientale della medesima discarica, avevano effettuato uno scarico di acque reflue industriali nel rio Vernotico, affluente del torrente Pietrosi, in assenza della prescritta autorizzazione, in Spigno Saturnia l’11.11.2013.
2. Gli imputati presentano due separati ricorsi del medesimo tenore.
Con il primo motivo deducono la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in ordine alla qualificazione del reato.
Il Giudice era pervenuto al giudizio della loro colpevolezza sulla base delle dichiarazioni dei testi della Forestale che però avevano affermato che le acque, asseritamente sversate, erano meteoriche. L’ing. Pinti aveva affermato che il sito era una discarica di materiali inerti e che le acque prodotte da quella discarica erano acque meteoriche di dilavamento, quindi d’infiltrazione. Sulla base dell’art. 74, comma 1, lett. h), d. Lgs. n. 152/2006 non era possibile assimilare, sotto il profilo qualitativo, le due tipologie di acque, reflui industriali ed acque meteoriche di dilavamento né era possibile assimilare queste a quelli. Gli inerti poi costituivano dei rifiuti solidi che non subivano alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica, non si dissolvevano, non bruciavano, né erano soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non erano biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportavano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. Di qui l’inesistenza del reato di cui all’art. 137, comma 1, d. Lgs. n. 152/2006.
Con il secondo motivo denunciano la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla prova del reato.
Espongono che, in assenza di eccezionali fenomeni di precipitazioni meteoriche, il fatto che le vasche di raccolta delle acque fossero piene escludeva che vi potesse essere stato o fosse attivo uno sversamento nel canale attraverso il pozzetto e la conduttura di "troppo pieno", proprio con la funzione, in ipotesi, di evitare il riempimento eccessivo delle vasche ed il pericolo di tracimazione. Dalle testimonianze degli operatori della Forestale era emerso che le vasche di raccolta erano state trovate piene, al punto tale da non potersi ipotizzare la cementificazione del pozzetto, per evitare tracimazioni ed allagamenti. Di qui la contraddittorietà della sentenza in cui era stato ritenuto provato l’elemento materiale del reato contestato e cioè lo scarico in atto, in costanza dell’accertamento oggettivo delle vasche di raccolta piene d’acqua, addirittura in pericolo di tracimazione. Lo scarico attivo ed in atto non era compatibile con la pienezza delle vasche, ipotizzabile solo ed esclusivamente in ipotesi di eccezionale, persistente e prolungata precipitazione meteorica nonché assenza di deflusso. L’impianto di abbattimento delle polveri non era attivo ed il riempimento delle vasche era ipotizzabile solo in assenza del deflusso dell’acqua, circostanza che escludeva che lo scarico potesse essere stato attivo ed in funzione.
Con il terzo motivo lamentano la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all’apertura della paratìa.
Il Giudice non aveva creduto ai testi della difesa secondo cui era stato aperto il pozzetto e appositamente sollevata la paratìa che lo chiudeva, mentre aveva ritenuto convincenti le dichiarazioni delle guardie forestali, da cui s’era ricavata la prova dello scarico attivo. Gli operatori della Forestale non avevano però riferito né avevano potuto offrire elementi sulla saracinesca del pozzetto, mentre, al contrario, i testi della difesa erano stati precisi e concordanti nel riferire della saracinesca e della sua apertura. In definitiva, gli operatori della Forestale non sapevano se ci fosse la saracinesca o paratìa, mentre dalle dichiarazioni dell’ing. Pinti si desumeva la presenza della saracinesca o paratìa ed il fatto che fosse stata aperta in occasione dei prelievi da effettuarsi in maniera dinamica. L’ing. Pinti aveva riferito di non ricordare chi avesse aperto la saracinesca o paratìa, confermando implicitamente che vi era, ma aveva affermato che era chiusa prima dell’apertura per permettere lo scorrimento delle acque meteoriche ed i prelievi dinamici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono fondati.
La motivazione della sentenza si risolve in una sbrigativa adesione alle dichiarazioni delle guardie forestali, che ha impedito un accurato accertamento dei fatti.
La contestazione del reato segue al sopralluogo in discarica in data 11.11.2013 da parte delle guardie forestali unitamente al personale della Provincia e dell’Arpa Lazio, sopralluogo finalizzato al rilascio dell’autorizzazione
per lo scarico delle acque reflue industriali derivanti dalle acque meteoriche e di dilavamento della discarica. Giunti sul posto, gli operanti avevano verificato che, nonostante l’assenza di autorizzazione, lo scarico era attivo e l’acqua era convogliata, tramite una conduttura, dalle vasche piene ad un pozzetto d’ispezione, dal quale si dipartiva un tubo che consentiva lo scarico in un fossato e poi nel torrente. Nelle immediatezze avevano anche pensato ad un sequestro ed alla cementificazione del pozzetto, ma le vasche erano colme con il rischio che l’acqua avrebbe potuto tracimare, allagando i terreni limitrofi. La tesi difensiva, basata sulle dichiarazioni degli stessi ricorrenti, del personale della discarica e del geologo di parte, si fonda sul fatto che la discarica e l’impianto di scarico delle acque reflue erano certamente fermi al momento del sopralluogo e che, proprio per permettere i prelievi, l’impianto era stato attivato Così deciso il 20 settembre 2018 e quindi era stato aperto il pozzetto fiscale e sollevata la paratìa che lo chiudeva. La tesi esposta non è contraddetta dalle dichiarazioni del tecnico dell’Arpa Lazio, il quale, sebbene non avesse accennato al fatto che lo scarico fosse stato azionato per permettergli l’ispezione — ma il Giudice non ha precisato se la questione fosse stata sottoposta al teste — aveva espressamente affermato che non ricordava chi avesse materialmente aperto il pozzetto, di essersi limitato a fare i propri prelievi e che, peraltro, nella discarica vi erano già materiali inerti, ma non vi era un viavai di mezzi, come se la discarica fosse ferma e d’altronde l’intervento era stato programmato da tempo.
Il Giudice ha ritenuto di trarre dalle dichiarazioni dei testi dell’Accusa il convincimento che l’impianto operava da tempo, anche se la discarica era ferma al momento del sopralluogo, perché le vasche erano colme d’acqua.
Deve osservarsi per contro, e di qui l’intrinseca debolezza della motivazione, che non risulta alcun accertamento sul tipo di acqua presente nelle vasche, se meteorica o meno; sul tipo di scarico, se di reflui industriali o meno; sulla ragione della presenza delle acque fino al colmo delle vasche. Ed invero, con riferimento specifico a tale fatto; il Giudice ha dedotto la conseguenza logica che l’impianto era in funzione da tempo, ma tale conclusione contrasta con l’argomento difensivo, parimenti persuasivo, che le vasche erano piene proprio perché l’impianto non era in funzione e vi si era accumulata l’acqua che non era stato possibile scaricare.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata vada annullata per consentire al Giudice del merito un riesame approfondito del compendio probatorio per verificare la sussistenza delle circostanze di fatto indispensabili all’integrazione del reato contestato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Cassino per nuovo esame.
Così deciso il 20 settembre 2018