Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia, Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 18519 | Data di udienza: 11 Gennaio 2018

* RIFIUTI – Fertirrigazione del terreno e disciplina in deroga alla normativa sui rifiuti – Presupposti – Effettiva utilizzazione agronomica – Esistenza effettiva di colture in atto sulle aree – Artt. 192 e 256 c.1, lett. a) d.lgs. n. 152/2006 – AGRICOLTURA – Fattispecie: spandimenti autorizzati di acque di vegetazione e di lavaggio olive su terreno incolto – Gestione illecita – Responsabilità per avere tollerato l’altrui invasione – Esonero da responsabilità – Limiti – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio abbreviato – Atti formati unilateralmente dalla polizia giudiziaria – Prova dichiarativa – Motivazione – Violazione del principio di autosufficienza – Giurisprudenza – Valutazione della prova e convincimento del giudice – Processo logico.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Maggio 2018
Numero: 18519
Data di udienza: 11 Gennaio 2018
Presidente: RAMACCI
Estensore: CERRONI


Premassima

* RIFIUTI – Fertirrigazione del terreno e disciplina in deroga alla normativa sui rifiuti – Presupposti – Effettiva utilizzazione agronomica – Esistenza effettiva di colture in atto sulle aree – Artt. 192 e 256 c.1, lett. a) d.lgs. n. 152/2006 – AGRICOLTURA – Fattispecie: spandimenti autorizzati di acque di vegetazione e di lavaggio olive su terreno incolto – Gestione illecita – Responsabilità per avere tollerato l’altrui invasione – Esonero da responsabilità – Limiti – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio abbreviato – Atti formati unilateralmente dalla polizia giudiziaria – Prova dichiarativa – Motivazione – Violazione del principio di autosufficienza – Giurisprudenza – Valutazione della prova e convincimento del giudice – Processo logico.



Massima



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 02/05/2018 (Ud. 11/01/2018), Sentenza n.18519 


RIFIUTI – Fertirrigazione del terreno e disciplina in deroga alla normativa sui rifiuti – Presupposti – Effettiva utilizzazione agronomica – Esistenza effettiva di colture in atto sulle aree – Art. 256 c.1, lett. a) d.lgs. n. 152/2006 – AGRICOLTURA – Fattispecie: spandimenti autorizzati di acque di vegetazione e di lavaggio olive su terreno incolto. 
 
La pratica della "fertirrigazione", la cui disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, presuppone l’effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze e la compatibilità di condizioni e modalità di utilizzazione delle stesse con tale pratica (Sez. 3, n. 15043 del 22/01/2013, Goracci); richiedendo altresì, in primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento (cfr. Sez. 3, n. 5039 del 9 17/01/2012, Di Domenico; Sez. 3, n. 40782 del 06/05/2015, Valigi). Nella specie, il terreno sul quale era avvenuto lo smaltimento indebito era incolto. 


RIFIUTI – Gestione illecita – Responsabilità per avere tollerato l’altrui invasione – Esonero da responsabilità – Limiti.
 
In tema di smaltimento dei rifiuti, sussiste la responsabilità del soggetto che tollera l’altrui invasione, tanto più che la responsabilità del reato contravvenzionale è configurabile anche in presenza di colpa, in specie derivante dalla negligenza nella cura e nella conservazione del proprio fondo, interessato dallo smaltimento illecito. Né la legislazione in tema di rifiuti consente la mera tolleranza come forma di esonero da responsabilità (cfr. ad  es., in tema di gestione di discarica abusiva, Sez. 3, n. 12159 del 15/12/2016, dep. 2017, Messina e altri), laddove non è stata neppure allegata l’eventuale impossibilità di controllare consistenza ed integrità della proprietà immobiliare. 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio abbreviato – Atti formati unilateralmente dalla polizia giudiziaria – Prova dichiarativa.
 
In tema di giudizio abbreviato gli atti formati unilateralmente dalla polizia giudiziaria, tra i quali la comunicazione della notizia di reato, o dal pubblico ministero, riproducono, seppure nella dimensione cartolare, una prova dichiarativa e devono essere valutati sulla base dei parametri che regolano l’apprezzamento di tale prova, ove compatibili (Sez. 2, n. 28960 del 10/05/2017, Manca e altro). 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Motivazione – Violazione del principio di autosufficienza – Giurisprudenza.
 
In materia processuale, sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall’indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta e altri). 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Valutazione della prova e convincimento del giudice – Processo logico.
 
