Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca, Fauna e Flora Numero: 36412 | Data di udienza: 12 Luglio 2016

DIRITTO VENATORIO – FAUNA E FLORA – Caccia – Condotte di abbattimento, cattura o detenzione di un unico esemplare appartenente alla famiglia dei fringillidi – Configurabilità del reato – Artt. 18, 30 L. n. 157/1992.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Settembre 2016
Numero: 36412
Data di udienza: 12 Luglio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Mengoni


Premassima

DIRITTO VENATORIO – FAUNA E FLORA – Caccia – Condotte di abbattimento, cattura o detenzione di un unico esemplare appartenente alla famiglia dei fringillidi – Configurabilità del reato – Artt. 18, 30 L. n. 157/1992.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 02/09/2016 (ud. 12/07/2016) Sentenza n.36412



DIRITTO VENATORIO – FAUNA E FLORA – Caccia – Condotte di abbattimento, cattura o detenzione di un unico esemplare appartenente alla famiglia dei fringillidi – Configurabilità  del reato – Artt. 18, 30 L. n. 157/1992.
 
Ai sensi della normativa nazionale vigente, peppole e fringuelli sono inclusi tra gli uccelli particolarmente protetti, per i quali la caccia non è consentita neppure durante i periodi di attività venatoria indicati nella L. n. 157 del 1992, art. 18. Sicché colui che abbatte un fringuello è punito con l’ammenda sino a Euro 1.549,00 a norma della L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. h), che appunto commina tale sanzione per chi abbatte, cattura o detiene “uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita”. 

(annulla con rinvio sentenza del 17/9/2015 del TRIBUNALE DI GROSSETO) Pres. RAMACCI, Rel. MENGONI, Ric. PM in proc. Ruotolo

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 02/09/2016 (ud. 12/07/2016) Sentenza n.36412

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 02/09/2016 (ud. 12/07/2016) Sentenza n.36412

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto nel procedimento nei confronti di
Ruoto lo Emanuele, nato a Castelfiorentino (Fi) il 27/2/1970;
avverso la sentenza del 17/9/2015 del Tribunale di Grosseto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Alessandro Ramerini, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 17/9/2015, il Tribunale di Grosseto assolveva Emanuele Ruotalo dall’imputazione di cui all’art. 30, comma 1, lett. h), L. 11 febbraio 1992, n. 157, perché il fatto non sussiste; rilevava che la condotta – consistente nell’abbattimento di due fringuelli – non assumeva rilievo penale alla luce della deroga prevista dalla Regione Toscana con I. n. 35 del 2005, ed in presenza delle condizioni dalla stessa stabilite.
 
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, deducendo – con unico motivo – l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 30 contestato. Premesso che – in esito all’entrata in vigore del D.P.C.M. del 22 novembre 1993 – la cattura, l’abbattimento o la detenzione anche di un solo esemplare appartenente ai fringillidi è punito con l’ammenda ai sensi dell’art. 30, lett. h) contestato, il Giudice avrebbe erroneamente richiamato la I. regionale n. 35 del 2005; la normativa di riferimento, infatti, consisterebbe nella I. regionale n. 57 del 2005, che però consentiva il prelievo in deroga esclusivamente dal 9 ottobre al 13 novembre dello stesso anno, non anche per il 2014, anno di cui all’imputazione.
 
Con memoria a data 28/6/2016, il Ruotalo ha contestato le deduzioni di cui al ricorso, chiedendone il rigetto.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il gravame risulta fondato.
 
Come già questa Corte ha avuto modo di affermare (Sez. 3, n. 11111 del 1 °/12/2005, Pelamatti, Rv. 233688; successivamente, tra le altre, Sez. 3, n. 40982 del 26/6/2013, Pucillo, Rv. 257732; Sez. 3, n. 23931 del 27/5/2010, Fatti, Rv. 247798), la L. 11 febbraio 1992, n. 157, attuativa fra l’altro della direttiva 79/409/CEE del 2.4.1979, all’art. 18, comma 1, lett. b), comprendeva tra le specie cacciabili dalla terza domenica di settembre sino al 31 gennaio anche il fringuello (fringilla coelebs) e la peppola (fringilla montifringilla). Tuttavia il terzo comma dello stesso art. 18 prevedeva e prevede la possibilità che l’elenco delle specie cacciabili sia modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in ottemperanza alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali successivamente entrate in vigore. In base a quest’ultima disposizione, con D.P.C.M. del 22.11.1993, sono stati esclusi dall’elenco delle specie cacciabili sia la peppola che il fringuello. Si può anche aggiungere che in base alla citata L. n. 157 del 1992, art. 19 bis, inserito dalla L. 3 ottobre 2002, n. 221, art. 1, le Regioni sono ora autorizzate a derogare alla disciplina nazionale e comunitaria, sempre che le deroghe siano conformi alle prescrizioni dettate dall’art. 9 della menzionata direttiva 79/409/CEE, ai principi e alle finalità degli art. 1 e 2 della stessa direttiva e alle disposizioni della legge nazionale. Ai sensi della normativa nazionale vigente, quindi, peppole e fringuelli sono inclusi tra gli uccelli particolarmente protetti, per i quali la caccia non è consentita neppure durante i periodi di attività venatoria indicati nella L. n. 157 del 1992, art. 18. Sicché colui che abbatte un fringuello è punito con l’ammenda sino a Euro 1.549,00 a norma della L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. h), che appunto commina tale sanzione per chi abbatte, cattura o detiene “uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita”. 
 
