Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti
Numero: 5244 | Data di udienza: 22 Settembre 2016
RIFIUTI – Natura degli sfalci e delle potature – Zona infetta dal batterio patogeno denominato Xylella fastidiosa – Utilizzazione dei residui di potatura come biomassa – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decreto di perquisizione e sequestro probatorio – Artt. 183 lett. a), 184 c.3, lett. a) 260 del d.lgs. n. 152/2006.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Febbraio 2017
Numero: 5244
Data di udienza: 22 Settembre 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Liberati
Premassima
RIFIUTI – Natura degli sfalci e delle potature – Zona infetta dal batterio patogeno denominato Xylella fastidiosa – Utilizzazione dei residui di potatura come biomassa – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decreto di perquisizione e sequestro probatorio – Artt. 183 lett. a), 184 c.3, lett. a) 260 del d.lgs. n. 152/2006.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/02/2017 (Ud. 22/09/2016) Sentenza n.5244
RIFIUTI – Natura degli sfalci e delle potature – Zona infetta dal batterio patogeno denominato Xylella fastidiosa – Utilizzazione dei residui di potatura come biomassa – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decreto di perquisizione e sequestro probatorio – Artt. 183 lett. a), 184 c.3, lett. a) 260 del d.lgs. n. 152/2006.
Nella violazione di legge sono ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (Cass., Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, dep. 11/02/2013, Gabriele). Ricordando che, alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Cass., Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, dep. 25/05/2011, Tosto). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, dep. 24/03/2015, G.F.S.; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, dep. 30/09/2014, e.e. in proc. M.M.; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, dep. 25/03/2014, P.G.; Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, dep. 22/02/2007, Messina ed altro). Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07 /2014, dep. 28/10/2014, Carialo e altri; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Amone e altro; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Giagnorio). Fattispecie: potatura e taglio di alberi ubicati su zona infetta dal batterio patogeno denominato Xylella fastidiosa utilizzati come biomassa; olio extravergine di oliva italiano proveniente da varietà non coltivate in Italia.
(dich. inammissibilità il ricorso avverso l’ordinanza n. 199/2015 del 21/1/2016 del TRIBUNALE DI BARI) Pres. RAMACCI, Rel. LIBERATI, Ric. P.M. c. Marseglia ed altri
Conf: CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/02/2017 (Ud. 22/09/2016) Sentenza n.5452; CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/02/2017 (Ud. 22/09/2016) Sentenza n.5451; CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/02/2017 (Ud. 22/09/2016) Sentenza n.5450; CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/02/2017 (Ud. 22/09/2016) Sentenza n.5449; CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/02/2017 (Ud. 22/09/2016) Sentenza n.5243;
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/02/2017 (Ud. 22/09/2016) Sentenza n.5244SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/02/2017 (Ud. 22/09/2016) Sentenza n.5244
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, nel procedimento nei confronti di:
Marseglia Pasquale, nato a Ostuni il 7 /3/1971,
Pecchia Antonio, nato a Brindisi il 16/1/1951,
Renna Mario, nato a Fasano il 29/6/1951,
Marseglia Leonardo Giuseppe, nato a Ostuni il 18/3/1946,
Volpe Giuseppe, nato a Monopoli il 3/1/1956, nella sua qualità di legale rappresentante della Ital Service S.r.l., terza interessata alla revoca del sequestro;
avverso l’ordinanza n. 199/2015 del 21/1/2016 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Fimiani, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Bari ha accolto la richiesta di riesame proposta da Pasquale Marseglia, quale legale rappresentante della Italiana Alimenti S.p.a., avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal P.M. in data 02/12/2015 per i reati di cui agli artt. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 nonché 515 e 517 bis cod. pen..
Detto provvedimento aveva fatto seguito ad attività di indagine nel corso della quale si era riscontrato che la Ital Green Energy S.r.l. aveva ricevuto materiale derivante dalla potatura e dal taglio di alberi ubicati su terreni identificati al foglio di mappa 33 del catasto dei terreni di Squinzano (LE), utilizzabili tuttavia come biomassa soltanto all’interno della zona in questione, giacché la stessa era stata individuata come “infetta”, in quanto interessata dal batterio patogeno denominato Xylella fastidiosa. Nel prosieguo si era poi appurato che l’olio extravergine di oliva italiano prodotto dalla società Pantaleo, riconducibile al gruppo Marseglia, proveniva da varietà non coltivate in Italia e che il materiale trasportato e consegnato alla centrale a biomasse della Ital Green Energy, in quantitativi rilevanti e sulla base di attività continuative ed organizzate, andava qualificato come “rifiuto speciale” (in quanto derivante da attività agricole e agro-industriali ex art. 184, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006).
2. Con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 260, 183, lett. a) e 184, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006.