In materia di valutazione della prova il convincimento del giudice può fondarsi tanto su prove obiettive quanto su un processo logico mediante il quale da fatti certi si ricava la conclusione circa l’esistenza del fatto da provare. A tale scopo occorre che gli elementi di giudizio siano certi; che la deduzione rientri in un procedimento logico caratterizzato dal massimo rigore di valutazione; che gli elementi posti a base della argomentazione siano concordanti. 
 
  
(Dichiara inammissibili i ricorsi sentenza del 09/02/2017 – TRIBUNALE DI BRINDISI) Pres. RAMACCI, Rel. CERRONI, Ric. Gallone ed altro

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 02/05/2018 (Ud. 11/01/2018), Sentenza n.18519

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 02/05/2018 (Ud. 11/01/2018), Sentenza n.18519 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sui ricorsi proposti da:
 
1. Gallone Donato, nato a Ostuni il 10/06/1974; 
2. Caliandro Giovanni, nato a Francavilla Fontana il 23/11/1946;
 
avverso la sentenza del 09/02/2017 del Tribunale di Brindisi;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; 
 
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; 
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi uditi per l’imputato Gallone l’avv. Stefano Palma in sostituzione dell’avv. Grazia Santoro; 
 
per l’imputato Caliandro l’avv. Gabriele Giannacori in sostituzione dell’avv. Mario Laveneziana, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi 

RITENUTO IN FATTO 
 
1. Con sentenza del 9 febbraio 2017 il Tribunale di Brindisi ha condannato Donato Gallone, quale titolare dell’omonimo frantoio, e Giovanni Caliandro, quale proprietario di un fondo in Francavilla Fontana, alla pena di euro 5000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in esito a giudizio abbreviato ed operata la riduzione per il rito. 
 
2. Avverso la predetta decisione gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione, entrambi allegando un motivo di impugnazione. 
 
2.1. In particolare, Donato Gallone, invocando violazione di legge con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione, ha lamentato l’assenza di qualsivoglia atto di indagine idoneo a confermare la penale responsabilità circa lo sversamento maleodorante nel terreno identificato sub f. 68, part. 86, di proprietà del Caliandro.
 
In particolare, in data 12 marzo 2015 era stata presentata domanda per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e della sansa umida sui terreni di Giovanni Caliandro e di Maria Raffaella Caliandro, per cui non era possibile presumere lo scarico nell’area incolta di soli 1012 metri quadrati, allorché il ricorrente avrebbe potuto sversare regolarmente su altri 720.000 metri quadrati. 
 
Oltre a ciò, non sussisteva all’evidenza interesse alcuno a siffatto smaltimento, mentre difettava in effetti ogni prova circa modalità ed oggetto dello smaltimento. 
 
3. A propria volta Caliandro, lamentando contraddittorietà della motivazione e travisamento del fatto, ha osservato che aveva semplicemente autorizzato lo spandimento di acque nei propri terreni elencati nella relazione tecnica, e di non essere a conoscenza dello spandimento eseguito sul terreno di cui al foglio di mappa 68 part. 86, essendosi appunto solamente limitato ad autorizzare il coimputato Gallone ad effettuare gli scarichi, una volta acquisite e autorizzazioni del caso. Null’altro era in grado di ripotare quanto alle attività di scarico, mentre non aveva provveduto personalmente ad alcuna attività in tal senso. 
 
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
 
4. I ricorsi sono inammissibili. 
 
4.1. In primo luogo, peraltro, si osserva che è stata correttamente esclusa l’ipotesi, parimenti contestata, della fertirrigazione. 
 
In proposito, infatti, la pratica della "fertirrigazione", la cui disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, presuppone l’effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze e la compatibilità di condizioni e modalità di utilizzazione delle stesse con tale pratica (Sez. 3, n. 15043 del 22/01/2013, Goracci, Rv. 255248); richiedendo altresì, in primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento (cfr. Sez. 3, n. 5039 del 9 17/01/2012, Di Domenico, Rv. 251973; Sez. 3, n. 40782 del 06/05/2015, Valigi, Rv. 264991). 
 
In specie, infatti, il terreno sul quale era avvenuto lo smaltimento indebito era incolto. 
 
4.2. Per quanto riguarda il ricorso di Giovanni Caliandro, la stessa impugnazione ha dato comunque conto che lo smaltimento sarebbe avvenuto ad iniziativa del coimputato Gallone, e che in proposito lo stesso ricorrente non sarebbe stato in grado di conoscere come ciò poteva essere accaduto. 
 