4. Non può perciò condividersi la isolata sentenza di questa Sezione n. 11771 del 15/10/1999, Parolini, secondo cui il reato contravvenzionale è integrato solo se il numero dei fringuelli illecitamente abbattuti, catturati o detenuti è superiore a cinque unità. Tale decisione, infatti, non tiene conto che i fringuelli (e le peppole) sono stati esclusi dall’elenco delle specie cacciabili contenuto nella L. n. 157 del 1992, art. 18, e perciò non possono più essere abbattuti, catturati o detenuti, anche in un solo esemplare e anche nei periodi di attività venatoria. Al riguardo essa invero sostiene che l’elenco contenuto nella legge non può essere modificato da una norma di rango inferiore, quale una legge regionale o una ordinanza ministeriale che non ha forza o valore di legge. Ma in contrario, si deve osservare che il D.P.C.M. del 22.11.1993, che ha appunto escluso i fringuelli e le peppole dall’elenco delle specie cacciabili originariamente previsto dalla legge citata, art. 18, ha un’efficacia sostanziale parificata a quella della legge e quindi può modificare la norma di legge, proprio perché è espressamente autorizzato dalla citata L. n. 157 del 1992, art. 18,comma 3. Questa disposizione infatti individua nel decreto del presidente del Consiglio dei Ministri lo strumento giuridico da adottare per dare esecuzione nell’ordinamento italiano alle modifiche riguardo all’elenco delle specie cacciabili, che sono intervenute nel diritto comunitario o nelle convenzioni internazionali dopo l’approvazione della stessa L. n. 157 del 1992.
 
5. La tesi contraria, volta a dimostrare che la cattura di un solo fringuello è sanzionata solo in via amministrativa, risulta inoltre fondata su un’errata interpretazione delle norme sanzionatorie di cui alla stessa legge, art. 30, lett. h) e art. 31, lett. g), che finisce per vanificare la norma precettiva risultante dal combinato disposto dell’art. 2, primo periodo (che tutela la fauna selvatica), dell’art. 18 e del D.P.C.M. 22.11.1993 (che non includono il fringuello tra le specie cacciabili). L’art. 30 lett. h) punisce con la pena dell’ammenda, non solo chi abbatte, cattura o detiene uccelli di cui non è consentita la caccia, ma anche chi abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero superiore a cinque; mentre l’art. 31 lett. g) prevede solo una sanzione amministrativa per chi abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque. Per valutare la portata normativa di queste disposizioni sanzionatorie si deve tener presente: a) che la famiglia dei fringillidi comprende non solo i fringuelli e le peppole, ma anche altre specie quali il canarino, il cardellino e il verdone; b) che – secondo il sistema normativo vigente nella materia – le specie animali appartenenti alla  fauna selvatica non sono cacciabili se non sono specificamente incluse tra quelle nei cui confronti è consentita l’attività venatoria; e) che, a norma della L. n. 157 del 1992, art. 18, anche per le specie cacciabili l’attività venatoria è consentita solo in determinati periodi dell’anno; d) che, dopo il D.P.C.M. 22.11.1993, tutti i fringillidi appartenenti alla fauna selvatica godono di speciale protezione, in forza della quale non sono cacciabili in nessun periodo dell’anno. Se ne deve concludere che, dopo l’entrata in vigore del D.P.C.M. 22.11.1993, le disposizioni sanzionatorie relative ai fringillidi appartenenti alla fauna selvatica (senza distinzione tra fringuelli, peppole ed altre specie) non sono più applicabili, giacché la cattura, l’abbattimento o la detenzione anche di un solo esemplare appartenente a tale famiglia è punito con l’ammenda prevista dalla legge citata, art. 30, lett. h), trattandosi di specie per la quale la caccia non è consentita in alcun periodo dell’anno. Le stesse disposizioni ridiventano applicabili solo se e quando fringuelli, peppole o altri fringillidi siano nuovamente inclusi tra le specie cacciabili, per effetto di direttive comunitarie o convenzioni internazionali, recepite nell’ordinamento italiano attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ex art. 18, comma 3), ovvero per effetto di deroghe regionali disposte secondo le finalità e i rigorosi requisiti previsti dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE (I. n. 157 del 1992, ex art. 19 bis). In tali ipotesi, per i fringillidi inclusi tra le specie cacciabili, ridiventa possibile distinguere tra l’abbattimento lecito e quello illecito secondo che avvenga o meno nei periodi venatori previsti, e tra il trattamento sanzionatorie penale o amministrativo in base al numero degli esemplari abbattuti.
 
6. Tutto ciò premesso, osserva la Corte che – come correttamente indicato dal ricorrente – la legge Regione Toscana n. 57 del 30 settembre 2005 (non già la n. 35 del 2005, indicata in sentenza, relativa alla Costituzione del Consorzio “Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMa”) stabilisce – agli artt. 2 e 3 – le condizioni e le modalità del prelievo in deroga del fringuello, come peraltro richiamate dal Tribunale, a precisa altresì (art. 4) che “il prelievo del fringuello è consentito dal 9 ottobre al 13 novembre 2005”; senza alcun effetto, pertanto, sull’anno 2014, oggetto dell’imputazione.
 
La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, affinché il Tribunale di Grosseto provveda a più compiuta motivazione sul punto, tenuto conto dei principi di diritto sopra richiamati. 
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Grosseto. 
 
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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