Deduce che il Tribunale ha ritenuto controversa la natura degli sfalci e delle potature ed in particolare la classificazione degli stessi tra i rifiuti speciali, trascurando che l’area relativa agli alberi in oggetto è risultata infetta in quanto interessata dal batterio patogeno denominato Xylella fastidiosa, essendo per tale motivo stata prescritta dalla Determinazione del Dirigente Ufficio Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia 6/02/2015, n. 10, la utilizzazione dei residui di potatura come biomassa all’interno della zona infetta ovvero la loro bocciatura, ovvero, ancora, la loro trinciatura e distribuzione sì da assumere carattere di estrema pericolosità il trasporto e la consegna al di fuori della zona infetta di materiale che mai avrebbe potuto essere utilizzato in normali pratiche agronomiche essendo necessario liberarsene immediatamente.
3. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e la motivazione assente o apparente del provvedimento; deduce in particolare che l’ordinanza impugnata, dopo aver affermato l’irrilevanza, ai fini della legittimità del decreto di sequestro, dell’elemento soggettivo del reato, è giunta contraddittoriamente ad escludere la configurabilità del delitto di cui all’art. 260 D. Lgs. n. 152 del 2006 per la mancanza dell’ingiusto profitto, attinente proprio all’elemento soggettivo stesso. Aggiunge che l’ordinanza non ha considerato che, in ogni caso, analogo profitto potrebbe essere conseguito dagli altri soggetti attivi del reato, vale a dire a “chi taglia il frascame proveniente da zona infetta, a chi lo trasporta all’esterno di essa, a chi sarebbe tenuto ad eliminarlo ed invece lo vende alle aziende del Gruppo Marseglia”.
4. Infine, con un terzo motivo, lamenta sempre la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e l’assenza o apparenza della motivazione circa il fatto che le indagini non avrebbero considerato gli esiti della consulenza tecnica di parte laddove si sottolineava la legittima movimentazione delle parti più grosse degli alberi come branche e tronchi, senza considerare tuttavia che la nota interlocutoria del corpo forestale dello Stato del 15 gennaio 2016 ha sottolineato, come evidenziato da riprese fotografiche del 20 marzo 2015, che il materiale esaminato è stato in massima parte fogliame e non legno massiccio di qui dovendo, a maggior ragione, ricavarsi la pericolosità di materiale che rappresenta fonte di inoculo del batterio e dunque non movimentabile al di fuori della zona infetta.
5. Con memoria pervenuta in data 5/09/2016, il Difensore dell’indagato ha preliminarmente osservato che dal momento che il ricorso sarebbe stato formulato limitatamente ai fatti qualificati sensi dell’art. 260 cit. e non con riferimento al fumus del delitto di cui agli artt. 515 e 517 cod. pen., ne deriverebbe, con riferimento a quest’ultima fattispecie, l’inammissibilità del ricorso proposto per violazione dell’art. 581, lett. a), b) e e) cod. proc. pen., residuando l’impugnazione per la sola imputazione ex art. 260 d.lgs. 152/06.
Sotto diverso profilo, il ricorso sarebbe inammissibile per violazione dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. non avendo il Pubblico ministero denunciato alcuna violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen..
In ogni caso, sarebbe insussistente il fumus del delitto di cui all’art. 260 cit. giacché il Tribunale avrebbe messo in luce che il conferimento del materiale alla Ital Green Energy S.r.l. sarebbe avvenuto in totale autonomia di organizzazione e mezzi dai produttori di legname, che il materiale proveniente dalle zone infette avrebbe riguardato soltanto tronchi e branche triturati, che dall’inizio del 2015, i conferimenti in questione sarebbero stati soltanto dieci, per un totale di 313,74 tonnellate, pari a circa lo 0,35% del totale dei conferimenti lavorati annualmente e che essi sarebbero stati pagati dalla Ital Green Energy S.r.l. ad un prezzo superiore a quello medio normalmente corrisposto ai fornitori, il che escluderebbe in nuce il requisito dell’ingiusto profitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Preliminarmente va precisato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, dep. 11/02/2013, Gabriele, Rv.254893).
2.1. Sempre in premessa è necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, dep. 24/03/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, dep. 30/09/2014, e.e. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, dep. 25/03/2014, P.G., non massimata; Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, dep. 22/02/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07 /2014, dep. 28/10/2014, Carialo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Amone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Giagnorio, Rv. 231708).
3. Ciò posto, e chiarito che l’ordinanza impugnata non appare incentrata tanto sull’affermazione in assoluto che il materiale trasportato non avrebbe natura di rifiuto, quanto che la stessa non sarebbe, nel fumus sufficiente ai fini cautelari, dimostrata, il Tribunale ha dato compiutamente conto, quanto al primo e al terzo motivo, congiuntamente esaminabili, dei motivi per i quali si è appunto ritenuto che non fosse stato acquisito un compendio indiziario sufficiente in tal senso con riguardo in particolare al delitto di cui all’art. 260 cit. (essendo stato, infatti, il ricorso incentrato unicamente su tale fattispecie incriminatrice).