Va da sé che, anche a tener fede alla ricostruzione operata dal ricorrente, vi sarebbe responsabilità per avere tollerato l’altrui invasione, tanto più che la responsabilità del reato contravvenzionale è configurabile anche in presenza di colpa, in specie derivante dalla negligenza nella cura e nella conservazione del proprio fondo, interessato dallo smaltimento illecito. Né la legislazione in tema di rifiuti consente la mera tolleranza come forma di esonero da responsabilità (cfr. ad  es., in tema di gestione di discarica abusiva, Sez. 3, n. 12159 del 15/12/2016, dep. 2017, Messina e altri, Rv. 270354), laddove non è stata neppure allegata l’eventuale impossibilità di controllare consistenza ed integrità della proprietà immobiliare. In altre parole, il ricorso siccome prospettato non è idoneo a disarticolare il ragionamento del Tribunale brindisino in ordine alla responsabilità del ricorrente. 
 
4.3. In relazione poi al ricorso presentato da Donato Gallone, il Tribunale ha operato la ricostruzione della vicenda assumendo la lettura della comunicazione della notizia di reato, dando conto delle dichiarazioni rese dal Caliandro (v. supra) e degli ulteriori elementi documentali rinvenuti nel corso delle indagini, traendone adeguate considerazioni in fatto ed in diritto. L’odierno ricorrente non risulta avere rilasciato dichiarazioni di sorta. 
 
4.3.1. Ciò posto, invero, in tema di giudizio abbreviato gli atti formati unilateralmente dalla polizia giudiziaria, tra i quali la comunicazione della notizia di reato, o dal pubblico ministero, riproducono, seppure nella dimensione cartolare, una prova dichiarativa e devono essere valutati sulla base dei parametri che regolano l’apprezzamento di tale prova, ove compatibili (Sez. 2, n. 28960 del 10/05/2017, Manca e altro, Rv. 270527). 
 
Al riguardo, il verbale di accertamento del 24 giugno 2015, dal quale dovrebbe desumersi la mancata identificazione del responsabile dello sversamento, non è riportato dal ricorrente nella sua integralità bensì in stralcio. In proposito, peraltro, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall’indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta e altri, Rv. 263601). 
 
D’altro canto la ricostruzione fattuale siccome espressa nel provvedimento impugnato non è viziata da illogicità, né appare ravvisabile violazione di legge, processuale ovvero sostanziale. Ivi infatti si dà conto dei rapporti tra gli odierni ricorrenti, quanto agli spandimenti autorizzati di acque di vegetazione e di lavaggio olive; è riferita la dichiarazione del Caliandro, che nel solo Gallone ha individuato il soggetto autore di spandimenti, ancorché a mezzo di un proprio dipendente (v. supra); è dato comunque conto, a mezzo dei rilievi tecnici acquisiti e certamente utilizzabili nel rito abbreviato, anche di attività di spandimento al di fuori dei periodi indicati nella relazione tecnica idrogeologica di accompagnamento; non è evidenziata la presenza di altro soggetto operante in zona. Con valutazione riservata istituzionalmente al giudice del merito, è stata così ricondotta ad entrambi gli odierni ricorrenti la responsabilità dello smaltimento, che all’uno consentiva la liberazione dell’azienda e che all’altro assicurava ragionevolmente un vantaggio economico. Al riguardo, in materia di valutazione della prova il convincimento del giudice può fondarsi tanto su prove obiettive quanto su un processo logico mediante il quale da fatti certi si ricava la conclusione circa l’esistenza del fatto da provare. A tale scopo occorre che gli elementi di giudizio siano certi; che la deduzione rientri in un procedimento logico caratterizzato dal massimo rigore di valutazione; che gli elementi posti a base della argomentazione siano concordanti. 
 
4.3.2. A detti principi la sentenza impugnata si è certamente uniformata. E’ stato così affermato che il controllo della logicità della motivazione va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo; sicché nella verifica della fondatezza, o non, del motivo di ricorso ex art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non consiste nell’accertare la plausibilità e l’intrinseca adeguatezza dei risultati dell’interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell’interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e che non è, invece, producente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest’ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l’area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi e altri, Rv. 214567). 
 
In tal modo, pur dopo la novella codicistica operata dalla legge n. 46 del 2006, che consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo", alla Corte di cassazione restano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 
 
In ogni caso, quindi, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). 
 
4.4. In definitiva, quindi, il provvedimento impugnato reca motivazione non manifestamente illogica (tenuto altresì conto che non rileva lo "stralcio" documentale), in grado di adeguatamente giustificare l’iter logico della decisione.
 
5. La manifesta infondatezza dei ricorsi ne comporta inevitabilmente la loro inammissibilità. Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00. 
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. 
 
Così deciso in Roma il 11/01/2018 
 

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