Dopo avere premesso come il divieto di utilizzare, fuori dall’area territoriale contaminata, il materiale proveniente dalla potatura, posto dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura della Regione Puglia del 16/01/2015 n. 3, concernesse unicamente il frascame e non anche le branche e i tronchi, i giudici del riesame hanno infatti sottolineato come il Pubblico ministero non avesse dimostrato, pur con riferimento ad uno standard indiziario – proprio del sequestro probatorio – comunque meno rigoroso rispetto a quello richiesto per le altre misure reali, che la Ital Green Energy s.r.l. avesse effettivamente ricevuto frascame proveniente proprio dalle piante contaminate. Ciò in quanto la documentazione fotografica prodotta dall’Accusa non poteva assumere, tanto più a fronte degli esiti della consulenza tecnica di parte, un’indiscutibile valenza indiziaria sia in ordine alla effettiva provenienza del carico dalla zona infetta, sia in ordine alla datazione dello stesso, non essendo stato accertato, a questo proposito, da quale momento fosse scattata la zona di interdizione anche nei comuni di Nardò e Porto Cesareo, dai quali, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbe provenuto il carico in questione, né, in ogni caso, se al momento del conferimento il divieto fosse operativo. In definitiva, essendo anche mancata ogni indagine con riferimento all’attività di trasporto, il fumus del reato sarebbe stato ritenuto unicamente sulla base della mera presunzione, non valorizzabile, secondo cui non sarebbe ipotizzabile che, in vista del trasporto, i corpi “più grossi”, lecitamente utilizzabili, siano preventivamente “ripuliti” dei germogli.
L’ordinanza ha poi aggiunto, ai fini, evidentemente, del necessario riscontro dei requisiti di configurabilità del reato di cui all’art. 260 cit., come, nel corso delle perquisizioni operate, non siano emersi altri episodi di approvvigionamento dalle zone infette.
Così facendo, dunque, i giudici del riesame hanno pienamente adempiuto all’onere motivazionale sugli stessi incombente, specificando, in maniera logicamente congrua, le ragioni per le quali hanno ritenuto insussistente il fumus com missi delicti del delitto di cui all’art. 260 cit .. E del resto, giova sottolineare che, come correttamente posto in luce dalla difesa, è lo stesso Pubblico ministero ad ammettere l’esistenza della motivazione allorché, nel proprio ricorso, configura un vizio di contraddittorietà della stessa, peraltro non configurabile nella specie.
Ne consegue, pertanto, la inammissibilità della doglianza formulata dal ricorrente, che sotto l’apparente prospettazione di un vizio di violazione di legge per mancanza di motivazione ha, in realtà, inteso censurare, in contrasto con i principi già ricordati in premessa, una supposta insufficienza dell’apparato logico- argomentativo posto a fondamento della decisione gravata.
3.1. Rileva, inoltre, il Collegio che, anche a voler prescindere dalle considerazioni che precedono, il ricorso appare sostanzialmente incentrato su mere censure di fatto, laddove lo stesso, con riferimento alla questione preliminare relativa alla configurabilità di una effettiva situazione di pericolo conseguente alla contaminazione del frascame dall’agente batterico, fonda la sua argomentazione principale sulla ripresa fotografica del 20/03/2015, ritraente i Forestali nell’atto di esaminare del materiale vegetale, presso il centro di stoccaggio delle biomasse.
E’, infatti, evidente che tale passaggio argomentativo del ricorso, il quale attiene ad aspetto del tutto preliminare rispetto ad ogni altra considerazione, attinge essenzialmente a profili di merito, rispetto ai quali, come già osservato, i giudici baresi hanno fornito ampia ed adeguata motivazione, che, come tale, si sottrae a qualunque sindacato in sede di legittimità.
3.2. Sotto altro aspetto, proprio la circostanza che l’ordinanza impugnata offra, con motivazione logicamente congrua, una compiuta spiegazione delle ragioni che impediscono di configurare, nella specie, il fumus delle ipotizzate fattispecie delittuose, finisce per relegare le argomentazioni poste a corredo del ricorso nell’ambito di una generica riproposizione di censure già valutate, senza che il Pubblico ministero si cimenti in una puntuale e articolata confutazione delle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Ciò che, pertanto, configura un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso.
4. Quanto infine al secondo motivo, lo stesso è manifestamente infondato atteso che, in realtà, il provvedimento impugnato, senza cadere in alcuna contraddizione, ha, facendo corretta applicazione del principio secondo cui ben è possibile, in sede di riesame, rilevare la insussistenza ictu oculi dell’elemento soggettivo del reato, dato atto delle emergenze fattuali (segnatamente il contenuto della documentazione prodotta dalla Difesa non contrastata da altri dati processuali) dimostrative del fatto che la Ital Green Energy S.r.l. abbia corrisposto alle aziende conferenti biomassa un corrispettivo assolutamente nella media se non superiore a quanto corrisposto ad altre aziende, da qui discendendo la mancanza del fine di trarre un ingiusto profitto.
5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in Roma, il 22/09/2016